Diritto Privato II illeciti(art.1173)
Tra le fonti delle obbligazioni vi sono i fatti —> trattati
Libro(artt.2043 ss.)
nel IX Titolo(ultimo) del IV
Partiamo distinguendo l’illecito, di natura extracontrattuale(o
responsabilità aquiliana), dalla responsabilità per inadempimento, di
natura contrattuale.
Si parla però di responsabilità civile, non penale, la quale ha un
proprio sistema sanzionatorio distinto.
In essa vi rientra:
la responsabilità precontrattuale(art.1337), essendo essa collocata
⁃
nella fase della trattativa in cui il contratto non si è ancora
concluso(art.1326)
la responsabilità da contratto sociale(legato a determinate aree di
⁃ ex: sanitaria),
attività, ovvero da violazione degli obblighi di protezione
(connessi a un rapporto contrattuale/obbligatorio, ma relativi a interessi
di soggetti terzi)
Fatto illecito —> risarcimento, che segue le stesse regole della
liquidazione dei danni enunciata nella parte sull’inadempimento delle
obbligazioni(artt.1223)
Vi sono comunque delle differenze tra le due fattispecie:
Nel caso dell’inadempimento tra i due soggetti, debitore e
creditore, vi è già un rapporto, mentre, nel caso della responsabilità
aquilana è l’illecito stesso a creare il rapporto tra i due soggetti —>
nasce l’obbligazione
(Vi sono differenze anche sul piano normativo)
Il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria è ordinario, ossia
decennale, nel caso di illecito extracontrattuale la prescrizione è
abbreviata a 5 anni(art.2947)
Vi è un’ulteriore compressione del termine a due anni nel caso di danni
da circolazione di veicoli(art.2947) dies a quo
—> vi sono dei casi in cui l’individuazione del sia molto
complicata(ex: danni latenti, ovvero che si manifestano anche molto
tempo dopo il fatto causativo)
Per quanto riguarda la prova a carico del danneggiato, il creditore,
in caso di inadempimento, ha l’onere di dimostrare solo l’inadempimento
e non allegare i fatti che dimostrino il requisiti soggettivo(l’illiceità della
condotta)
Direttamente ricollegato ai criteri per la liquidazione, fanno
eccezione i danni derivanti da inadempimento doloso(art.1225)
L’interesse generale dell’ordinamento è quello di contenere e reprimere,
in funzione punitiva e sanzionatoria, i fatti illeciti riconducibili alle
condotte umane, attive o omissive.
DANNO --> OBBLIGAZIONE RISARCITORIA
Vediamo i nessi e le distinzioni con il diritto penale.
Partiamo dalla struttura stessa del sistema: quello civile basato
sull’atipicità dell’illecito, la cui individuazione è affidata ad una clausola
generale, e quello penale basato sulla tipicità del fatto previsto come
l’art.2043
reato —> fa da clausola generale —> sta al giudice costruire la
fattispecie concreta
Responsabilità civile
È comprensibile in questo contesto l’evoluzione del sistema della
responsabilità, prevedendo, oltre che una funzione punitiva(tipiche del
sistema anglosassone e francese), anche una compensativa e
riparatoria, e una preventiva(azioni inibitorie) e deterrente.
Lex Aquilia de damno,
È difficile ricostruire la sua storia: partiamo dalla
Code Napoléon.
poi il Digesto, infine il
Tale materia si è sviluppata grazie agli studi dottrinali, gli interventi
giurisprudenziali e la legislazione.
all’inizio la risarcibilità era limitata alla fattispecie del pregiudizio al
diritto soggettivo, poi vengono sviluppati quelli che vengono considerati
‘nuovi danni’ che riconoscono la risarcibilità della lesione del diritto di
credito da parte di terzi.
La giurisprudenza ha poi elaborato il diritto alla riservatezza e alla
privacy, all’onore e alla reputazione, il diritto all’oblio(eliminazione di
informazioni lesive), diritto all’identità personale, danno biologico, danno
esistenziale(ricollegato ai diritti inviolabili).
