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DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI

Gli uomini danno vita a organizzazioni di vario tipo, si pensi ai partiti politici o ai

sindacati. Tra tutte le forme di collettività importanza preminente viene assunta

dalla società politica quella che si propone finalità di ordine generale essendo

volta alla soddisfazione dei vari bisogni dei consociati.

L’organizzazione politica per poter assolvere le proprie funzioni finisce per

assumere una struttura articolata. In epoca moderna si è verificata

un’espansione compiti pubblici che non sono più limitati a garantire l’ordinato

svolgimento della vita sociale, l’applicazione della legge e la realizzazione di

infrastrutture ma si orientano a creare le condizioni per il pieno sviluppo della

persona (art 3), promuovendo il progresso sociale erogando servizi quali sanità,

istruzione, previdenza sociale (stato sociale) e intervenendo sotto vari profili

nella vita economica non soltanto disciplinando l’attività dei privati (art 42

comma 2) ma assumendo direttamente o indirettamente la gestione di

determinate attività.

Le società politiche hanno assunto nella storia forme diversissime: dalle

comunità primitive alle tribù nomadi, dalle polis agli imperi alla società feudale

etc.

Oggi è centrale la nozione di Stato che si identifica con una certa comunità di

individui (i cittadini che come tali si qualificano in base alle regole concernenti

l’acquisto e la perdita della cittadinanza) stanziata in un certo territorio sul

quale si dispiega la sovranità dello Stato ed organizzata in base ad un certo

sistema di regole ossia un ordinamento giuridico.

Oggetto di studio è il diritto vigente nella Repubblica Italiana ossia il sistema di

regole che riceve forza e attuazione nel territorio italiano o attraverso l’autorità

dello Stato italiano In altri termini il diritto che è vigente in Italia (anche se le

singole regole non nascono necessariamente da atti degli organi dello Stato).

superiorem non recognoscit

Un ordinamento giuridico si dice originario quando

ossia quando la sua organizzazione non è soggetta a un controllo di validità da

parte di un’altra entità: tale è il caso delle organizzazioni internazionali, della

Chiesa e dell’Unione Europea.

Nella prospettiva della pluralità degli ordinamenti giuridici va valutata la

soggezione – talvolta volontaria, frutto di un’adesione spontanea del singolo –

talaltra necessaria ed inclinabile – di ciascun individuo alle regole di uno o più

ordinamenti.

3. GLI ORDINAMENTI SOVRANAZIONALI. L’UNIONE EUROPEA

Interessa la teoria dell’ordinamento giuridico anche la partecipazione dell’Italia

alla comunità internazionale soprattutto alla luce dell’assetto dei rapporti

3

internazionali succeduto alla seconda guerra mondiale ispirato ad una

collaborazione tra gli Stati per il mantenimento della pace.

L’art 10 della Costituzione enuncia il principio per cui l’ordinamento giuridico

italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute. Il diritto internazionale è un diritto che ha fonte essenzialmente

consuetudinaria vale a dire trae origine dalla prassi delle relazioni tra gli Stati o

pattizia ossia nasce da appositi accordi di carattere bilaterale o plurilaterale

che ciascuno stato stringe con gli altri e che si impegna a rispettare (i trattati

internazionali vincolano lo Stato soltanto se sono ratificati – art 80). Attraverso

l’art 10 anche le norme del diritto internazionale consuetudinario fanno parte

dell’ordinamento giuridico dello Stato.

La Repubblica Italiana è anche parte di organizzazioni internazionali. L’art 11

stabilisce che l’Italia consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la

giustizia tra le Nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali

rivolte a tale scopo. Il principio è importante in quanto rende ammissibile la

sottoposizione dello Stato alle regole di un’organizzazione sovranazionale le cui

norme vincolano l’operatività degli organi dello Stato stesso con una

conseguente limitazione della sovranità dello Stato.

La norma costituzionale era pensata in vasta della partecipazione dell’Italia

all’Organizzazione delle Nazioni Unite. L’adesione dell’Italia alle Comunità

Europee a partire dalla stipulazione del trattato di Roma nel 1957 che ha dato

vita alla Comunità Economica Europea ha implicato l’accettazione di limiti alla

sovranità dello Stato che si è sottoposto alla volontà della maggioranza degli

altri Sati membri o degli organi dell’Unione.

Trattando delle fonti del diritto si avrà modo di verificare come l’adesione al

processo di integrazione europea abbia inciso sul potere legislativo poiché

taluni atti delle istituzioni europee hanno valore di fonte del diritto

nell’ordinamento interno dei singoli Stati.

Il processo di integrazione europea è stato lungo. Partendo dai tre iniziali

Trattati istitutivi di organismi: la comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio

(CECA 1951), la Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità Europea per

l’energia atomica (Euratom), volti a definire un’area di libera circolazione delle

merci e a coordinare alcune attività economiche si è preceduto verso un

progressivo allargamento del numero degli Stati aderenti e verso una sempre

più accentuata prevalenza delle decisioni assunte dagli organi comunitari.

