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Diritto Privato II illeciti(art.1173)

Tra le fonti delle obbligazioni vi sono i fatti —> trattati

Libro(artt.2043 ss.)

nel IX Titolo(ultimo) del IV

Partiamo distinguendo l’illecito, di natura extracontrattuale(o

responsabilità aquiliana), dalla responsabilità per inadempimento, di

natura contrattuale.

Si parla però di responsabilità civile, non penale, la quale ha un

proprio sistema sanzionatorio distinto.

In essa vi rientra:

la responsabilità precontrattuale(art.1337), essendo essa collocata

nella fase della trattativa in cui il contratto non si è ancora

concluso(art.1326)

la responsabilità da contratto sociale(legato a determinate aree di

⁃ ex: sanitaria),

attività, ovvero da violazione degli obblighi di protezione

(connessi a un rapporto contrattuale/obbligatorio, ma relativi a interessi

di soggetti terzi)

Fatto illecito —> risarcimento, che segue le stesse regole della

liquidazione dei danni enunciata nella parte sull’inadempimento delle

obbligazioni(artt.1223)

Vi sono comunque delle differenze tra le due fattispecie:

Nel caso dell’inadempimento tra i due soggetti, debitore e

creditore, vi è già un rapporto, mentre, nel caso della responsabilità

aquilana è l’illecito stesso a creare il rapporto tra i due soggetti —>

nasce l’obbligazione

(Vi sono differenze anche sul piano normativo)

Il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria è ordinario, ossia

decennale, nel caso di illecito extracontrattuale la prescrizione è

abbreviata a 5 anni(art.2947)

Vi è un’ulteriore compressione del termine a due anni nel caso di danni

da circolazione di veicoli(art.2947) dies a quo

—> vi sono dei casi in cui l’individuazione del sia molto

complicata(ex: danni latenti, ovvero che si manifestano anche molto

tempo dopo il fatto causativo)

Per quanto riguarda la prova a carico del danneggiato, il creditore,

in caso di inadempimento, ha l’onere di dimostrare solo l’inadempimento

e non allegare i fatti che dimostrino il requisiti soggettivo(l’illiceità della

condotta)

Direttamente ricollegato ai criteri per la liquidazione, fanno

eccezione i danni derivanti da inadempimento doloso(art.1225)

L’interesse generale dell’ordinamento è quello di contenere e reprimere,

in funzione punitiva e sanzionatoria, i fatti illeciti riconducibili alle

condotte umane, attive o omissive.

DANNO --> OBBLIGAZIONE RISARCITORIA

Vediamo i nessi e le distinzioni con il diritto penale.

Partiamo dalla struttura stessa del sistema: quello civile basato

sull’atipicità dell’illecito, la cui individuazione è affidata ad una clausola

generale, e quello penale basato sulla tipicità del fatto previsto come

l’art.2043

reato —> fa da clausola generale —> sta al giudice costruire la

fattispecie concreta

Responsabilità civile

È comprensibile in questo contesto l’evoluzione del sistema della

responsabilità, prevedendo, oltre che una funzione punitiva(tipiche del

sistema anglosassone e francese), anche una compensativa e

riparatoria, e una preventiva(azioni inibitorie) e deterrente.

Lex Aquilia de damno,

È difficile ricostruire la sua storia: partiamo dalla

Code Napoléon.

poi il Digesto, infine il

Tale materia si è sviluppata grazie agli studi dottrinali, gli interventi

giurisprudenziali e la legislazione.

all’inizio la risarcibilità era limitata alla fattispecie del pregiudizio al

diritto soggettivo, poi vengono sviluppati quelli che vengono considerati

‘nuovi danni’ che riconoscono la risarcibilità della lesione del diritto di

credito da parte di terzi.

La giurisprudenza ha poi elaborato il diritto alla riservatezza e alla

privacy, all’onore e alla reputazione, il diritto all’oblio(eliminazione di

informazioni lesive), diritto all’identità personale, danno biologico, danno

esistenziale(ricollegato ai diritti inviolabili).

