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Il trattamento dei contratti invalidi
Nullità e annullabilità sono giuridicamente trattate in maniera diversa. Questo è dovuto anche alla loro differenza di fondamento: la nullità protegge un interesse generale, l'annullabilità protegge un interesse particolare. In caso le due coesistano, prevale la nullità.
Le differenze di trattamento giuridico delle due cause di invalidità riguardano fondamentalmente quattro aspetti:
- La legittimazione ad attivare il rimedio
- La prescrizione del diritto ad attivarlo
- Il recupero del contratto difettoso
- Le conseguenze dell'applicazione del rimedio
La legittimazione
Art. 1421 c.c. Salvo diverse disposizioni di legge la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Per la nullità si prevede una legittimazione allargata, dunque il rimedio:
- può essere invocato da chiunque ne abbia interesse.
- ...
può essere applicato d'ufficio dal giudice, in deroga al principio processuale delladomanda. La ratio è che la nullità persegue interessi generali.
Art. 1441 c.c. L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse. L'annullabilità può invece essere invocata dalla parte nel cui interesse la legge lo prevede. La ratio è che l'annullabilità segue l'interesse specifico di quel contraente.
Ci sono delle eccezioni:
L'annullabilità assoluta, invocabile da chiunque ne abbia interesse (es: interdetto legale).
La nullità relativa, invocabile solo da una delle parti. Questo perché queste nullità derivano dalla violazione di norme imperative che proteggono determinate categorie di
contraenti contro la superiore forza contrattuale della controparte (es: la nullità previste per i contratti bancari possono essere esercitate solo dal cliente).
181- La prescrizione del diritto
Art. 1422 c.c. L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Il diritto di far accertare e dichiarare dal giudice la nullità è imprescrittibile.
Ci sono due modi per neutralizzare gli effetti di questa regola:
- Resta soggetta a prescrizione l'azione di ripetizione delle prestazioni fatte in base a contratto nullo.
- L'operare dell'usucapione rimane valido.
Art. 1442 c.c. L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo.
è cessatolo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età. Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto. L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere. L'azione per far valere l'annullabilità del contratto si prescrive in cinque anni. Nella maggior parte dei casi il termine decorre da quando viene meno la causa di annullabilità, negli altri casi dalla conclusione del contratto. Si prescrive l'azione ma non l'eccezione, mantenendo in qualche forma vivo il rimedio.
- Il recupero dei contratti invalidi
Art. 1423 c.c. Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente. Il contratto nullo non può diventare valido: non è ammessa la convalida. Un'eccezione è prevista per la
donazione nulla, che può essere convalidata.
Art. 1444 c.c. Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.
Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.
La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.
Un contratto annullabile può invece essere convalidato.
La convalida è un atto unilaterale ricettizio, che rende il contratto valido e recupera pienamente i suoi effetti.
Ha queste caratteristiche:
- Può compierla solo la parte legittimata a invocare l'annullabilità.
- La parte legittimata deve essere in condizioni di concludere validamente il contratto.
Il contratto:
- deve essere venuta meno la causa di annullabilità. 182
- convalida espressa -> dichiarazione di voler convalidare il contratto, menzionando la causa di annullabilità.
- convalida tacita -> comportamento concludente consistente nel dare volontaria esecuzione al contratto.
La parte legittimata deve mostrare la volontà di convalidare. Può avvenire in due modi:
Quando il contratto è annullabile per errore c'è un altro modo di salvarlo: non si può pronunciare l'annullamento se la parte non in errore si offre di eseguire il contratto alle condizioni che aveva in mente la parte in errore.
Si parla di mantenimento del contratto rettificato.
Art. 1424 c.c. Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la
Nullità. Il contratto nullo non si può convalidare e dunque non se ne possono recuperare gli effetti nella loro totalità. Si può però recuperare una parte degli effetti attraverso il meccanismo della conversione, grazie alla quale un contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso.
Ci sono due condizioni:
- Il contratto nullo deve avere i requisiti di sostanza e di forma previsti per il contratto diverso.
- Deve risultare che le parti avrebbero voluto il contratto diverso, se avessero saputo della nullità.
La volontà ipotetica di questo secondo requisito va intesa in maniera oggettiva: il criterio è la coerenza degli effetti del contratto diverso in relazione al programma che le parti avevano inteso di realizzare con il contratto nullo.
La conversione legale corrisponde a un criterio diverso: la legge prevede la possibilità di convertire un contratto considerato con sfavore in un contratto di tipo diverso.
Aprescindere dalla volontà ipotetica delle parti.
Art. 1419 c.c. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Quando la nullità è parziale:
- rimane parziale ed elimina dal contratto solo la clausola nulla.
- diventa totale se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità.
Però può accadere che il contratto resti in piedi anche se la clausola nulla è essenziale: quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative tramite il meccanismo della sostituzione automatica.
183- Le conseguenze
dell'invalidità
Nei rapporti interni tra le parti la sentenza di contratto annullabile o nullo operare retroattivamente. Dunque è come se il contratto non avesse mai prodotto i suoi effetti: si applica il principio della ripetizione dell'indebito.
Questo principio conosce eccezioni:
- Il contratto nullo per violazione del buon costume -> il contraente che vi ha dato esecuzione non può ripetere la prestazione fatta se anche egli risultava partecipe dell'immoralità.
- L'annullamento per incapacità -> l'incapace non è tenuto a restituire la prestazione ricevuta, se non nei limiti in cui questa è a suo vantaggio.
- La nullità è l'annullamento del contratto di lavoro -> non operano retroattivamente, gli effetti del contratto sono salvi per il periodo in cui ha avuto esecuzione.
Rispetto ai terzi, la disciplina di annullamento e nullità sono più differenziate:
La nullità
È sempre opponibile ai terzi. Opera retroattivamente sia tra le parti che verso i terzi. L'annullamento è di regola inopponibile ai terzi. Opera retroattivamente tra le parti ma non verso i terzi. Risulta eccezionalmente opponibile ai terzi in tre casi:
- terzo in mala fede.
- terzo che acquista a titolo gratuito.
- annullamento che dipende da incapacità legale.
La sola eccezione è che il terzo abbia trascritto il suo acquisto dopo la domanda giudiziale di annullamento.
Quando invece è opponibile ai terzi, questi per salvare il loro acquisto hanno alcune regole applicabili:
- La regola possesso vale titolo.
- La regola sulla pubblicità sanante.
IL TRATTAMENTO DEL CONTRATTO RESCINDIBILE
Il trattamento giuridico della rescissione si avvicina a quello dell'annullabilità, se ne allontana per un unico aspetto.
Come l'azione di annullamento, anche quella di rescissione:
- può essere proposta solo dalla parte protetta.
è soggetta a prescrizione dopo un anno dal contratto.
c) fra le parti gli effetti contrattuali decadono, ma se il contratto è rescisso perché presente stato di pericolo, il giudice può assegnare un equo compenso dall’altra parte per l’opera prestata.
A differenza dell’annullamento, la rescissione:
a) si prescrive anche l’eccezione.
b) non è opponibile ai terzi, anche se in mala fede o se hanno acquistato a titolo gratuito.
Come la nullità, la rescissione:
a) non consente al contratto rescisso di essere convalidato. Tramite un’offerta di riduzione a equità si può salvare il contratto: si offre una modificazione del contratto tale da eliminare lo squilibrio economico.
DANNI EXTRACONTRATTUALI
Si parla di danni extracontrattuali riferendosi a quei danni che si verificano al di fuori di un preesistente rapporto obbligatorio tra danneggiato e danneggiante.