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ESENZIONI E LIMITI DELLA GIURISDIZIONE

L'esercizio dell'attività giurisdizionale non è assoluto e incondizionato, esistono infatti delle vere e proprie esenzioni dalla giurisdizione e limiti all'estrinsecazione della giurisdizione ordinaria/limiti alla giurisdizione del giudice italiano: a livello esterno, l'esistenza di giurisdizioni operanti in ordinamenti stranieri, a livello interno, l'attribuzione di particolari prerogative a organi rappresentativi di una diversa funzione dello Stato (limiti alla giurisdizione nei confronti della Pubblica Amministrazione) e la compresenza nell'ordinamento interno di organi speciali di giurisdizione, con conseguenza la ripartizione di giurisdizione tra giudice civile e altri giudici speciali.

L'ordinamento italiano si adatta ad una regola consuetudinaria di diritto internazionale, ripresa dall'art. 10 Cost, secondo la quale gli Stati esteri, nell'esercizio della loro sovranità,

non possono essere soggetti alla giurisdizione italiana; gli ordinamenti stranieri e i loro organi non possono essere convenuti davanti al giudice italiano in materie che rientrano nell'ambito della loro sovranità, i beni di Stati stranieri che siano impegnati in funzioni attinenti alla sovranità o destinati a fini pubblicistici non possono essere assoggettati a misure cautelari o esecutive.

Gli Stati e gli organi stranieri possono però essere convenuti davanti al giudice italiano nell'ambito dei rapporti di diritto privato.

Limiti derivanti da elementi di estraneità in favore di ordinamenti stranieri

Normativa Unione Europea Regolamento

La ripartizione di giurisdizione tra Italia e gli altri Stati UE è disciplinata dal 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che riprende la disciplina del precedente Regolamento 44/2001 e della Convenzione di Bruxelles del 1968.

presupposto di applicabilità In virtù dell'art. 4 Reg. 1215/2012,

Che esplicita il del Regolamento, lo stesso si applica all'interno degli Stati comunitari, quindi la sua sfera di applicazione si basa sul presupposto che le parti siano domiciliate in uno degli Stati membri. Quando non si possono applicare queste regole, perché manca il presupposto di applicabilità del regolamento, si applica la legge n. 218/1995 del diritto internazionale privato italiano. Il criterio generale di radicamento della giurisdizione italiana è il domicilio in Italia del soggetto; per determinare cosa si intende per domicilio si ha riguardo alla legge italiana all'interno del c.c. domicilio. che da la definizione di Dall'art. 7 al 23 il Regolamento si occupa dei criteri che concorrono a determinare la giurisdizione italiana.

Art. 7 La persona domiciliata nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuta, con riguardo alla materia oggetto della controversia, in un altro stato contraente:

  • In materia contrattuale [art. 7,1],
  • Davanti al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Il regolamento comunitario ha tipizzato due tipologie di obbligazioni: la compravendita, nel caso in cui ha giurisdizione il giudice del luogo di consegna della merce stabilito in base al contratto, e la prestazione di servizi, nel caso in cui ha giurisdizione il giudice del luogo dove viene prestato il servizio. Per le prestazioni diverse da queste si guardano i termini generali applicabili a tutti i contratti e si ha riguardo alla prestazione originaria; la regola che il giudice italiano applica per determinare se l'obbligazione è avvenuta in uno Stato piuttosto che in un altro, in ambito di prestazione non tipizzata, è l'art. 1182 c.c.

    In materia di illeciti civili [art. 7,2], davanti al giudice del luogo dove è avvenuto o poteva avvenire il fatto illecito. La giurisprudenza si è dovuta occupare anche dei cosiddetti illeciti di usi, che hanno tiratura infra-nazionale.

    In questi casi hanno giurisdizione tutti i giudici in cui si è verificato l'evento dannoso, ma solo per la porzione dannosa che si è verificata nel loro territorio.

    • In caso di un'azione di risarcimento danni o di restituzione nascente da illecito penale, davanti al giudice presso il quale viene esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale autorità giurisdizionale possa conoscere dell'azione civile.

