Procedura civile
Indice
- Il processo civile
- I principi fondamentali
- L'azione e le condizioni dell'azione
- Le azioni di cognizione
- Le parti
- I difensori
- Il litisconsorzio
- L'intervento del terzo
- L'estromissione dal giudizio
- La successione nel processo
- La domanda giudiziale
- Le difese del convenuto
- Atti processuali
- Termini processuali
- La nullità degli atti processuali
- Il giudicato
- La giurisdizione
- La competenza e il rito
- Il giudice
- Le spese processuali
- Il pubblico ministero
Il processo civile
Il processo è il particolare fenomeno giuridico per il quale, insorta una controversia fra due o più soggetti, uno di questi assume l’iniziativa di ricorrere all’apparato giurisdizionale dello stato per ottenere da un terzo soggetto una decisione autoritativa in grado di risolvere il conflitto, attribuendo rispettivamente torti e ragioni.
Funzioni del processo
La prima funzione del processo è la tutela dei diritti. L’azione di cognizione serve, in presenza di una situazione controversa, a ottenere una pronuncia dal giudice sulle circostanze di fatto e di diritto che gli vengono sottoposte; l’azione di esecuzione invece serve, in presenza di una situazione già cristallizzata meritevole di tutela, a garantire al titolare del diritto di soddisfarlo, anche coattivamente se necessario.
Il processo ha inoltre la funzione di ricerca della verità. Il giudice è vincolato alla ricerca della verità ed è tenuto a decidere la controversia; la decisione del giudice non può essere esposta a dubbi, soltanto le parti sono autorizzate a sottoporre la pronuncia giudiziale a un vaglio attraverso i mezzi di impugnazione. Il giudice non può considerarsi libero di indagare a suo piacimento i fatti storici, seppur rilevanti ai fini della decisione, ma deve considerarsi vincolato al materiale che le parti gli offrono.
Il processo persegue lo scopo di dare certezza alle situazioni giuridiche. Con le azioni di mero accertamento, il giudice esamina i dati esistenti, non limpidi, per riportarli alla dovuta chiarezza; il giudice si limita ad accertare l’esistenza del diritto soggettivo. Con le azioni di condanna, il giudice deve accertare l’effettiva violazione del diritto che l’attore ritiene di aver subito e di conseguenza condanna il convenuto a una prestazione che ristabilisca il diritto primario violato.
Ulteriori funzioni del processo sono mantenere l’ordine tra i consociati, il principio di parità delle armi tra le parti e il principio di economia processuale.
Le componenti del processo
Il processo è composto di una componente oggettiva, data dalla controversia, e di una componente soggettiva, composta dalle parti del processo, i difensori, il giudice ed altri eventuali soggetti.
Le fonti
- Codice di procedura civile (1942)
- Disposizioni generali
- Libro I - dedicato ai principi e alle norme di carattere generale
- Del processo di cognizione
- Libro II - dedicato alle regole dinamiche del processo di cognizione
- Del processo di esecuzione
- Libro III - dedicato al processo di esecuzione
- Dei procedimenti speciali
- Libro IV - dedicato a una serie di procedimenti speciali
- Altre fonti normative e informative
- Costituzione [artt. 3, 24, 25, 101 ss., 111]
- Codice civile
- Legge 31 maggio 1995 n. 218, riforma del diritto internazionale privato
- Ordinamento giudiziario
- Leggi settoriali
- CEDU, regolamenti e direttive europee, Convenzione di New York (arbitrato)
- Giurisprudenza (della Cassazione)
Modelli processuali
In relazione al rito è ormai in atto da tempo una tendenza verso la semplificazione, compito del legislatore è ricondurre i procedimenti speciali ad uno dei seguenti tre modelli processuali: il processo ordinario di cognizione, il rito del lavoro e il procedimento sommario di cognizione. Al medesimo procedimento di semplificazione dei riti va ricondotta l’abrogazione del rito societario.
I principi fondamentali
La giurisdizione, ovvero quell’attività volta alla tutela dei diritti mediante il processo, viene regolamentata dalla Costituzione, che fa particolare attenzione alle garanzie riguardanti la magistratura e le garanzie del processo, ovvero quell’insieme di diritti, poteri e facoltà che devono essere riconosciuti ai singoli individui o soggetti chiamati ad affrontare un processo.
Le garanzie concernenti la magistratura
Le necessarie garanzie riguardanti la magistratura sono quei principi fondamentali che devono essere rispettati da tutti gli organi giurisdizionali e le norme interessate sono in particolare gli artt. 25, 101, 102, 104, 107, 108.
Art. 101 Cost.
“La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.
