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SEZIONE TREDICESIMALA FAMIGLIA
Capitolo 65 - PRINCIPI COSTITUZIONALI E ASPETTI GENERALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
Ordinamento del matrimonio: uguaglianza morale e giuridica dei coniugi
La Costituzione riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.).
Il matrimonio è fondato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, alla quale non possono essere apposti altri limiti se non quelli stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare (art. 29 Cost.).
L'art. 143 c.c., nella sua nuova formulazione, attribuisce al marito e alla moglie gli stessi diritti e doveri; REGIME PRIMARIO: ciascun coniuge deve provvedere ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità, ma la legge non stabilisce in che misura precisamente. Il nuovo art. 144 c.c. stabilisce che i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare.
Se la decisione riguarda i coniugi il giudice può, su richiesta di
Uno di essi, cercare di promuovere un accordo, ma non può imporre una propria decisione. In mancanza di accordo non vi è una decisione vincolante. Se l'accordo non viene raggiunto, infatti, potranno finire per separarsi, qualora la convivenza diventi intollerabile; ma ciò accadrebbe anche qualora il giudice avesse imposto una decisione vincolante.
Se la questione riguarda i figli, questo sistema non può valere: una decisione va presa. Se il contrasto fra i genitori non può essere superato, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello di loro che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio (art. 316 c.c.).
Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, non vi è tempo per ricorrere a questo procedimento; in tal caso prevale la decisione del padre (art. 316 c.c.).
Tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio
La filiazione fuori dal matrimonio (filiazione naturale)
è regolata in modo diverso dall'afiliazione nel matrimonio (filiazione legittima). La Costituzione ha riconosciuto ai figli, anche se nati fuori dal matrimonio, il diritto ad essere mantenuti, istruiti ed educati dai loro genitori (art. 30 Cost.); inoltre ha imposto al legislatore ordinario di assicurare ai figli naturali ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima (art. 30 Cost.). Sono incostituzionali le disposizioni che facciano al figlio naturale un trattamento meno favorevole anche al di fuori di ogni conflitto con i parenti legittimi o con il coniuge del genitore. La situazione dei figli naturali resta diversa da quella dei figli legittimi per un aspetto: essi non hanno rapporti giuridici con i parenti del loro genitore, tranne gli ascendenti e tranne alcune eccezioni ad effetti limitati. Autonomia privata e negozi familiari Alcuni rapporti familiari derivano da dichiarazioni di volontà: il matrimonio, l'adozione,Il riconoscimento o la legittimazione del figlio naturale, la separazione consensuale dei coniugi, la riconciliazione.
I negozi familiari sono personalissimi, perché le valutazioni che ne stanno alla base devono essere compiute direttamente dall'interessato e non da altri. Perciò non possono essere stipulati da un rappresentante.
I negozi familiari sono tipici: si possono utilizzare solo le figure negoziali previste specificamente dalla legge e non se ne possono creare altre, atipiche.
Il regime legale dei negozi familiari non può essere modificato apponendovi condizioni o termini: il contenuto etico dei rapporti familiari è tale da richiedere impegni definitivi. Eventuali condizioni o termini si hanno per non apposti.
I negozi familiari sono formali. La solennità della forma induce a riflessione, garantisce il carattere definitivo della volontà ed elimina incertezze assicurando la prova del rapporto.
Per quanto riguarda l'invalidità
Dei negozi familiari, va rilevato che qui non opera la tutela dell'affidamento: perciò l'incapacità naturale ha le stesse conseguenze dell'incapacità legale e non si richiede la riconoscibilità dell'errore.
Parentela e affinità
Parentela: vincolo fra le persone che discendono l'una dall'altra (linea diretta), o che hanno uno stipite comune, senza discendere l'una dall'altra (linea collaterale).
Il grado di parentela fra due persone si calcola contando i passaggi necessari per risalire, di figlio in padre, da una di esse fino al capostipite comune, e per ridiscendere, di padre in figlio, fino all'altra.
Di regola, la legge non riconosce effetti ai vincoli di parentela oltre il sesto grado (art. 77 c.c.).
L'affinità è il vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell'altro coniuge (art. 78 c.c.).
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è
Affine dell'altro coniuge (art.78 c.c.). Tra coniugi non vi è rapporto di parentela, né di affinità; il loro rapporto si chiama coniugio.
Capitolo 66 - IL MATRIMONIO
LA FORMAZIONE DEL VINCOLO MATRIMONIALE
IL REGIME PATRIMONIALE: REGIME SECONDARIO DELLA FAMIGLIA
Convenzioni matrimoniali e regime legale
REGIME SECONDARIO: Gli sposi possono, mediante una convenzione, scegliere il regime patrimoniale applicabile alla loro famiglia.
Se gli sposi non stipulano nessuna convenzione matrimoniale, si applicherà la comunione legale, in virtù della quale tutti i risparmi fatti dall'uno e dall'altro coniuge durante il matrimonio saranno di proprietà comune in parti uguali (artt. 177 ss., 159 c.c.).
Le convenzioni matrimoniali, per la validità delle quali occorre la forma solenne dell'atto pubblico, sono stipulate, di regola, prima del matrimonio.
