Capitolo 1 – la struttura fondamentale del processo (pag. 13)
1. Introduzione e metodo
2. Una nozione essenziale di processo
Il processo è una serie di atti e comportamenti, mediante i quali due o più parti sottopongono una
controversia alla decisione di un terzo imparziale, il giudice. Nel processo si deve accertare il fatto e
applicare il diritto, mediante un iter al quale danno vita le 2 parti e il giudice. Obiettivo del processo è
risolvere la controversia secondo verità e giustizia. Per quanto riguarda la giustizia, è scontato che vi
possano essere errori umani: tuttavia, il processo deve tendere all’effettività della tutela.
3. Le fonti del diritto processuale civile
Il diritto processuale civile è regolato principalmente dal codice di procedura civile, approvato il 28 ottobre
1940 ed entrato in vigore il 21 aprile 1942. Il codice consta di 4 libri, dedicati rispettivamente alle
disposizioni generali, al processo di cognizione, al processo di esecuzione e ai procedimenti speciali. vi
rientrano anche le diposizioni di attuazione, spesso rilevanti per il funzionamento pratico dell’attività
giudiziaria. Un’importante revisione del codice fu quella apportata con la legge n.353 del 26 novembre
1990, entrata in vigore, dopo numerose modifiche e un travagliato iter legislativo, nel 1995. La novella del
1990 – 95 cercò di rispondere alla più rilevante delle sfide attuali del processo civile, vale a dire i tempi
eccessivamente lunghi che rischiano di vanificare l’effettività della tutela. Negli anni fra il 2011 e il 2018 si è
succeduta una pioggia di leggi, che hanno toccato vari aspetti del processo civile. È il caso di notare, sotto il
profilo della tecnica legislativa, che spesso si è scelta la strada di un decreto legge, che viene poi convertito
in legge con modificazioni.
4. Le riforme del processo civile fra norme e strutture
Le riforme del processo civile cercano di fronteggiare la grave situazione della giustizia in Italia,
caratterizzata da tempi di decisioni troppo lunghi e da inefficacia nelle fasi attuative. Di grande rilievo è poi
l’impatto della normativa europea, che sta fortemente incidendo sul processo civile. Le fonti del diritto
processuale civile devono poi ricercarsi anche nel sesto libro del codice civile, dedicato alla tutela dei diritti,
che anzi contiene alcune delle norme cardine della materia. Infine, fenomeno recente è quello
dell’inserimento di norme processuali speciali in singole leggi. Dalla centralità del codice, si passa ad una
multilateralità di fonti.
5. La giurisprudenza e i protocolli
Non solo la legge scritta è fonte del diritto processuale, anche se l’art. 111 cost. prevede che la giurisdizione
sia attuata mediante il giusto processo regolato dalla legge. Si tratta dei protocolli di comportamento fissati
in accordo fra gli organi giudiziari e le organizzazioni professionali forensi, con lo scopo di meglio
disciplinare aspetti pratici ed organizzativi e di stabilire interpretazioni comuni di determinate norme di
legge o di importanti sentenze. Questi testi non hanno valore vincolante.
2. I principi costituzionali ed europei del processo civile
1. L’art. 24 cost. Il diritto di difesa
“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La norma regola il diritto di difesa e di azione e
suppone l’accesso alla tutela giurisdizionale, la garanzia del contraddittorio e la parità delle armi nel
processo. La Consulta ha enucleato un contenuto minimo del diritto di difesa, che si articola nel rispetto del
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contraddittorio, nella facoltà di dare prova dei fatti, nel diritto ad una difesa tecnica e nel potere di
proporre impugnazioni.
2. L’art. 111 cost. Il giusto processo. La ragionevole durata
Comma 1° art. 111 cost.: “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Collegato al generale aspetto del diritto di difesa, il concetto di giusto processo sembra alludere ad
una corretta modalità di svolgimento della procedura, tale per cui nessuna delle 2 parti abbia visto
comprimere le proprie facoltà difensive, al punto da ipotizzare che, se queste fossero state
rispettate, il processo avrebbe avuto un esito diverso. Da un lato, si cerca di ridurre, se non di
eliminare, lo spazio delle situazioni in cui una parte perda un diritto sostanziale per un errore di
procedura; dall’altro, si toglie importanza alle irregolarità processuali, qualora non abbiano inciso
effettivamente sull’esito della decisione del giudice.
