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DIRITTO PRIVATO
Introduzione :
Manuale Trimarchi, colore blu
Codice civile, Giorgio Lenova
… LEZIONE 1
Il DIRITTO E LE SUE FONTI (appunti del 19/02/24)
Diritto: è l’insieme delle norme giuridiche su cui si basa la vita della società (si
tratta di un termine astratto).
Privato: riguarda il rapporto tra privati, singoli cittadini, parti di uno Stato.
Il dritto privato si contrappone ad altre branche come il diritto pubblico (app. E
org. Dello Stato).
DIRITTO PUBBLICO: Le norme di diritto pubblico sono poste nell’interesse
della collettività e lo Stato, nel farle rispettare, agisce su un piano di
supremazia. Il pubblico interesse deve essere l’unico obiettivo dell’attività
dello Stato, e la supremazia statale e è appunto giustificata dalla necessità di
far prevalere sempre l’interesse collettivo; anche l’attività degli enti autonomi
territoriali (la regione, la provincia, il Comune, e la Città Metropolitana) è
regolata dal diritto pubblico. Per esempio, il Comune di Milano può bloccare il
transito per lavori stradali, e creare così disagi a Mario Rossi, perché
l’interesse dei milanesi di avere strade aggiustate prevale su quello del
singolo Rossi, che arriverà a casa in ritardo.
Il diritto pubblico, a sua volta, si distingue in vari rami:
diritto costituzionale,
Il presente nella Costituzione, stabilisce sia i diritti e
i doveri dei cittadini (diritto alla libertà individuale, dovere di pagare i
tributi), sia le norme che regolano l’ordinamento statale (funzionamento
del Parlamento, del Governo);
diritto amministrativo
il regola l’attività amministrativa, che i soggetti
pubblici svolgono per attuare loro fini (per esempio, stabilisce la procedura
con cui il Comune di Roma concede un appalto per la costruzione di un
ponte);
diritto penale reati,
il stabilisce le azioni che devono essere considerate e
fissa le conseguenti sanzioni giuridiche (per esempio, decide che chi ha
commesso un omicidio possa essere condannato all’ergastolo);
diritto processuale
Il regola le varie fasi dei procedimenti giudiziari che
accertano puniscono i reati (diritto processuale penale) e che risolvono le
controversie fra i singoli (diritto processuale civile);
diritto ecclesiastico
Il regola i rapporti fra lo Stato italiano e la chiesa
cattolica, che si basano sul nuovo concordato del 1984;
diritto internazionale
Il pubblico è costituito dalle norme che regolano i
rapporti fra gli Stati.
DIRITTO PRIVATO: Le norme di diritto privato tutelano le posizioni dei singoli
privati, e lo Stato
le applica solo su richiesta del privato che ne ha interesse. L'attività dei
privati, che è rivolta al
conseguimento di interessi particolari, viene regolata dal diritto privato, in cui
tutti sono in posizione
di parità. Va precisato che si applica il diritto privato anche quando è lo Stato
ad agire come un
privato; per esempio, se il Comune di Cagliari acquista un mobile da Mario
Rossi, lo deve pagare
come se l'acquisto fosse stato fatto da un privato.
Anche il diritto privato si divide in vari rami:
diritto civile
Il regola la condotta degli individui nei loro rapporti privati
(famiglia, proprietà privata, contratti, successioni);
diritto commerciale
Il disciplina l’attività economiche commerciali
(imprese, società, rapporto di lavoro, titoli di credito, fallimento);
diritto della navigazione
Il fissa le regole in materia di navigazione
mercantile (marittima e aerea);
diritto internazionale
Il privato stabilisce quando si devono applicare le
norme italiane, e quando quelle straniere.
È comunque difficile fissare una distinzione fra diritto pubblico e diritto privato,
perché le due sfere tendono a interagire. Esistono infatti numerosi settori propri
del diritto privato (famiglia, rapporti di lavoro, attività economica) su cui
interviene lo Stato.
I Rapporti tra privati possono essere di molti tipi:
Personali, Affettivi, Familiari, Patrimoniali (nella maggior parte il diritto privato fa
proprio riferimento questo aspetto del rapporto patrimoniale).
Che cosa significa Patrimoniale? = suscettibile di valutazione economica;
rapporti individui
Il diritto privato si occupa dunque di tra gli che possono essere
di tipo non patrimoniali e patrimoniali.
Esempio di aspetto patrimoniale: quando ho un debito con qualcuno e devo
assolverlo, oppure il dovere di mantenimento che i genitori hanno nei confronti
dei figli...
Esempio di aspetto non patrimoniale: libertà degli individui, dignità,
l’eguaglianza e la solidarietà… associazioni no profit.
Il diritto si occupa di allocare e spostare ricchezza. Lo spostamento della
ricchezza è governato dal diritto.
Le norme nascono dalla legge dello stato: il Codice Civile, introdotto in Italia per
regio decreto dal Re d’Italia, prima dell’avvento della Repubblica.
Le Norme possono essere giuridiche, religiose, morali…
La norma giuridica è una norma che fa parte dell’ordinamento giuridico, che
viene dalla legge nonché la previsione astratta di una situazione-tipo chiamata
FATTISPECIE.
