Responsabilità oggettiva
Art. 42 c.p. comma 3
“La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione.”
La dottrina e la giurisprudenza ritengono che suddetta previsione preveda la cd. responsabilità oggettiva, cioè quella forma di responsabilità attribuita non già in base ad un elemento psicologico bensì in base al solo rapporto di causalità, senza che al soggetto possa essere addebitata colpa o dolo.
Fondamento
Versari in re illicita: quando il cittadino si comporta bene, cioè agisce in un contesto lecito, l’ordinamento gli garantisce che sarà punito per le sue condotte solo se le realizzerà con dolo o colpa; invece, se il cittadino si muove in contesti illeciti (es: se inizia a percuotere o commettere altri fatti illeciti), l’ordinamento per prevenzione generale e di forte deterrenza (minaccia della pena) di certe condotte, gli garantisce che lo punirà.
La responsabilità oggettiva è una figura che implica l’esistenza del solo nesso causale; non è presente né il dolo né la colpa (elemento soggettivo). L’unica possibilità che l’agente ha per liberarsi dalla responsabilità è quella di dimostrare l’assenza del rapporto di causalità tra la condotta e l’evento.
Casi di responsabilità oggettiva
La dottrina moderna distingue in responsabilità oggettiva pura e mista:
- Responsabilità oggettiva espressa: ipotesi espressamente previste dalla legge e consiste nell’addebito all’agente di un evento sulla base del mero nesso di causalità tra la condotta e l’evento.
- Responsabilità oggettiva pura o mista a dolo e colpa: incostituzionali sarebbero solo le ipotesi di responsabilità oggettiva pura, in cui si prescinde del tutto dalla colpa e il fatto è attribuito solo sulla base del nesso di causalità.
Aberratio delicti (Art.83 c.p.)
Quando un soggetto vuole un evento ma a causa di un errore nei mezzi di esecuzione crea un evento diverso da quello voluto.
Aberratio ictus monoffensiva: offesa a persona diversa da quella voluta.
Ipotesi di responsabilità oggettiva
- Responsabilità per danni cagionati da cose in custodia.
- Responsabilità per danni cagionati da animali: è necessario che tale luogo sia idoneo a prevenirne la fuga, l’animale fosse smarrito o fuggito (caso fortuito: dimostrazione assenza del rapporto di causalità tra la condotta e l’evento).
- Responsabilità dei genitori, tutori: per i danni cagionati dai minori.
- Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose.
Dubbi sulla costituzionalità della responsabilità oggettiva
Alla luce della sentenza 364/1988 della Corte Costituzionale: nessuna dei casi di responsabilità oggettiva è stata resa incostituzionale.
La dottrina tradizionale (Antolisei) riteneva che la responsabilità oggettiva non fosse in contrasto col dettato costituzionale, trattandosi di una responsabilità per fatto proprio.
La dottrina attualmente prevalente, ritenendo che l’art. 27 comma 1 Cost. sancisce “il principio di responsabilità personale penale”, afferma che tutti i casi di responsabilità oggettiva sono costituzionalmente illegittimi.
Nella sentenza 364/1988 della Corte Costituzionale, è stato accolta la tesi secondo cui l’art. 27 Cost. pone il principio di colpevolezza a fondamento di qualsiasi responsabilità penale: “il fatto imputato perché sia legittimamente punibile, deve necessariamente includere almeno la colpa dell’agente”. Poiché come si evince nel terzo comma dell’art. 27 “la pena deve tendere alla rieducazione del condannato”, si deduce quindi che non avrebbe senso una sanzione penale rivolta ad un soggetto se questi non è colpevole.
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