Comma 2° art. 111 cost.: “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”. Il profilo
della ragionevole durata, che eleva al piano costituzionale il criterio di un’estensione temporale del
processo che ne pregiudichi l’effettività. Infatti, la ragionevole durata non va riferita solo al singolo
processo e quindi, all’interesse del singolo ad ottenere una pronuncia senza attendere anni: questo
aspetto è certamente rilevante, ma non è l’unico, né il principale. La ragionevole durata significa
soprattutto equilibrio fra le risorse complessive del sistema, che non permette di sprecare la
giurisdizione e il tempo che può essere dedicato ad un singolo giudizio. Ancora, si tratta di stabilire,
se fra i principi fondamentali del processo, vi sia una gerarchia. Partendo da questa premessa, si
deve finire per concludere che, comunque, il giusto processo e il diritto di difesa prevalgono e che,
in qualche modo, la ragionevole durata è un principio di rango inferiore. La nozione di ragionevole
durata non va intesa solo come semplice misurazione temporale della lunghezza dei processi, ma
anche come ragionevole impiego di risorse in relazione a quel processo.
L’art. 111 cost. contiene altri 2 commi importanti per la nostra materia.
Comma 6° art. 111 cost.: “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
Comma 7° art. 111 cost.: precisa che contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è
sempre possibile il ricorso (straordinario) in cassazione per violazione di legge.
3. Altre norme costituzionali
L’art. 113 cost. fonda il principio della tutela ordinaria contro la p.a. La carta repubblicana vuole intendere,
con questo, 2 concetti essenziali.
- Il primo è che il cittadino ha il diritto di difendersi, dinanzi allo Stato – giurisdizione, contro lo Stato
– amministrazione.
- Il secondo è che lo Stato – amministrazione non ha, a priori, un giudice speciale per le sue
controversie, ma è sottoposto alle regole comuni.
La costituzione è particolarmente attenta a garantire l’indipendenza dei giudici. Al riguardo vanno
menzionati gli artt. 101, 104, comma 1° e 108 comma 2° cost. Un ruolo fondamentale spetta in questo
senso al Consiglio superiore della magistratura (CSM), organo di autogoverno del giudiziario italiano.
4. Le fonti di diritto dell’UE
L’ordinamento italiano è distinto, ma non separato da quello europeo, che prevale sul nostro, in forza dei
trattati europei e in specie ora, del trattato sull’UE (TUE) e del trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) e
del rinvio operato dall’art. 11 cost. Pertanto, le fonti europee hanno efficacia immediata.
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L’art. 81 TFUE promuove la progressiva compatibilità fra gli ordinamenti processuali nell’UE.
- Paragrafo 1 dell’art. 81 TFUE: “l’Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materia civili
con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni
giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l’adozione di misure intese a
ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”.
