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LA NULLITÀ

La nullità è una forma di invalidità particolarmente grave: un negozio nullo non solo è invalido, ma è completamente

inidoneo a produrre gli effetti giuridici per i quali era stato voluto dalle parti.

Il codice civile utilizza spesso il termine “nullo” per indicare atti che non possono avere efficacia, ma non offre una

definizione generale e sistematica della nullità. Tra gli esempi ci sono:

● la nullità del matrimonio contratto da chi era stato erroneamente dichiarato morto presunto (art. 68 c.c.),

● la nullità dei patti successori (art. 458 c.c.),

● la nullità della divisione ereditaria fatta dal testatore dimenticando un erede (art. 735 c.c.),

● o ancora la nullità di una donazione in cui manchino indicazioni essenziali (art. 778 c.c.).

Un negozio è considerato nullo indipendentemente dalla causa concreta della nullità (cioè dal tipo specifico di vizio),

perché nel suo insieme non è idoneo a produrre gli effetti giuridici tipici. In alcuni casi, tuttavia, è possibile che l’atto

nullo produca effetti diversi da quelli originariamente previsti, se si verifica una conversione in un altro negozio valido

(art. 1424 c.c.), cioè quando l’atto invalido può essere ricondotto validamente a una diversa fattispecie giuridica.

Le cause di nullità del contratto

L’art. 1418 del codice civile elenca le cause di nullità del contratto, ossia le situazioni in cui un contratto è privo di effetti

giuridici perché non conforme alle regole fondamentali dell’ordinamento. Si tratta della più grave sanzione giuridica in

ambito privatistico, poiché annulla completamente la volontà delle parti di regolare i propri interessi. Ad esempio, se un

contratto di vendita è nullo, la proprietà del bene non si trasferisce al compratore.

Le cause di nullità si distinguono in tre categorie principali, corrispondenti ai tre commi dell’articolo:

Nullità testuale (comma 3): è quella espressamente prevista dalla legge, che dichiara “nullo” un certo tipo di

. contratto o clausola. È facile da individuare perché la norma lo dice chiaramente. Esempi si trovano nel codice civile

(come i patti successori o la donazione senza indicazione dell’oggetto) e in leggi speciali (es. il D.P.R. 380/2001

sull’edilizia o la legge sulle locazioni del 1998).

Nullità strutturale (comma 2): si verifica quando mancano gli elementi essenziali del contratto (art. 1325 c.c.),

. come la causa, l’accordo, la forma (se richiesta a pena di nullità), o quando l’oggetto non è lecito, possibile o

determinabile. Sono nullità “strutturali” perché colpiscono la struttura stessa dell’atto, rendendolo inidoneo a

produrre effetti.

Nullità virtuale (comma 1): riguarda i casi in cui un contratto è contrario a norme imperative, anche se la legge

. non dice esplicitamente che è nullo. Qui il giudice deve valutare se la norma violata pone un limite all’autonomia

privata, tutelando un interesse generale. La nullità è però esclusa se la legge prevede una diversa sanzione.

Inoltre, si distingue tra:

○ norme di validità, la cui violazione causa nullità;

○ norme di condotta, che regolano il comportamento delle parti (es. obblighi informativi), la cui violazione non

invalida il contratto, ma può dar luogo a risarcimento del danno.

Un’ulteriore categoria, che si è sviluppata nella legislazione recente, è quella delle nullità di protezione, pensate per

tutelare la parte debole del contratto, come nei contratti con i consumatori (es. clausole vessatorie) o tra imprese (es.

abusi di dipendenza economica). Queste nullità possono essere fatte valere solo dalla parte protetta, e solo se

l’interesse tutelato è effettivamente leso.

Nullità parziale e sostituzione di clausole

La nullità può colpire l’intero contratto (nullità totale) oppure solo alcune clausole (nullità parziale). Se è solo una parte

del contratto a essere nulla, l’intero accordo rimane valido a meno che non risulti che senza quella parte le parti non

avrebbero concluso il contratto. In questo caso, si ha comunque nullità totale. Questo principio si fonda su una

valutazione oggettiva della volontà comune delle parti, e non su ciò che avrebbe voluto il singolo contraente (Cass. 26

maggio 2008, n. 13561).

Se invece il contratto può ancora raggiungere una funzione utile e coerente con gli intenti delle parti, resta valido nelle

parti non viziate. È il principio del utile per inutile non vitiatur, cioè "ciò che è valido non viene contaminato da ciò che è

invalido".

In alcuni casi, la legge stabilisce esplicitamente che la nullità di certe clausole non si estende al resto del contratto: ad

esempio, l’art. 36 del Codice del Consumo dichiara nulle le clausole vessatorie, ma salva la validità del contratto nella

restante parte.

Esistono poi ipotesi di sostituzione automatica delle clausole invalide con quelle previste dalla legge (art. 1339 c.c. e art.