Si devono rammentare oltre al già ricordato Trattato di Roma del 25 marzo del

1957 (Convenzione istitutiva della Comunità Economica Europea) il trattato di

Maastricht del 7 febbraio 1992 entrato in vigore il 1° novembre 1993 oltre a

modificare l’originario trattato istitutivo delle CEE ora denominata Comunità

Europea contiene il Trattato sull’Unione Europea con il quale si fissano i

parametri per l’adesione all’Unione. 4

Il trattato ha introdotto il concetto di Cittadinanza dell’Unione e posto le basi

per l’unione economica e monetaria. L’estensione delle politiche comuni

suscitò le riserve di alcuni paesi per superare le quali si ammise la clausola di

opt-out che permette ai singoli paesi di negoziare e ottenere la permanenza

nell’Unione. Ciò a consentito a taluni paesi membri come il regno Unito di non

passare all’euro. È noto che di recente il Regno Unito ha deliberato il trattato

nel 31 gennaio del 2020.

Ulteriori modifiche sono state introdotte dal trattato di Amsterdam del 2

ottobre del 1997, dal trattato di Nizza del 26 febbrai 2001 e dal Trattato di

Lisbona firmato il 13 dicembre 2007. Quest’ultimo ha modificato il Trattato

sull’Unione Europea e ha sostituito l’originario Trattato istitutivo della Comunità

Europea con il trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Quest’ultima non va confusa con la CEDU (Convenzione Europea per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) che è un trattato

internazionale il quale predispone un sistema di tutela internazionale dei diritti

dell’uomo. L’Unione Europea non aveva aderito formalmente alla CEDU

sebbene tutti gli stati membri vi facessero parte. La ragione risiede nel difetto

di legittimazione dell’Unione Europea a essere parte di una convenzione

internazionale concernente i diritti dell’uomo. Ciò non aveva impedito una

recezione sostanziale dei principi contenuti nella Convenzione. Con il Trattato di

Lisbona è stato compiuto un ulteriore passo giacché l’art 6 afferma che i diritti

fondamentali garantiti dalla Convenzione fanno parte del diritto dell’Unione.

4. LA NORMA GIURIDICA

L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole che

concorrono a disciplinare la vita organizzata della comunità. Ciascuna di queste

regole si chiama norma e poiché il sistema di regole da cui è assicurato l’ordine

di una società rappresenta il diritto di quella società ciascuna di tali norme si

dice giuridica.

La giuridicità di una norma non è la conseguenza di qualche carattere peculiare

inerente al suo contenuto ma dipende dal fatto che vada considerata in base a

criteri fissati da ciascun ordinamento dotata di autorità in quanto inserita nel

sistema giuridico e suscettibile di essere resa vincolante nei confronti di tutti i

consociati. Ciò avviene quando una certa regola trovi origine in un atto o in un

fenomeno normativo ossia un fenomeno che sia idoneo a porsi come fonte di

norme giuridiche.

La norma giuridica si distingue dalla norma morale anche quando hanno lo

stesso contenuto. Mentre ciascuna regola morale è assoluta nel senso che

trova nel suo contenuto la sua validità e quindi obbliga solo l’individuo che ne

riconosce il valore a rispettarla ed è perciò che appare autonoma. La regola

giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un

atto dotato di autorità nell’ambito dell’organizzazione di una collettività. Essa si

presenta come eteronoma cioè imposta dal singolo ad altri. 5

Il diritto non prescinde del tutto dalla morale sociale ma rispecchia in regole

coercibili; ossia criteri imperativi della condotta individuale, i principi morali cui

si aspira una determinata collettività.

I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano fonti. Di solito la norma è

espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare regole

destinate a far parte dell’ordinamento giuridico (ossia è il risultato di un atto

normativo) e viene consacrata in un documento normativo. In tal caso occorre

non confondere la formulazione concreta dell’atto di esercizio del potere

normativo ossia il testo, se si tratti di una disposizione normativa scritta, con il

precetto ossia il significato del testo. L’individuazione del significato del testo

normativo è il risultato di un’operazione di interpretazione del testo medesimo.

Non bisogna neppure confondere il concetto di norma giuridica con quello di

legge. Per un verso la legge è un certo e definito tipo di atto normativo scritto

che nel nostro ordinamento è elaborato da organi a ciò competenti secondo le

procedure stabilite dalla Carta Costituzionale. Per altro verso ogni ordinamento

conosce regole giuridiche frutto di atti diversi da quelli che tecnicamente si

definiscono leggi e dunque deve affrontare il problema del rapporto tra le varie

fonti. Per altro verso ancor

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A.A. 2024-2025
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucreziaaaaaap. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Lenzi Raffaele.