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LA PROCURA
La procura è l'atto con cui un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo. Deve essere osservata la medesima forma del contratto che il rappresentante è incaricato di concludere. Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata. L'ultimo pezzo di frase, quando la procura è scritta. Per quanto riguarda la revoca della procura, non è indicata la forma della revoca. Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. La revoca può essere non espressa, mediante il ritiro del documento con cui si conferisce la revoca. Il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i poteri conferiti.suoi poteri, quando questi sono cessati. IL CONFLITTO DI INTERESSI Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Vi è un abuso della funzione della rappresentanza, perché in questo caso non si soddisfano gli interessi del rappresentato, ma del rappresentante/terzo. IL CONTRATTO CON SE' STESSO È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente oppure il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi. IL FALSUS PROCURATOR E LA RATIFICA Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli (falsus procurator), è responsabile del danno che ilterzo contraente ha offerto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Il contratto non vincola il rappresentato. Inoltre vi è obbligo per il rappresentante infedele di risarcire il danno al terzo. La ratifica è l'approvazione, da parte del rappresentato, di un negozio giuridico stipulato da un suo rappresentante privo di poteri o che ha ecceduto rispetto ai poteri di cui è investito. Ha come scopo quello di fare propri gli effetti del contratto concluso dal falsus procurator. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica si intende negata. La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi. B) CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINAREcontratto per persona da nominare fa riferimento a:
Nel momento della conclusione del contratto una parte (stipulante) può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso. Il soggetto che conclude il contratto con lo stipulante è il promittente.
LA NOMINA E L'ACCETTAZIONE
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso. La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto. Alla nomina deve seguire l'accettazione, tranne se esiste una procura anteriore al contratto.
Per quanto riguarda la forma e la pubblicità
La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la
stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.
Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.
Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.
Il terzo nominato e che ha accettato è parte del contratto sin dalla sua conclusione.
CAPITOLO 19 - LA SIMULAZIONE
NOZIONE DI SIMULAZIONE
La simulazione è il comportamento di chi vuole indurre altri a credere in un'apparenza che non coincide con la realtà (il debitore simula la vendita dei beni perché i creditori non aggrediscano il suo patrimonio).
È diversa dalla semplice bugia, perché
è caratterizzata da un comportamento attivo diretto a convincere che sia reale ciò che non lo è.
SIMULAZIONE E RISERVA MENTALE
La riserva mentale è quando si manifesta una volontà che è intenzionalmente diversa da ciò che in realtà vuole.
Il codice non la contempla.
SIMULAZIONE E APPARENZA
Chi simula una situazione può dare vita a una situazione di apparenza. Affinché nella situazione di apparenza si escluda la responsabilità di un soggetto (non quello che ha creato l’apparenza) è necessario che non vi sia un comportamento negligente del soggetto ingannato; è il principio di autoresponsabilità. Questo principio però non può essere invocato per quei diritti che hanno pubblicità legale, perché la realtà può sempre essere accertata consultando gli appositi registri.
LA SIMULAZIONE NEI CONTRATTI
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.
La simulazione può essere assoluta, quando si vuole far apparire un contratto di cui non si vuole nessun effetto (simulare vendita della casa per evitare che sia pignorata dai creditori).
La simulazione relativa è quando si vuol dare vita a un contratto diverso da quello apparente (vendo un immobile ai figli per privilegiare i maschi e impedire che l'immobile cada in futuro in successione anche per le femmine). In questo caso si simula la vendita per dissimulare (nascondere il reale) la donazione.
La simulazione parziale è per frodare il fisco, le parti concludono effettivamente un determinato contratto ma dichiarando un corrispettivo diverso.
Si parla di interposizione fittizia di persona quando un diritto viene trasferito ad un soggetto diverso da quello cui lo si vuole effettivamente attribuire. (si vende il bene a una determinata persona per aggirare il divieto di trasferire il bene a colui a cui lo si vuole dare effettivamente).
LA PROVA DELLA SIMULAZIONE E
L'ACCORDO DISSIMULATO
La simulazione contrappone una volontà dichiarata ma non voluta (contratto simulato) e una realtà voluta, ma che non appare all'esterno perché occultata (contratto dissimulato).
Questo può creare conflitti.
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma (del contratto dissimulato).
Quindi se la simulazione è relativa il contratto dissimulato ha effetto tra le parti, purché ci siano requisiti di forma e sostanza.
Se la simulazione è assoluta, per rendere valido il contratto dissimulato, è necessaria la prova della simulazione, ovvero dimostrare la sola apparenza del contratto formalmente concluso, con la controdichiarazione, cioè un documento che le parti tengono nascosto ai terzi nel quale indicano la verità, ovvero che non vogliono alcun effetto.
simulato.La controdichiarazione ha natura di confessione sull’esistenza di un contratto simulato.Se la prova fallisce, il contratto simulato è efficace tra le parti anche se non lo hanno voluto.Negli altri casi (simulazione relativa, parziale, interposizione fittizia di persona), la prova della simulazione èammessa per i contraenti con ogni mezzo, ma solo nel caso in cui il contratto dissimulato è illecito e nonsemplicemente nullo.Il questo caso alla prova della simulazione seguiranno sia l’inefficacia del contratto simulato, sia la nullità delcontratto dissimulato in quanto illecito.Se il contratto dissimulato non è illecito, la prova della simulazione è consentita solo se sussistono requisitidi forma e di sostanza (del contratto dissimulato).Però i giudici per questioni pratiche a volte fanno riferimento al contratto simulato, ovvero che la prova dellasimulazione parziale di una donazione non richiede la forma
dimostrare la simulazione può essere fornita attraverso documenti, testimonianze o altre prove ammissibili in tribunale. La simulazione può influire sui diritti dei terzi che hanno un interesse legittimo nella transazione, come gli eredi o i creditori delle parti coinvolte. In questi casi, la simulazione può essere invalidata se si dimostra che è stata fatta per pregiudicare i diritti dei terzi. In conclusione, la simulazione è un fenomeno complesso che può avere diverse implicazioni legali. È importante consultare un avvocato specializzato per comprendere appieno le conseguenze e le possibilità di azione in caso di simulazione.venditore che hanno acquisito diritti dal titolare apparente successivamente alla trascrizione della domanda di simulazione. In caso di conflitto tra terzi che hanno acquistato diritti dal titolare apparente, la simulazione non può essere opposta se la domanda di simulazione è stata trascritta successivamente all'acquisto dei diritti da parte del terzo acquirente in buona fede. In conclusione, la simulazione può essere opposta solo alle parti contraenti e ai creditori del simulato alienante, ma non ai terzi che hanno acquistato diritti dal titolare apparente in buona fede, salvo i casi in cui la domanda di simulazione sia stata trascritta prima dell'acquisto dei diritti da parte del terzo.- acquirente
- Se in conflitto sono i creditori del simulato venditore e del simulato acquirente