Per quanto riguarda l’operato della pubblica amministrazione, vi è stata
una parificazione della pubblica amministrazione al privato(‘diritto
comune’), l’accentuazione della responsabilità nell’esercizio di alcune
pubblico(ex: gestione del demanio
particolari attività di interesse
stradale; attività della salute pubblica).
Si è sviluppata anche la vicenda della responsabilità del legislatore, dello
Stato e del magistrato.
Ex: responsabilità per eccessiva durata dei processi; ingiusta detenzione:
tutela dell’ambiente
Sono stati teorizzati i ‘danni di massa’, tutelabili attraverso azioni di
classe, intese a rendere effettivi gli interessi diffusi.
Vi è stata una significativa produzione normativa con il già citato codice
del consumo, in attuazione di direttive europee che regolavano la
‘responsabilità del produttore’ e ancora alla ratifica di convenzioni
internazionali(ex: sugli impianti nucleari; diritti delle persone).
Fonte obbligazione= illecito
Soggetto che deve risarcire= danneggiante
Elementi oggettivi della fattispecie
Art.2043 :”Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno” —> la formulazione ha il carattere tipico della clausola generale,
è il giudice che dovrà individuare il ‘danno ingiusto’
Vi sono alcuni casi in cui il danno può essere ‘giusto’, ad esempio nella
concorrenza tra imprenditori, si parla di competizione.
Si potrebbe avere un danno ingiusto solo nel caso in cui le regole
venissero violate.
Oppure, arricchimento senza causa(impoverimento di uno e conseguente
arricchimento di uno), se non vi fosse un nesso di causalità —> indennità
Oppure ancora, nel caso del contratto(art.1328), dal momento in cui la
proposta o l’accettazione venga revocata provocando un danno al
proponente il quale abbia già dato inizio all’esecuzione del contratto(il
contratto non deve essere stato concluso) —> indennità
non iure o contra ius
—> tale condotta deve essere (= deve violare
una norma)
È proprio da questa differenza(tra danno giusto e ingiusto) che si può
comprendere meglio la differenza tra risarcimento e indennità,
entrambi forma di compensazione spettante al danneggiato: l’indennità
consegue a un pregiudizio economico provocato da un atto non illecito in
quanto vi è una giustificazione normativa —> l’equa indennità è esito di
un contemperamento tra l’interesse alla riparazione del danno e
l’esonero dall’obbligo risarcitorio di quest’ultimo
Il caso più emblematico del diritto privato è l’espropriazione(art.42
Cost.), la cui misura non coinciderà con i valori di mercato e quindi al
danno economico effettivo, ma dovrà essere ‘non irrisoria’ e dunque
‘equa’.
Altro esempio può essere l’obbligo di pagare un indennizzo con la
devoluzione al giudice della sua quantificazione, ad esempio, in ipotesi di
nullità del matrimonio; in materia di possesso per i miglioramenti e le
addizioni recati alla cosa posseduta; in materia di formazione
dell'accordo nel contratto, ove vengano revocate la proposta o
l'accettazione e la controparte abbia già intrapreso in
buona fede l'esecuzione del contratto.
—> l’ordinamento utilizza il meccanismo del pagamento di una indennità
per compensare la parte svantaggiata nel rapporto e, dunque,
riequilibrare il rapporto in cui, nel legittimo esercizio di un diritto o di una
facoltà previsti dalla norma, si sia determinato un vantaggio e un
correlativo svantaggio
Abbiamo tre elementi principali:
1. (Elemento soggettivo) Il danno(elemento esplicito)
ingiusto(elemento implicito) è quello che rileva dalla condotta di un
soggetto(o altro soggetto)
Ex: il genitore è responsabile per il figlio minore; del padrone sul cane
2. (Elemento oggettivo) dolo o la colpa —> trattati allo stesso modo
nel codice civile(colpevolezza= consapevolezza)
—> hanno in comune la consapevolezza del proprio comportamento
lesivo, ma esiste anche un tipo di responsabilità, oggettiva, che
prescinde dalla consapevolezza
Il danno imprevedibile è risarcibile solo per responsabilità dolosa.
