DELEGAZIONE ATTIVA
Il codice si preoccupa solo della delegazione passiva (ART 1268 cc). Si ritiene tuttavia che possa
rientrare nell’autonomia negoziale delle parti dar luogo anche ad una delegazione attiva.
accordo che si ritiene trilaterale
La delegazione attiva, o delegazione di credito, consiste in un
delegante delega al delegato
tra creditore, debitore e un terzo; per tale accordo, il (creditore)
ad impegnarsi ad effettuare la prestazione al delegatario
(debitore) (terzo).
Per effetto della delegazione attiva, il delegato può divenire debitore sia nei confronti del
delegazione cumulativa.
delegante sia del delegatario, con la delegazione liberatoria.
In alternativa, può divenire debitore solo del delegatario, con la
A differenza di quanto avviene per la cessione di credito, in cui l’accordo avviene tra cedente e
anche il debitore.
cessionario, qui l’accordo vede come parte
Inoltre, mentre l’effetto della cessione di credito è quello della sostituzione del creditore originario
l’effetto della delegazione attiva può essere cumulativo:
con un nuovo creditore, al delegante
non si sostituisce, ma si aggiunge il delegatario.
PAGAMENTO CON SURROGAZIONE surrogazione (= sostituzione) del creditore con altra
Il pagamento può anche dar luogo alla
persona: in tal caso, l’obbligo non si estingue, ma muta la direzione, poiché all’originario creditore
si sostituisce un altro creditore.
La surrogazione dà dunque luogo alla sostituzione del lato attivo del rapporto obbligatorio.
Mentre la cessione di credito e la delegazione attiva presuppongono che l’adempimento non si sia
sia adempiuta creditore
ancora verificato, la surrogazione prevede che l’obbligazione e che il
sia soddisfatto.
ratio
La della surrogazione è agevolare l’adempimento a favore del creditore originario, con
l’attribuzione al terzo (che rende possibile l’adempimento) dei diritti inerenti al rapporto
obbligatorio.
La surrogazione può avvenire:
• Per volontà del creditore: il creditore che riceve l’adempimento da un terzo può dichiarare, in
modo espresso e contestualmente al pagamento, di volerlo far subentrare nei propri diritti nei
1201 cc)
confronti del debitore (ART
• Per volontà del debitore: il debitore che prende a mutuo una somma di denaro al fine di
pagare il debito può surrogare il mutuante nella posizione del creditore, anche senza il suo
1202 cc)
consenso (ART
Questa figura è nata in Francia tra il XV e XVI secolo ed è rimasta nel codice come eredità del
pensiero francese.
La surrogazione per volontà del debitore ha sempre avuto scarsa rilevanza nell’applicazione
pratica: l’istituto appare oggi rivitalizzato nella Legge Bersani, una disciplina del 2010
concernente la portabilità dei mutui ed egli altri contratti di finanziamento conclusi fra
intermediari bancari/finanziari e persone fisiche/micro-imprese. In questo contesto, l’ART 1202
cc è stato redatto al fine di agevolare il cliente che intenda chiudere un rapporto di
finanziamento con la propria banca e trasferirlo presso un’altra banca: in particolare, in virtù del
nuovo contratto stipulato con la nuova banca, questa viene surrogata nel precedente rapporto.
All’atto della stipula del contratto di finanziamento con la nuova banca è consentito che il cliente
rinegozi a proprio vantaggio le condizioni che gli erano praticate nella vecchia banca.
• Per volontà della legge surrogazione legale:
con la cosiddetta nei vari casi indicati dall’ART
1203 cc: es. il fideiussore che abbia pagato il debito dell’obbligato principale subentra nei diritti
del creditore verso quest’ultimo. La surrogazione legale opera anche senza, o perfino contro, la
volontà del debitore e del creditore: avviene dunque in modo automatico, senza la necessità di
dichiarazione alcuna -> es. fideiussione
MODIFICAZIONI DEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
LE SINGOLE IPOTESI DI MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
ACCOLLO (!!!!!) accordo bilaterale tra il debitore e un terzo,
L’accollo consiste in un in forza del quale
l’accollante (terzo) assume a proprio carico l’onere di procurare all’accollatario (creditore) il
ART 1273, comma 1 cc
pagamento di un debito anche futuro dell’accollato (debitore), = il terzo si
accolla il debito del debitore.
Ci sono due tipi di accollo:
• Accollo interno semplice
o (non espressamente previsto dal codice): le parti non intendono
attribuire alcun diritto all’accollatario (creditore) verso l’accollante: l’accollante si impegna solo
il creditore non acquista un nuovo
nei confronti del debitore accollato. Conseguentemente,
debitore, accanto a quello originario. Da ciò discende che:
- L’accollatario non ha diritto di rivolgersi all’accollante per il pagamento del credito
- L’accollante, in caso di mancata osservanza dell’obbligo assunto, risponde
dell’inadempimento soltanto al debitore accollato, non nei confronti dell’accollatario (tertium
neque nocet neque prodest).
- L’accollante e l’accollato possono accordarsi per revocare o modificare l’impegno in qualsiasi
momento.
