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IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE

Il danno risarcibile è la perdita conseguente alla condotta illecita, la quale deve essere oggetto di accertamento.

Il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale.

Il danno patrimoniale è sempre risarcibile e comprende:

  • il danno emergente
  • il lucro cessante
  • la perdita di chance

Si parla di danno presente quando il danno emergente e lucro cessante si cristallizzano al momento della condanna giudiziale. Si parla di danno futuro quando con sicurezza il danno si produrrà in capo al danneggiato (check up sanitari).

Il danno non patrimoniale, come sofferenze e turbamenti, deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Si è scelto di limitare il risarcimento del danno solo per legge perché il danno morale, a differenza di quello patrimoniale, non si valuta su parametri oggettivi, ma soggettivi.

Il danno biologico è l'alterazione fisica.

All'integrità di un soggetto medicalmente accertabile. - Per lesioni da incidenti stradali operano criteri speciali. Per gli altri danni biologici si utilizzano le tabelle del Tribunale di Milano. Danno da lesione (non biologica) di diritti costituzionalmente garantiti: come il mobbing. - Entrambi devono essere oggetto di prova: Si possono usare le presunzioni per il danno morale e il danno non biologico. Il risarcimento del danno patrimoniale è compensativo, serve cioè a portare il patrimonio del danneggiato nella situazione che avrebbe avuto senza l'illecito dannoso. Il risarcimento del danno non patrimoniale è satisfattivo, ovvero vuole vedere la vittima reintegrata nella propria sfera personale. L'ATTUAZIONE DELL'EFFETTO: IL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE E IN FORMA SPECIFICA. LA TUTELA CIVILE INIBITORIA Il risarcimento ha ad oggetto la somma di denaro idonea a compensare il danneggiato delle perdite subite. Il risarcimento si configura per lo

più in equivalente.Il danneggiato puo' chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.Tuttavia il giudice puo' disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risultaeccessivamente onerosa per il debitore.La riparazione in forma specifica equivale alla riparazione o sostituzione del bene.Il risarcimento in forma specifica può avere ad oggetto la somma di denaro necessaria alla riparazione.Essa è diversa dal risarcimento per equivalente, perché quest’ultimo si misura sulla perdita patrimoniale subita dal danneggiato, ilprimo sui costi di riparazione.Diversa è l’azione inibitoria, che non mira a risarcire i danni ma a prevenirli (cessazione immissioni di fumi).

PRESCRIZIONE AZIONE RISARCITORIA

Il termine di prescrizione è di 5 anni.

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli la prescrizione è di 2

A) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

La responsabilità contrattuale si verifica quando una delle parti coinvolte in un contratto non adempie alle proprie obbligazioni. In questo caso, la parte inadempiente può essere ritenuta responsabile per i danni causati all'altra parte.

B) RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE NON FONDATA SULLA COLPA/DOLO, E FIGURE PARTICOLARI DI RESPONSABILITÀ

Tutte queste fattispecie sono speciali, ovvero solo una legge consente di imputare la responsabilità al debitore a prescindere dal dolo o colpa.

FATTISPECIE DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA SENZA PROVA LIBERATORIA

Non vi è possibilità per il soggetto gravato dall'obbligazione risarcitoria di dare prova della propria diligenza.

Responsabilità dei datori di lavoro per i danni cagionati dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze lavorative.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

La responsabilità del datore di lavoro è inclusa nel rischio d'impresa.