- Paragrafo 2 dell’art. 81 TFUE: “il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, adottano in particolare se necessario al buon funzionamento del
mercato interno, misure volte a garantire:
a) Il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la
loro esecuzione
b) La notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali
c) La compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione
d) La cooperazione nell’assunzione dei mezzi di prova
e) Un accesso effettivo alla giustizia
f) L’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario
promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili agli Stati membri
g) Lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie
h) Un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
In base all’art. 4 TFUE, la materia della cooperazione giudiziaria civile è inclusa fra i settori di competenza
concorrente dell’Unione e degli Stati nazionali. Nel rapporto fra norme europee e diritti nazionali vige la
regola dell’autonomia procedurale. Autonomia procedurale significa che, da un lato, sussiste piena libertà
per i legislatori interni di modellare come meglio credono le regole di procedura civile e, a maggior ragione,
i rispettivi ordinamenti giudiziari. Tuttavia, questa autonomia deve tenere conto della supremazia del diritto
europeo e quindi, deve essere strutturata in modo tale da assicurare, almeno per i diritti che discendono
dal sistema europeo, una tutela effettiva ed adeguata. Il concetto di tutela effettiva ed adeguata comporta
che le norme nazionali non possono rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti discendenti
dall’ordinamento dell’UE e in ogni caso devono assicurare a questi diritti una tutela non inferiore a quella
prevista per le situazioni di mero diritto interno. Ne segue che le norme nazionali vanno sottoposto ad un
test di compatibilità con lo standard europeo minimo di tutela e devono rispettare i criteri europei di
equivalenza ed effettività. Va tenuto in considerazione il rilevante impatto delle sentenze della Corte di
giustizia, che sono fonte del diritto processuale anche interno. Al riguardo, è opportuno ricordare che la
Corte di giustizia è l’organo posto al vertice del giudiziario europeo e ha compiti interpretativi di enorme
rilievo. È bene distinguere per chiarezza fra le norme che regolano il giudizio dinanzi agli organi
giurisdizionali dell’UE di Lussemburgo (che si possono considerare il diritto processuale europeo in senso
stretto) e le norme di fonte europea che disciplinano segmenti del processo civile e sono immediatamente
applicabili nei singoli ordinamenti nazionali.
5. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
Firmata a Roma il 4 novembre del 1950 e ratificata dall’Italia con legge del 4 agosto 1955 n. 848. Si tratta di
un testo vincolante, non solo perché frutto di un accordo internazionale, ma anche perché richiamato dal
trattato dell’UE, come modificato dopo il trattato di Lisbona del 2007. Infatti, secondo l’art. 6 TUE, l’Unione
aderisce alla CEDU, secondo le indicazioni contenute nel protocollo allegato n. 8. Inoltre, si dichiara che i
diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri,
fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali. Secondo l’art. 6 CEDU, ogni persona ha diritto
che la sua causa sia trattata in modo equo, da un tribunale indipendente ed imparziale, stabilito per legge, e
in un termine ragionevole.
3. La nozione di giurisdizione 3
1. Le norme costituzionali sulla giurisdizione
Giurisdizione, prima di tutto, significa potere di decidere una controversia. Questo potere appartiene, in
ogni ordinamento, alla comunità politica organizzata. Da oltre 2 secoli, in Occidente il potere giurisdizionale
è un potere dello Stato, ma distinto dal potere esecutivo e da quello legislativo. Il potere giurisdizionale è in
grado di controllare l’esecutivo e di vigilare sull’applicazione delle statuizioni del legislativo. Le norme che
vengono in gioco sono gli artt. 101 e 102 cost. e l’art. 1 c.p.c.
- L’art. 101 cost. ricorda che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono
soggetti solo alla legge.
- L’art. 102 comma 1° cost. precisa che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
- L’art. 1 c.p.c. ribadisce che la giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai
giudici ordinari secondo le norme del codice di rito.
2. Il fine della giurisdizione
La giurisdizione ha lo scopo oggettivo di attuare i precetti dell’ordinamento. Il potere giudiziario è visto, in
questo senso, come la cinghia di trasmissione dell’ordinamento, che ha uno specifico interesse a vedere
regolate delle sue norme le controversie fra i propri cittadini. Confliggono con questa ipotesi la facoltà delle
parti di scegliere un giudice o un arbitro stranieri che non applicano il diritto italiano (come previsto dall’art.
