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Verifica della colpa
Per la verifica in concreto della colpa occorre verificare 3 elementi costitutivi:
- Involontarietà: la non volontà, quindi la mancanza di dolo, di commettere un fatto descritto come reato nella legge, principale elemento di distinzione tra colpa e dolo. Può assumere due tipologie diverse:
- Il soggetto è consapevole del rischio che si verifichi l'evento, ma agisce nella certezza che lo stesso non possa prodursi.
- L'agente vuole l'evento, ma la rappresentazione del fatto è viziata da un errore per cui l'evento realizzato diverge dall'evento voluto.
- Inosservanza delle regole cautelari: create con il fine di garantire la salvaguardia dei beni giuridici.
- Attribuibilità sul piano soggettivo: nel senso che bisogna constatare se l'osservanza del dovere di diligenza imposto da una norma, sia esigibile da parte del soggetto agente. Il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento deve essere fatto ex ante.
familias)Indica la diligenza (dose di attenzione e di perizia) che l'uomo medio, e il debitore, hanno nell'adempimento di un'obbligazione, ovvero nella cura dei propri affari- Agente modello (homo eiusdem condicionis et professionis)persona scrupolosa che opera secondo i criteri della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento.Ossia quell'uomo che svolge in modo esemplare una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, con la quale esige che l'operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta. È qualcosa in più del buon padre di famiglia- Uomo più espertoAltra dottrina fa riferimento alla migliore scienza ed esperienza umana poiché per imputare la colpa, nel rispetto del principio di personalità art. 27 cost., non si può effettuare solo un accertamento oggettivo, del mancato compimento dell'azione da
parte dell'agente, poiché secondo la migliore scienza ed esperienza umana, avrebbe potuto impedire il verificarsi dell'evento- Teoria della doppia misura
Composta da una misura oggettiva che serve a verificare quale condotta sia obiettivamente esigibile dal soggetto agente; ed una misura soggettiva che tende ad accertare se la stessa condotta può essere osservata dall'agente in base alle sue conoscenze e capacità individuali
Tipi di colpa
Colpa generica: quando deriva da imprudenza, negligenza ed imperizia. La violazione riguarda regole di natura sociale
- Negligenza: trascuratezza nell'osservare le regole di condotta, mancanza di attenzione
- Imprudenza: mancata prestazione dell'attenzione dovuta
- Imperizia: inosservanza delle regole per insufficienza preparazione culturale, per inattitudine personale
Colpa specifica: quando deriva dall'inosservanza delle leggi, regolamenti o norme che impongono determinate cautele; la violazione riguarda
regole di natura giuridica
Per assumere rilevanza a titolo di colpa, sono quelle regole che hanno natura cautelare
Colpa cosciente: quando il soggetto agente, prevede l'evento ma non vuole realizzarlo (previsione innegativo, poiché il soggetto esclude l'evento)
ES: il lanciatore dei coltelli, per cui il soggetto si rappresenta la possibilità di uccidere l'altro soggetto ma a causa della sua sicurezza sulle sue abilità questo non succederà
Colpa incosciente: quando l'agente non solo non ha voluto l'evento ma non l'ha nemmeno previsto
Es: il medico che dimentica il bisturi dentro il paziente che provoca delle lesioni
Colpa propria: è l'ipotesi tipica in cui l'agente non vuole l'evento dannoso che ha cagionato
Colpa grave, colpa media e colpa lieve: quanto più è ampio oppure minimo il divario tra la condotta che abbiate ottenuto e la condotta che avrebbe dovuto tenere vedendo l'agente
modelloColpa impropria: si ha quando l'agente risponde di reato colposo nonostante l'evento sia stato voluto. Cioè è presente la volontà dell'evento, ma la situazione che il soggetto si rappresenta è diversa da quella effettiva. In altre parole, l'errore cade sulla rappresentazione. Il soggetto attivo vuole l'evento ma non l'offesa al bene giuridico. È l'ipotesi eccezionale che si verifica solo in caso di:
- eccesso colposo nelle contravvenzioni (art. 55 c.p.)
- erronea supposizione di cause di giustificazione (art.59 c.p.)
Es.: Tizio, supponendo erroneamente che Caio gli si stia avvicinando per aggredirlo, mentre in realtà intendeva solo chiedere un'informazione, reagisce per difendersi dalla presunta aggressione. Tale ipotesi consiste in una erronea supposizione di una situazione giustificante (legittima difesa) in realtà totalmente inesistente - errore di fatto sul fatto costituente reato.
Il reato determinato da colpa è disciplinato dall'articolo 47 del codice penale.