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IV.

L’azione inibitoria è quella particolare azione che inibisce un determinato comportamento illegittimo

al soggetto convenuto. Una parte può chiedere al giudice, con l’azione inibitoria la sospensione del

comportamento illegittimo e la preclusione per il futuro della condotta, salvo sempre il diritto al

risarcimento dei danni. Le azioni inibitorie possono essere avanzate per far valere ad esempio un

diritto d’immagine, per far cessare un’usurpazione del nome, azioni inibitorie sono previste in tema

di brevetti e marchi. Le caratteristiche proprie dell’azione inibitoria sono: agisce per lo più su

comportamenti o condotte illegittime o antigiuridiche che non necessitano di alcun elemento

soggettivo; non è necessario che si sia prodotto un danno, l’azione risarcitoria è soltanto eventuale

e può essere concessa anche in via cautelare; non può essere oggetto di esecuzione forzata in

senso stretto, ma potrà essere protetta da misure coercitive quali sanzioni pecuniarie; le azioni

inibitorie sono infine tipiche, anche se vi è una tendenza di atipicità, soprattutto in tema di

immissioni e concorrenza sleale, le quali prevedono azioni inibitorie di carattere aperto e generico.

Identificazione delle azioni

6.

Ciascuna azione ha in concreto una sua propria individualità e ciò ci permette tra l’altro di stabilire,

di fronte a due domande giudiziali, se rappresentano l’esercizio della stessa azione o di due azioni

diverse. Questa ricerca ha importanti applicazioni pratiche, dal momento che l’azione configura e

fissa l’oggetto del processo. Gli elementi rilevanti per l’identificazione delle azioni sono: le parti, la

causa e l’oggetto. Quando in due domande questi elementi sono tutti uguali, l’azione proposta è

la medesima.

a) Le parti sono il soggetto attivo (attore) e il soggetto passivo (convenuto) della domanda.

Due azioni sono diverse per il solo fatto che sono proposte da o nei confronti di persone

diverse. Non è solo l’identità fisica che importa, ma anche e soprattutto la qualità nella

quale la persona è considerata: così se Tizio agisce una volta in proprio e un’altra volta

nella qualità di padre esercente la patria potestà i soggetti sono giuridicamente differenti,

perciò le azioni saranno diverse nonostante l’identità fisica; viceversa se Caio agisce quale

erede di Sempronio, l’azione sarà la medesima di quella proposta a suo tempo da

Sempronio, nonostante la diversità fisica.

b) La causa dell’azione (causa petendi) è il fatto giuridico che l’attore pone a fondamento

della sua domanda, ossia il titolo dell’azione. Essa è il fatto da cui sorge il diritto che l’attore

pretende far valere, con tutte le circostanze e indicazioni che sono necessarie per

individuare esattamente l’azione che si propone. Queste singole circostanze e fatti

secondari non sono rilevanti per se stessi, ma in quanto concorrono a comporre un

determinato fatto giuridico principale e, purché questo rimanga il medesimo, possono

anche variare, senza perciò modificare la causa petendi. Nei casi in cui l’identificazione

dell’azione esige l’indicazione del fatto costitutivo si parla di domande eterodeterminate,

come ad esempio le azioni nascenti da diritti d’obbligazione, poiché sono concepibili diversi

rapporti d’obbligazione aventi identico contenuto e per identificare l’azione occorre indicare

il fatto costitutivo da cui si pretende dedurre l’esistenza del rapporto giuridico a cui si

riferisce; nei casi in cui l’azione è identificata invece dalla semplice indicazione del diritto

esercitato si parla di domande autodeterminate, come ad esempio le azioni fondate su un

diritto assoluto come il diritto di proprietà, per cui non muta la causa petendi al mutare del

modo di acquisto della stessa. In questi ultimi casi l’allegazione del fatto costitutivo è

necessaria per dimostrare la fondatezza della domanda, ma non per identificare l’oggetto

del processo. A ciò consegue naturalmente una maggior ampiezza della preclusione

scaturente dal giudicato.

c) L’oggetto dell’azione (petitum) è ciò che si domanda al giudice. Esso va determinato sia

con riguardo al tipo di procedimento che si chiede, sia con riguardo al bene giuridico a cui il

provvedimento dovrebbe riferirsi.

L’identificazione dell’azione ha degli effetti pratici, individuati nel c.p.c. Anzitutto è stabilito che

l’azione deve essere anzitutto individuata con la massima precisione nel momento in cui viene

formulata la domanda, perciò la legge stabilisce che nella citazione si debbano indicare le parti, la

causa e l’oggetto. Nel corso del processo non può mutarsi l’azione, il giudice non può pronunciarsi

oltre i limiti della domanda, la pendenza di una causa rende inammissibile la proposizione della

stessa causa in un altro processo e quando sia passata in giudicato la pronuncia di una sentenza

la stessa azione non può più riproporsi.

Connessione delle azioni

7.

