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TIPOLOGIE DI SERVITU'

- servitù positive/affermative: potere di compiere un'attività gravante sul fondo servente (passare sul fondo).

- servitù continue: non richiedono il fatto dell'uomo.

- servitù discontinue: si realizzano in singoli atti d'esercizio (servitù di passaggio).

- servitù intermittenti: servitù discontinue ad intervalli.

- servitù negative: al titolare del fondo servente è imposto un "non fare".

- servitù apparenti: al cui esercizio sono destinate opere visibili (servitù di veduta).

- servitù non apparenti.

- servitù volontarie.

- servitù coattive.

COSTITUZIONE ED ESERCIZIO DEL DIRITTO

- atto negoziale (contratto volontario).

- coattive: con sentenza perché la legge lo prevede.

- modi speciali: usucapione; destinazione del padre di famiglia.

destinazione del padre di famiglia: La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando due fondi, attualmente divisi,

Sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciatole cose nello stato dal quale risulta la servitù.

TUTELA DELLA SERVITU’ E CAUSE DI ESTINZIONE

Il titolare della servitù può far riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio e può farcessare gli eventuali impedimenti e turbative.

Cause estinzione:

  • confusione: si riuniscono in una sola persona
  • prescrizione, per non uso ventennale
  • impossibilità sopravvenuta
  • rinuncia
  • scadenza termine (se c’è)
  • perimento totale: espropriazione forzata dal fondo per pubblico interesse

OBBLIGAZIONI REALI E ONERI REALI

La titolarità di un determinato bene serve per individuare il debitore in una obbligazione collegata alla proprietàdel bene. (l’usufruttuario sopporta alcune spese per la manutenzione della cosa).

Le obbligazioni reali/obbligazioni ambulatorie dipendono dall’individuazione del debitore dal rapporto

CAPITOLO 11 - IL POSSESSO

NOZIONE

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Fa riferimento a chi si comporta come se fosse il proprietario di un bene senza che sia necessaria la titolarità del diritto in fatto esercitato.

POSSESSO E DETENZIONE

Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. La detenzione è ad esempio nel caso del proprietario di un'abitazione concessa in locazione all'inquilino, il quale ultimo ha una disponibilità materiale della cosa mentre il possessore rimane pur sempre il proprietario del bene. Quindi se la disponibilità materiale della cosa

È stata acquisita in un contesto che manifesta consapevolezza e accettazione di poteri altrui, siamo di fronte alla detenzione. Se la disponibilità materiale inizia con una detenzione, per diventare possesso necessità di:

  • o intervento di un terzo → atto di trasferimento del diritto
  • o una manifestata opposizione del detentore contro il possessore

QUALIFICAZIONI E VICENDE DEL POSSESSO

Possesso legittimo: il potere esercitato corrisponde alla situazione di diritto spettante al possessore (il proprietario si comporta come proprietario).

Possesso illegittimo: la condizione detta prima manca, ma comunque non fa cadere la tutela del possessore.

Possesso vizioso: è il possesso acquistato in modo violento o clandestino.

Inoltre il possesso in buona fede ha più tutele rispetto al possesso in mala fede, infatti solo il primo ha la tutela del “possesso vale titolo”.

- L’acquisto del possesso può essere a titolo originario (senza derivazione).

dal precedente possessore, come un ladro) o a titolo derivativo (detenzione). Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso. (Tizio approfitta della cortesia di parcheggiare l'automobile in un cortile aperto che appartiene a Caio). - La perdita del possesso avviene con perimento della cosa, abbandono, consegna a terzi.. PRESUNZIONI POSSESSORIE Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione (sapendo quindi che c'era un possessore). Presunzione del possesso: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio. Ciò è utile ai fini dell'usucapione, non occorre infatti dimostrare l'effettiva protrazione del possesso per tutta la durata, essendo sufficiente provare il possesso attuale e quello più risalente. Presunzione dibuona fede: la buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto. RESTITUZIONE DELLA COSA Il possessore in buona fede può trattenere i frutti che la cosa ha prodotto fino al giorno della domanda giudiziale, mentre deve restituire solo quelli percepiti dopo quel momento. Se il possessore ha apportato migliorie, riparazioni straordinarie alla cosa, sono attribuite al possessore alcune pretese economiche. Ciò non si applica al detentore. DIRITTO DI RITENZIONE Il possessore in buona fede può esercitare la ritenzione della cosa finché non gli siano state corrisposte le indennità dovute. (può trattenere presso sé una cosa che dovrebbe restituire). Questo serve per assicurare al possessore tenuto alla restituzione della cosa il conseguimento di quanto dovuto, ma non può godere della cosa durante questo periodo. ACQUISTO DEI DIRITTI REALI MEDIANTE IL POSSESSORE RIGOLA "POSSESSO VALE TITOLO" Il possesso fa

