IL DIVIETO DI ANATOCISMO
Nozione e divieto
L’anatocismo è il fenomeno della capitalizzazione degli interessi, cioè la produzione di nuovi interessi sugli interessi già
maturati.
L’art. 1283 c.c. stabilisce il principio generale secondo cui:
- gli interessi non possono produrre a loro volta interessi, salvo:
1. che vi sia una domanda giudiziale;
2. oppure una convenzione posteriore alla loro scadenza.
Deroghe bancarie (art. 120 TUB)
La riforma dell’art. 120 TUB ha ammesso un’eccezione al divieto generale per le operazioni bancarie:
- le banche possono capitalizzare interessi, ma solo con pari periodicità tra interessi attivi e passivi (per esempio,
trimestrale), e previa informazione adeguata al cliente;
- deve comunque essere rispettato il principio della trasparenza e correttezza nei rapporti bancari;
- la Banca d’Italia disciplina nel dettaglio le modalità.
LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI
Nozione e struttura (artt. 1292 ss. c.c.)
L’obbligazione è solidale quando:
- in presenza di più debitori, ciascuno è tenuto per l’intero (solidarietà passiva);
- oppure, in presenza di più creditori, ciascuno può esigere l’intero (solidarietà attiva). 83 di 149
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Si tratta di una moltiplicazione del vincolo soggettivo, ma non dell’oggetto: l’obbligazione rimane unitaria nell’oggetto, e
il pagamento dell’intero da parte di un soggetto libera gli altri.
Fonti della solidarietà
La solidarietà non si presume, salvo nei casi previsti dalla legge. Può derivare:
- dalla legge (es. obbligazioni nascenti da contratto collettivo, da responsabilità extracontrattuale);
- dalla volontà delle parti, espressa nel contratto.
DIFFERENZA TRA OBBLIGAZIONE SOLIDALE E PARZIARIA
Obbligazione parziaria
L’obbligazione è parziaria quando ciascun debitore è tenuto solo per la propria parte. L’obbligazione è, quindi, divisa sin
dall’origine.
Il creditore non può pretendere l’intero da un solo debitore, ma deve agire contro ciascuno per la sua parte.
Confronto
Carattere Obbligazione solidale Obbligazione parziaria
Responsabilità Per l’intero Solo per la propria parte
Azione del creditore Contro uno per tutto Contro ciascuno per la sua parte
Pagamento Libera tutti Libera solo per la parte pagata
Rapporti interni Regresso (art. 1299 c.c.) No regresso: ciascuno paga la sua
parte
E etti della solidarietà tra coobbligati
Rapporti esterni (creditore–debitori)
- Il creditore può agire contro uno o più debitori, nché non riceve l’intero (art. 1292 c.c.);
- L’adempimento da parte di uno libera anche gli altri;
- Se il creditore rimette il debito a uno dei debitori, gli altri restano obbligati solo per la parte residua (art. 1301 c.c.);
- La compensazione, la confusione o la novazione producono e etto solo per il debitore cui si riferiscono, salvo che il
creditore lo dichiari diversamente (artt. 1300 ss. c.c.);
- L’interruzione della prescrizione contro uno ha e etto anche contro gli altri (art. 1310 c.c.).
Rapporti interni (tra coobbligati)
- Colui che ha pagato l’intero può rivolgersi agli altri debitori per ottenere il rimborso delle rispettive quote (art. 1299
c.c.);
- Se uno dei debitori è insolvente, la sua quota si ripartisce proporzionalmente tra gli altri (bene cio della divisione).
Codice Civile, art. 1294 - Le obbligazioni solidali tra più creditori
Anche sul versante attivo può esservi solidarietà:
- ogni creditore può esigere l’intero, e l’adempimento a uno libera verso tutti;
- si ha quindi una pluralità di titolari del credito unitario;
- l’e etto liberatorio dell’adempimento si veri ca purché sia e ettuato al creditore e ettivamente legittimato.
L’esattezza dell’adempimento come criterio di estinzione dell’obbligazione
A nché l’obbligazione si estingua correttamente e il debitore si liberi, l’adempimento deve essere eseguito in modo
esatto, cioè pienamente conforme a quanto promesso e pattuito. Il principio è quello dell’identità della prestazione: il
debitore si libera solo se adempie esattamente quanto promesso. Neppure una prestazione più vantaggiosa per il
creditore (es. un oggetto di maggior valore) può essere imposta.
Se, ad esempio, il debitore si è impegnato a pagare 100 euro, dovrà pagare esattamente quella somma: il pagamento di
una somma inferiore (come 98 euro) costituisce un adempimento inesatto, e quindi, giuridicamente, un inadempimento.
L’adempimento deve corrispondere esattamente alla prestazione promessa, sia per quantità che per qualità, e deve
soddisfare integralmente l’interesse del creditore. Analogamente, se l’adempimento è previsto entro un termine
speci co, l’esecuzione ritardata è da considerarsi inesatta: l’interesse del creditore comprende anche il rispetto del
tempo convenuto. Solo l’adempimento esatto comporta quindi l’estinzione siologica del rapporto obbligatorio.