Per quanto riguarda l’operato della pubblica amministrazione, vi è stata

una parificazione della pubblica amministrazione al privato(‘diritto

comune’), l’accentuazione della responsabilità nell’esercizio di alcune

pubblico(ex: gestione del demanio

particolari attività di interesse

stradale; attività della salute pubblica).

Si è sviluppata anche la vicenda della responsabilità del legislatore, dello

Stato e del magistrato.

Ex: responsabilità per eccessiva durata dei processi; ingiusta detenzione:

tutela dell’ambiente

Sono stati teorizzati i ‘danni di massa’, tutelabili attraverso azioni di

classe, intese a rendere effettivi gli interessi diffusi.

Vi è stata una significativa produzione normativa con il già citato codice

del consumo, in attuazione di direttive europee che regolavano la

‘responsabilità del produttore’ e ancora alla ratifica di convenzioni

internazionali(ex: sugli impianti nucleari; diritti delle persone).

Fonte obbligazione= illecito

Soggetto che deve risarcire= danneggiante

Elementi oggettivi della fattispecie

Art.2043 :”Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un

danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il

danno” —> la formulazione ha il carattere tipico della clausola generale,

è il giudice che dovrà individuare il ‘danno ingiusto’

Vi sono alcuni casi in cui il danno può essere ‘giusto’, ad esempio nella

concorrenza tra imprenditori, si parla di competizione.

Si potrebbe avere un danno ingiusto solo nel caso in cui le regole

venissero violate.

Oppure, arricchimento senza causa(impoverimento di uno e conseguente

arricchimento di uno), se non vi fosse un nesso di causalità —> indennità

Oppure ancora, nel caso del contratto(art.1328), dal momento in cui la

proposta o l’accettazione venga revocata provocando un danno al

proponente il quale abbia già dato inizio all’esecuzione del contratto(il

contratto non deve essere stato concluso) —> indennità

non iure o contra ius

—> tale condotta deve essere (= deve violare

una norma)

È proprio da questa differenza(tra danno giusto e ingiusto) che si può

comprendere meglio la differenza tra risarcimento e indennità,

entrambi forma di compensazione spettante al danneggiato: l’indennità

consegue a un pregiudizio economico provocato da un atto non illecito in

quanto vi è una giustificazione normativa —> l’equa indennità è esito di

un contemperamento tra l’interesse alla riparazione del danno e

l’esonero dall’obbligo risarcitorio di quest’ultimo

Il caso più emblematico del diritto privato è l’espropriazione(art.42

Cost.), la cui misura non coinciderà con i valori di mercato e quindi al

danno economico effettivo, ma dovrà essere ‘non irrisoria’ e dunque

‘equa’.

Altro esempio può essere l’obbligo di pagare un indennizzo con la

devoluzione al giudice della sua quantificazione, ad esempio, in ipotesi di

nullità del matrimonio; in materia di possesso per i miglioramenti e le

addizioni recati alla cosa posseduta; in materia di formazione

dell'accordo nel contratto, ove vengano revocate la proposta o

l'accettazione e la controparte abbia già intrapreso in

buona fede l'esecuzione del contratto.

—> l’ordinamento utilizza il meccanismo del pagamento di una indennità

per compensare la parte svantaggiata nel rapporto e, dunque,

riequilibrare il rapporto in cui, nel legittimo esercizio di un diritto o di una

facoltà previsti dalla norma, si sia determinato un vantaggio e un

correlativo svantaggio

Abbiamo tre elementi principali:

1. (Elemento soggettivo) Il danno(elemento esplicito)

ingiusto(elemento implicito) è quello che rileva dalla condotta di un

soggetto(o altro soggetto)

Ex: il genitore è responsabile per il figlio minore; del padrone sul cane

2. (Elemento oggettivo) dolo o la colpa —> trattati allo stesso modo

nel codice civile(colpevolezza= consapevolezza)

—> hanno in comune la consapevolezza del proprio comportamento

lesivo, ma esiste anche un tipo di responsabilità, oggettiva, che

prescinde dalla consapevolezza

Il danno imprevedibile è risarcibile solo per responsabilità dolosa.

