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LA COMMISURAZIONE DELLA PENA

CRITERI DI COMMISURAZIONE

Nei limiti fissati dalla legge il giudice applica la pena discrezionalmente, indicando i motivi

che lo giustificano (art. 132). Criteri di commisurazione della pena art. 133 e per quella

pecuniaria 133-bis.

Art. 133: criteri fattuali e non finalistici, la finalità di prevenzione generale non è un criterio

legittimo di commisurazione della pena in concreto che dipende da circostanze da verificare

ogni volta in concreto. Esigenze di prevenzione generale considerate nel limitare i poteri

discrezionali del giudice. La pena non può essere giusta in assoluto perché non esistono criteri

di giustizia giusti in assoluto.

I criteri fattuali di commisurazione della pena sono:

- La gravità del reato: il fatto concreto per cui è stata riconosciuta la responsabilità della

persona, nei diversi aspetti da cui dipende la misura di colpevolezza per il fatto 41

- La capacità a delinquere: attitudine al fatto commesso e capacità di commettere futuri

reati. La valutazione sulla capacità a delinquere deve essere legata a finalità di prevenzione

speciale nel limite della proporzione con la colpevolezza per il fatto

LE CIRCOSTANZE DEL REATO NELLA COMMISURAZIONE DELLA PENA

Ad ogni circostanza corrisponde un aumento o diminuzione di pena. I criteri di determinazione

sono di due tipi: aumento % rispetto a pena base o determinazione di una cornice edittale

autonoma. Il criterio generale (attenuanti comuni e quelle che non prevedono nulla) è

dell’aumento o diminuzione fino a un terzo rispetto alla pena base commisurata (art.133) fra

il massimo e il minimo edittale. Gli aumenti o diminuzioni di pena, corrispondenti alle

circostanze, vengono calcolati a partire dalla pena base.

Reato circostanziato: commisurazione di una pena base (che il giudice applicherebbe al

colpevole qualora non concorressero le circostanze) + aumenti o diminuzioni corrispondenti

alle circostanze. Poco sensata aritmetica sanzionatoria che non risponde a ragioni reali di

Nei fatti il giudice parte da una valutazione del livello di pena ritenuto “di

commisurazione.

giustizia” e ricostruisce a ritroso la pena base e le successive variazioni corrispondenti alle

circostanze.

I criteri generali di commisurazione della pena (art. 133) trovano nel sistema delle circostanze

elementi significativi di specificazione.

Concorso di circostanze eterogenee: bilanciamento fra aggravanti e attenuanti (art. 69).

Quindi valutare se si giunge a bilanciamento o prevalenza, e applicare i corrispondenti criteri.

L’aggravante speciale si applica sempre, eventuali attenuanti si applicano a partire dalla pena

risultante da aumento

 Problemi di legittimità costituzionale: per differenze di trattamento ingiustificate

Illegittima l’aggravante di danneggiamento commesso da lavoratori in occasione di

- sciopero

- Illegittima aggravante fondata su qualità personali dei soggetti che derivino dal

compimento di atti precedenti del tutto estranei al commesso reato (stranieri irregolari).

- Non possono essere tipizzati come circostanze elementi che non abbiano un univoco

significato aggravante o attenuante rispetto al reato per il quale si tratti di stabilire la pena.

PENE DETENTIVE

TIPI DI PENA DETENTIVA

La pena detentiva è quella che caratterizza i sistemi penali moderni. Punisce la libertà

personale che è bene di tutti, con gradi e funzioni diverse. Non si esaurisce nella retribuzione

del delitto ma può raggiungere interessi diversi. Tipi di pena detentiva:

 Ergastolo: massima pena detentiva nel sistema italiano, pena a vita. Condizione di

legittimità costituzionale (v. principio rieducativo) è che siano previste chances di ritorno in

libertà fondate su regole legali vincolanti. Illegittimità dell’ergastolo per delitti commessi

da minorenni.

 Reclusione: pena detentiva temporanea, regola per i delitti (pecuniaria è alternativa o

contestuale). Pochi casi in cui la pena pecuniaria è esclusiva

 Arresto: pena detentiva temporanea per le contravvenzioni. 42

(non più l’unico). Ci sono nuove

Il modello classico di pena detentiva è la pena carceraria

forme di esecuzione della pena detentiva comunque restrittive della libertà personale. Nuovi

tipi di pene principali incidenti sulla libertà personale per i reati di competenza del giudice di

pace.

L’ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La disciplina dell’esecuzione per lungo tempo disciplinata da regolamenti, disciplina

legislativa solo a partire dalla riforma penitenziaria del 1975. Adozione della forma di legge

per riconoscere il condannato come soggetto di diritti e non come soggetto passivo in un

rapporto di pura soggezione. Il condannato è titolare di diritti, legittimato ad esercitarli

personalmente e ha diritto a tutela giurisdizionale dinanzi al magistrato di sorveglianza.

La riforma del 1975 ha anche introdotto misure alternative alla detenzione, non sono

modalità alternative di esecuzione della pena ma modifiche che incidono sulla stessa pena,

riducendone la durata o sostituendo all’esecuzione carceraria una modalità diversa in tutto o in

parte.

