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L'AZIONE DI MANUTENZIONE
L'azione di manutenzione del possesso è data a chi sia stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili. Si può chiedere al giudice una sentenza che ordini l'abbattimento dell'opera molesta, l'immediata riparazione del guasto e, in generale, la cessazione della molestia, sulla base della semplice constatazione che il possesso è stato turbato. Oltre alle molestie di fatto sono possibili molestie di diritto, che consistono in atti di intimidazione, con i quali si pretende che il possesso altrui cessi in tutto o in parte o sia modificato. L'azione di manutenzione è data anche contro lo spoglio non violento né clandestino. L'azione di manutenzione non è concessa al detentore qualificato, il quale perciò dovrà rivolgersi al possessore per farsi difendere. Il possesso deve durare da oltre un anno.continuo e non interrotto, e non deve essere stato acquistato violentemente o clandestinamente.
LA DENUNZIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO
Entrambe queste azioni hanno lo scopo di prevenire un danno che minaccia una cosa. Entrambe, sono concesse al semplice possesso; sono date però anche al titolare del diritto reale o al proprietario, pur quando non abbia il possesso.
La denunzia di nuova opera spetta a chi abbia ragione di temere che da una nuova opera, da altrui intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che fonda l'oggetto del suo diritto o del suo possesso. L'opera non deve essere ancora terminata e non deve essere trascorso un anno dal suo inizio.
La denunzia di danno temuto spetta a chi abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio o albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso.
Entrambe queste azioni danno luogo a due fasi
successive di giudizio:
- Una prima fase tende all'adozione di provvedimenti provvisori urgenti: il giudice decide se vietare o permettere la continuazione della nuova opera;
- La seconda fase, porta alla decisione definitiva circa l'esistenza del pericolo, la sua illiceità, l'obbligo della sua eliminazione e la responsabilità delle parti.
L'USUCAPIONE: NOZIONE
Il diritto reale e il fatto del possesso possono trovarsi dissociati. La dissociazione può essere eliminata rimuovendo il possesso illegittimo mediante opportune iniziative giudiziarie. Ma, se il titolare del diritto resta inerte e la dissociazione tra possesso e diritto si protrae, questa viene eliminata in un modo del tutto opposto: trascorso un certo numero di anni, al possessore è attribuito il diritto corrispondente, mentre il diritto che per tanto tempo non è stato esercitato viene cancellato o subisce una compressione. Questo fenomeno si chiama
usucapione. L'usucapione può quindi definirsi come un modo di acquisto della proprietà o dei diritti reali di godimento, a titolo originario, per effetto del possesso protratto per un certo tempo. 46
USUCAPIONE ORDINARIA E USUCAPIONE ABBREVIATA
Anche il possesso non di buona fede porta all'usucapione. Tuttavia, il possesso di buona fede conduce a un'usucapione più rapida.
Precisamente:
- usucapione beni immobili e diritti reali immobiliari in mala fede: 20 ANNI; in buona fede: 10 ANNI.
- usucapione beni mobili in mala fede: 20 anni; in buona fede: 10 anni.
- usucapione beni immobili iscritti in pubblici registri in mala fede: 10 anni; in buona fede: 3 anni.
- universalità di mobili mala fede: 20 anni; buona fede: 10 anni.
Il possesso si considera di buona fede quando in buona fede sia stato iniziato; la sopravvenuta consapevolezza dell'illegittimità del possesso, non nuoce.
REQUISITI PER L'USUCAPIONE
Il possesso acquistato in modo
violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata. Le servitù prediali si possono acquistare per usucapione solo quando siano apparenti: cioè quando esistano opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Non è necessario aver posseduto personalmente per tutto il tempo necessario l'usucapione, se il possessore attuale ha ricevuto la cosa per successione universale, il suo possesso continua quello del defunto conservandone le caratteristiche. Si ha così una successione nel possesso. Se invece il possessore attuale ha ricevuto la cosa in base a un titolo particolare, eli può, se lo ritiene opportuno, unire al proprio possesso quello del suo dante causa (accessione del possesso). In tal caso, il suo possesso assume la stessa qualificazione che aveva presso il suo dante causa. L'usucapione può essere interrotta o sospesa per circostanze.sopravvenute. L'interruzione cancella la rilevanza del possesso per il tempo già trascorso: dopo di ciò, il termine per l'usucapione riprende da zero. La sospensione, invece, arresta provvisoriamente il decorso del termine, senza cancellare la rilevanza del possesso per il tempo già trascorso: il termine per l'usucapione riprenderà dal momento in cui era stato interrotto. La sospensione, deriva da alcune particolari circostanze previste tassativamente dalla legge, che impediscono o rendono difficile al proprietario di far valere il proprio diritto. L'interruzione può derivare dalla domanda giudiziale proposta dall'avente diritto contro il possessore, oppure dal riconoscimento dell'altrui diritto da parte del possessore. L'usucapione è inoltre interrotta quando il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno. FRUTTI, MIGLIORAMENTI, SPESE, DANNI Il possessore soccombente nella causa di rivendicazionedeve sostituire al proprietario la cosa. Quanto ai frutti che abbia percepito o potuto recepire, alle spese fatte, ai miglioramenti e ai danni apportati alla cosa, si applicano le seguenti regole:
Frutti
- possessore di mala fede deve restituire i frutti, naturali e civili, che ha percepito. Inoltre, egli risponde verso il rivendicante dei frutti che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza. Il proprietario deve però rimborsare al possessore le spese necessarie per la produzione e il raccolto dei frutti che vengono restituiti;
- possessore di buona fede, invece, fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Solo da questo momento in poi, egli risponderà verso il vendicante secondo le stesse regole applicabili al possessore di mala fede.