La pluralità degli ordinamenti giuridici
non esiste soltanto l’ordinamento giuridico statale; in realtà, nella società ogni
gruppo (religioso, sportivo o culturale) deve darsi delle norme per poter
raggiungere i propri scopi. Si ha pluralità di ordinamenti giuridici quando,
accanto all’ordinamento statale, ne esistono altri riconosciuti dallo Stato. Fra gli
ordinamenti giuridici riconosciuti dallo Stato italiano ricordiamo l’ordinamento
della Chiesa cattolica e l’ordinamento internazionale.
L’istituto giuridico istituto giuridico
Con l’espressione si intende l’insieme di norme giuridiche che
regolano una stessa materia; per esempio, l’istituto giuridico della proprietà è
costituito dal complesso di norme che riguardano la proprietà.
La norma giuridica può contenere un comando, un divieto o una definizione,
oppure determinano degli aspetti.
Il diritto civile è una sottocategoria del diritto privato.
Da dove derivano le norme giuridiche? Dalle fonti = luogo dove nascono le
norme giuridiche ovvero da chi detiene il potere legislativo (parlamento). Anche
le regioni, gli enti locali e l’unione europea possono, in alcuni casi, promulgare le
leggi.
La gerarchia delle fonti del diritto
Per “fonti del dirittto” indichiamo le origini del diritto.
Le preleggi : Nella sezione iniziale del codice civile sono presenti le preleggi,
disposizioni sulla legge generale; sono all’incirca una quindicina e si aprono con
l’articolo 1= fonti del diritto.
Nel nostro ordinamento i criteri per ordinare le norme giuridiche sono stabiliti,
Disposizioni sulla legge in generale,
oltre che dalla Costituzione, dalle che
precedono il Codice civile del 1942. Si tratta delle cosiddette “preleggi”, che
sono ancora in vigore perché esprimono princìpi di carattere generale. In
particolare, la pre-legge n. 1 o prel. 1 contiene l’indicazione delle fonti del diritto.
La gerarchia delle fonti: le fonti del diritto non hanno la stessa importanza:
alcune sono più importanti, altre meno; esiste una gerarchia, in cui le norme
meno importanti devono “obbedire” a quelle più importanti. L’importanza delle
fonti decresce nel seguente ordine: Costituzione e le leggi costituzionali, leggi
ordinarie, regolamenti e consuetudine. Possiamo quindi rappresentare la
gerarchia delle fonti come una scala, che ha al primo gradino la Costituzione e le
leggi costituzionali e all’ultimo la consuetudine.
La Costituzione: la Costituzione repubblicana è entrata in vigore il 1^ gennaio
1948 e ha sostituito lo Statuto Albertini del 1848.
La Costituzione rappresenta la norma fondamentale della Repubblica italiana ed
è composta da 139 articoli (e dalle 18 Disposizioni transitorie e finali). I
rigida,
Costituenti scelsero una costituzione in modo che nessuna norma di grado
inferiore potesse essere in contrasto con la carta costituzionale (per esempio una
legge non può essere in contrasto con la Costituzione) se il Parlamento approva
una legge in contrasto con la Costituzione, i Costituenti hanno previsto
Corte costituzionale,
l’intervento di un organò apposito, la che ha il potere di
vigilare sulla conformità delle leggi alla Costituzione e, in contrasto, può
cancellarle dall’ordinamento giuridico.
Le leggi costituzionali: la Costituzione del 1948 è in parte diversa da quella
attuale, perché alcuni articoli sono stati modificati con leggi costituzionali. Le
leggi costituzionali sono le sole che possono modificare la Costituzione o
integrandola (aggiungendo articoli o parte di essi), o revisionandola (sostituendo
articoli o parte di essi). Per esempio, nel testo dell'articolo 131 della Costituzione
del 1948, relativo alla lista delle regioni, si leggeva «Abruzzi e Molise», che
venivano quindi considerate un'unica regione. Una legge costituzionale del 1963
ha modificato questo articolo: oggi nell'art. 131 Cost. si legge «Abruzzi; Molise»,
per evidenziare che si tratta di due regioni separate.
Per approvare una legge costituzionale è prevista una procedura più lunga e più
complessa rispetto a quella adottata dal Parlamento per le leggi ordinarie.
La Costituzione prevede un referendum di revisione costituzionale (o referendum
confermativo), a cui possono essere sottoposte le leggi costituzionali, entro tre
mesi dalla loro pubblicazione.
Le leggi ordinarie: le leggi ordinarie (d'ora in poi «leggi») sono approvate dal
Parlamento, e non possono contenere disposizioni contrarie alla Costituzione, che
le precede nella gerarchia delle fonti. Hanno la stessa efficacia delle leggi, e
occupano quindi lo stesso gradino nella gerarchia delle fonti:
i decreti legislativi e i decreti legge emanati dal Governo;
le leggi regionali;
i regolamenti parlamentari;
il risultato positivo del referendum abrogativo;
i regolamenti dell'Unione europea che, secondo alcuni giuristi, dovrebbero
essere collocati a un livello più alto perché entrano direttamente in vigore
senza bisogno di essere recepiti da una legge.
I regolamenti: le leggi (e gli atti aventi la stessa efficacia) si limitano di solito a
fissare i criteri generali di una determinata materia; sono quindi necessari i
regolamenti per specificare quanto disposto dalle leggi. Si distinguono:
i regolamenti governativi, che sono deliberati dal Consiglio dei ministri e
ve