1419, comma 2, c.c.). Ciò accade quando una clausola pattuita è in contrasto con una norma imperativa: in tal caso, si

considera automaticamente sostituita dalla previsione legale. Alcuni esempi:

● se il prezzo pattuito in un contratto di vendita supera quello imposto per legge, il contratto non è nullo, ma si

intende concluso al prezzo legale (prezzo di calmiere);

● se la durata di una locazione è inferiore al minimo stabilito dalla legge, si estende automaticamente a quel minimo;

● se un patto di non concorrenza dura più di cinque anni (limite previsto dall’art. 2596 c.c.), la durata si riduce

automaticamente a cinque anni.

L’azione di nullità

Un contratto nullo non produce alcun effetto giuridico, ma ciò non impedisce che venga eseguito materialmente: ad

esempio, un contratto illecito come quello con un sicario può essere eseguito, ma senza che da esso derivino diritti o

obblighi giuridicamente rilevanti.

Quando un contratto nullo è stato in tutto o in parte eseguito, le prestazioni devono essere restituite, salvo il caso in cui

si tratti di prestazioni contrarie al buon costume, che non possono essere ripetute (art. 2035 c.c.).

Per far valere la nullità o chiedere la restituzione di quanto prestato in base a un contratto nullo, è necessario ricorrere al

giudice, chiedendo una dichiarazione giudiziale di nullità.

L’azione di nullità presenta diverse caratteristiche fondamentali:

. Imprescrittibilità: può essere esercitata in qualsiasi momento, senza limiti di tempo (art. 1422 c.c.);

. Insanabilità: il contratto nullo non può essere convalidato (art. 1423 c.c.), ossia le parti non possono "sanare" il

vizio né rinunciare validamente a farlo valere. Tuttavia, la rinnovazione del contratto (ad esempio, ripetendolo con

la forma corretta) è ammessa, così come alcuni casi eccezionali di conferma volontaria previsti dalla legge(art.

590 c.c. per testamenti, art. 799 c.c. per donazioni);

Azione di mero accertamento o dichiarativa: la sentenza che accerta la nullità non modifica la situazione

. giuridica preesistente,, ma semplicemente la certifica in modo definitivo (il contratto era già nullo sin

dall’origine);

Legittimazione attiva estesa: può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, anche da terzi (art. 1421 c.c.).

. Si parla per questo di azione assoluta, ma in alcuni casi la legge la riserva solo a determinate persone, dando

luogo alla cosiddetta nullità relativa (es. nullità di protezione nei contratti del consumatore);

Rilevabilità d’ufficio: il giudice può rilevare la nullità anche senza che le parti lo abbiano chiesto, anche in appello

. o in Cassazione. Questo perché la nullità deriva da un contrasto con principi fondamentali dell’ordinamento, che

non possono essere ignorati.

Esempio emblematico: se un immobile viene venduto con contratto nullo perché abusivo, il giudice può e deve rilevarne

la nullità, anche se nessuna delle parti lo eccepisce nel processo.

La conversione del contratto nullo

La conversione del contratto nullo è un fenomeno giuridico che permette a un contratto invalido di produrre effetti

diversi da quelli inizialmente previsti, purché vi siano determinati presupposti. L'articolo 1424 del Codice Civile italiano

regola la conversione, stabilendo che il contratto nullo possa essere trasformato in un altro contratto valido, che risponda

ai requisiti legali necessari.

Presupposti della Conversione

. Contratto nullo: Il contratto deve essere nullo, ossia privo degli effetti giuridici previsti dal diritto, come ad esempio

un contratto stipulato senza rispettare le formalità richieste dalla legge. In altre parole, la nullità deve derivare da un

vizio formale o sostanziale che rende il contratto inefficace.

. Requisiti di validità per un altro contratto: Nonostante la nullità, il contratto nullo deve possedere tutti i requisiti

necessari per la validità di un contratto diverso. Ad esempio, se il contratto nullo riguarda la costituzione di un

diritto reale (come una servitù), ma non rispetta la forma scritta, può essere trasformato in un contratto che impone

un obbligo personale (come una promessa di tollerare l'uso del diritto senza trasferire il diritto stesso).

. Volontà ipotetica delle parti: Se le parti fossero state consapevoli della nullità al momento della stipulazione,

avrebbero probabilmente accettato di concludere un contratto diverso, valido, pur mantenendo l’intenzione di

raggiungere lo scopo originario. È qui che entra in gioco il giudizio del giudice, che valuta se, in base alla

situazione, sarebbe stato ragionevole che le parti avessero scelto un contratto valido in sostituzione.

Illiceità del contratto nullo: Il contratto nullo non può essere convertito se il vizio che lo rende nullo comporta

. l’illiceità dell’oggetto o dello scopo. Non è possibile, per esempio, convertire un contratto nullo stipulato per un fine

illecito in un contratto valido, poiché la legge non ammette simili operazioni.

Il Ruolo del Giudice nella Conversione

La conversione del contratto nullo non avviene automaticamente per volontà delle parti, ma tramite una pronuncia del

giudice. Questo significa che, qualora una delle parti voglia ottenere la conversione del contratto nullo, dovrà sollecitare

esplicitamente la domanda di conversione. In altre parole, la parte interessata a dare esecuzione all'operazione può

chiedere al giudice che, in caso di dichiarazione di nullità del contratto, riconosca gli effetti di un altro t

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher adriana45321 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Cuccovillo Mariella.
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