Possono poi venire stipulate o modificate anche durante il matrimonio. Per le
convenzione matrimoniale mediante annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio. Questa pubblicità è necessaria per renderla opponibile ai terzi (artt. 162, 163 c.c.). È importante segnalare che è vietata qualsiasi convenzione contraria al principio di eguaglianza dei coniugi. La separazione dei beni è il regime patrimoniale più semplice concettualmente. Nel regime di separazione, gli sposi mantengono separati i rispettivi patrimoni: ciascuno rimane proprietario esclusivo dei beni che gli appartenevano prima del matrimonio e di quelli che acquista successivamente. Ogni coniuge amministra, gode e dispone dei propri beni in piena autonomia, ed è libero di attribuire all'altro coniuge un mandato più o meno ampio di amministrazione (art. 217 c.c.). L'unica conseguenza patrimoniale del matrimonio in questo regime consiste nell'obbligo di contribuire alle spese familiari. Si crea lamatrimonio che vengono utilizzati per il bene della famiglia e i beni ereditati o donati durante il matrimonio. SEPARAZIONE DEI BENI: Quando gli sposi decidono di stabilire la separazione dei beni, questa può essere stabilita tramite una convenzione matrimoniale o mediante una dichiarazione fatta durante la celebrazione del matrimonio. In questo caso, i beni dei coniugi rimangono distinti e non entrano in comunione. Ogni coniuge è responsabile della gestione e dell'amministrazione dei propri beni personali. È importante sottolineare che la separazione dei beni può anche verificarsi quando la comunione dei beni viene meno, ad esempio a seguito di una separazione legale o di un divorzio. In questo caso, i beni che erano in comunione vengono divisi tra i coniugi in base alle disposizioni di legge o agli accordi presi. È fondamentale tenere presente che la comunione dei beni è il regime normale in assenza di convenzioni matrimoniali diverse. Questo regime si applica principalmente agli acquisti e ai risparmi fatti durante il matrimonio e ai risultati delle attività produttive svolte in comune dai coniugi. Tuttavia, i patrimoni personali di ciascun coniuge coesistono con il patrimonio comune. Le quote dei coniugi nella comunione dei beni sono uguali e l'amministrazione dei beni è congiunta. Ciò significa che entrambi i coniugi hanno gli stessi diritti e responsabilità nella gestione dei beni comuni. È importante sottolineare che gli acquisti fatti singolarmente dai coniugi dopo il matrimonio, i beni acquistati prima del matrimonio utilizzati per il bene della famiglia e i beni ereditati o donati durante il matrimonio entrano comunque in comunione.matrimonio rimangono di proprietà di ciascun coniuge separatamente. L'oggetto della comunione legale consiste in un patrimonio, con un attivo e un passivo.
L'attivo comprende:
- I beni acquistati dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, a esclusione di alcuni acquisti di carattere strettamente personale (art. 177 c.c.)
- I risparmi di ciascun coniuge non investiti nell'acquisto di beni e che sussistano allo scioglimento della comunione vanno compresi nella massa comune da dividere.
- L'azienda costituita e gestita da uno solo dei coniugi durante il matrimonio, e così pure gli incrementi dell'azienda costituita anche precedentemente e gestita da uno solo dei coniugi, si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa (art. 178 c.c.)
Sono invece esclusi dalla comunione e rimangono beni personali di ciascun coniuge (art. 179 c.c.):
- I beni che appartenevano a ciascuno dei coniugi
- I beni acquisiti successivamente per effetto di donazione o successione
- I beni di uso strettamente personale, quelli che servono all'esercizio della professione del coniuge e quelli ottenuti a titolo di risarcimento di un danno.
Finché c'è la comunione (finché uno dei due non muore o c'è la separazione) i risparmi, cioè i frutti dei beni propri (ciò che guadagno e risparmio), sono di proprietà del coniuge che li produce. Tutto ciò che avanza quando non c'è più la comunione entra in comunione al 50%.
Lo stipendio invece segue una regola diversa e del tutto particolare: quella della cosiddetta comunione residuale (o anche "comunione de residuo"). In pratica, anche se in teoria lo stipendio entra in comunione, il coniuge che non ne è titolare non ha alcun diritto su di esso e non può pretenderne la metà. Lo
può fare solo se la coppia si divide (ad esempio per separazione o morte dell'altro); in quel momento si può pretendere il 50% dei soldi frutto del reddito di lavoro (autonomo o dipendente) dell'altro coniuge, anche se sono stati già depositati in banca e magari confusi con altre somme. Il che significa che la divisione dello stipendio può essere rivendicata solo nel momento in cui la comunione si scioglie. Se un bene personale viene venduto e il prezzo viene utilizzato per acquistare un'altra cosa, questa non entra in comunione, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto; lo stesso vale nel caso di permuta. La qualità di bene personale si trasmette al nuovo acquisto per un fenomeno di surrogazione reale. L'acquisto di un bene immobile o di un bene mobile registrato è escluso dalla comunione quando l'altro coniuge partecipi all'atto d'acquisto e confermi che il bene.È acquisito con il prezzo del trasferimento di altro bene pers