Due azioni sono connesse se, pur essendo diverse, hanno comune almeno uno degli elementi

d’identificazione. Si può in proposito distinguere la connessione soggettiva dalla connessione

oggettiva. Questo rapporto tra azioni è rilevante poiché rende possibile o opportuna la loro

proposizione congiunta in un unico processo. Diversi sono i casi considerati dalla legge.

a) Si ha connessione soggettiva quando due azioni, oggettivamente diverse, sono

connesse per il solo fatto che corrono tra le medesime persone. La legge consente il loro

cumulo in un solo processo a norma dell’art. 104 c.p.c. In questo caso il giudice può

disporre la separazione se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione

della causa nel medesimo processo renderebbe il procedimento stesso più gravoso (art.

103/2 c.p.c.).

b) Si ha connessione oggettiva quando due azioni hanno in comune uno o entrambi degli

elementi oggettivi. In tal caso possono proporsi congiuntamente in un solo processo anche

se i soggetti sono diversi (litisconsorzio ex art. 103 c.p.c.), o possono essere riunite

allorquando siano state proposte separatamente e possono viceversa essere separate

quando risulti opportuno.

c) Si ha accessorietà quando un’azione (accessoria) è dipendente per il titolo dall’altra

(principale), di modo che la decisione sulla prima dipenda dalla decisione sulla seconda (ad

es. la domanda sugli interesse e la domanda sul mutuo).

d) Nei casi in cui una parte, ove rimanga soccombente in un processo, ha il diritto di ottenere

il ristoro del danno da un terzo garante, le due azioni sono connesse e sono proposte nello

stesso processo a titolo di garanzia (ad es. nei casi di garanzia per evizione). L’azione di

garanzia è proposta in forma eventuale; può essere formale o reale quando il garantito si

trova in causa perché gli è contestato da un terzo un diritto a lui trasmesso dal garante; si

chiama semplice quando il garantito si trova in causa con un terzo per un’obbligazione,

alla quale corrisponde un obbligo di rivalsa del garante; da esse si deve infine distinguere

la garanzia impropria, che si ha quando manca tale connessione e i diversi rapporti

giuridici sono fra loro collegati soltanto in via di fatto.

e) La pregiudizialità è il rapporto che corre tra l’azione principale e l’azione di accertamento

incidentale che una delle parti può proporre per la decisione di una questione pregiudiziale,

sui cui è sorta controversi nel corse della causa principale.

f) La riconvenzione è l’azione che il convenuto in giudizio può promuovere contro l’attore,

affinché sia conosciuta e decisa nel merito simultaneamente con l’azione principale: sorge

così un cumulo di azioni contrapposte, ammissibile solo qualora l’azione riconvenzionale

abbia un particolare vincolo di connessione con quella principale (oltre all’identità delle

persone è necessaria una parziale identità del titolo). In altre parole, la domanda

riconvenzionale è proponibile soltanto qualora sia fondata sul rapporto giuridico dedotto in

giudizio dall’attore o dal convenuto in via di eccezione.

Può aversi infine una connessione impropria nei casi in cui, pur essendo due azioni totalmente

diverse, la decisione dipende dalla risoluzione di identiche questioni.

Concorso delle azioni

8.

Due diritti diconsi concorrenti quando sono collegati tra loro dal punto di vista funzionale in modo

che la soddisfazione di uno di essi estingue anche l’altro: all’identità di un certo risultato pratico,

che si ha diritto di conseguire, corrisponde una pluralità di ragioni di pretenderlo, le quali tuttavia

pur rimanendo autonome e separatamente tutelabili non permettono di ottenere quel risultato se

non una volta sola. Ai diritti concorrenti corrispondono altrettante azioni concorrenti : si distingue

un concorso obiettivo, in cui all’identità delle persone e del petitum corrispondono varie cause

petendi (ad es. prenditore di una cambiale, che può pretendere il pagamento della somma dovuta

sia in base alla cambiale, sia in base al rapporto fondamentale), e un concorso subiettivo, in cui

a soggetti diversi spettano azioni diverse, obiettivamente identiche per l’identità della causa e del

petitum (ad es. azione di annullamento di una delibera invalida dell’assemblea di una S.p.A., che

spetta agli amministratori, ai sindaci, ai soci assenti o dissenzienti).

DELLE AZIONI ESECUTIVE

III. L’esecuzione in generale

1.

Oltre ad accertare e dichiarare i diritti, occorre provvedere affinché vengano soddisfatti, occorre

tradurre la formula giuridica pronunciata dalla sentenza in fatti reali. Questa seconda forma della

tutela giurisdizionale del diritto si compie per mezzo del processo d’esecuzione, che si

contrappone e si affianca al processo di cognizione. L’esecuzione, in senso stretto, è espressione

sinonima di esecuzione forzata e solo in un senso più ampio comprende quelle attività di organi

giudiziari con cui si dà compimento o si presta obbedienza ad un ordine del giudice. L’esecuzione

forzata può definirsi come quell’attività con cui gli organi giudiziari mirano a porre in essere

coattivamente un risultato pratico equivalente a quello che avrebbe dovuto produrre un altro

soggetto, in adempimento di un obbligo giuridico. È dunque il mezzo con cui l’ordine giuridico

reagisce ad una particolare forma di illecito. Giudizio e sanzione si completano a vicenda: il

giudizio prepara e giustifica l’attuazione della sanzione e questa dà forza e concrete

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ADZ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Danovi Filippo.