Il datore di lavoro risponde in via solidale, poi può effettuare l'azione di regresso, ma essa può essere

esclusa dal contratto di lavoro. Perché la responsabilità sia oggettiva, deve esserci un rapporto di subordinazione, il preposto non deve agire in autonomia ma nell'ambito delle attività coordinate dal preponente, la condotta dannosa deve riguardare le incombenze assunte dal lavoratore. La responsabilità del datore di lavoro è esclusa quando il danno è prodotto fuori dal contesto lavorativo, o quando sono nel contesto lavorativo ma riguardano un sviluppo anomalo e straordinario. Poiché è una responsabilità per fatto altrui, devono esserci tutti gli elementi dell'articolo 2043. Responsabilità per rovina d'edificio: Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Sarà responsabile anche di difetti di costruzione, la sua.responsabilità gli viene imputata in via oggettiva in ragione al suo controllo dell'edificio. per danni nucleari➤responsabilitàImputata per rischio d'impresa e per la pericolosità dell'attività. FATTISPECIE DELLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA MA CON PROVA LIBERATORIAIl soggetto può liberarsi provando che l'evento dannoso deriva da un evento fortuito, ovvero che si è verificato nonostante la diligenza del danneggiante.di attività pericolose➤esercizioChiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.Sono attività pericolose il trattamento di dati personali, gestione attività sportive.La dimostrazione della diligenza deve essere specifica del fatto incriminato, non della normale diligenza nella gestione

d'impresa.di cose➤custode

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Non è sufficiente la normale diligenza, occorre dare prova del caso fortuito, eccezionale ed estraneo alla sfera del custode. (vaso cade dal balcone per effetto del terremoto).

cagionato da animali➤danno

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Vale sia per i danni a cose che a persone.

FATTISPECIE SPECIALI DI RESPONSABILITÀ PER FATTO ALTRUI CON PROVA LIBERATORIA

della condotta è incapace di intendere e volere➤l'autore

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto

impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità. È capace di intendere e volere, ma minorenne l'autore.

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

PER DANNI DA GUIDA DI VEICOLI RESPONSABILITÀ

Per circolare si includono anche la fermata e la sosta.

Il conducente di un veicolo

senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. A differenza dell'art. 2043, la colpa nell'aver prodotto danno è presunta, quindi il conducente per liberarsi dalla responsabilità dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il conducente è responsabile anche dei terzi che porta in auto. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Non è sufficiente dimostrare di aver vietato la circolazione, ma di aver

Tenuto ogni condotta al fine di rendere effettivo il divieto. Se il risarcimento è dato dal proprietario, egli poi potrà avvalersi del regresso contro il guidatore. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti (proprietario o conducente) sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

RESPONSABILITÀ DA DANNO DEL PRODOTTO

Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto a prescindere dalla prova di negligenza nel processo produttivo, sulla sola base dell'accertamento di un nesso di causalità materiale tra difetto e danno, cioè provando il danno, il difetto e il nesso di causalità tra danno e difetto del prodotto.

Il prodotto è difettoso quando non offre l'ordinaria sicurezza anche se si seguono le istruzioni e l'uso a cui è destinato. La responsabilità è esclusa quando il prodotto non era messo in circolazione.

Il prodotto non è stato fabbricato per la vendita, le conoscenze al tempo non consentivano di ritenerlo difettoso, si dimostra che alla messa in circolazione il prodotto non era difettoso.

Prescrizione: 3 anni dal giorno in cui il consumatore ha conosciuto il danno.

Decadenza: dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto.

RISARCIMENTO DEL DANNO ALL'AMBIENTE

L'illecito ambientale compromette anche un interesse di carattere collettivo. Per il danno collettivo ad essere risarcito deve essere lo Stato. Il risarcimento si preferisce per natura, non per equivalente. Anche quando non è possibile risarcire in natura, devono essere attivate forme di riparazione alternative. Il risarcimento per equivalente è l'extrema ratio.

LA RESPONSABILITÀ MEDICA

Il medico libero professionista è responsabile contrattualmente (1218) nei confronti del paziente. Quando c'è una struttura ospedaliera (pubblica o privata), responsabile contrattualmente.

Contratto Dispedalità

Sarà la struttura per il contratto dispedalità concluso con i pazienti. Prescrizione 10

Dettagli
A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher NonDicoChiSono02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Sicchiero Gianluca.