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Colpevolezza

Fondamenti normativi

Articolo 27 Costituzione; Articoli 42, 43, 85-98 Codice Penale

Concetto di colpevolezza nel reato

Per aversi reato, oltre al fatto materiale, all’evento ed al nesso causale, è richiesta la colpevolezza, essa è il nesso psichico tra il soggetto agente e l’evento lesivo. Il principio di colpevolezza è collegato in certo qual modo all’articolo 27 della Costituzione che al comma 1 stabilisce che la responsabilità penale è personale, in base al quale l’applicazione della pena si giustifica soltanto se il reato commesso è psicologicamente attribuibile al soggetto agente.

Interpretazioni dell'articolo 27

  • L’articolo 27 vieta la responsabilità penale per fatto altrui.
  • L’articolo 27 ripudia ogni forma di responsabilità oggettiva (cioè quella responsabilità senza la quale può essere addebitata colpa o dolo a carico del soggetto).

Concezioni della colpevolezza

  • Concezione psicologica: la colpevolezza è il nesso psichico che unisce il fatto all’autore nella forma del dolo o della colpa.
  • Concezione normativa: la colpevolezza è intesa come giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamento antidoveroso commesso rispetto alla norma.

Suitas della condotta (coscienza e volontà)

L'articolo 42 stabilisce che “Nessuno può essere punito per un’azione od omissione prevista dalla legge come reato se non l’ha commessa con coscienza e volontà”. Prima di stabilire se un’azione è da imputare a titolo di dolo, colpa, responsabilità oggettiva o preterintenzione, occorre valutare se il fatto commesso sia riferibile al soggetto che l’ha commesso sotto l’aspetto della coscienza o volontà.

Se l’agente agisce ponendo in essere una condotta che non è caratterizzata da coscienza e volontà (da non confondere con la volontà dell’evento dannoso o pericoloso, che costituisce il dolo) non sarebbe possibile passare all’accertamento successivo sulla sussistenza di dolo o colpa, e si dovrebbe quindi concludere l’impossibilità di punire l’agente per il fatto commesso.

La mancanza di coscienza e volontà della condotta, nel sistema vigente, esclude non solo qualunque imputazione di tipo soggettivo, sia essa dolosa o colposa, ma anche l’imputazione oggettiva, che si basa sulla semplice causazione materiale dell’evento: ragion per cui se mancano coscienza e volontà nella condotta diviene impossibile rimproverare all’agente il fatto commesso, anche quando sarebbe in astratto a lui attribuibile a titolo di responsabilità oggettiva.

Esigere la coscienza e la volontà della condotta come presupposto indispensabile di ogni forma di responsabilità penale aveva senso in un sistema che prevedeva la responsabilità oggettiva, una forma di responsabilità che, pur essendo altro rispetto al dolo e alla colpa, presupponeva pur sempre la realizzazione di una condotta cosciente e volontaria.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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