Il primo comma ribadisce che, nel nostro ordinamento, tutti i poteri promananti dallo Stato restano espressione della sovranità popolare, il secondo comma invece esplicita la regola della soggezione del giudice alla legge. Il giudice è vincolato unicamente dal rispetto di quegli atti dello Stato che abbiano valore di legge e non può mai direttamente disapplicarli, se dovesse ritenerli contrari al dettato costituzionale potrebbe sospendere il processo e rimettere gli atti alla Corte costituzionale; il giudice però può e deve esercitare il suo ufficio liberamente.
Nel nostro sistema, opposto a quello anglo-americano, non esiste il vincolo del precedente giudiziario (principio dello stare decisis), ciò significa che il giudice non è obbligato a seguire e conformarsi ai precedenti provvedimenti, neanche a quelli della Corte Suprema. Ciò nonostante, con una riforma del 2006, la sempre maggiore autorità del precedente delle Cassazione, è stata rafforzata e con essa l’efficacia delle relative pronunce:
- Le pronunce a Sezioni Unite sono diventate sostanzialmente vincolanti per le future decisioni delle Sezioni semplici, le quali se volessero discostarsi dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, dovranno rimettere nuovamente, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso presentato da loro alle Sezioni Unite [art. 374,3 c.p.c.].
- Quando ci si trova davanti ad una questione di diritto di massima importanza, il ricorso in Cassazione può essere fatto dal Procuratore generale, anche senza richiesta delle parti [art. 363 c.p.c.]
Con la legge di riforma del 2009 il valore dei precedenti nel sistema ha acquistato sempre più valore:
- La motivazione della sentenza può essere esplicitata anche con riferimento a precedenti conformi [art. 118 disp. att. c.p.c.]
- Quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione e non vi sono motivi per confermare o mutarne l’orientamento, avviene una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Art. 102 Cost.
“La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.”
La generalità delle controversie è assegnata ai giudici ordinari dello Stato italiano, organizzati secondo le norme sull’ordinamento giudiziario. Gli organi giurisdizionali ordinari sono il Giudice onorario di Pace, il Tribunale, la Corte d’appello e la Corte di Cassazione. È vietata l’istituzione di giudici straordinari e giudici speciali.
Giudici straordinari: post factum, giudici creati vale a dire organi giurisdizionali istituiti dopo che è venuto ad esistenza un determinato fatto costitutivo di un diritto sul quale è necessario pronunciare. La ratio del divieto alla loro istituzione è la volontà di preservare il principio dell’imparzialità dell’organo giurisdizionale, che non verrebbe pienamente rispettato con l’istituzione di organi ad hoc chiamati a pronunciarsi su una determinata vicenda, e la garanzia del giudice naturale precostituito per legge [art. 25 Cost.] I giudici straordinari sono piuttosto diffusi in ambito internazionale, soprattutto in ipotesi di eventi straordinari; es. Tribunale di Norimberga, Tribunale per la ex-Jugoslavia.
Giudici speciali: magistrati incaricati unicamente di decidere determinate specifiche controversie. Il divieto della loro istituzione nasce dal timore che si possano creare particolari categorie di giudici per finalità diverse da quelle tradizionali di legge. La Costituzione consente però al legislatore di istituire giudici dotati di una particolare specializzazione, sempre però nell’ambito degli organi giudiziari ordinari, creando così delle c.d. Sezioni specializzate al fine di approfondire determinate materie (es. sezioni specializzate agrarie, Tribunali d’impresa). Le Sezioni specializzate presentano però una falla, per legge infatti i giudici specializzati dopo 10 anni devono essere spostati dalla loro carica, questo però comporta la necessità di un tempo più o meno lungo affinché possano specializzarsi in un’altra materia.
La Costituzione consente invece che vengano mantenuti i giudici speciali già esistenti prima dell’entrata in vigore della Costituzione; questi giudici speciali sono:
- I giudici amministrativi, articolati in Tribunali Regionali Amministrativi, diffusi a livello territoriale, e Consiglio di Stato;
- La Corte dei Conti, avente giurisdizione in materia di contabilità pubblica;
- I Tribunali militari;
- I Commissari liquidatori diffusi civili.
Particolare è la giustizia tributaria, considerata a metà tra le giurisdizioni speciali e la giurisdizione ordinaria. Il Tribunale per i minorenni non viene annoverato nella categoria dei giudici speciali bensì viene considerata una giurisdizione specializzata.
Art. 25 Cost.
“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.”
Ognuno ha il diritto a essere giudicato da un giudice precostituito rispetto al sorgere della controversia e all’oggetto del giudicato, tutti i consociati hanno il diritto a conoscere in via anticipata l’organo giudiziario che sarà chiamato a decidere sulla loro controversia. Se così non fosse verrebbe meno l’imparzialità dell’organo giudicante.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere [art. 104 Cost], per garantire l’autonomia è stato istituito un organo ad hoc, il Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal PdR. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione; gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari e per un terzo dal Parlamento in seduta comune, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di servizio. Al C.S.M. spettano le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari che riguardano i magistrati [art. 105 Cost].
