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La supplenza del Presidente della Repubblica
Chi sostituisce il PdR?
Spetta al Presidente del Senato l'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui non possa adempiere per impedimenti temporanei o permanenti. È l'istituto della supplenza, che compete al Presidente del Senato per due ragioni:
- Si tratta della seconda carica dello Stato.
- Perché il Presidente della Camera già presiede il Parlamento in seduta comune che, come visto, elegge il Capo dello Stato.
POTERI NEI CONFRONTI DEL PARLAMENTO:
- Il potere di scioglimento anticipato delle Camere: che è il più significativo tra i poteri presidenziali attinenti alla funzione legislativa. Esso può avvenire solo dopo aver sentito i Presidenti delle Camere e può essere disposto anche per un solo ramo del Parlamento.
- Il potere di promulgare le leggi, riservandosi il diritto di rinviare il testo al Parlamento qualora dubiti della incostituzionalità.
Il Presidente della Repubblica ha i seguenti poteri:
- Può inviare messaggi alle Camere che possono riguardare un qualunque problema che egli ritenga debba essere valutato con più attenzione dal Parlamento.
- Indire le elezioni delle Camere e ne fissarne la prima udienza.
- Nominare 5 senatori a vita (cittadini che hanno illustrato la Patria). Va ricordato inoltre che, una volta cessato dal suo mandato, diviene anch'egli senatore a vita salvo rinuncia.
Poteri nei confronti del Governo:
- Procede alla formazione del nuovo Governo.
- Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa.
- Emana decreti aventi valore di legge e i regolamenti del Governo.
Poteri nei confronti della Magistratura:
- Presiede il Consiglio Supremo della Magistratura (ossia l'organo di autogoverno della magistratura). In questa veste, egli nomina e conferisce incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi e militari.
- Può concedere la grazia e commutare le pene.
Altri poteri del Presidente
DELLA REPUBBLICA:- Indice il referendum popolare (Atto formalmente presidenziale ma sostanzialmente governativo, in quanto è necessaria una delibera del Consiglio dei Ministri, cui spetterà decidere la data).
- Nomina i funzionari di Stato nei casi previsti dalla legge (atto formalm. Presidenziale ma sostanz. Governativo).
- Nomina 5 giudici della Corte costituzionale (si tratta di un potere formalmente e sostanzialmente presidenziale, per il quale la controfirma ministeriale assume il valore di un mero atto dovuto).
- Ratifica i trattati internazionali.
- Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.
- Ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa (il Presidente non può dichiarare lo stato di guerra senza una preventiva delibera delle Camere).
CONTROFIRMA MINISTERIALE
Ai sensi dell'art. 89 Cost., tutti gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dai Ministri proponenti (fatta eccezione per le dimissioni). Tale
Controfirma:
È requisito di validità dell’atto
È fonte della irresponsabilità del P.d.R.
ATTI PRESIDENZIALI
Li atti del Presidente della Repubblica si distinguono in tre categorie, che si differenziano in base al soggetto che sostanzialmente decide del contenuto dell’atto stesso:
- Atti formalmente presidenziali, ma sostanzialmente governativi
- Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali.
- Atti complessi uguali.
RESPONSABILITÀ PRESIDENZIALE
Il Presidente della Repubblica non può essere chiamato a rispondere sul terreno della responsabilità politica.
Per quanto riguarda la responsabilità giuridica può rispondere:
- Nell’esercizio delle sue funzioni: solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione (cd. reati presidenziali)
- Fuori dall’esercizio delle sue funzioni: come una comune cittadino, ma l’azione penale è improcedibile per tutta la durata del mandato.
IL GOVERNOCapitolo
11-Cos'è il governo? Il Governo è l'organo che "impersona" ed esercita il potere esecutivo. Il Governo è un organo complesso, cioè formato da una pluralità di organi quali: - Il Presidente del Consiglio dei Ministri. - Il Consiglio dei Ministri - I singoli Ministri. FASI DI FORMAZIONE DEL GOVERNO 1. CONSULTAZIONE Il Presidente della Repubblica procede alle consultazioni, incontrando i presidenti dei gruppi parlamentari, i Presidenti delle due Camere e gli ex Presidenti della Repubblica, al fine di individuare il soggetto in grado di formare un Governo stabile che possa ottenere la fiducia del Parlamento. 2. NOMINA Il P.d.R conferisce al soggetto così individuato l'incarico di predisporre una lista di ministri e un programma di governo. Successivamente, il P.d.R nomina con proprio decreto il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri, che devono prestare giuramento nelle mani del P.d.R.: in tal modo il Governo.è immesso nell’esercizio delle sue funzioni (secondo l’opinione prevalente il Governo in attesa di fiducia può però compiere solo atti di ordinaria amministrazione).
