vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DEFINIZIONE
(suitas), diretta alla realizzazione dell'evento, legata a quest'ultimo da un nesso di causalità
Struttura del Dolo
Gli elementi costitutivi sono rappresentati da:
- un momento rappresentativo: quando l'agente ha una visione anticipata di tutti gli elementi significativi del fatto che costituisce reato (condotta, qualifiche soggettive, evento in senso naturalistico, nesso causale per i reati a forma vincolata)
- un momento volitivo: quando la volontà dell'agente sia rivolta all'effettiva realizzazione della condotta e dell'evento conseguente ad essa
Teorie sul Dolo
Teoria dell'intenzione: secondo questa teoria il fulcro del dolo è rappresentato dall'intenzione, cioè dal tendere la volontà (momento volitivo) verso un determinato fine, o nel commettere un fatto come mezzo per un fine ulteriore
ESEMPIO: il delinquente che incendia la casa per riscuotere i soldi dell'assicurazione e uccide una vecchietta.
(l'omicidio non è né il fine ultimo né un mezzo per conseguire lo scopo)
Questa teoria trova difficoltà di applicazione per le ipotesi di dolo eventuale, l'omicidio non è né il fine ultimo né un mezzo per conseguire lo scopo.
Teorie
Teoria della rappresentazione: si concentra sul momento rappresentativo come "nascita" del dolo e consiste nella rappresentazione dell'evento provocato, rappresentazione che va intesa sia come desiderio di provocare quel determinato evento sia come previsione di esso.
ESEMPIO: Marco, in un centro abitato, dove il limite è di 50 Km/h, va ad una velocità di 100 Km/h ed investe un anziano che, in quel momento, attraversa la strada. Essa pecca per eccesso, perché dilata oltre misura i confini del dolo per ricomprendervi anche i casi di cosiddetta colpa cosciente; cioè dovrebbero essere incolpati a titolo di dolo tutte quelle situazioni in cui il soggetto si sia
Rappresentato l'evento ed ha realizzato la propria condotta, senza l'elemento volitivo.
ESEMPIO: nell'ipotesi di Tizio che corre ad alta velocità in un centro abitato e uccide un passante, applicando la teoria della rappresentazione costui dovrebbe rispondere di omicidio doloso, per aver previsto l'evento e voluto il movimento corporeo che ha provocato l'investimento.
Teoria della volontà: esiste la volontà di compiere quella condotta e consapevolezza di accettare il rischio di provocare l'evento. La volontà, quindi, non abbraccia solo il movimento muscolare, come sostiene la teoria della rappresentazione, ma anche l'evento provocato.
Privilegia il momento volitivo del dolo nel convincimento che possono costituire oggetto di volizione anche i risultati esterni della condotta umana. Tale teoria non rinuncia al requisito della previsione, ma lo considera assorbito in quello della volontà.
Teoria Intermedia: secondo la dottrina prevalente,
Il dolo abbraccia tutti e tre gli aspetti, cioè sia l'intenzione, la rappresentazione, che la volontà.
Da una parte occorre la rappresentazione o conoscenza degli elementi che integrano la fattispecie, perché se il soggetto non conosce, o rappresenta erroneamente un requisito del fatto tipico, la punibilità è esclusa per mancanza di dolo.
Che occorrano entrambi gli elementi (rappresentativo e volitivo) è palese se si pensa che non è possibile volere qualcosa, se non se ne ha prima una rappresentazione mentale. D'altro canto la mera rappresentazione di un evento non conta nulla se poi questo evento non è voluto dal soggetto ma è provocato da altre cause.
Non è infatti possibile ipotizzare nella maggior parte dei casi in cui il delitto è doloso ma manchi uno dei due elementi; se prendiamo alcune ipotesi di rappresentazione senza volontà, o di volontà senza rappresentazione, la fattispecie non
Accetta il rischio di provocare la morte del netturbino o della persona che porta a passeggio il cane, diversamente dal suo rivale, che in quel momento possono trovarsi in quel parcheggio.
Teorie dolo eventuale:
- Teoria dell'accettazione del rischio: Il dolo eventuale si ha quando il soggetto si rappresenta con probabilità l'evento dannoso e pericoloso (questa teoria è incentrata su una forte rappresentazione e meno nella volontà).
- Criterio del consenso interno: Si ha dolo eventuale quando il soggetto ha bilanciato con il suo obiettivo e dopo questo bilanciamento ha scelto di agire, e quindi scegliendo di agire ha voluto l'evento con l'ipotesi malaugurata per cui questo si dovesse avverare.
Criteri per applicare il consenso interno:
Caso Tyssengroup:
- 1° Formula di Frank: È dolo eventuale quando il soggetto, se avesse saputo con certezza che agendo in quel modo avrebbe prodotto la morte dell'uomo, avrebbe agito comunque.
Le Sezioni Unite
della Cassazione hanno affermato che il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato di agire comunque anche a costo di causare l'evento lesivo. (agisce a tutti i costi non escludendo l'evento) Invece la colpa cosciente si ha quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, irragionevolezza. La differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente è che in quest'ultima manca l'elemento volitivo, presente invece nel dolo eventuale, la colpa cosciente costituisce un esempio di "malgovernamento di un"Nella prima l'agente accetta il rischio della verificazione dell'evento decidendo di agire, nella seconda confida nelle proprie possibilità per scongiurare le conseguenze derivanti dalla sua condotta. Su questo argomento ha voluto delineare l'esatto confine tra dolo intenzionale, diretto ed eventuale. Il problema è stato risolto con riferimento al diverso grado di certezza, probabilità o possibilità di verificazione dell'evento.
La Cassazione ha affermato che la volontà dolosa, a seconda dei vari livelli di intensità dai quali può essere caratterizzata, può dar luogo alla configurabilità del:
- Dolo intenzionale: si persegue l'evento come scopo finale della condotta o come mezzo necessario per ottenere un ulteriore risultato (certamente probabile)
- Dolo diretto (non intenzionale): allorché l'evento non costituisce l'obiettivo diretto della condotta, ma...
l'agente lo prevede e lo accetta come risultato certo o altamente probabile della propria condotta
Dolo eventuale: il rischio della produzione dell'evento appare come una delle possibili conseguenze della condotta e come tale viene accettato dall'agente
Dolo d'impeto: si ha quando il delitto è il risultato di una decisione improvvisa, scaturita da un impulso improvviso, ed eseguito istantaneamente, senza nessun intervallo tra momento conoscitivo e momento volitivo
ESEMPIO: colluttazione che segue immediatamente alla provocazione
La CASSAZIONE dice che: non sussiste incompatibilità logica e giuridica tra dolo d'impeto e dolo eventuale, posto che l'agire sulla spinta emotiva del momento non esclude la lucidità mentale e le facoltà cognitive che consentono di prevedere ed accettare il rischio dell'evento come conseguenza delle proprie azioni
Dolo alternativo: quando tra la possibile verificazione di due o più reati
È per l’agente indifferente quale effettivamente avrà luogo.
ESEMPIO: il ferimento o la morte della vittima – e gli è indifferente quale dei due risultati seguirà in concreto la sua azione.
Quindi li vuole entrambi (differenza dal dolo eventuale).