—> culpa lata dolo equiparatur: la colpa grave è equiparata al dolo(solo

nel diritto civile)

Ex: se presto l’auto a uno e fa un incidente, a pagare il danno sono sia il

guidatore che il proprietario nell’art.1223)

3. Nesso di causalità(già visto —> definito nel codice

penale(art.40)

—> nel codice civile è molto incerto, ‘è più probabile che non’ —> perché

l’obiettivo è sempre la massima tutela del danneggiato ma

equilibrandolo con l’interesse del danneggiante

Caso emblematico che vedremo più avanti è la responsabilità sanitaria

Vediamo una fattispecie problematica: imputabilità del fatto

dannoso(art.2046), chi risponde dei danni?

ovvero,

Abbiamo tre casistiche:

Comportamenti omissivi

 Responsabilità per fatto altrui

 Attività pericolose

Cause di limitazione dell’imputabilità

Sono previste delle ipotesi in cui non vi è il presupposto logico-giuridico

per pretendere il risarcimento del danno in assenza

dell’illiceità(antigiuridicità), sono delle ‘cause di giustificazione’:

(Le prime due si rifanno al codice penale)

difesa(art.2044)

1. Per legittima —> si esclude l’antigiuridicità del

‘nell’eccesso colposo

fatto, se proporzionale all’offesa(senza sconfinare

di legittima difesa’)

“non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di

altri” —> deve trattarsi di un’aggressione ingiusta

(Art.52 c.p.) necessità(art.2045)

2. Danno provocato in stato di —> in caso di

pericolo grave

“quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla

necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla

persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era

altrimenti evitabile”

—> la Corte costituzionale si è espressa affermando che il danneggiante

“un’indennità, la cui misura è

non dovrà risarcire il danno ma pagare

rimessa all’equo apprezzamento del giudice” —> si tratta più di una

attenuazione della responsabilità

Vediamo un certo parallelismo con il contratto concluso in stato di

pericolo per il quale l’ordinamento permette la rescissione del contratto,

sempre che lo stato di pericolo sia noto alla controparte(art.1447).

(Art.54 c.p.)

—> la liquidazione dell’indennizzo può essere esercitata d’ufficio essendo

considerata implicita nella domanda di risarcimento anche nel caso in cui

non vi siano i presupposti per esso(risarcimento)

Le due domande, di risarcimento e di indennizzo, non sono cumulabili,

ma alternativamente proponibili.

In attuazione del principio di causalità, il danneggiante potrà non pagare

l’indennità nel caso in cui dimostri che il danno si sarebbe comunque

verificato. incapace(art.2046)

3. Danno cagionato da persona —> l’incapace

non risponde a meno che lo stato di incapacità non derivi da sua

colpa(ex: era ubriaco) —> difetto al requisito soggettivo

—> l’imputabilità la si valuta non al momento in cui il soggetto compie

l’azione, ma al momento precedente, ossia quando si pone in stato di

nel diritto penale, per evitare che tali fattispecie vengano

incapacità —>

utilizzate come ‘scusanti’ per non essere imputati di un reato, vengono

definite le actiones liberae in causa: un soggetto è chiamato a rispondere

delle proprie azioni a prescindere dalla volontarietà dell’evento lesivo

“non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la

capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a

meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa”(art.2046)

Nel codice penale le cause vengono indicate tassativamente —> può

accadere che una situazione sia imputabile in ambito civile ma non in

ambito penale

—> inoltre, se era previsto un sorvegliante risponderà lui di eventuali

danni cagionati dall’incapace, altrimenti il giudice condanna ad equa

indennità(tenendo conto delle condizioni economiche di entrambi)

