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Concezione psicologica e concezione normativa
Concezione psicologica: la colpevolezza è il nesso psichico che unisce il fatto all'autore nella forma del dolo o della colpa.
Concezione normativa: la colpevolezza è intesa come giudizio di rimproverabilità per l'atteggiamento antidoveroso commesso rispetto alla norma sui fatti della condotta (coscienza e volontà).
Art. 42 "Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato se non l'ha commessa con coscienza e volontà."
Prima di stabilire se un'azione è da imputare a titolo di dolo, colpa, responsabilità oggettiva o preterintenzione, occorre valutare se il fatto commesso sia riferibile al soggetto che l'ha commesso sotto l'aspetto della coscienza o volontà.
Se l'agente agisce ponendo in essere una condotta che non è caratterizzata da coscienza e volontà (da non confondere con la
volontà dell'evento dannoso o pericoloso, che costituisce il dolo) non sarebbe possibile passare all'accertamento successivo sulla sussistenza di dolo o colpa, e si dovrebbe quindi concludere l'impossibilità di punire l'agente per il fatto commesso. La mancanza di coscienza e volontà della condotta, nel sistema vigente, esclude non solo qualunque imputazione di tipo soggettivo, sia essa dolosa o colposa, ma anche l'imputazione oggettiva, che si basa sulla semplice causazione materiale dell'evento: ragion per cui se mancano coscienza e volontà nella condotta diviene impossibile rimproverare all'agente il fatto commesso, anche quando sarebbe in astratto a lui attribuibile a titolo di responsabilità oggettiva. Esigere alla coscienza e la volontà della condotta come presupposto indispensabile di ogni forma di responsabilità penale aveva senso in un sistema che prevedeva la responsabilità oggettiva, unaNon ha senso "rimproverare" chi è incapace di intendere e di volere, poiché non verrebbe capito da esso e non ha capacità di autodeterminarsi e quindi non può agire in modo conforme al precetto
Qualora i soggetti non imputabili commettessero un reato con dolo o colpa, non sono dolo e colpa effettivi ma pseudo-dolo e pseudo-colpa
Fondamento dell'imputabilità
Secondo la DOTTRINA (ANTOLISEI) la ragione giustificatrice dell'imputabilità debba ravvisarsi nel più ampio concetto di responsabilità umana: affinché un uomo possa essere chiamato a rispondere dei propri atti di fronte alla legge penale, è necessario che sia in grado di rendersi conto del valore sociale degli atti che compie, ripugnando che la pena sia
infliggere danni ai bambini e ai pazzi, e in generale a chiunque non sia in grado di intendere e volere. In ragione di ciò, lo Stato, quando queste persone commettono reati penali, è portato a scusarle, poiché attribuisce il fatto alle loro particolari condizioni psichiche. Ci sono diverse cause che escludono l'imputabilità. Perché il soggetto sia imputabile è necessario che il fatto compiuto sia conseguenza dell'alterazione mentale di cui il soggetto è affetto al momento della commissione del fatto o prima. Queste cause si distinguono in: 1. Condizioni di natura fisiologica dipendenti dall'età 2. Condizioni di natura psicologica dipendenti da infermità mentali o anomalie 3. Condizioni di natura tossica derivanti dall'abuso di alcol o stupefacenti Tutte queste cause sono esclusioni della pena, ma non escludono il reato in sé. In questo caso non si applica il principio del versari re illicita, cioè se ti metti in condizione di commettere un reato, non puoi poi invocare la tua incapacità di intendere e volere come scusa.essereMinore d'età (art.97,98 c.p.)
Il legislatore ha distinto:
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Il periodo che va fino ai 14 anni compiuti: presunzione assoluta di assenza di capacità di intendere e di volere (non imputabile), questo non significa che la società rimane inerte difronte ai pericoli di determinate condotte, provenienti da minori, laddove vi è la necessità si applicano le misure di sicurezza del riformatorio giudiziario o della libertà vigilata.
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Periodo dai 14 ai 18 anni: NO presunzione di assenze, deve essere il giudice ad accertare caso per caso l'imputabilità del soggetto. L'interprete prende in considerazione il grado di sviluppo delle capacità conoscitive, affettive e volitive e delle capacità intellettive necessarie per riuscire a comprendere il significato di determinati comportamenti.
Qualora il soggetto risultasse pienamente capace verrà applicata una pena meno grave rispetto a quella prevista per i maggiorenni.
E qualora la pericolosità del minore non è tale da richiedere misure di sicurezza detentive è possibile applicare l'affidamento al servizio sociale minorile, il collocamento in una casa di rieducazione o in istituto medico-psico-pedagogico.
L'infermità di mente (art.88, 89 c.p.)
Il vizio di mente deve essere la conseguenza di una malattia, di uno stato patologico che turba la psiche del soggetto.
Gradi dell'infermità