—> culpa lata dolo equiparatur: la colpa grave è equiparata al dolo(solo
nel diritto civile)
Ex: se presto l’auto a uno e fa un incidente, a pagare il danno sono sia il
guidatore che il proprietario nell’art.1223)
3. Nesso di causalità(già visto —> definito nel codice
penale(art.40)
—> nel codice civile è molto incerto, ‘è più probabile che non’ —> perché
l’obiettivo è sempre la massima tutela del danneggiato ma
equilibrandolo con l’interesse del danneggiante
Caso emblematico che vedremo più avanti è la responsabilità sanitaria
Vediamo una fattispecie problematica: imputabilità del fatto
dannoso(art.2046), chi risponde dei danni?
ovvero,
Abbiamo tre casistiche:
Comportamenti omissivi
Responsabilità per fatto altrui
Attività pericolose
Cause di limitazione dell’imputabilità
Sono previste delle ipotesi in cui non vi è il presupposto logico-giuridico
per pretendere il risarcimento del danno in assenza
dell’illiceità(antigiuridicità), sono delle ‘cause di giustificazione’:
(Le prime due si rifanno al codice penale)
difesa(art.2044)
1. Per legittima —> si esclude l’antigiuridicità del
‘nell’eccesso colposo
fatto, se proporzionale all’offesa(senza sconfinare
di legittima difesa’)
“non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di
altri” —> deve trattarsi di un’aggressione ingiusta
(Art.52 c.p.) necessità(art.2045)
2. Danno provocato in stato di —> in caso di
pericolo grave
“quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla
necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era
altrimenti evitabile”
—> la Corte costituzionale si è espressa affermando che il danneggiante
“un’indennità, la cui misura è
non dovrà risarcire il danno ma pagare
rimessa all’equo apprezzamento del giudice” —> si tratta più di una
attenuazione della responsabilità
Vediamo un certo parallelismo con il contratto concluso in stato di
pericolo per il quale l’ordinamento permette la rescissione del contratto,
sempre che lo stato di pericolo sia noto alla controparte(art.1447).
(Art.54 c.p.)
—> la liquidazione dell’indennizzo può essere esercitata d’ufficio essendo
considerata implicita nella domanda di risarcimento anche nel caso in cui
non vi siano i presupposti per esso(risarcimento)
Le due domande, di risarcimento e di indennizzo, non sono cumulabili,
ma alternativamente proponibili.
In attuazione del principio di causalità, il danneggiante potrà non pagare
l’indennità nel caso in cui dimostri che il danno si sarebbe comunque
verificato. incapace(art.2046)
3. Danno cagionato da persona —> l’incapace
non risponde a meno che lo stato di incapacità non derivi da sua
colpa(ex: era ubriaco) —> difetto al requisito soggettivo
—> l’imputabilità la si valuta non al momento in cui il soggetto compie
l’azione, ma al momento precedente, ossia quando si pone in stato di
nel diritto penale, per evitare che tali fattispecie vengano
incapacità —>
utilizzate come ‘scusanti’ per non essere imputati di un reato, vengono
definite le actiones liberae in causa: un soggetto è chiamato a rispondere
delle proprie azioni a prescindere dalla volontarietà dell’evento lesivo
“non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la
capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a
meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa”(art.2046)
Nel codice penale le cause vengono indicate tassativamente —> può
accadere che una situazione sia imputabile in ambito civile ma non in
ambito penale
—> inoltre, se era previsto un sorvegliante risponderà lui di eventuali
danni cagionati dall’incapace, altrimenti il giudice condanna ad equa
indennità(tenendo conto delle condizioni economiche di entrambi)
Elementi soggettivi della fattispecie(dolo o colpa)
“è doloso o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o
Art.43 c.p.
pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa
dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come
conseguenza della propria azione od omissione ” —> gli elementi
fondamentali sono la rappresentazione e la volontà
Dolo intenzionale(di primo grado)
Dolo indiretto(di secondo grado)
Dolo eventuale(quale forma specifica del dolo indiretto)
⁃
—> nel codice civile tali distinzioni non sono importanti perché dolo e
colpa vengono equiparate
Art.43 c.p. “il reato è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento,
anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di
negligenza o imprudenza o imperizia(colpa generica), ovvero per
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline(colpa specifica )”
—> nel diritto civile la sola condotta che rileva rientra nel concetto di
diligenza
—> vi è un collegamento inevitabile tra valutazione della colpevolezza e
accertamento del nesso causale
Molto importante è nei casi di attività, dove bisogna valutare la
prevedibilità(incidente sulla colpa) e la probabilità(in ordine al nesso
causale)
Anche in questo caso non rileva tanto la colpa, quanto la
posizione/qualificazione del soggetto in relazione all’evento dannoso —>
il quale dovrà provare la ‘prova liberatoria’
Deroghe all’art.2043
Non è sempre facile ritrovare dolo o colpa, quindi sono state previste da
una disciplina speciale:
indiretta(ex: costruisci male un edificio e crolla)
Responsabilità
⁃ Responsabilità aggravata, ovvero un comportamento tenuto che
⁃
aggrava il danno l’art.41 c.p.(concorso
—> ricollegato vi è di causa) nel caso in cui, il
danneggiato, con il suo comportamento peggiora le conseguenze —> si
tratta di una concausa attività(ex: un
Responsabilità se eserciti una determinata
⁃
capotreno che non gestisce bene la stazione e provoca incidenti )
Responsabilità oggettiva, ovvero che non dipende dall’azione
⁃
del soggetto responsabile o dalla sua consapevolezza
La causalità mobile o flessibile
La causalità rappresenta un criterio conoscitivo, necessario per definire
le condizioni di riproducibilità di un certo evento dannoso.
«nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge
Art. 40 c.p.
come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza
del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione »
In ambito civile essa può essere identificata come:
Un criterio per redistribuire ed assegnare gli eventuali danni(come
⁃
conseguenza della responsabilità civile)
Anche in termini di prevedibilità delle conseguenze dannose,
⁃
allargando in tali orizzonti anche quello probabilistico
Bisogna comunque distinguere tra: conditio sine
Causalità materiale, che riprende il concetto della
⁃
qua non: un’attività o condotta è ritenuta causa del danno se, in assenza
di tale attività, il danno non si sarebbe realizzato(anche se non tiene
conto di numerose eccezioni)
—> collega l’errore del merito al fatto illecito
Causalità giuridica, ovvero il collegamento tra l’evento stesso e le
⁃
sue conseguenze giuridiche
—> collega il danno ingiusto alle conseguenze giuridiche
Pluralità di responsabili e solidarietà(art.2055)
Viene prevista la responsabilità solidale nel caso in cui l’imputabilità
soggetti:”se il fatto dannoso è imputabile a più persone,
riguardi più
tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno ” (art. 2055) —>
vi è un parallelismo con la solidarietà contrattuale
—> la norma è ispirata sempre alla massima tutela del danneggiato,
infatti viene sempre considerata dal punto di vista del danneggiato —>
quindi può accadere che più responsabilità concorrano tra loro
La norma non può non considerare la ‘misura’ della partecipazione di
ciascun responsabile —> il secondo comma indica i criteri di
distribuzione dell’onere economico —> si dà l’azione di regresso per
«colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri,
nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità
delle conseguenze che ne sono derivate”(art. 1299) —> per ripristinare
l’equilibrio
Nel caso in cui non sia possibile stabilire delle quote eque, il legislatore
“nel
ha previsto come metodo sussidiario il criterio dell’eguaglianza
dubbio le singole colpe si presumono uguali”(art.2055).
