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LA COMMISURAZIONE DELLA PENA
CRITERI DI COMMISURAZIONE
Nei limiti fissati dalla legge il giudice applica la pena discrezionalmente, indicando i motivi
che lo giustificano (art. 132). Criteri di commisurazione della pena art. 133 e per quella
pecuniaria 133-bis.
Art. 133: criteri fattuali e non finalistici, la finalità di prevenzione generale non è un criterio
legittimo di commisurazione della pena in concreto che dipende da circostanze da verificare
ogni volta in concreto. Esigenze di prevenzione generale considerate nel limitare i poteri
discrezionali del giudice. La pena non può essere giusta in assoluto perché non esistono criteri
di giustizia giusti in assoluto.
I criteri fattuali di commisurazione della pena sono:
- La gravità del reato: il fatto concreto per cui è stata riconosciuta la responsabilità della
persona, nei diversi aspetti da cui dipende la misura di colpevolezza per il fatto 41
- La capacità a delinquere: attitudine al fatto commesso e capacità di commettere futuri
reati. La valutazione sulla capacità a delinquere deve essere legata a finalità di prevenzione
speciale nel limite della proporzione con la colpevolezza per il fatto
LE CIRCOSTANZE DEL REATO NELLA COMMISURAZIONE DELLA PENA
Ad ogni circostanza corrisponde un aumento o diminuzione di pena. I criteri di determinazione
sono di due tipi: aumento % rispetto a pena base o determinazione di una cornice edittale
autonoma. Il criterio generale (attenuanti comuni e quelle che non prevedono nulla) è
dell’aumento o diminuzione fino a un terzo rispetto alla pena base commisurata (art.133) fra
il massimo e il minimo edittale. Gli aumenti o diminuzioni di pena, corrispondenti alle
circostanze, vengono calcolati a partire dalla pena base.
Reato circostanziato: commisurazione di una pena base (che il giudice applicherebbe al
colpevole qualora non concorressero le circostanze) + aumenti o diminuzioni corrispondenti
alle circostanze. Poco sensata aritmetica sanzionatoria che non risponde a ragioni reali di
Nei fatti il giudice parte da una valutazione del livello di pena ritenuto “di
commisurazione.
giustizia” e ricostruisce a ritroso la pena base e le successive variazioni corrispondenti alle
circostanze.
I criteri generali di commisurazione della pena (art. 133) trovano nel sistema delle circostanze
elementi significativi di specificazione.
Concorso di circostanze eterogenee: bilanciamento fra aggravanti e attenuanti (art. 69).
Quindi valutare se si giunge a bilanciamento o prevalenza, e applicare i corrispondenti criteri.
L’aggravante speciale si applica sempre, eventuali attenuanti si applicano a partire dalla pena
risultante da aumento
Problemi di legittimità costituzionale: per differenze di trattamento ingiustificate
Illegittima l’aggravante di danneggiamento commesso da lavoratori in occasione di
- sciopero
- Illegittima aggravante fondata su qualità personali dei soggetti che derivino dal
compimento di atti precedenti del tutto estranei al commesso reato (stranieri irregolari).
- Non possono essere tipizzati come circostanze elementi che non abbiano un univoco
significato aggravante o attenuante rispetto al reato per il quale si tratti di stabilire la pena.
PENE DETENTIVE
TIPI DI PENA DETENTIVA
La pena detentiva è quella che caratterizza i sistemi penali moderni. Punisce la libertà
personale che è bene di tutti, con gradi e funzioni diverse. Non si esaurisce nella retribuzione
del delitto ma può raggiungere interessi diversi. Tipi di pena detentiva:
Ergastolo: massima pena detentiva nel sistema italiano, pena a vita. Condizione di
legittimità costituzionale (v. principio rieducativo) è che siano previste chances di ritorno in
libertà fondate su regole legali vincolanti. Illegittimità dell’ergastolo per delitti commessi
da minorenni.
Reclusione: pena detentiva temporanea, regola per i delitti (pecuniaria è alternativa o
contestuale). Pochi casi in cui la pena pecuniaria è esclusiva
Arresto: pena detentiva temporanea per le contravvenzioni. 42
(non più l’unico). Ci sono nuove
Il modello classico di pena detentiva è la pena carceraria
forme di esecuzione della pena detentiva comunque restrittive della libertà personale. Nuovi
tipi di pene principali incidenti sulla libertà personale per i reati di competenza del giudice di
pace.
L’ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La disciplina dell’esecuzione per lungo tempo disciplinata da regolamenti, disciplina
legislativa solo a partire dalla riforma penitenziaria del 1975. Adozione della forma di legge
per riconoscere il condannato come soggetto di diritti e non come soggetto passivo in un
rapporto di pura soggezione. Il condannato è titolare di diritti, legittimato ad esercitarli
personalmente e ha diritto a tutela giurisdizionale dinanzi al magistrato di sorveglianza.
La riforma del 1975 ha anche introdotto misure alternative alla detenzione, non sono
modalità alternative di esecuzione della pena ma modifiche che incidono sulla stessa pena,
riducendone la durata o sostituendo all’esecuzione carceraria una modalità diversa in tutto o in
parte.