Elementi soggettivi della fattispecie(dolo o colpa)

“è doloso o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o

Art.43 c.p.

pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa

dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come

conseguenza della propria azione od omissione ” —> gli elementi

fondamentali sono la rappresentazione e la volontà

Dolo intenzionale(di primo grado)

 Dolo indiretto(di secondo grado)

 Dolo eventuale(quale forma specifica del dolo indiretto)

—> nel codice civile tali distinzioni non sono importanti perché dolo e

colpa vengono equiparate

Art.43 c.p. “il reato è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento,

anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di

negligenza o imprudenza o imperizia(colpa generica), ovvero per

inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline(colpa specifica )”

—> nel diritto civile la sola condotta che rileva rientra nel concetto di

diligenza

—> vi è un collegamento inevitabile tra valutazione della colpevolezza e

accertamento del nesso causale

Molto importante è nei casi di attività, dove bisogna valutare la

prevedibilità(incidente sulla colpa) e la probabilità(in ordine al nesso

causale)

Anche in questo caso non rileva tanto la colpa, quanto la

posizione/qualificazione del soggetto in relazione all’evento dannoso —>

il quale dovrà provare la ‘prova liberatoria’

Deroghe all’art.2043

Non è sempre facile ritrovare dolo o colpa, quindi sono state previste da

una disciplina speciale:

indiretta(ex: costruisci male un edificio e crolla)

Responsabilità

⁃ Responsabilità aggravata, ovvero un comportamento tenuto che

aggrava il danno l’art.41 c.p.(concorso

—> ricollegato vi è di causa) nel caso in cui, il

danneggiato, con il suo comportamento peggiora le conseguenze —> si

tratta di una concausa attività(ex: un

Responsabilità se eserciti una determinata

capotreno che non gestisce bene la stazione e provoca incidenti )

Responsabilità oggettiva, ovvero che non dipende dall’azione

del soggetto responsabile o dalla sua consapevolezza

La causalità mobile o flessibile

La causalità rappresenta un criterio conoscitivo, necessario per definire

le condizioni di riproducibilità di un certo evento dannoso.

«nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge

Art. 40 c.p.

come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza

del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione »

In ambito civile essa può essere identificata come:

Un criterio per redistribuire ed assegnare gli eventuali danni(come

conseguenza della responsabilità civile)

Anche in termini di prevedibilità delle conseguenze dannose,

allargando in tali orizzonti anche quello probabilistico

Bisogna comunque distinguere tra: conditio sine

Causalità materiale, che riprende il concetto della

qua non: un’attività o condotta è ritenuta causa del danno se, in assenza

di tale attività, il danno non si sarebbe realizzato(anche se non tiene

conto di numerose eccezioni)

—> collega l’errore del merito al fatto illecito

Causalità giuridica, ovvero il collegamento tra l’evento stesso e le

sue conseguenze giuridiche

—> collega il danno ingiusto alle conseguenze giuridiche

Pluralità di responsabili e solidarietà(art.2055)

Viene prevista la responsabilità solidale nel caso in cui l’imputabilità

soggetti:”se il fatto dannoso è imputabile a più persone,

riguardi più

tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno ” (art. 2055) —>

vi è un parallelismo con la solidarietà contrattuale

—> la norma è ispirata sempre alla massima tutela del danneggiato,

infatti viene sempre considerata dal punto di vista del danneggiato —>

quindi può accadere che più responsabilità concorrano tra loro

La norma non può non considerare la ‘misura’ della partecipazione di

ciascun responsabile —> il secondo comma indica i criteri di

distribuzione dell’onere economico —> si dà l’azione di regresso per

«colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri,

nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità

delle conseguenze che ne sono derivate”(art. 1299) —> per ripristinare

l’equilibrio

Nel caso in cui non sia possibile stabilire delle quote eque, il legislatore

“nel

ha previsto come metodo sussidiario il criterio dell’eguaglianza

dubbio le singole colpe si presumono uguali”(art.2055).