• Accollo esterno 1273, comma 1 cc):
(ART l’accordo tra accollante ed accollato si presenta
contratto a favore del terzo 1411 cc);
come un (ART quando, cioè, l’accollante e l’accollato
hanno inteso conferire all’accollatario il diritto di prendere direttamente dall’accollante stesso
l’adempimento del proprio credito. Da ciò consegue che l’accordo fra accollato ed accollante
può essere modificato o posto nel nulla fin quando l’accollatario non vi aderisca: a partire
dall’adesione del creditore, infatti, l’impegno dell’accollante risulta irrevocabile (ART 1273,
comma 1 cc) e l’accollante risponde dell’inadempimento di fronte 1) all’accollatario + 2)
accollato.
- Cumulativo: se il debitore originario resta obbligato in solido con l’accollante (ART 1273,
comma 3 cc). Il creditore che abbia aderito all’accollo ha l’onere di chiedere preventivamente
l’adempimento all’accollante e può rivolgersi all’accollato solo dopo che la richiesta è risultata
beneficium ordinis.
infruttuosa. Al debitore compete dunque il
- Liberatorio privativo:
o se il debitore originario resta liberato, mente rimane obbligato in sua
vece solo l’accollante. Perché tale liberazione si verifichi, occorre:
- Dichiarazione espressa ed inequivoca del creditore
- La liberazione dell’accollato sia condizione espressa ed inequivoca dell’accordo intervenuto
fra quest’ultimo e l’accollante, nel qual caso l’adesione dell’accollatario determina
automaticamente la liberazione dell’accollato, (ART 1273, comma 2 cc)
eccezioni relative al contratto
Al creditore accollatario il terzo accollante può opporre 1) le in
forza del quale si realizza l’accollo (ART 1273, comma 4) + 2) eccezioni che avrebbe potuto
opporgli il debitore originario.
Di fronte ad un accordo di accollo, che interviene tra accollato e accollante (mentre l’accollatario
rimane sempre estraneo) occorre stabilire se si tratti di accollo esterno od interno.
ESPROMISSIONE contratto fra creditore e un terzo,
L’espromissione consiste in un in forza del quale
l’espromittente si impegna nei confronti dell’espromissario a pagare un
(il terzo) (creditore)
preesistente debito dell’espromesso (debitore originario), ART 1272 cc.
contratto unilaterale ART
Trattandosi di un (per il quale derivano obbligazioni solo per il terzo),
1333 cc: si ritiene che l’accordo di espromissione si perfezioni nel momento in cui io creditore
viene a conoscenza della volontà del terzo, senza necessità di un suo atto di accettazione (a
differenza dell’accollo, in cui l’accollo avviene tra terzo e debitore)
spontaneità dell’iniziativa del terzo, di delega
Nell’espromissione vi è la ossia vi è l’assenza da
parte dell’espromesso, a differenza della delegazione promissoria.
Le ragioni che inducono il terzo ad assumere su di sé il debito dell’espromesso,
nell’espromissione restano indifferenti: peraltro, un eventuale rapporto tra espromittente ed
l’espromesso non prenda
espromesso non è ostativo dell’espromissione. Ciò che conta è che
parte in alcun modo all’operazione negoziale.
L’espromissione può essere:
- Cumulativa: il terzo è obbligato in solido con il debitore originario (ART 1272, comma 1 cc),
come la delegazione
- Privativa o liberatoria: l’epromissario potrebbe dichiarare espressamente di liberare
l’espromesso, di modo che rimanga obbligato soltanto l’espromittente.
Il terzo espromittente subentra nella stessa posizione del debitore originario: non può
dunque opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti con l’espromesso (= alla
delegazione), salvo che le parti abbiano convenuto diversamente, ART 1272, comma 2 cc; in tal
espromissione titolata.
caso, si parla di ????? promettere il
Da non confondere con l’espromissione, è l’ipotesi in cui il terzo non si limiti a
pagamento, ma provveda senz’altro all’adempimento del debito altrui, con il cosiddetto
adempimento del terzo.
DELEGAZIONE PASSIVA (!!!!!!) 1268-1271 cc)
La delegazione passiva (ARTT si distingue in:
• Delegazione a promettere,
• Delegazione di pagamento
delegazione a promettere, delegatio promittendi delegazione di debito
La o o
consiste in un negozio trilaterale fra debitore, creditore e terzo a forma libera.
delegante delega il delegato ad obbligarsi ad
In forza di tale accordo, il (debitore) (terzo)
effettuare un determinato pagamento a favore del delegatario (creditore); es. Tizio, debitore di
Caio, può accordarsi con lo stesso Caio e con Sempronio, affinché quest’ultimo si assume
l’obbligo di pagare Caio quando allo steso è dovuto da Tizio -> la delegazione presuppone che il
delegante sia debitore del delegatario e creditore del delegato.
La delegazione a promettere si divide in:
• Delegazione cumulativa: il delegato si assume l’obbligo di effettuare la prestazione del
beneficium
delegante non libera comunque quest’ultimo del debito, ma ne risponde con il
ordinis (= il delegatario prima pretende il pagamento al delegato, e, se infruttuoso, anche al
delegante), ART 1268, comma 2 cc
• Delegazione liberatoria privativa:
o il delegatario, con dichiarazione espressa, può consentire
a liberare
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