- Non sono applicate con sentenza di condanna, la presuppongono e sono di competenza del

tribunale di sorveglianza

- Istituti legati al comportamento del condannato (o futuro o passato). Un comportamento

inadempiente può comportare la cessazione della misura alternativa. Il condannato in

condizione di poter influire sulla durata e/o sulle modalità di esecuzione della pena con il

suo comportamento.

La liberazione condizionale: ora di competenza del tribunale di sorveglianza (prima era

decisione politica), diritto del condannato a che, verificatosi le condizioni poste dalla legge, il

protrarsi della realizzazione delle risposta punitiva venga riesaminato per accertare se la

quantità di pena abbia o meno assolto al fine rieducativo.

SANZIONI SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE BREVI

- Semidetenzione: sostituzione di pena detentiva non superiore a 2 anni

- Libertà controllata: entro il limite di 1 anno

- Pena pecuniaria della specie corrispondente (multa o ammenda) in sostituzione di una pena

detentiva non superiore a 6 mesi.

PENE NON DETENTIVE

 Pena pecuniaria: pena principale per i delitti (multa) e contravvenzioni (ammenda).

Cornici di pena pecuniaria sono per la multa da 50 a 50.000 € e per l’ammenda da 20 a

10.000 €. Per alcuni reati importi maggiori.

- Quando debba eseguirsi un ragguaglio tra pene detentive e pecuniarie il computo ha luogo

calcolando 250 € (o frazioni) di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

- Il giudice deve tener conto delle condizioni economiche del reo

- Per insolvenza o insolvibilità del condannato, illegittimità costituzionale della conversione

in pena detentiva, conversione in libertà controllata o lavoro sostitutivo.

 Pene accessorie: conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (art. 20).

Diverse per i delitti e per le contravvenzioni, maggior parte interdizioni (perpetue o

temporanee) 43

SISTEMI SANZIONATORI SPECIALI

 Il sistema sanzionatorio minorile: non ci sono differenze di precetti, di imputabilità o di

pena. Ciò che è diverso è la risposta al reato commesso. Si pone esigenza di educazione e

non solo tendenziale ma obbligatoria (art. 31 cost, adeguata e speciale protezione).

Strumenti alternativi alla pena detentiva:

 Perdono giudiziale: causa di estinzione del reato, applicabile quando il giudice ritenga

applicabile in concreto una pena non superiore a due anni di reclusione e con riguardo alle

circostanze dell’art. 133. Presuppone imputabilità e responsabilità.

 Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: eventuale esito di non punibilità quando

 Risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento

 L’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne

 Messa alla prova: sospensione del processo, in relazione a qualsiasi reato. In

considerazione della particolare situazione del minorenne autore di reato. Consentire di

verificare se l’alternativa alla punizione si riveli in concreto soddisfacente. Precede la

sentenza e in caso di esito positivo estinzione del reato. Presuppone elementi sufficienti per

affermare responsabilità.

 Reati di competenza del giudice di pace: nominativamente selezionati dal legislatore.

Alcuni delitti di minore gravità e alcune categorie di contravvenzioni. No reclusione. Pena

pecuniaria e nuove forme di pena principale: Permanenza domiciliare e Lavoro di pubblica

utilità.

 istituti che conducono all’improcedibilità o non

Definizioni alternative di procedimento,

punibilità dell’autore di reato di competenza del giudice di pace:

o Esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto

o Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie

MISURE DI SICUREZZA E MISURE DI PREVENZIONE

Le misure di sicurezza costituiscono il secondo binario del sistema sanzionatorio e come la

pena incidono sulla libertà personale o sul patrimonio, si differenziano per funzione e modo di

disciplina. Strumenti di controllo della pericolosità di persone autori di reato. Vale il principio

di legalità.

Presupposti per la loro applicazione sono:

- La commissione di un reato

- Pericolosità sociale del soggetto, art. 203: chi, anche se non imputabile o non punibile,

quando è probabile che commetta nuovi reati

Il giudizio di pericolosità sociale: giudizio prognostico relativo alla probabilità di

comportamenti futuri di una certa persona. Base fattuale del giudizio è la commissione di un

fatto di reato, per la prognosi l’art. 203 rinvia alle circostanze dell’art. 133. Non basta generica

possibilità.

 Misure di sicurezza personali: art. 215 (presupposti specifici di applicabilità dal 216s.)

 Detentive

- Assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro: soggetti pienamente imputabili

e pericolosi 44

- Ricovero in casa di cura e di custodia: seminfermità mentale o intossicati cronici,

condannati a pena diminuita in ragione dell’infermità. Possibilità di sostituzione con

libertà vigilata. Si aggiunge alla pena e si esegue dopo di essa.

- Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario: per autori di delitto non colposo

non imputabili (infermità di mente) per i quali la legge stabilisce reclusione nel

massimo di due anni. Possibili alternative perché necessario bilanciare pericolosità

dell’infermo e bisogno di cura. Indicazione della corte cost di preferenza per misure

non restrittive

 Non detentive

- Libertà vigila

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
85 pagine
15 download
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bigpome di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Pulitanò Domenico.