4 della legge n. 218 del 1995) e la possibilità che il processo si estingua senza una sentenza. Si può poi
vedere la giurisdizione come modo di risoluzione dei conflitti e di garanzia della pace sociale. Ancora, si può
affermare che scopo della giurisdizione è quello di reintegrare le posizioni soggettive lese. Questa lettura è
forse la più conforme all’art. 24 cost., ma si scontra con le molteplici forme di inefficacia o mancata
attuazione pratica delle misure giurisdizionali. È preferibile affermare che la giurisdizione, e quindi il potere
decisorio che lo Stato affida al giudice, ha una pluralità di scopi, alcuni dei quali vengono in ogni caso
realizzati. Un più moderno approccio vede la funzione giurisdizionale diventa la prestazione di un servizio
pubblico, con il contenuto di risolvere controversie, applicando la legge italiana, a favore, in alcune materie,
obbligatoriamente di tutti i consociati, e in altre, di coloro che liberamente se ne vogliano avvalere. Così la
giurisdizione deve essere valutata anche in rapporto all’efficienza dei suoi risultati. Il processo è uno
strumento, la giurisdizione è un potere strumentale. Dire che il processo è uno strumento significa
affermare che la finalità del processo e della giurisdizione civile consiste nella realizzazione di obiettivi di
giustizia sostanziale. La giurisdizione poi ha carattere sostitutivo. Quando sorge il conflitto, il soggetto leso
non può farsi giustizia da solo, ma deve ricorrere alla giurisdizione che, da un lato, si sostituisce alla vittima
nel fare giustizia, e dall’altro lato, sostituisce all’adempimento spontaneo quello coattivo.
3. Giurisdizione, giustizia e verità
L’obiettivo del processo è quello di risolvere le controversie, anche accettando la permanenza di pronunce
non conformi al diritto o fondate su falsi presupposti di fatto. esempio della prima categoria è l’art. 363
c.p.c., della seconda l’art. 2738 c.c.
- Secondo la prima norma, quando le parti non hanno proposto ricorso in cassazione nei termini di
legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è
altrimenti impugnabile, il procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la
Corte enuncia nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe
dovuto attenersi. La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del
fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, è rivolta al primo presidente della
Cassazione, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione
sia di particolare importanza. La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice
di merito. In altre parole: esiste una sentenza gravemente errata il diritto, il cui errore è stato posto
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in luce dalla Cassazione, ma che non viene cancellata dall’ordinamento e continua a vincolare le
parti.
- Secondo l’art. 2738 c.c. poi nel caso che il processo sia stato deciso da un giuramento era falso, la
decisione contenuta nella sentenza non può essere rivista e la parte lesa può solo domandare il
risarcimento dei danni. Per quanto qui interessa, l’ordinamento è consapevole che quella decisione
è ingiusta, eppure non la rimuove: apre solo la strada ad una reintegrazione patrimoniale del
danneggiato.
4. Giurisdizione contenziosa e volontaria
L’attività giurisdizionale è molto diversa a seconda che risolva un conflitto, ovvero che integri, completi e
controlli i poteri mancanti a dati soggetti dell’ordinamento. Nel primo caso si parla di giurisdizione
contenziosa; nel secondo si ha una nozione di giurisdizione e si parla di giurisdizione volontaria.
- La giurisdizione volontaria è attività sostanzialmente amministrativa, affidata al giudice per ragioni
storiche, ma che potrebbe essere demandata ad uffici pubblici non giurisdizionali.
- Mentre nella giurisdizione contenziosa vi è una domanda di un soggetto contro un altro soggetto,
nella giurisdizione volontaria vi è un solo interesse che il giudice è chiamato a proteggere. Si pensi
ad esempio, all’art. 320 comma 3 c.c.: i genitori non possono alienare o ipotecare i beni immobili
pervenuti al figlio minore a qualsiasi titolo, né compiere altri atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione, se non dopo autorizzazione del giudice tutelare. I genitori che ricorrono al giudice
non vogliono una condanna nei confronti di qualcuno, ma solo ottenere il permesso di compiere un
atto a vantaggio del figlio.
La giurisdizione contenziosa tende essenzialmente ad un accertamento, la giurisdizione volontaria
contribuisce soprattutto a costituire rapporti.
4. La struttura della giurisdizione contenziosa
1. La giurisdizione di cognizione
La giurisdizione contenziosa comporta una triplice articolazione, a seconda della struttura intrinseca
dell’attività espletata. Si parla di giurisdizione di cognizione, esecutiva e cautelare.
