Libro I - Balena
cap. 1
Il diritto processuale è la branca che disciplina l’insieme dei procedimenti attraverso cui si
esercita la giurisdizione: il diritto sostanziale mira a regolare in astratto i possibili conflitti
Intersoggettivi attraverso l’attribuzione di posizioni di vantaggio e di svantaggio; quindi il
diritto processuale si innesta in questo aspetto ovvero serve a disciplinare l’intervento del
giudice ogni volta che si renda necessario, poiché è concreto ed effettivo il conflitto
intersoggettivo delineato dal diritto sostanziale.
A tal punto, il codice di procedura civile costituisce la fonte normativa attraverso la
giurisdizione contenziosa e quella volontaria. Quando parliamo di giurisdizione contenziosa,
facciamo riferimento all’obiettivo di assicurare l’attuazione del diritto sostanziale ovvero di
vedersi e conferire la posizione giuridica per regolare o risolvere un possibile conflitto;
diverso dalla giurisdizione volontaria che tende a tutelare gestire degli interessi dei soggetti
privati che non sono in conflitto.
Entrando quindi nel dettaglio della giurisdizione contenziosa, come abbiamo anticipato
l’obiettivo è quello di garantire l’attuazione del diritto sostanziale quando nasce un conflitto
intersoggettivo.un esempio è il caso in cui un soggetto obbligato non coopera quindi per
esempio non paga un debito, quindi il conflitto diventa concreto e l’interessato può ricorrere
dunque il processo.quello che si verifica e quindi che il giudice sia autonomo in parziale,
verifica l’esistenza del diritto leso e ne assicura l’attuazione anche contro la volontà del
trasgressore.
- implicitamente questo dimostra che subentra all’interno della giurisdizione
contenziosa il principio del diritto di azione, sancito all’articolo 24 della costituzione
che si pone come strumentale ma è imprescindibile: il riconoscimento di un diritto
comporta quindi automaticamente il diritto di adire al giudice per la sua tutela, senza
una necessità di norma specifica.
- ad ogni modo quando il processo ordinario, non risponde alle esigenze particolari
come per esempio tempi più ristretti, la legge prevede forme e strumenti processuali
diversificati.la diversificazione è lecita purché rispetti: il principio di uguaglianza,
articolo tre della costituzione secondo cui tutti i soggetti devono avere un trattamento
ragionevole non discriminatorio; e il principio di ragionevolezza ovvero le differenze
processuali devono essere giustificate e proporzionate a specifiche situazioni.
L’uguaglianza quindi
garantisce che l’accesso alla giustizia non venga ostacolato per alcuna categoria di
diritti; questo svela un sotto-pricipio, Quello della parità delle armi, articolo 111 della
costituzione che richiede che le modalità processuali non favoriscono una parte a
discapito dell’altra.
Quando parliamo invece della giurisdizione volontaria, essa è una forma di giurisdizione
ulteriore a quella contenziosa che il codice disciplina come un’attività con laterale del giudice
volta gestire degli affari che la legge affida a un terzo imparziale.si tratta dunque di una
giurisdizione che non risolve i conflitti, ma amministra e tutela interessi di soggetti privati
come ad esempio nominare un curatore per scomparsi, provvedimenti a favore di minori,
interdetti e inabilitati.quindi in questo caso il giudice amministra piuttosto che decidere in
senso conflittuale. Agisce come un amministratore e non come quindi decisore.
Ad ogni modo pur avendo tale giurisdizione una struttura tipica unilaterale, può assumere
anche forme bilaterali o plurilaterali quando le parti sono potenzialmente contrapposte.
relativamente al procedimento esso viene svolto in camera di consiglio, articolo 737 e ss; e
sebbene la volontaria giurisdizione non sia costituzionalmente indispensabile, è riservata al
giudice per garantire una maggiore terzietà e imparzialità.
Infine trattiamo dell’arbitrato.
Istituto che si fonda sulla volontà delle parti, che conferiscono agli arbitri il mandato di
decidere una controversia già sorta o futura.
l’arbitrato si distingue in: arbitrato rituale, articolo 806 e seguenti, Si tratta di quell’attività
degli arbitri che è equiparabile a quella del giudice; infatti il lodo ha gli stessi effetti di una
sentenza, ma la sua esecutività dipende dal procedimento di exequatur ovvero il
riconoscimento da parte del tribunale. Mentre l’altra forma è definita come arbitrato irrituale o
libero, Le parti quindi affidano agli arbitri una decisione sostanziale che non acquista la forza
coercitiva di una sentenza, restando limitata al piano contrattuale.
