Estratto del documento

Degli ordinamenti giuridici

Gli uomini danno vita a organizzazioni di vario tipo, si pensi ai partiti politici o ai sindacati. Tra tutte le forme di collettività, importanza preminente viene assunta dalla società politica, quella che si propone finalità di ordine generale essendo volta alla soddisfazione dei vari bisogni dei consociati.

L’organizzazione politica, per poter assolvere le proprie funzioni, finisce per assumere una struttura articolata. In epoca moderna si è verificata un’espansione di compiti pubblici che non sono più limitati a garantire l’ordinato svolgimento della vita sociale, l’applicazione della legge e la realizzazione di infrastrutture, ma si orientano a creare le condizioni per il pieno sviluppo della persona (art. 3), promuovendo il progresso sociale erogando servizi quali sanità, istruzione, previdenza sociale (stato sociale) e intervenendo sotto vari profili nella vita economica, non soltanto disciplinando l’attività dei privati (art. 42 comma 2) ma assumendo direttamente o indirettamente la gestione di determinate attività.

Lo stato e la sovranità

Le società politiche hanno assunto nella storia forme diversissime: dalle comunità primitive alle tribù nomadi, dalle polis agli imperi alla società feudale etc. Oggi è centrale la nozione di Stato che si identifica con una certa comunità di individui (i cittadini che come tali si qualificano in base alle regole concernenti l’acquisto e la perdita della cittadinanza) stanziata in un certo territorio sul quale si dispiega la sovranità dello Stato ed organizzata in base ad un certo sistema di regole, ossia un ordinamento giuridico.

Oggetto di studio è il diritto vigente nella Repubblica Italiana, ossia il sistema di regole che riceve forza e attuazione nel territorio italiano o attraverso l’autorità dello Stato italiano. In altri termini, il diritto che è vigente in Italia (anche se le singole regole non nascono necessariamente da atti degli organi dello Stato).

Ordinamenti giuridici sovranazionali

Un ordinamento giuridico si dice originario quando superiorem non recognoscit, ossia quando la sua organizzazione non è soggetta a un controllo di validità da parte di un’altra entità: tale è il caso delle organizzazioni internazionali, della Chiesa e dell’Unione Europea.

Nella prospettiva della pluralità degli ordinamenti giuridici va valutata la soggezione – talvolta volontaria, frutto di un’adesione spontanea del singolo – talaltra necessaria ed inclinabile – di ciascun individuo alle regole di uno o più ordinamenti.

Gli ordinamenti sovranazionali: l'Unione Europea

Interessa la teoria dell’ordinamento giuridico anche la partecipazione dell’Italia alla comunità internazionale, soprattutto alla luce dell’assetto dei rapporti internazionali succeduto alla seconda guerra mondiale, ispirato ad una collaborazione tra gli Stati per il mantenimento della pace.

L’art. 10 della Costituzione enuncia il principio per cui l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Il diritto internazionale è un diritto che ha fonte essenzialmente consuetudinaria, vale a dire trae origine dalla prassi delle relazioni tra gli Stati o pattizia, ossia nasce da appositi accordi di carattere bilaterale o plurilaterale che ciascuno stato stringe con gli altri e che si impegna a rispettare (i trattati internazionali vincolano lo Stato soltanto se sono ratificati – art. 80). Attraverso l’art. 10 anche le norme del diritto internazionale consuetudinario fanno parte dell’ordinamento giuridico dello Stato.

La Repubblica Italiana è anche parte di organizzazioni internazionali. L’art. 11 stabilisce che l’Italia consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Il principio è importante in quanto rende ammissibile la sottoposizione dello Stato alle regole di un’organizzazione sovranazionale le cui norme vincolano l’operatività degli organi dello Stato stesso con una conseguente limitazione della sovranità dello Stato.

La norma costituzionale era pensata in vista della partecipazione dell’Italia all’Organizzazione delle Nazioni Unite. L’adesione dell’Italia alle Comunità Europee a partire dalla stipulazione del trattato di Roma nel 1957, che ha dato vita alla Comunità Economica Europea, ha implicato l’accettazione di limiti alla sovranità dello Stato che si è sottoposto alla volontà della maggioranza degli altri Stati membri o degli organi dell’Unione.

Trattando delle fonti del diritto si avrà modo di verificare come l’adesione al processo di integrazione europea abbia inciso sul potere legislativo, poiché taluni atti delle istituzioni europee hanno valore di fonte del diritto nell’ordinamento interno dei singoli Stati.

Trattati e integrazione europea

Il processo di integrazione europea è stato lungo. Partendo dai tre iniziali Trattati istitutivi di organismi: la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA 1951), la Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità Europea per l’energia atomica (Euratom), volti a definire un’area di libera circolazione delle merci e a coordinare alcune attività economiche, si è proceduto verso un progressivo allargamento del numero degli Stati aderenti e verso una sempre più accentuata prevalenza delle decisioni assunte dagli organi comunitari.

