Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
EFFETTO ESPANSIVO INTERNO ED ESTERNO DELLA PRONUNCIA DI IMPUGNAZIONE
La sentenza resa in sede di impugnazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., può produrre due effetti:
- Effetto espansivo interno (co. 1): la riforma o la cassazione parziale (cioè la pronuncia di impugnazione) ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. Quindi quando ci troviamo in un processo unico in cui sono affrontate più questioni, ai sensi di questo primo comma, la modifica o eliminazione totale o parziale di una questione della sentenza con l'impugnazione comporta l'estensione degli effetti anche alle altre questioni da essa dipendenti ma che non sono state impugnate. Ad esempio, la sentenza di primo grado ha riconosciuto inefficace il licenziamento effettuato dal datore di lavoro (prima questione) e lo ha condannato al risarcimento dei danni (seconda questione). La sentenza è impugnata solo per il primo oggetto (prima questione) che
Riguarda l'efficacia del licenziamento (e non la domanda di risarcimento dei danni); in sede di impugnazione il giudice riconosce l'efficacia del licenziamento. È chiaro che riconoscendo efficacia al licenziamento, quindi variando il primo oggetto del processo, il secondo oggetto da esso dipendente (perché il risarcimento è dovuto sulla base dell'inefficacia del licenziamento) subirà gli effetti della sentenza di impugnazione.
L'effetto espansivo interno si applica anche quando le parti della sentenza dipendenti non sono state impugnate. L'effetto espansivo interno ha efficacia immediata pertanto non occorre che la sentenza di appello passi in giudicato per manifestare il suo effetto riflesso sulle parti di domanda dipendente.
2. Effetto espansivo esterno (co. 2): la riforma o la cassazione parziale della sentenza (cioè la pronuncia di impugnazione) estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti. Anche tale
estensione di efficacia opera immediatamente, senza necessità di attendere il suo passaggio ingiudicato. Gli atti e i provvedimenti ai quali si estende la riforma della sentenza sono certamente quelli relativi all'esecuzione forzata che vengono immediatamente meno. Se l'esecuzione forzata è già iniziata si blocca e non andrà avanti, se si era già conclusa il convenuto avrà diritto alla restituzione di quanto dato all'attore. Altro ambito di applicazione dell'effetto espansivo esterno, oltre a quello dell'esecuzione forzata, è quello delle sentenze non definitive; in particolare una sentenza non definitiva, immediatamente impugnata e riformata in appello esplica effetto espansivo esterno impedendo la prosecuzione del giudizio di primo grado. Gli atti istruttori svolti dopo l'emanazione della sentenza non definitiva nel prosieguo della trattazione del processo di primo grado potranno essere utilizzati nel caso
la sentenza definitiva (di primo grado), riformata in appello, sia invece confermata dalla corte di cassazione (più precisamente dal giudice di rinvio).
ESTINZIONE DEI PROCEDIMENTI DI IMPUGNAZIONE
Così come quello di primo grado, anche il processo di impugnazione si può estinguere, sia per rinuncia agli atti sia per inerzia. L'estinzione del giudizio di impugnazione ha effetti diversi dall'estinzione del giudizio di primo grado perché qui vi è già una sentenza. Ne consegue che, come ricorda l'art. 338 c.p.c., l'estinzione fa passare in giudicato la sentenza impugnata. In caso di estinzione per rinuncia all'appello essa (la rinuncia) deve ritenersi efficace indipendentemente dall'accettazione della controparte appellata: quest'ultima infatti non ha alcun interesse giuridico alla prosecuzione del giudizio di appello dal momento che l'estinzione del procedimento di gravame determina il passaggio in giudicato.
dellasentenza impugnata. Non sempre però la rinuncia all'appello determinerà l'estinzione dell'intero giudizio. Ciò è escluso se l'appellato sia risultato anch'egli parzialmente soccombente in primo grado, ed abbia così proposto appello incidentale. In questo caso, allora, l'appellante principale potrà certamente rinunciare al proprio appello, tuttavia la sua rinuncia non comporterà l'estinzione dell'intero giudizio di appello, che proseguirà, anche se solo sui motivi di gravame proposti dall'appellato incidentale. Anche l'estinzione del giudizio di cassazione produce il passaggio in giudicato della sentenza di appello, ma va ricordato che il giudizio di cassazione può estinguersi solo per rinuncia e non, invece, per inattività delle parti, in quanto tale giudizio è retto dal principio dell'impulso d'ufficio. L'ultima parte dell'art.
