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BENE DELL’AGGREDITA INTEGRITÁ SESSUALE BENE DELL’AGGRESSORE DOMICILIO
MENTRE se ad es. una donna è inseguita da un uomo che vuole violentarla, scappa nella casa del
stupratore, non risponderà di violazione di domicilio perché lo ha fatto per legittima difesa per il diritto
proprio si può giustificare perché l’integrità sessuale vale di più del domicilio (rango inferiore)
Ma se il soggetto è un soggetto estraneo che fa parte del domicilio che non centra nulla è fatto un tipico,
ma non antigiuridico perché siamo di fronte in questo caso invece a uno stato di necessità .
LEGITTIMA DIFESA: solo se minaccia la mia vita posso reagire contro la sua?
Non sempre cosi la cost. nel nostro ordinamento dice che ci sono beni giuridici che pur non essendo uguali
hanno lo stesso rango. Una donna di fronte a un’ aggressione sessuale se non vi sono altre vie di fuga può
reagire uccidendo l’aggressore o ferendolo
*A volte la legittima difesa può sussistere anche in situazioni in cui non c’è perfetto equilibrio: dove il
bene minacciato dall’aggressore sia meno importante del bene minacciato offeso dall’ aggredito
Es. se una donna viene aggredita da un soggetto che vuole abusare di lei si è difronte a comportamento
che può mettere in pericolo la sua integrità sessuale, potrebbe aggredire un bene giuridico di livello
superiore prendendo un sasso e mettendo in pericolo la sua vita.
Se riesce a scappare ed entra in condominio e si chiude in un appartamento altrui: ha violato il domicilio si
ma non è punibile.
IMPORTANTE DISTINZIONE Quando si può parlare di legittima difesa o uso legittimo armi?
- Si ha legittima difesa quando l’agente di polizia si difende a fronte di un comportamento
illecito di un individuo nei suoi confronti al pari di qualsiasi cittadino può reagire per
difendersi, sempre che sia reazione proporzionata.
- Quando utilizza uso legittimo armi : art 53cp per adempiere a un dovere del proprio ufficio.
se per arrestare il ladro, l’agente di polizia deve sparargli sta adempiendo a un suo dovere.
Non ce un’aggressione vs di lui ma c’è semplicemente una violazione di legge e il poliziotto
deve adempiere al dovere.
Necessità e proporzione accomunano le cause di giustificazione ai sensi degli art 52-53-54
Ci sono elementi invece contraddistinti
Differenza
art 52. LA DIFESA LEGITTIMA deve essere necessitata (non altra via di fuga) , è sufficiente adottare un
comportamento meno lesivo. Nella legittima difesa il sogg aggredito pone in essere una difesa nei
confronti del soggetto che ha messo in pericolo un suo diritto o altrui attuale.
Es. Un soggetto viene aggredito dal cane particolarmente violento , il proprietario non fa niente e non
interviene, il soggetto cosa farà? Se non ce possibilità di fuga potrà colpire il cane o il padrone IL
PROPRIETARIO dovrà assumersi il rischio che verrà colpito se non porta via il cane. se non neutralizza il
pericolo
Art. 54 STATO NECESSITÁ: a farne le spese è una persona innocente che non ha posto in essere una
minaccia, è un individuo che senza colpa subisce un comportamento offensivo altrui senza che abbia a sua
volta posto in essere un comportamento illecito
Colui che subirà il comportamento lesivo avrà diritto a risarcimento danni .
Es. tavoletta naufraghi, una nave causa maltempo affonda e rimangono 2 superstiti attaccati a un pezzo di
legno ma per il peso ne tiene solo una.. se uno dei due scaccia l’altro , quindi caio per sopravvivere da un
colpo a tizio per scacciarlo e muore nel mare si era trovato in uno stato di necessità
• Ingiustizia dell’offesa (antigiuridicità) ad un diritto – non possono essere oggetto di reazione
difensiva: gli interessi pubblici dello Stato-ordinamento e gli interessi diffusi e collettivi es.
l’incolumità pubblica.