Si devono rammentare oltre al già ricordato Trattato di Roma del 25 marzo del 1957 (Convenzione istitutiva della Comunità Economica Europea) il trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993. Oltre a modificare l’originario trattato istitutivo delle CEE ora denominata Comunità Europea, contiene il Trattato sull’Unione Europea con il quale si fissano i parametri per l’adesione all’Unione.

Il trattato ha introdotto il concetto di Cittadinanza dell’Unione e posto le basi per l’unione economica e monetaria. L’estensione delle politiche comuni suscitò le riserve di alcuni paesi, per superare le quali si ammise la clausola di opt-out che permette ai singoli paesi di negoziare e ottenere la permanenza nell’Unione. Ciò ha consentito a taluni paesi membri come il Regno Unito di non passare all’euro. È noto che di recente il Regno Unito ha deliberato il trattato nel 31 gennaio del 2020.

Ulteriori modifiche sono state introdotte dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre del 1997, dal trattato di Nizza del 26 febbraio 2001 e dal Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007. Quest’ultimo ha modificato il Trattato sull’Unione Europea e ha sostituito l’originario Trattato istitutivo della Comunità Europea con il trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Quest’ultima non va confusa con la CEDU (Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) che è un trattato internazionale il quale predispone un sistema di tutela internazionale dei diritti dell’uomo. L’Unione Europea non aveva aderito formalmente alla CEDU sebbene tutti gli stati membri vi facessero parte. La ragione risiede nel difetto di legittimazione dell’Unione Europea a essere parte di una convenzione internazionale concernente i diritti dell’uomo. Ciò non aveva impedito una recezione sostanziale dei principi contenuti nella Convenzione. Con il Trattato di Lisbona è stato compiuto un ulteriore passo giacché l’art. 6 afferma che i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione fanno parte del diritto dell’Unione.

La norma giuridica

L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole che concorrono a disciplinare la vita organizzata della comunità. Ciascuna di queste regole si chiama norma e poiché il sistema di regole da cui è assicurato l’ordine di una società rappresenta il diritto di quella società, ciascuna di tali norme si dice giuridica.

La giuridicità di una norma non è la conseguenza di qualche carattere peculiare inerente al suo contenuto, ma dipende dal fatto che vada considerata in base a criteri fissati da ciascun ordinamento dotata di autorità in quanto inserita nel sistema giuridico e suscettibile di essere resa vincolante nei confronti di tutti i consociati. Ciò avviene quando una certa regola trovi origine in un atto o in un fenomeno normativo, ossia un fenomeno che sia idoneo a porsi come fonte di norme giuridiche.

La norma giuridica si distingue dalla norma morale anche quando hanno lo stesso contenuto. Mentre ciascuna regola morale è assoluta nel senso che trova nel suo contenuto la sua validità e quindi obbliga solo l’individuo che ne riconosce il valore a rispettarla ed è perciò che appare autonoma, la regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità nell’ambito dell’organizzazione di una collettività. Essa si presenta come eteronoma, cioè imposta dal singolo ad altri.

Il diritto non prescinde del tutto dalla morale sociale ma rispecchia in regole coercibili; ossia criteri imperativi della condotta individuale, i principi morali cui si aspira una determinata collettività.

I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano fonti. Di solito la norma è espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare regole destinate a far parte dell’ordinamento giuridico (ossia è il risultato di un atto normativo) e viene consacrata in un documento normativo. In tal caso occorre non confondere la formulazione concreta dell’atto di esercizio del potere normativo, ossia il testo, se si tratta di una disposizione normativa scritta, con il precetto, ossia il significato del testo. L’individuazione del significato del testo normativo è il risultato di un’operazione di interpretazione del testo medesimo.

Non bisogna neppure confondere il concetto di norma giuridica con quello di legge. Per un verso la legge è un certo e definito tipo di atto normativo scritto che nel nostro ordinamento è elaborato da organi a ciò competenti secondo le procedure stabilite dalla Carta Costituzionale. Per altro verso ogni ordinamento conosce regole giuridiche frutto di atti diversi da quelli che tecnicamente si definiscono leggi e dunque deve affrontare il problema del rapporto tra le varie fonti.

Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 12
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Lenzi Raffaele, libro consigliato Manuale di diritto privato , Andrea Torrente  Pag. 1 Riassunto esame Diritto privato, Prof. Lenzi Raffaele, libro consigliato Manuale di diritto privato , Andrea Torrente  Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Lenzi Raffaele, libro consigliato Manuale di diritto privato , Andrea Torrente  Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Lenzi Raffaele, libro consigliato Manuale di diritto privato , Andrea Torrente  Pag. 11
1 su 12
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucreziaaaaaap. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Lenzi Raffaele.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community