- Non sono applicate con sentenza di condanna, la presuppongono e sono di competenza del
tribunale di sorveglianza
- Istituti legati al comportamento del condannato (o futuro o passato). Un comportamento
inadempiente può comportare la cessazione della misura alternativa. Il condannato in
condizione di poter influire sulla durata e/o sulle modalità di esecuzione della pena con il
suo comportamento.
La liberazione condizionale: ora di competenza del tribunale di sorveglianza (prima era
decisione politica), diritto del condannato a che, verificatosi le condizioni poste dalla legge, il
protrarsi della realizzazione delle risposta punitiva venga riesaminato per accertare se la
quantità di pena abbia o meno assolto al fine rieducativo.
SANZIONI SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE BREVI
- Semidetenzione: sostituzione di pena detentiva non superiore a 2 anni
- Libertà controllata: entro il limite di 1 anno
- Pena pecuniaria della specie corrispondente (multa o ammenda) in sostituzione di una pena
detentiva non superiore a 6 mesi.
PENE NON DETENTIVE
Pena pecuniaria: pena principale per i delitti (multa) e contravvenzioni (ammenda).
Cornici di pena pecuniaria sono per la multa da 50 a 50.000 € e per l’ammenda da 20 a
10.000 €. Per alcuni reati importi maggiori.
- Quando debba eseguirsi un ragguaglio tra pene detentive e pecuniarie il computo ha luogo
calcolando 250 € (o frazioni) di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
- Il giudice deve tener conto delle condizioni economiche del reo
- Per insolvenza o insolvibilità del condannato, illegittimità costituzionale della conversione
in pena detentiva, conversione in libertà controllata o lavoro sostitutivo.
Pene accessorie: conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (art. 20).
Diverse per i delitti e per le contravvenzioni, maggior parte interdizioni (perpetue o
temporanee) 43
SISTEMI SANZIONATORI SPECIALI
Il sistema sanzionatorio minorile: non ci sono differenze di precetti, di imputabilità o di
pena. Ciò che è diverso è la risposta al reato commesso. Si pone esigenza di educazione e
non solo tendenziale ma obbligatoria (art. 31 cost, adeguata e speciale protezione).
Strumenti alternativi alla pena detentiva:
Perdono giudiziale: causa di estinzione del reato, applicabile quando il giudice ritenga
applicabile in concreto una pena non superiore a due anni di reclusione e con riguardo alle
circostanze dell’art. 133. Presuppone imputabilità e responsabilità.
Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: eventuale esito di non punibilità quando
Risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento
L’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne
Messa alla prova: sospensione del processo, in relazione a qualsiasi reato. In
considerazione della particolare situazione del minorenne autore di reato. Consentire di
verificare se l’alternativa alla punizione si riveli in concreto soddisfacente. Precede la
sentenza e in caso di esito positivo estinzione del reato. Presuppone elementi sufficienti per
affermare responsabilità.
Reati di competenza del giudice di pace: nominativamente selezionati dal legislatore.
Alcuni delitti di minore gravità e alcune categorie di contravvenzioni. No reclusione. Pena
pecuniaria e nuove forme di pena principale: Permanenza domiciliare e Lavoro di pubblica
utilità.
istituti che conducono all’improcedibilità o non
Definizioni alternative di procedimento,
punibilità dell’autore di reato di competenza del giudice di pace:
o Esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto
o Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie
MISURE DI SICUREZZA E MISURE DI PREVENZIONE
Le misure di sicurezza costituiscono il secondo binario del sistema sanzionatorio e come la
pena incidono sulla libertà personale o sul patrimonio, si differenziano per funzione e modo di
disciplina. Strumenti di controllo della pericolosità di persone autori di reato. Vale il principio
di legalità.
Presupposti per la loro applicazione sono:
- La commissione di un reato
- Pericolosità sociale del soggetto, art. 203: chi, anche se non imputabile o non punibile,
quando è probabile che commetta nuovi reati
Il giudizio di pericolosità sociale: giudizio prognostico relativo alla probabilità di
comportamenti futuri di una certa persona. Base fattuale del giudizio è la commissione di un
fatto di reato, per la prognosi l’art. 203 rinvia alle circostanze dell’art. 133. Non basta generica
possibilità.
Misure di sicurezza personali: art. 215 (presupposti specifici di applicabilità dal 216s.)
Detentive
- Assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro: soggetti pienamente imputabili
e pericolosi 44
- Ricovero in casa di cura e di custodia: seminfermità mentale o intossicati cronici,
condannati a pena diminuita in ragione dell’infermità. Possibilità di sostituzione con
libertà vigilata. Si aggiunge alla pena e si esegue dopo di essa.
- Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario: per autori di delitto non colposo
non imputabili (infermità di mente) per i quali la legge stabilisce reclusione nel
massimo di due anni. Possibili alternative perché necessario bilanciare pericolosità
dell’infermo e bisogno di cura. Indicazione della corte cost di preferenza per misure
non restrittive
Non detentive
- Libertà vigila