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DELEGAZIONE ATTIVA

Il codice si preoccupa solo della delegazione passiva (ART 1268 cc). Si ritiene tuttavia che possa

rientrare nell’autonomia negoziale delle parti dar luogo anche ad una delegazione attiva.

accordo che si ritiene trilaterale

La delegazione attiva, o delegazione di credito, consiste in un

delegante delega al delegato

tra creditore, debitore e un terzo; per tale accordo, il (creditore)

ad impegnarsi ad effettuare la prestazione al delegatario

(debitore) (terzo).

Per effetto della delegazione attiva, il delegato può divenire debitore sia nei confronti del

delegazione cumulativa.

delegante sia del delegatario, con la delegazione liberatoria.

In alternativa, può divenire debitore solo del delegatario, con la

A differenza di quanto avviene per la cessione di credito, in cui l’accordo avviene tra cedente e

anche il debitore.

cessionario, qui l’accordo vede come parte

Inoltre, mentre l’effetto della cessione di credito è quello della sostituzione del creditore originario

l’effetto della delegazione attiva può essere cumulativo:

con un nuovo creditore, al delegante

non si sostituisce, ma si aggiunge il delegatario.

PAGAMENTO CON SURROGAZIONE surrogazione (= sostituzione) del creditore con altra

Il pagamento può anche dar luogo alla

persona: in tal caso, l’obbligo non si estingue, ma muta la direzione, poiché all’originario creditore

si sostituisce un altro creditore.

La surrogazione dà dunque luogo alla sostituzione del lato attivo del rapporto obbligatorio.

Mentre la cessione di credito e la delegazione attiva presuppongono che l’adempimento non si sia

sia adempiuta creditore

ancora verificato, la surrogazione prevede che l’obbligazione e che il

sia soddisfatto.

ratio

La della surrogazione è agevolare l’adempimento a favore del creditore originario, con

l’attribuzione al terzo (che rende possibile l’adempimento) dei diritti inerenti al rapporto

obbligatorio.

La surrogazione può avvenire:

• Per volontà del creditore: il creditore che riceve l’adempimento da un terzo può dichiarare, in

modo espresso e contestualmente al pagamento, di volerlo far subentrare nei propri diritti nei

1201 cc)

confronti del debitore (ART

• Per volontà del debitore: il debitore che prende a mutuo una somma di denaro al fine di

pagare il debito può surrogare il mutuante nella posizione del creditore, anche senza il suo

1202 cc)

consenso (ART

Questa figura è nata in Francia tra il XV e XVI secolo ed è rimasta nel codice come eredità del

pensiero francese.

La surrogazione per volontà del debitore ha sempre avuto scarsa rilevanza nell’applicazione

pratica: l’istituto appare oggi rivitalizzato nella Legge Bersani, una disciplina del 2010

concernente la portabilità dei mutui ed egli altri contratti di finanziamento conclusi fra

intermediari bancari/finanziari e persone fisiche/micro-imprese. In questo contesto, l’ART 1202

cc è stato redatto al fine di agevolare il cliente che intenda chiudere un rapporto di

finanziamento con la propria banca e trasferirlo presso un’altra banca: in particolare, in virtù del

nuovo contratto stipulato con la nuova banca, questa viene surrogata nel precedente rapporto.

All’atto della stipula del contratto di finanziamento con la nuova banca è consentito che il cliente

rinegozi a proprio vantaggio le condizioni che gli erano praticate nella vecchia banca.

• Per volontà della legge surrogazione legale:

con la cosiddetta nei vari casi indicati dall’ART

1203 cc: es. il fideiussore che abbia pagato il debito dell’obbligato principale subentra nei diritti

del creditore verso quest’ultimo. La surrogazione legale opera anche senza, o perfino contro, la

volontà del debitore e del creditore: avviene dunque in modo automatico, senza la necessità di

dichiarazione alcuna -> es. fideiussione

MODIFICAZIONI DEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

LE SINGOLE IPOTESI DI MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

ACCOLLO (!!!!!) accordo bilaterale tra il debitore e un terzo,

L’accollo consiste in un in forza del quale

l’accollante (terzo) assume a proprio carico l’onere di procurare all’accollatario (creditore) il

ART 1273, comma 1 cc

pagamento di un debito anche futuro dell’accollato (debitore), = il terzo si

accolla il debito del debitore.

Ci sono due tipi di accollo:

• Accollo interno semplice

o (non espressamente previsto dal codice): le parti non intendono

attribuire alcun diritto all’accollatario (creditore) verso l’accollante: l’accollante si impegna solo

il creditore non acquista un nuovo

nei confronti del debitore accollato. Conseguentemente,

debitore, accanto a quello originario. Da ciò discende che:

- L’accollatario non ha diritto di rivolgersi all’accollante per il pagamento del credito

- L’accollante, in caso di mancata osservanza dell’obbligo assunto, risponde

dell’inadempimento soltanto al debitore accollato, non nei confronti dell’accollatario (tertium

neque nocet neque prodest).

- L’accollante e l’accollato possono accordarsi per revocare o modificare l’impegno in qualsiasi

momento.