Tutele contro il fatto illecito dannoso
Come ci si tutela contro un illecito? Risarcimento, oppure bisogna fare un
salto nel diritto processuale.
Queste tre forme di tutela che vengono possono concorrere tra loro.
Azione inibitoria
A volte nel codice civile viene prevista, oppure va cercata nel c.p.c.(tra le
forme cautelari) —> art.700
Tende a impedire l'attività illecita o, solitamente, il suo protrarsi, al fine di
evitare o almeno limitare le conseguenze dannose dell'illecito e così, in
ultima analisi, contenere gli effetti della tutela risarcitoria (operando in
prevenzione) —-> si chiede al giudice un ordine che inibisca l’attività
illecita(se non vi sia direttamente legittima difesa)
—> è espressamente prevista dal legislatore nel caso in cui vengano lesi
gli interessi meritevoli di tutela: diritti della persona e della personalità,
oppure dal contenuto economico(ex: proprietà privata), ma anche fuori
dal codice
Riassumendo, i requisiti sono: un diritto fondato leso e immediatezza
Tutela cautelare e urgente
(Forma atipica)
“chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far
valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un
pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i
provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più
idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul
merito”(artt. 700 c.p.c.) —> previa verifica da parte del giudice del
parametro dell’urgenza, deve sussistere un duplice presupposto:
fumus boni iuris —> esprime la probabile esistenza del
⁃
diritto(verrà accertato in un ordinario giudizio di merito)
periculum in mora —> il ricorrente dovrà dimostrare che possa
⁃
verificarsi un pregiudizio che abbia i carattere dell’imminenza e
irreparabilità(non riparabile tramite risarcimento)
Reintegrazione in forma specifica(art.2058)
Espressamente previsto dal legislatore in termini generali quale
alternativa al risarcimento detto ‘per equivalente’.
Vi sono diversi limiti:
«il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica
⁃
qualora sia in tutto o in parte possibile»(art.2058) —-> dipende dalla
possibilità giuridica o materiale di ottenere la reintegrazione, riferendosi
al perimento del bene o esistenza stessa di un divieto sul piano
normativo «disporre che il risarcimento
Il potere discrezionale del giudice di
⁃
avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica
risulta eccessivamente onerosa per il debitore» (art. 2058, 2° comma) —
> si riferisce alla differenza tra il costo della prestazione per il ristoro
della situazione del danneggiato e il valore e economico del risarcimento
per equivalente
—> applicabile anche alle obbligazioni contrattuali
—> applicabile anche in caso di danno ambientale: si può richiedere la
condanna al ripristino dello stato dei luoghi
—> non può essere utilizzato nelle azioni intese a far valere un diritto
reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo
È possibile eliminare la domanda di reintegrazione per richiedere il
risarcimento e, al contrario, la domanda di reintegrazione viene rilevata
d’ufficio nella domanda di risarcimento.
Risarcimento per equivalente
Utilizzata in ragione dell’inammissibilità della tutela inibitoria essendosi
già realizzati gli effetti dannosi(quindi limite alla tutela reintegratoria).
Ex: se mi hai rotto un braccio io non ti posso ridare il braccio, quindi ti dò
l’equivalente
—> si può chiedere anche se quello in forma specifica è troppo oneroso
—> in questo caso verrà tutelato il danneggiante-debitore
Responsabilità per fatto altrui
La regola generale in tema di responsabilità civile è che l’obbligo di
risarcire il danno grava su colui che l’ha commesso(art.2043) —> tale
principio subisce deroghe e si parla di responsabilità
indiretta(art.2047ss.): a rispondere del danno sia chiamato un soggetto
diverso da «colui che ha commesso il fatto», in ragione del rapporto
intercorrent
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