3. RICHIESTA DI FIDUCIA
Per ottenere pieni poteri entro 10 giorni dal giuramento, il Governo deve presentarsi alle Camere per esporre il programma di governo al fine di ottenere la fiducia del Parlamento. (attraverso la mozione di fiducia che deve essere motivata e votata per appello nominale). La maggioranza richiesta è quella semplice (cioè la metà +1 dei presenti al voto).
CRISI DI GOVERNO
Cosa succede se il Parlamento NON dà la fiducia? La Costituzione regolamenta anche la mozione di sfiducia che comporta le automatiche dimissioni governative. Si distingue tra due tipologie di crisi:
• Crisi extraparlamentare: Sono originate da dimissioni spontanee, dovute a situazioni di crisi politica manifestatesi all’interno della coalizione di maggioranza. In queste ipotesi
Il Parlamento resta estraneo al giudizio in merito alla permanenza del rapporto fiduciario con il Governo (nella storia italiana la crisi extraparlamentare rappresenta la tipologia di crisi più comune).
- Crisi parlamentare, che può avvenire in due casi:
- Mozione di sfiducia: il Parlamento revoca con mozione la fiducia precedentemente accordata al Governo.
- Questione di fiducia: il Governo dichiara di far dipendere la propria permanenza in carica dall'approvazione parlamentare di un determinato testo di legge; se esso non viene approvato, si intende venuta meno la fiducia da parte del Parlamento e il Governo è obbligato a dimettersi.
In ogni caso, il Governo non decade immediatamente, al momento della presentazione delle dimissioni al Capo dello Stato. Questo perché vige un principio della successione dei Governi, in virtù del quale, in attesa della formazione del nuovo Governo, il Governo dimissionario resta in carica "per garantire l'ordinaria amministrazione dello Stato".
l'ordinaria amministrazione. COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL GOVERNO
a) Il Presidente del Consiglio: è un organo monocratico (formato da una persona) nominato dal Capo dello Stato. È posto al vertice del Governo, sebbene non sia considerato gerarchicamente superiore al Consiglio dal momento che non può impartire ordini ai Ministri né revocarli, ma solo promuovere e coordinare l'attività. Le sue dimissioni comportano automaticamente la caduta del Governo.
Le sue funzioni:
- mantiene l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo
- impartisce ai ministri direttive in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri
- promuove e coordina l'attività dei Ministri
- propone al Presidente della Repubblica la lista dei ministri
- propone la questione di fiducia al Consiglio
- controfirma qualsiasi atto deliberato dal Consiglio
- presenta alle Camere i disegni di legge d'iniziativa governativa
- ha il potere
di porre il segreto di Stato- ha l'alta direzione e la responsabilità politica dei servizi di sicurezza- coordina l'azione del Governo in materia di rapporti con l'UE- propone e coordina l'azione del Governo in materia di rapporti con le autonomie territoriali
b) Il Consiglio dei ministri: è un organo collegiale (formato da una pluralità di persone), composta dai singoli Ministri e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e presieduto dal Presidente del Consiglio.
Le sue funzioni:
- delibera sulla presentazione dei disegni di legge e su tutti gli atti normativi
- decide le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria
- decide sulla proposta del Presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia
- decide sulle nomine al vertice di enti, istituti o aziende di carattere nazionale di competenza dell'amministrazione dello Stato
- delibera se inviare alla Corte costituzionale una legge regionale o se sollevare
- I Ministri: sono nominati dal Capo dello Stato su indicazione del Presidente del Consiglio.
- Ministri con portafoglio: Ricoprono il duplice ruolo di componenti del Consiglio dei Ministri e di organi di direzione di un Ministero, cioè un singolo settore dell'amministrazione statale (difesa, affari esteri, giustizia, ecc.).
- Senza portafoglio: che sono, in genere, persone esperte di settori specifici, che non hanno la responsabilità di un Ministero, ma sono componenti del Consiglio dei Ministri (è un organo eventuale).
- ALTRI ORGANI EVENTUALI
- Il Vicepresidente del Consiglio, che sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza (possono esserci anche più vicepresidenti).
- I Sottosegretari di Stato, che collaborano con i singoli Ministri nell'esercizio delle loro funzioni.