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Obbligo di garanzia e vigilanza nel rapporto delegante-delegato
Per espressa disposizione normativa il suo obbligo di garanzia, da parte del delegante, si trasforma in un obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni trasferite da parte del delegato; ove si realizza un evento lesivo, il delegante che non abbia diligentemente vigilato sul delegato risponderà congiuntamente a quest'ultimo dal mancato impedimento dell'evento.
Causalità nei reati omissivi
Ricostruire il decorso naturale degli eventi e poi aggiungere ciò che si sarebbe dovuto fare e non si è fatto e vedere se l'evento rimane o scompare, se scompare c'è il nesso causale omissivo.
- Reati omissivi propri: non si pone il problema poiché manca l'evento naturalistico
- Reati commissivi mediante omissione: la dottrina ritiene che non è possibile riscontrare un nesso di causalità simile a quello esistente nei reati di evento commissivo
Struttura oggettiva nel reato omissivo colposo
Reati omissivi...
propri: la violazione della regola di diligenza può riferirsi già al mancato riconoscimento della situazione tipica che si poteva riconoscere- Reati commissivi mediante omissione: si discute se l'obbligo di garanzia e quello di diligenza coincidono o meno
Elemento soggettivo nel reato omissivo
Reati omissivi propri
Perché ricorra il dolo occorre:
- La conoscenza dei presupposti dell'obbligo di attivarsi
- La consapevolezza della possibilità di agire perché sia individuabile il dolo diventa essenziale la conoscenza della norma, essendo il disvalore del fatto incentrato tutto sulla condotta normativamente descritta
Perché ricorra la colpa occorre:
- Mancato riconoscimento della situazione tipica da cui nasce l'obbligo di attivarsi
ESEMPIO: non mi accorgo che la persona in cui mi imbatto è in pericolo e quindi necessita d'aiuto
Sia la scelta dell'azione doverosa
Reati omissivi mediante omissione
Perché ricorra il
Per comprendere il concetto di colpa occorre conoscere l'obbligo giuridico extrapenale di impedire l'evento tipico.
Perché ricorra la colpa occorre tenere il dovere di diligenza coincidente con l'obbligo di impedire l'evento, distinte così da poter valutare di volta in volta la loro portata (FIANDACA-MUSCO).
Il dolo eventuale e il reato omissivo improprio sono concetti correlati. Nel dolo eventuale, il soggetto compie un'azione accettando il rischio di poter creare un altro evento, già da lui "prefigurato" nel momento antecedente alla commissione della condotta. Questo concetto è collegato al reato omissivo improprio, poiché il soggetto, mediante una commissione (quindi con dolo) di una "non azione", vuole realizzare un determinato tipo di evento. Ciò potrebbe configurare un reato omissivo con dolo eventuale, qualora sussista la condizione secondo cui il soggetto si sia prefigurato l'evento che potrebbe realizzarsi.
persistenella sua condotta, di non commettere l'azione, accettando il rischio che l'evento si verifichi.