    • In caso di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o qualsiasi altra sede di attività, davanti al giudice del luogo in cui questa è situata.

    Art. 8 Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta, per ragioni di ordine processuale:

    • In caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un

    collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata;
    • Qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale;
    • Qualora si tratti di una domanda riconvenzionale derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale;
    • In materia contrattuale, qualora l’azione possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale;

    giurisdizionale dello Stato membro in cui l'immobile è situato. In ne, il Regolamento prevede, indipendentemente dal domicilio del convenuto, alcuni criteri di competenza esclusiva.

    Art. 24:

    • In materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, hanno competenza esclusiva le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'immobile è situato;
    • In materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, hanno competenza esclusiva le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede.

    Art. 25: Il giudice di uno Stato membro, al di fuori dei criteri sopra elencati, diviene competente a seguito della comparizione del convenuto, salvo che la comparizione avvenga per eccepire l'incompetenza o esista un'altra autorità.

    giurisdizionale esclusivamente competente ai sensi dell'art. 24.

    Art. 25 Competenza prorogata "Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti..."

    La competenza stabilita per contratto supera le regole di competenza stabilite per legge salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale.

    rilievo del difetto di giurisdizione

    Il Regolamento si occupa poi anche del da parte del giudice adito:

    Art. 27 Quando

    l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro venga investita di una controversia per la quale è stata stabilita ex art. 24 la competenza esclusiva di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara di conseguenza la propria incompetenza. Art. 28 Se il convenuto domiciliato in uno Stato membro è citato davanti a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e non compare, l’autorità giurisdizionale dichiara di conseguenza la propria incompetenza (a meno che non sia competente ex art. 2 Reg.); l’attività giurisdizionale sospende il processo fino a che non venga accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese. Inoltre, il Regolamento si occupa dei fenomeni di litispendenza e connessione: Art. 29 litispendenza, Per quanto

    Riguarda la quando le medesime parti propongano domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché venga accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza. Artt. 30 e 31 connessione.

    In tema di quando più cause connesse siano pendenti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il processo (art. 30) e rimettere la causa all'autorità giurisdizionale adita in precedenza (art. 31).

    Il Regolamento per la materia civile e commerciale appena esaminato è stato esteso anche a numerose altre materie: in materia di obbligazioni materiali, in materia di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali ecc...

    Normativa nei

    confronti degli Stati extra UE l. n. 218/1995, Al di fuori dei rapporti tra i paesi dell'UE, trova applicazione la legge n. 218/1995 che ha introdotto una nuova disciplina anche delle norme sulla giurisdizione e determina inoltre l'ambito della giurisdizione italiana sia nei confronti dello straniero sia nei confronti del cittadino; ha inoltre per buona parte reso generale l'applicazione delle regole sulla giurisdizione dettate dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, estendendole nei confronti di soggetti residenti o domiciliati in Paesi non facenti parte dell'UE. Art. 3 - Regola fondamentale sull'ambito della giurisdizione italiana si basa sui criteri concorrenti di domicilio residenza e della giurisdizione del convenuto (italiano o straniero che sia) o rappresentante di un processo volontario ex art. 77 c.p.c.; la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in.ni speciali di legge. In particolare, l'art. 77 c.p.c. prevede che la giurisdizione sussista quando vi sia una controversia tra parti che abbiano un interesse attuale e concreto, e che tale controversia non sia riservata ad altra giurisdizione o ad un giudice diverso. La giurisdizione può essere stabilita anche da specifiche disposizioni di legge, come ad esempio quelle che attribuiscono la competenza ad un determinato tribunale per determinate materie o per determinate categorie di persone. In conclusione, la giurisdizione sussiste quando vi è una controversia tra parti che abbiano un interesse attuale e concreto, e quando tale controversia non sia riservata ad altra giurisdizione o ad un giudice diverso.
Dettagli
A.A. 2022-2023
87 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Margherita201001 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Salvaneschi Laura Eugenia Maria.