appello si estinguerebbe. In questo caso, l'articolo 338 c.p.c. stabilisce che l'estinzione del giudizio di appello non fa passare in giudicato la sentenza impugnata se già ne sono stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento di appello poi estinto. La parte finale dell'articolo 338 c.p.c. si riferisce ai casi in cui il giudice di appello emette una sentenza non definitiva su una questione preliminare di merito o su una questione pregiudiziale di diritto che ha l'effetto di riformare immediatamente e definitivamente la sentenza impugnata. Ad esempio, se una sentenza di primo grado rigetta nel merito la domanda di condanna, ritenendo fondata un'eccezione di prescrizione, e questa sentenza viene appellata, il giudice di appello potrebbe affrontare immediatamente la questione della prescrizione con una sentenza non definitiva. Se il giudice di appello ritiene fondata l'eccezione di prescrizione, la sentenza di primo grado verrebbe riformata e il giudizio di appello si estinguerebbe.appello proseguirebbe. Se successivamente il giudizio di appello si estingue, non potrà dirsi che la sentenza di primo grado sia passata ingiudicato, in quanto la sentenza non definitiva di appello ha subito sostituito la sentenza di primo grado. La sentenza non definitiva tuttavia non potrà passare ingiudicato (perché come tutte le sentenze non definitive su questioni preliminari di merito, non decide su diritti ma riguarda fatti), né potrà essere impugnata, si tratta infatti di una sentenza che non sopravvive all'estinzione del processo. Di conseguenza, a seguito dell'estinzione del giudizio di appello nulla sopravvivrà in questo caso: non la sentenza di primo grado, ormai definitivamente sostituita, né quella non definitiva di appello (inidonea a sopravvivere a seguito dell'estinzione del giudizio).
INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE Prima di procedere a valutare la fondatezza dell'impugnazione e così dei
Motivi di appello, il giudice dell'impugnazione deve valutare anche d'ufficio se l'impugnazione stessa sia ammissibile e procedibile. I requisiti di ammissibilità dell'impugnazione sono diversi: ad esempio il fatto che l'impugnazione sia stata proposta con l'osservanza dei termini (lunghi o brevi) di decadenza previsti dalle norme; o ad esempio il fatto che chi ha proposto l'impugnazione vi sia legittimato e abbia interesse ad impugnare. La mancanza di uno qualunque di tali requisiti imporrà al giudice di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione.
Improcedibilità dell'impugnazione. Dopo la proposizione dell'impugnazione, la parte impugnante dovrà compiere alcune attività. Se tali attività non sono effettuate, l'impugnazione viene dichiarata improcedibile. Tra gli adempimenti richiesti all'impugnante a pena di procedibilità vi è la costituzione in giudizio.
La costituzione tardiva dell'appellante, avvenuta oltre 10 gg da quando hanno notificato l'impugnazione, determinerà l'improcedibilità della sua impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Anche in questo caso, si tratterà della sola improcedibilità dell'impugnazione principale non già dell'intero giudizio ove sia stata proposta impugnazione incidentale. Il giudizio di impugnazione proseguirà relativamente alla sola impugnazione incidentale. LA NOTIFICAZIONE DEL GRAVAME La notificazione dell'impugnazione può avvenire o con atto di citazione, in tal caso la notifica deve essere richiesta (all'ufficio notifiche) entro il termine perentorio previsto per le impugnazioni, o con ricorso da presentare presso la cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio (la notificazione del ricorso insieme al provvedimento del giudice del gravame di fissazione dell'udienza).Potrà essere notificata al destinatario dell'impugnazione anche oltre la scadenza del termine perentorio; ciò che conta è la data entro cui viene depositato il ricorso).
L'impugnazione andrà notificata alla parte presso l'avvocato costituito nel grado precedente. La notificazione dell'impugnazione eseguita senza il rispetto di queste regole in ordine al luogo della notifica (cioè presso l'avvocato costituito in primo grado) è nulla, e non inesistente. Si tratta di una nullità sanabile con efficacia retroattiva se l'appellato si costituisce in giudizio. Questo perché l'atto introduttivo al giudizio di impugnazione ha raggiunto lo scopo a cui era destinato nonostante l'invalidità della notificazione. Analoga sanatoria retroattiva si avrà anche nel caso in cui la parte notificante ottemperi all'ordine di rinnovazione della notificazione dell'atto di impugnazione in caso.
di nullità della notifica, se invece la notificazione sia avvenuta in luogo totalmente diverso e non collegabile in alcun modo alla parte destinataria dell'atto, la notificazione sarà inesistente. Se la notifica avviene presso l'avvocato che la parte aveva già sostituito prima della notificazione dell'impugnazione, oppure ad uno dei più avvocati nominati in primo grado che non fosse però anche il domiciliatario, le Sez. un., con una sentenza del 2016, ha chiarito che si tratti di casi di nullità e non di inesistenza, pertanto retroattivamente sanabili. Quando la parte si è deceduta l'impugnazione va notificata, presso il difensore della controparte, collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta (che dunque non occorre identificare nominativamente). Nel caso in cui l'avvocato in primo grado assisteva più parti, non sarà necessario notificare tante copie dell'atto quante sono le parti.n certo periodo di tempo, potrà richiedere la riapertura del processo.