Le nomine dei magistrati ordinari avvengono sempre ‘per concorso’ e la legge sull’ordinamento giudiziario ammette la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari [art. 106 Cost.]. I magistrati sono inamovibili, possono essere dispensati, sospesi dal servizio o destinati ad altre funzioni solo per decisione del C.S.M., adottata per motivi o garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite per lui dalle norme sull’ordinamento giudiziario [art. 107 Cost.].
Le norme sull’ordinamento giudiziario sono stabilite e su ogni magistratura sono stabilite con legge; le prerogative di indipendenza sono garantite dalla legge alla magistratura, ai giudici delle giurisdizioni speciali, al pubblico ministero e agli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia [art. 108 Cost.].
Le garanzie concernenti il processo
Si tratta di un complesso di principi, prerogative e diritti che devono essere riconosciuti a tutti i soggetti di diritti che sono chiamati ad affrontare un processo; in evidenza le disposizioni di cui agli artt. 24, 111 e 3 Cost.
Art. 24 Cost.
“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”
Tutti i soggetti hanno un vero e proprio diritto di accesso alla giustizia, al fine di far valere i propri diritti e interessi legittimi. Tale diritto trova un fondamento anche in nome sovranazionale e internazionale, in particolare:
- Art. 8 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che prevede che ogni individuo ha diritto al ricorso a tribunali competenti contro atti che violino i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla legge;
- Art. 6 CEDU, secondo il quale ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge;
- Art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per cui ogni soggetto ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a un giudice quando vengano violati i suoi diritti e le sue libertà garantiti dal diritto dell’Unione.
Nell’art. 24 viene enunciato il diritto di azione, cioè la richiesta di tutela giurisdizionale attraverso un processo. Oggetto della tutela sono i diritti soggettivi e gli interessi legittimi, anche se possono ricomprendersi tutte le situazioni soggettive protette dall’ordinamento giuridico; i primi sono direttamente garantiti dalla norma e trovano sempre tutela davanti al giudice civile e in parte anche davanti al giudice amministrativo, mentre i secondi godono di una protezione soltanto indiretta e costituiscono situazioni soggettivi che si hanno di regola solo nel processo amministrativo.
L’art. 24 rende quindi illegittimo ogni ostacolo che impedisca agli individui l’accesso alla giustizia. Es. Art. 98 c.p.c. dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 67 del 29/11/1960 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost; norma che imponeva ai soggetti meno abbienti il previo deposito di una somma di denaro per adire il giudice.
Ciò nonostante occorre tenere conto anche di altri valori sanciti dalla Costituzione (principio di ragionevolezza) e quindi esistono alcuni strumenti che, se da un lato impediscono di agire davanti ad un giudice, dall’altro lato garantiscono con delle vie alternative il medesimo risultato. Es. Mediazione in materia civile e commerciale, un procedimento stragiudiziale che nel quale le parti cercano di accordarsi attraverso l’opera di un mediatore.
Con il principio di effettività della tutela giurisdizionale si ricerca, attraverso lo strumento del processo, una congruenza tra lo scopo originariamente perseguito e il risultato ottenuto. È necessario quindi che la tutela giurisdizionale comprenda anche la fase attuativa ed esecutiva, proprio per questo viene attribuita natura giurisdizionale anche all’esecuzione forzata; in questo modo, nei casi dei giudizi di cognizione, dove l’effetto giuridico non viene conseguito in via automatica e diretta in virtù dello stesso procedimento giudiziale, la parte vittoriosa può ricorrere nuovamente agli organi giurisdizionali per la concreta realizzazione del programma contenuto nel provvedimento inadempiuto.
Con particolare riferimento all’art. 24, nel diritto di agire deve essere ricompresa non soltanto la facoltà di richiedere la tutela giurisdizionale invocata, ma anche di ottenerla.
Il principio di difesa [art. 24,2] è un elemento fondamentale nel processo civile, ciascuna parte deve sempre avere il diritto di difendersi ed essere messa in condizione di contraddire; principio che vale non solo tra le parti ma anche rispetto alle iniziative del giudice. Questa norma tutela il contraddittorio e mette sullo stesso piano le posizioni difensive di colui che agisce in giudizio e colui che viene chiamato in giudizio.
Esiste anche il diritto di difesa tecnica, per cui non si può agire in giudizio senza la presenza di un avvocato, l’unica eccezione è che la parte sia un avvocato e che quindi si difenda da solo; per questo motivo esistono forme di assistenza per i non abbienti: il patrocinio a spese dello Stato, ovvero l’assunzione da parte dello Stato di tutte le spese necessarie per lo svolgimento del processo. È necessario comunque razionalizzare la spesa pubblica in materia di giustizia e per questo motivo viene precluso l’accesso al patrocinio a spese dello Stato quando, calcolando i redditi di ciascun familiare, si supera una certa soglia.
Art. 3 Cost.
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di...".
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