- La giurisdizione di cognizione tende ad affermare un giudizio di conformità del fatto concreto
rispetto alla fattispecie legale astratta. Questo giudizio prende il nome di accertamento. Attraverso
il meccanismo dialettico dei contributi contrapposti delle parti (in contraddittorio), il terzo
imparziale dotato di potere giurisdizionale (giudice) determina (accerta) i rapporti fra le parti.
Questo accertamento ha tendenzialmente efficacia stabile: si ha il giudicato sostanziale.
L’ordinamento risolve quel caso nell’ambito di una previsione normativa generale ed astratta:
occorre verificare (cioè accertare) come quella lite concreta e determinata si inquadra all’interno
della fattispecie prevista dalla norma. Mentre per il diritto sostanziale il fatto è dato, nel senso che
si configura una fattispecie concreta e ad essa si applica la norma, per il diritto processuale il fatto
va indagato e ricostruito. Compito del giudice è stabilire che cosa è accaduto e poi applicare la
norma adeguata. Il giudizio è il risultato di un confronto fra la fattispecie concreta, individuata dalle
contrapposte posizioni delle parti, e il dato normativo. Il giudizio del giudice è diverso per la diversa
forza che l’ordinamento gli attribuisce. Il giudizio del giudice e solo quello del giudice costituisce
l’accertamento: è la verità legale su quella controversia. Il risultato del giudizio dà quindi vita a ciò
che chiamiamo accertamento e che costituisce l’oggetto proprio del processo di cognizione.
L’accertamento, frutto della giurisdizione di cognizione, ha già funzione sostitutiva. Si supera la
precedente incertezza, dovuta al confrontarsi delle distinte posizioni delle parti. L’accertamento
può semplicemente chiarire una situazione incerta, può comportare una modifica all’ordinamento,
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oppure può dare luogo ad una condanna, nei confronti di un soggetto dell’ordinamento, a tenere
un dato comportamento in conformità alla decisione del giudice.
2. La giurisdizione esecutiva
Tuttavia, in molte situazioni l’accertamento non basta, perché l’inadempimento della parte soccombente
perdura. Ecco allora la giurisdizione esecutiva, che ha di mira non un accertamento (che già c’è), ma la
realizzazione materiale dell’accertamento e dei comandi ad esso inerenti, attraverso il superamento degli
ostacoli che vi si frappongono. Nella giurisdizione di esecuzione si parla di cose, di risultati materiali, di
modifica della realtà fisica. La cognizione si può svolgere in qualunque situazione ed è sempre possibile:
ogni controversia legale ha una risposta. La giurisdizione esecutiva suppone l’uso della coazione ed è più
collegata all’ordinamento di riferimento, di quanto non sia la giurisdizione di cognizione. Infatti, mentre la
giurisdizione di cognizione può facilmente essere delocalizzata, quella di esecuzione è condizionata al luogo
in cui si trovano le cose, i beni, ai quali si riferisce. Anche nella giurisdizione esecutiva non manca
l’imparzialità: il giudice è terzo fra la pretesa esecutiva (data e preesistente) e la sua realizzazione concreta,
che deve andare non oltre il livello dell’accertamento.
3. La giurisdizione cautelare
La necessità di assicurare la permanenza di situazioni materiali che rendano possibile l’effettiva
realizzazione di un futuro accertamento e/o di una futura coazione sta alla base della giurisdizione
cautelare. Qui la giurisdizione assume un aspetto ancora più strumentale: i suoi risultati, che sono
conservativi ed assicurativi, sono finalizzati a garantire l’effettività della tutela di cognizione ed esecuzione e
hanno sempre natura provvisoria, destinati come sono ad essere superati dall’esito finale dell’attività
giurisdizionale. La tutela cautelare costituisce oggi un’esigenza ineludibile: si tratta di poter consentire a chi
ne ne ha diritto una protezione per il periodo necessario a conseguire l’acce
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