Cap. 2 sez. I
Ora è importante entrare nello specifico della giurisdizione contenziosa: bisogna
individuare le forme di tutela di tale giurisdizione.
nella giurisdizione contenziosa si distinguono tre forme di tutela, ciascuna con finalità
specifiche: sia una tutela cognitiva ovvero accerta l’esistenza o inesistenza di un diritto di
una situazione giuridica determinando l’obbligo del convenuto; tutela esecutiva che
garantisce l’attuazione forzata del diritto già accertato mediante un’esecuzione coattiva e
infine la tutela cautelare che è una misura provvisoria che assicura l’efficacia delle prime due
forme, durando finché si ritiene necessario per completare il processo cognitivo o esecutivo.
Analizziamole una per una:
Tutela cognitiva: Essa mira a creare una certezza del diritto controverso.funzione però si
lega al concetto di giudicato sostanziale, che fissa gli effetti della sentenza tra le parti, i loro
eredi o aventi causa. > Il senso è che, la sentenza passata in giudicato è stabile perché non
è più soggetta a impugnazione ordinaria, ma solo a quelle straordinarie in ipotesi
particolari.dunque, dal momento in cui la sentenza diventa il riferimento per la
regolamentazione del rapporto, impedendo che le stesse ragioni vengono ridiscusse in un
nuovo giudizio salvo fatti successivi. Dunque il giudice copre il dedotto e il deducibile:
esclude la possibilità di far valere un successivo processo sia le ragioni presentate e
respinte, sia quelle non sollevate pur essendo attuali. -> la certezza quindi prodotta dalla
tutela cognitiva è fondamentale per l’efficacia poi delle successive fasi esecutive e cautelari.
La tutela cognitiva può esercitarsi in varie forme e modi: cognizione ordinaria o cognizione
sommaria. Quella ordinaria, È la forma piena ed esauriente di accertamento, garantendo il
massimo grado di affidabilità necessario per attribuire autorità di cosa giudicata ovvero
articolo 2909 c.c.in questo caso il giudice esamina in maniera approfondita le prove e
argomentazioni assicurando che la decisione sia solita il resistente a impugnazioni. Mentre
quella sommaria, Prevedo un accertamento più rapido e limitato, utilizzato quando la natura
della controversia e consente una valutazione meno approfondita senza compromettere la
tutela dei diritti. -> Ad ogni modo entrambe le modalità perseguono l’obiettivo di produrre un
giudicato stabile, ma differiscono per il livello di dettaglio e tempi procedurali: difatti la
cognizione ordinaria detta anche piena implica l’accertamento completo poiché rispetta il
contraddittorio tra le parti, con una conoscenza approfondita da parte del giudice di tutti i fatti
rilevanti un sistema di impugnazioni per correggere eventuali errori.mentre quella sommaria
si compone di un contraddittorio semplificato o assente, prove limitate per esempio
informazioni sommarie per provvedimenti cautelari, decisioni basate su comportamenti
omissivi del convenuto per esempio una convalida di sfratto, accertamento parziale dei fatti
e la forma del provvedimento stesso può indicare, ma non determinare la completezza della
cognizione.
Un ulteriore aspetto è che la tutela sommaria si distingue in: Tutela sommaria cautelare e
tutela sommaria non cautelare. Quella cautelare, Si tratta di un genere autonomo,
strumentale alla tutela cognitiva e esecutiva; perciò i provvedimenti cautelari servono a
impedire che nel tempo pregiudizi irreparabili o modificazioni che renderebbero inutile la
decisione finale. La non cautelare, offre una scorciatoia rispetto alla cognizione ordinaria
quando il legislatore prevede procedure più snelle ad esempio quando il comportamento del
convenuto che suggerisce la fondatezza della domanda, prova scritta del credito. Ergo, il
provvedimento sommario non cautelare quindi surroga quella cognizione piena anticipando
in maniera parziale o totale gli effetti di una sentenza di accoglimento.
È importante ora verificare una differenza di contenuto e instabilità del provvedimento
sommario cautelare e quello non cautelare: il primo, il contenuto varia, non coincide
necessariamente con quello di una sentenza piena mentre il secondo il contenuto è simile a
quello di una sentenza che anticipa gli effetti del giudizio definitivo. relativamente alla
stabilità, il primo può avere una durata limitata può essere revocabile a seconda della natura
cautelare mentre, il secondo può acquisire autorità di cosa giudicata se il convenuto resta
inerte; altrimenti può essere impugnato e sostituito da un processo ordinario.