conseguire al possessore la titolarità del diritto anche se gli manca, ovvero prescinde da un efficace titolo di acquisto. Possesso vale titolo "possesso di buona fede dei beni mobili". Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento di proprietà. L'esistenza di un titolo valido idoneo al trasferimento di proprietà fa riferimento al fatto che esso deve essere privo di vizi di forma e di sostanza. Poiché la buona fede si presume, sarà chi intende contestare l'acquisto ad avere l'onere di dimostrare la malafede. La proprietà inoltre si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e l'acquirente sia in buona fede. Sono escluse da questa regola le universalità di mobili, beni mobili registrati.

E beni immobili, perché non sono destinati ad una rapida circolazione. Inoltre sono escluse anche cose di valore storico artistico ritrovate nel sottosuolo o provenienti da collezioni pubbliche.

L'USUCAPIONE

L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà, in cui la proprietà si acquista con il possesso continuato, ovvero un comportamento univocamente orientato alla fruizione attuale e futura del bene, in modo corrispondente all'esercizio della proprietà, per il tempo stabilito dalla legge.

Il proprietario che vuole agire in rivendica per recuperare il possesso è limitato a provare il possesso ventennale per universalità di mobili e immobili, dieci anni per i mobili registrati.

Per i beni mobili acquistati senza titolo idoneo e posseduti in buona fede: 10 anni

Per i beni mobili acquistati senza titolo idoneo e posseduti in mala fede: 20 anni

Solo il possesso legittimo può portare all'usucapione:

- non deve

essere viziato(acquisito con violenza o clandestinità), il possesso deve avvenire pacificamente e pubblicamente- continuo, in modo costante, esistenza di un titolo anteriore dalla cui data inizia il possesso- è necessario che il possesso non sia interrotto interruzione materiale/naturale → impossibilità di esercitare il possesso per più di un anno(frana) interruzione civile → il proprietario propone contro il possessore una domanda giudiziale (azione di rivendica o azione negatoria) Invece diversa è la prova diabolica: dimostrare tutti i diritti precedenti che appartenevano ai soggetti prima. AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO Il possessore viene tutelato anche in malafede. AZIONE DI REINTEGRAZIONE (O DI SPOGLIO) La privazione del possesso o della detenzione deve avere carattere duraturo e la prova della ricorrenza dello spoglio è a carico di chi vuole l’azione di spoglio. Serve a ottenere la reintegrazione nel possesso a favore di chi neè stato privato. Per dare inizio a ciò deve essere avvenuto uno spoglio, violenza o clandestinità. violenza: azione per privare del possesso contro la volontà del possessore clandestinità: spossessamento avvenuto mediante atti posti all’insaputa del possessore e quest’ultimone venga a conoscenza in un momento successivo. I soggetti attivi sono il possessore e il detentore, tranne il detentore quando dispone della disponibilità della cosa solo per ragioni di servizio o di ospitalità. Il possessore deve solo dimostrare l’esistenza del possesso al momento dello spoglio, il detentore invece deve dare anche prova di un titolo dal quale trae origine la detenzione. L’azione di reintegrazione deve essere proposta entro un anno dallo spoglio. AZIONE DI MANUTENZIONE Reitera al possesso del bene la vittima di uno spoglio non violento né clandestino, come nel caso di rifiuto del detentore di restituire il fondo al possessore.

Possessore. Può servirsene anche il possessore in caso di molestie o turbative che incidono sul possesso dei suoi beni. Quindi in questo caso l'azione di manutenzione serve per assicurare il godimento pacifico della cosa. Quindi le finalità:

  • funzione inibitoria: cessare le turbative del possesso
  • funzione preventiva: impedire molestie future
  • funzione restitutoria: nell'ipotesi di spoglio non violento

Il termine di decadenza per l'azione di manutenzione è di entro un anno dal decorrere della molestia o dallo spoglio.

AZIONI DI NUNCIAZIONE

Le denunzia di nuova opera o di danno temuto hanno finalità cautelari volte a prevenire un danno che potrebbe derivare da una nuova opera o da una cosa altrui.

Procedimento di nunciazione:

  1. emanazione di provvedimenti urgenti per evitare che il pericolo del danno diventi realtà
  2. giudizio con sentenza

Denuncia di nuova opera: da una nuova opera intrap

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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bagiotino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Sicchiero Gianluca.