Miglioramenti
- possessore di mala fede che abbia apportato miglioramenti, ha diritto a un'indennità pari alla minor somma tra
- La buona fede si presume
- Il possesso si considera di buona fede se è stato iniziato in buona fede: la malafede sopravvenuta NON nuoce
- La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave
- Originario se dipende esclusivamente da un atto di colui che acquista il possesso
- Derivativo se dipende da una trasmissione dal precedente possessore.
L'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa. Ma, se i miglioramenti consistono in addizioni, il proprietario del fondo può pretendere che siano tolte a spese del possessore, oppure può scegliere di ritenerle - possessore di buona fede, non può essere costretto a togliere le addizioni e ha diritto in ogni caso a un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa.
Spese
Danni 47
LA REGOLA "POSSESSO VALE TITOLO" NELL'ACQUISTO DI COSE MOBILI
Il possesso ha una funzione assai importante nella circolazione di cose mobili: se una persona acquista una cosa mobile da chi non ne è proprietario, ne diventa proprietario se ne riceve in buona fede la consegna e se sussiste un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
In queste circostanze, quindi, il possesso di buona fede fa acquistare la proprietà (regola possesso vale titolo).
Non basta però la buona fede
A far salvo l'acquisto: la legge richiede anche che la cosa sia stata consegnata all'acquirente. Egli, non solo riceve la proprietà, ma consegue libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e se vi è la buona fede. E nello stesso modo, si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno sulle cose mobili. Queste regole non si applicano ai beni mobili iscritti in pubblici registri. Inoltre, non si applicano alle universalità di mobili, perché di queste è meno difficile, dato il loro valore e la loro importanza, accettare le vicende anteriori.
IL POSSESSO DI BUONA FEDE
La protezione del possessore contro lo spoglio e le molestie è indipendente dal suo stato di buona o malafede. Questo perché difendere il possesso significa difendere il diritto corrispondente che di regola accompagna il possesso.
Altri effetti del possesso si collegano invece con la tutela dell'affidamento e del valore di
organizzazionedel possesso medesimo. Qui la buona fede è necessaria: affidamento e buona fede sono un tutt’uno, eintanto il valore di organizzazione del possesso merita considerazione e tutela, in quanto si sia formatosulla base della convinzione che il possesso fosse legittimo. Perciò, occorre la buona fede per l’acquistodella cosa.
Circa la qualificazione soggettiva del possesso ci sono regole importanti:
L’ACQUISTO DEL POSSESSO
L’acquisto del possesso può avvenire in modo:
CAPITOLO 55
PEGNO E IPOTECA
NOZIONE CARATTERI GENERALI E COMUNI
Pegno e ipoteca sono diritti reali che hanno
la funzione di garantire la soddisfazione di un credito. Essi possono venire costruiti su cose di proprietà dello stesso debitore, oppure su cose appartenenti a un terzo, il quale si presti così a garantire per un debito altrui. Pegno e ipoteca attribuiscono al creditore due prerogative, destinate a manifestarsi nel caso che il credito non venga spontaneamente soddisfatto dal debitore: - Il diritto di pegno o di ipoteca segue la cosa (diritto di seguito o di querela), è opponibile al terzo e inciò si manifesta il suo carattere reale. Il terzo fideiussore risponde con tutti i suoi beni, mentre il terzo datore di pegno o ipoteca risponde solo con il bene offerto in garanzia. - La seconda prerogativa del creditore, garantito da pegno o ipoteca, è quella di potersi soddisfare sul bene con preferenza rispetto agli altri creditori (prelazione). La differenza tra pegno e ipoteca sta in questo: l'ipoteca ha per oggetto beni iscritti in pubblici registri, ilno due forme di garanzia reale utilizzate nel diritto civile italiano. Entrambe consentono al creditore di garantirsi il pagamento di un debito attraverso l'iscrizione di un diritto reale su un bene appartenente al debitore. Il pegno è un contratto con il quale il debitore (detto "pignorante") trasferisce al creditore (detto "creditore pignoratizio") la proprietà di un bene mobile o di un diritto di credito, a titolo di garanzia. Il bene pignorato rimane in possesso del pignorante, ma il creditore ha il diritto di venderlo in caso di inadempimento del debitore. L'ipoteca, invece, è un diritto reale di garanzia che viene iscritto su un bene immobile. Il debitore (detto "ipotecante") concede al creditore (detto "creditore ipotecario") il diritto di soddisfare il proprio credito con la vendita forzata del bene ipotecato in caso di inadempimento. Entrambi i diritti di garanzia sono efficaci nei confronti di terzi, in quanto sono iscritti in pubblici registri (come il Registro dei Pegni e il Registro delle Ipoteche) che ne attestano l'esistenza e la priorità rispetto ad altri creditori. È importante sottolineare che il pegno riguarda beni mobili non iscritti in pubblici registri, mentre l'ipoteca riguarda beni immobili.