• Accollo esterno 1273, comma 1 cc):

(ART l’accordo tra accollante ed accollato si presenta

contratto a favore del terzo 1411 cc);

come un (ART quando, cioè, l’accollante e l’accollato

hanno inteso conferire all’accollatario il diritto di prendere direttamente dall’accollante stesso

l’adempimento del proprio credito. Da ciò consegue che l’accordo fra accollato ed accollante

può essere modificato o posto nel nulla fin quando l’accollatario non vi aderisca: a partire

dall’adesione del creditore, infatti, l’impegno dell’accollante risulta irrevocabile (ART 1273,

comma 1 cc) e l’accollante risponde dell’inadempimento di fronte 1) all’accollatario + 2)

accollato.

- Cumulativo: se il debitore originario resta obbligato in solido con l’accollante (ART 1273,

comma 3 cc). Il creditore che abbia aderito all’accollo ha l’onere di chiedere preventivamente

l’adempimento all’accollante e può rivolgersi all’accollato solo dopo che la richiesta è risultata

beneficium ordinis.

infruttuosa. Al debitore compete dunque il

- Liberatorio privativo:

o se il debitore originario resta liberato, mente rimane obbligato in sua

vece solo l’accollante. Perché tale liberazione si verifichi, occorre:

- Dichiarazione espressa ed inequivoca del creditore

- La liberazione dell’accollato sia condizione espressa ed inequivoca dell’accordo intervenuto

fra quest’ultimo e l’accollante, nel qual caso l’adesione dell’accollatario determina

automaticamente la liberazione dell’accollato, (ART 1273, comma 2 cc)

eccezioni relative al contratto

Al creditore accollatario il terzo accollante può opporre 1) le in

forza del quale si realizza l’accollo (ART 1273, comma 4) + 2) eccezioni che avrebbe potuto

opporgli il debitore originario.

Di fronte ad un accordo di accollo, che interviene tra accollato e accollante (mentre l’accollatario

rimane sempre estraneo) occorre stabilire se si tratti di accollo esterno od interno.

ESPROMISSIONE contratto fra creditore e un terzo,

L’espromissione consiste in un in forza del quale

l’espromittente si impegna nei confronti dell’espromissario a pagare un

(il terzo) (creditore)

preesistente debito dell’espromesso (debitore originario), ART 1272 cc.

contratto unilaterale ART

Trattandosi di un (per il quale derivano obbligazioni solo per il terzo),

1333 cc: si ritiene che l’accordo di espromissione si perfezioni nel momento in cui io creditore

viene a conoscenza della volontà del terzo, senza necessità di un suo atto di accettazione (a

differenza dell’accollo, in cui l’accollo avviene tra terzo e debitore)

spontaneità dell’iniziativa del terzo, di delega

Nell’espromissione vi è la ossia vi è l’assenza da

parte dell’espromesso, a differenza della delegazione promissoria.

Le ragioni che inducono il terzo ad assumere su di sé il debito dell’espromesso,

nell’espromissione restano indifferenti: peraltro, un eventuale rapporto tra espromittente ed

l’espromesso non prenda

espromesso non è ostativo dell’espromissione. Ciò che conta è che

parte in alcun modo all’operazione negoziale.

L’espromissione può essere:

- Cumulativa: il terzo è obbligato in solido con il debitore originario (ART 1272, comma 1 cc),

come la delegazione

- Privativa o liberatoria: l’epromissario potrebbe dichiarare espressamente di liberare

l’espromesso, di modo che rimanga obbligato soltanto l’espromittente.

Il terzo espromittente subentra nella stessa posizione del debitore originario: non può

dunque opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti con l’espromesso (= alla

delegazione), salvo che le parti abbiano convenuto diversamente, ART 1272, comma 2 cc; in tal

espromissione titolata.

caso, si parla di ????? promettere il

Da non confondere con l’espromissione, è l’ipotesi in cui il terzo non si limiti a

pagamento, ma provveda senz’altro all’adempimento del debito altrui, con il cosiddetto

adempimento del terzo.

DELEGAZIONE PASSIVA (!!!!!!) 1268-1271 cc)

La delegazione passiva (ARTT si distingue in:

• Delegazione a promettere,

• Delegazione di pagamento

delegazione a promettere, delegatio promittendi delegazione di debito

La o o

consiste in un negozio trilaterale fra debitore, creditore e terzo a forma libera.

delegante delega il delegato ad obbligarsi ad

In forza di tale accordo, il (debitore) (terzo)

effettuare un determinato pagamento a favore del delegatario (creditore); es. Tizio, debitore di

Caio, può accordarsi con lo stesso Caio e con Sempronio, affinché quest’ultimo si assume

l’obbligo di pagare Caio quando allo steso è dovuto da Tizio -> la delegazione presuppone che il

delegante sia debitore del delegatario e creditore del delegato.

La delegazione a promettere si divide in:

• Delegazione cumulativa: il delegato si assume l’obbligo di effettuare la prestazione del

beneficium

delegante non libera comunque quest’ultimo del debito, ma ne risponde con il

ordinis (= il delegatario prima pretende il pagamento al delegato, e, se infruttuoso, anche al

delegante), ART 1268, comma 2 cc

• Delegazione liberatoria privativa:

o il delegatario, con dichiarazione espressa, può consentire

a liberare

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gianmarco_Nichio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Pardolesi Roberto.
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