A seconda della differenza del regime di stabilità del provvedimento, bisogna controllare la
relazione tra tutela sommaria non cautelare e tutela ordinaria: spesso i procedimenti
sommari non cautelari sono autonomi, quanto all’instaurazione, rispetto al processo a
cognizione piena, sebbene possano poi recuperare, le garanzie proprie della cognizione
ordinaria. Quindi si pone come un procedimento autonomo E ciò implica che il convenuto se
rimani inerte, il provvedimento sommario non cautelare produce effetti in tutto e per tutto
simile a quelli della sentenza passata in giudicato e offre quindi all’attore una tutela definitiva
corrispondente a quella che avrebbe potuto avere attraverso il processo ordinario; così il
provvedimento pone fine al procedimento: in questo caso si parla di provvedimento
sommario decisorio.
-Ma nel caso in cui il procedimento non sono previsti termini perentori per l’instaurazione del
processo a cognizione piena -dopo la pronuncia del provvedimento sommario richiesto in via
autonoma- ? Non sono quindi fissati i termini obbligatori per la risposta del convenuto. La
possibilità di avviare un processo a cognizione piena rimane aperta, ma il provvedimento
sommario mantiene gli effetti potenzialmente definitivi. Es è azione possessoria, art 703.
-Altro caso ancora, il procedimento sommario non cautelare si innesta come un
subprocedimento incidentale nell’ambito di un processo a cognizione piena già instaurato,
per anticipare gli effetti di una sentenza di accoglimento della domanda. Non dipendono da
un’opposizione del convenuto; la prosecuzione del processo sostituirà il provvedimento
sommario. In questo caso si parla di provvedimenti anticipatori; appartengono i
provvedimenti degli articoli 186 bis, ter, 423 e 66 cpc.
Con la riforma del 2022, è sorta una nuova tipologia di provvedimento sommario non
cautelare: articoli 183 ter e 184 quater, che consentono al giudice, su istanza di parte, di
definire il processo con ordinanza di accoglimento o di rigetto quando le domande sono
manifestamente fondate o infondate. Tali ordinanze non hanno efficacia di giudicato,
lasciando aperta la possibilità di un nuovo giudizio a cognizione piena sulle medesime
domande.
———-
Dunque la tutela sommaria non cautelare nasce come tutela provvisoria ma può diventare
definitiva se le parti rinunciano al processo a cognizione piena; mentre la tutela sommaria
cautelare è provvisoria e limitata al periodo necessario per avviare o concludere il processo
a cognizione piena; non deve quindi sopravvivere al giudizio di merito, salvo per i
provvedimenti conservativi introdotti dalla riforma del 2005 che hanno un regime simile a
quello dei provvedimenti anticipatori non cautelari.
* Ad ogni modo la distinzione attuale si basa sull’elemento funzionale: la tutela cautelare è
strumentale al processo mentre la tutela non cautelare non lo è.
Tutela esecutiva: Essa mira alla realizzazione coattiva del diritto riconosciuto dal titolo
esecutivo del creditore. Il titolo esecutivo è formale ovvero comprende solo documenti
espressamente indicati dalla legge.
ad ogni modo si parla del conseguimento del bene giuridico riconosciutogli dal diritto
sostanziale, in via coattiva, e facendo a meno della collaborazione del soggetto obbligato
attraverso un complesso di attività che possono essere materiali come l’implicazione dell’uso
della forza oppure possono produrre modificazioni giuridiche nella sfera del soggetto
esecutato.
tale tutela è caratterizzata da astrattezza dovuta al fatto che essa presuppone come
condizione necessaria il possesso di tale titolo esecutivo da parte del creditore.
La norma fondamentale è l’articolo 474 che enumera tre categorie di titoli giurisdizionali e
stragiudiziale, ma non si tratta di una elencazione esaustiva in quanto rinvia a provvedimenti
e altri atti ai quali la legge attribuisce un'efficacia esecutiva.
Nell’ambito dei titoli giudiziali, ovvero quelli che si formano all’interno di un processo di
cognizione: troviamo la sentenza di condanna passata in giudicato, che fornisce il più alto
grado di certezza; poi sentenze non è ancora passata in giudicato e infine provvedimenti
diversi dalla sentenza basati su cognizione sommaria.