Tutele contro il fatto illecito dannoso

Come ci si tutela contro un illecito? Risarcimento, oppure bisogna fare un

salto nel diritto processuale.

Queste tre forme di tutela che vengono possono concorrere tra loro.

Azione inibitoria

A volte nel codice civile viene prevista, oppure va cercata nel c.p.c.(tra le

forme cautelari) —> art.700

Tende a impedire l'attività illecita o, solitamente, il suo protrarsi, al fine di

evitare o almeno limitare le conseguenze dannose dell'illecito e così, in

ultima analisi, contenere gli effetti della tutela risarcitoria (operando in

prevenzione) —-> si chiede al giudice un ordine che inibisca l’attività

illecita(se non vi sia direttamente legittima difesa)

—> è espressamente prevista dal legislatore nel caso in cui vengano lesi

gli interessi meritevoli di tutela: diritti della persona e della personalità,

oppure dal contenuto economico(ex: proprietà privata), ma anche fuori

dal codice

Riassumendo, i requisiti sono: un diritto fondato leso e immediatezza

Tutela cautelare e urgente

(Forma atipica)

“chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far

valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un

pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i

provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più

idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul

merito”(artt. 700 c.p.c.) —> previa verifica da parte del giudice del

parametro dell’urgenza, deve sussistere un duplice presupposto:

fumus boni iuris —> esprime la probabile esistenza del

diritto(verrà accertato in un ordinario giudizio di merito)

periculum in mora —> il ricorrente dovrà dimostrare che possa

verificarsi un pregiudizio che abbia i carattere dell’imminenza e

irreparabilità(non riparabile tramite risarcimento)

Reintegrazione in forma specifica(art.2058)

Espressamente previsto dal legislatore in termini generali quale

alternativa al risarcimento detto ‘per equivalente’.

Vi sono diversi limiti:

«il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica

qualora sia in tutto o in parte possibile»(art.2058) —-> dipende dalla

possibilità giuridica o materiale di ottenere la reintegrazione, riferendosi

al perimento del bene o esistenza stessa di un divieto sul piano

normativo «disporre che il risarcimento

Il potere discrezionale del giudice di

avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica

risulta eccessivamente onerosa per il debitore» (art. 2058, 2° comma) —

> si riferisce alla differenza tra il costo della prestazione per il ristoro

della situazione del danneggiato e il valore e economico del risarcimento

per equivalente

—> applicabile anche alle obbligazioni contrattuali

—> applicabile anche in caso di danno ambientale: si può richiedere la

condanna al ripristino dello stato dei luoghi

—> non può essere utilizzato nelle azioni intese a far valere un diritto

reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo

È possibile eliminare la domanda di reintegrazione per richiedere il

risarcimento e, al contrario, la domanda di reintegrazione viene rilevata

d’ufficio nella domanda di risarcimento.

Risarcimento per equivalente

Utilizzata in ragione dell’inammissibilità della tutela inibitoria essendosi

già realizzati gli effetti dannosi(quindi limite alla tutela reintegratoria).

Ex: se mi hai rotto un braccio io non ti posso ridare il braccio, quindi ti dò

l’equivalente

—> si può chiedere anche se quello in forma specifica è troppo oneroso

—> in questo caso verrà tutelato il danneggiante-debitore

Responsabilità per fatto altrui

La regola generale in tema di responsabilità civile è che l’obbligo di

risarcire il danno grava su colui che l’ha commesso(art.2043) —> tale

principio subisce deroghe e si parla di responsabilità

indiretta(art.2047ss.): a rispondere del danno sia chiamato un soggetto

diverso da «colui che ha commesso il fatto», in ragione del rapporto

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cami.sirianni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Macario Francesco.
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