I parametri per valutare l’esattezza dell’adempimento
Il Codice civile individua cinque parametri fondamentali per valutare la correttezza dell’adempimento (artt. 1176, 1180,
1181, 1182 c.c.):
1. Le modalità di esecuzione
2. Il tempo dell’adempimento
3. Il luogo dell’adempimento
4. La persona che esegue la prestazione 84 di 149
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5. La persona che riceve la prestazione
1. Le modalità dell’esecuzione: correttezza, buona fede e diligenza
L’obbligazione è, per sua natura, un rapporto cooperativo tra le parti, improntato ai principi di correttezza e buona fede.
L’art. 1175 c.c. impone a entrambe le parti un comportamento leale, nalizzato al rispetto degli interessi reciproci.
Se il debitore si comporta in modo scorretto – ad esempio o rendo un bene diverso da quello pattuito, anche se di
valore equivalente – viola l’impegno assunto e viene meno al principio di correttezza. Il creditore, in tal caso, è
legittimato a ri utare l’adempimento e a invocare l’inadempimento.
Inoltre, come previsto dall’art. 1176 c.c., il debitore deve adempiere secondo la diligenza del buon padre di famiglia,
ossia con la cura e l’attenzione che una persona media e responsabile porrebbe nei propri a ari. Per le obbligazioni
professionali, la diligenza deve essere valutata con riferimento al tipo di attività esercitata, secondo lo standard medio
della categoria professionale (diligenza quali cata).
Esempio: se il debitore deve recarsi a casa del creditore per adempiere e non ha ssato un orario, è comportamento
diligente preavvisare telefonicamente per accertarsi della presenza del creditore. In caso contrario, l’eventuale assenza
del creditore non può essere imputata a lui.
Adempimenti parziali: la regola generale (art. 1181 c.c.) è che il creditore ha diritto alla prestazione per intero e può
ri utare l’adempimento parziale. Solo se accetta il pagamento ridotto – ad esempio 98 euro su 100 – potrà liberare il
debitore, ma ciò richiede un’espressa accettazione e la rinuncia alla parte residua. È consigliabile che tale accettazione
venga formalizzata.
2. Il tempo dell’adempimento
Di norma, il tempo dell’adempimento è stabilito dalle parti nel contratto (art. 1183 c.c.). Ad esempio, nel contratto di
locazione è usuale indicare che il canone vada pagato entro un determinato giorno del mese.
Quando le parti non abbiano ssato alcun termine, interviene la regola suppletiva dell’art. 1183 c.c., secondo cui il
creditore può esigere l’adempimento immediatamente. Il debitore, in tal caso, è tenuto a eseguire la prestazione subito,
senza indugio.
Naturalmente, l’esercizio del diritto del creditore è sottoposto al limite generale della prescrizione, in quanto non può
essere esercitato oltre i termini previsti dalla legge (di regola 10 anni ex art. 2946 c.c.).
3. Il luogo dell’adempimento
Come per il tempo, anche il luogo dell’adempimento può essere determinato dalle parti. Quando manca un’espressa
indicazione, si applicano i criteri stabiliti dall’art. 1182 c.c.:
- Obbligazioni di consegna di cose determinate (obbligazioni di dare): si adempiono nel luogo in cui l’obbligazione è
sorta, cioè dove il bene si trovava al momento della nascita dell’obbligazione.
- Obbligazioni pecuniarie: si adempiono presso il domicilio del creditore al momento della scadenza (salvo patto
contrario).
- Obbligazioni di fare o non fare: si eseguono presso il domicilio del creditore, salvo diverso accordo.
Queste regole sono spesso superate dall’autonomia privata, ma assumono rilievo in mancanza di accordi espliciti.
Prestazione in luogo dell’adempimento (datio in solutum)
Tuttavia, può accadere che il creditore accetti una prestazione diversa da quella originariamente dovuta. In tal caso si
parla di datio in solutum, ovvero prestazione in luogo dell’adempimento.
È un accordo modi cativo dell’obbligazione, ammesso dall’autonomia privata. Quando il creditore accetta la
prestazione diversa, il debitore è liberato dall’obbligazione originaria.
Esempi di datio in solutum:
- consegna di un bene in luogo di una somma di denaro;
- cessione di un credito che il debitore vanta verso un terzo.
In entrambi i casi, è necessaria l’accettazione del creditore.
Cessione del credito in luogo dell’adempimento
Un’applicazione particolare della datio in solutum è la cessione di un credito. Il debitore, impossibilitato a pagare in
denaro, cede al creditore un credito che vanta verso un terzo. Se il creditore accetta, il debitore si libera
dell’obbligazione solo quando il terzo esegue il pagamento.
È importante distinguere tra:
- cessione in luogo dell’adempimento: libera il debitore solo con l’esecuzione da parte del terzo;
- cessione pro solvendo: il debitore resta obbligato se il terzo non paga.
Nel primo caso la datio in solutum ha e etto solutorio, nel secondo è solo un mezzo per l’adempimento.
4. Persona che esegue l’adempimento: esecuzione del terzo
In linea generale, l’adempimento può essere eseguito anche da un terzo (art. 1180 c.c.). Il creditore non può ri utare la
prestazione se non ha uno speci co interesse a che sia proprio il debitore ad adempiere. Questo accade quando la
prestazione richiede qualità personali del debitore ( ducia, competenza, ecc.).
Questo si ricollega alla distinzione tra obbligazioni fungibili e infungibili. Nelle obbligazioni fungibili (come il pagamento
di una somma di denaro), l’interesse alla per
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