Mentre per i titoli Stragiudiziali ovvero quelli che si annoverano a titoli di credito, cambiali,
scritture private autenticate, relativamente alle Obbligazioni di denaro in esse contenute,
deve escludersi che e se si fondino su un vero e proprio accertamento del diritto.in questi
casi si tratta di favor per alcune categorie di creditori E si fa sì che venga attribuita la qualità
di titolo esecutivo documenti formati dallo stesso ente creditore.in questo ambito la
discrezionalità del legislatore è notevole, essendo limitata solo da un’esigenza di coerenza e
ragionevolezza del sistema con adeguati mezzi di tutela preventiva.
- La tutela esecutiva si esercita mediante una pluralità di procedimenti speciali ovvero
collocati fuori dal codice oppure ordinari, di questi ultimi si ha: l’espropriazione
forzata ovvero serve a realizzare il diritto al pagamento di una somma di denaro;
esecuzione in forma specifica che consente l’obbligo di consegnare un bene
immobile o mobile, o di compiere o astenersi da un’azione. Ad ogni modo
l’esecuzione è sostitutiva rispetto al debitore, ma non può sostituire obblighi
infungibili ovvero che richiedono la cooperazione del debitore. In questi casi si ricorre
a delle misure coercitive per incentivare l’adempimento spontaneo. Ergo,
L’esecuzione forzata può riguardare immobili, beni mobili o obbligo di fare o non fare;
essa si realizza mediante un’attività sostitutive e surrogatoria rispetto
all’adempimento del debitore; ma il suo limite è rappresentato dagli obblighi
infungibili.
Tutela cautelare: Si tratta di una misura provvisoria che non mira all’accertamento e neppure
alla soddisfazione coattiva del diritto, ma a evitare un danno irreversibile durante il tempo
necessario per il processo di cognizione o di esecuzione. tale tutela è caratterizzata da una
strumentalità di secondo grado, perché serve a garantire l’efficacia del successivo
procedimento giudiziale e può essere concessa anche ante causam ovvero prima dell’avvio
del processo.
Tale tutela cautelare si compone di due fasi: una fase cognitiva che verifica le condizioni per
l’adozione della misura; è una fase di attuazione ovvero l’esecuzione vera e propria del
provvedimento cautelare.
Le due fasi sono strettamente collegate; però la prima non ha autonomia autonoma.
Legata però la prima fase, quella cognitiva che cerca di verificare le condizioni; tali
condizioni essenziali sono:
periculum in mora, è un pericolo concreto che se non si interviene, rende impossibile o
inutile l’attuazione del diritto. Tale pericolo può derivare dalla possibilità che nel tempo
occorrente per portare a compimento il processo di cognizione o di esecuzione, la situazione
venga alterato modificato in modo irreversibile così da pregiudicare la successiva attuazione
del diritto e quindi in tal caso si occorre a misure cautelari conservative come per esempio
sequestro giudiziario per cristallizzare la situazione e impedire la distruzione del bene;
oppure può derivare la situazione di pericolo dalla soddisfazione tardiva che risulta inutile
per il creditore o gli arrechi un danno non rimediabile ex post In questo caso intervengono
provvedimenti Cautelare di tipo anticipatorio, in grado di produrre degli effetti in tutto in parte
analoghi a quelli che deriverebbero da una sentenza di accoglimento della domanda
anticipando provvisoriamente il risultato.
fumus boni iuris, Ovvero la presunzione di fondatezza del diritto richiesto, valutata dal
giudice con un giudizio di probabilità o di non manifesta infondatezza. In questo caso il
giudice cautelare non deve accertare definitivamente il diritto, ma solo verificare che vi sia
una probabile esistenza del diritto.la sommarietà della istruttoria consente l’uso di prove
rapide anche senza la formalità del processo ordinario.
Sez. II Le azioni di cognizione.
Esse si distinguono in base al tipo di pronuncia richiesto dall’attore: per questo facciamo
riferimento alle azioni di mero accertamento, azioni di condanna e le azioni costitutive.
1. Azioni di mero accertamento: lo scopo è di ottenere la certezza della esistenza (acc.
Positivo) O sulla inesistenza (accertamento negativo) di un rapporto giuridico. Tale
tipologia di azione si verifica prevalentemente in materia di diritti rea
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