↳ Offesa non ingiusta/ giusta → es. sequestro di persona realizzato per adempiere al dovere di arresto da
parte degli ufficiali di polizia giudiziaria o medico che amputa un arto perché sta svolgendo il suo lavoro/
postino che entra nel giardino non può essere ucciso perché entrato nella proprietà altrui
• Proporzione tra offesa e difesa = la sproporzione della difesa la rende illegittima, in quanto,
l'aggressore non è destinato a subire tutte le possibili conseguenze del suo fatto ingiusto per il solo motivo
di essersi posto contro il diritto (è una scelta di civiltà). Il bene dell'aggressione deve essere identico al
bene aggredito ? La proporzione non implica equivalenza dei beni in gioco, che quindi non devono
essere per forza identici. Potrebbe esserci una disparità tra i beni in gioco: se il bene messo in pericolo è un
bene di rilevanza primaria (bene personale), allora per difendersi da quell’aggressione si può offendere un
bene di rango superiore, basta che non sia un fatto decisamente incomparabile con l’aggressione.
• A seguito di 2 riforme, si può dire che esistono 2 forme di legittima difesa:
quella ‘‘generale’’
quella ‘‘speciale/ domiciliare’’ che si articola a sua volta in 2 ipotesi → comune ad entrambe è il
presupposto che l'aggressore abbia violato il domicilio altrui o ogni altro luogo in cui eserciti un'attività
commerciale, professionale o imprenditoriale.
↳ questo perché si ritiene che il pericolo di un’aggressione a beni personali o patrimoniali sia avvertito con
maggiore coinvolgimento emotivo ed intensità compulsiva quando si colloca nel contesto di una violazione
di domicilio già in atto.
- Nel 2006 si è estesa la legittima difesa alla legittima difesa domiciliare, nei casi in cui
l’aggressione avviene all’interno del domicilio, introducendo una presunzione assoluta di
proporzione tra il pericolo di aggressione e la reazione difensiva
Le disposizioni di cui al 2° si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto
- comma 3:
all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o
imprenditoriale.--> estesa a luoghi commerciali e professionali e non solo come casa in senso stretto
PRESUPPOSTI la legittima difesa domiciliare prevista al art 52 2c
‘‘Nei casi previsti dall'art. 614 (casi violazione domicilio) , sussiste sempre il rapporto di
art. 52 c. 2:
proporzione di cui al 1° comma del presente art. se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi
ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria
o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo
d'aggressione.’’ se mette in pericolo patrimonio , pur di fronte all’invito di fermarsi
continua è pericolo di aggressione del ladro e quindi si giustifica l’uso dell’arma per
sparare (no uccidere)
Nel 2006 prevedeva che dovesse esserci una presunzione assoluta di proporzione sussiste quando nei
luoghi indicati un soggetto usa un arma legittimamente detenuta o altro mezzo per difendere la propria
o altrui incolumità o beni propri/altrui.
Se non ci fosse la proporzione di fronte a un criminale che entra in casa nostra il
proprietario ha il porto d’armi e potrebbe sparare e uccidere. Ma non è cosi IN AMERICA SI
MA ITALIA NO.
Occorre che la persona che si difende deve trovarsi legittimamente all’interno di quei luoghi
(proprietario, familiari o invitati ecc..) se un ladro si trova all’interno del domicilio altrui e il vicino sente
dei rumori, se il vicino coglie il delinquente e gli spara alla gamba ferendolo anche l’altro potrà agire , se
il vicino pone in essere un comportamento minaccioso anche il ladro lo può fare
Ma dal momento che il ladro non si trova legittimamente a casa sua non varrà la sua legittima difesa
domiciliare.
Si applica quindi SOLO in chi si trova IN MODO LECITO all’interno del domicilio.
Quindi se il ladro tenta di spararmi posso reagire
Ma se sta solo frugando non posso usare la pistola
Se vi è minaccia nei confronti di altri c’è pericolo e quindi deve difendersi e si torna alla legittima
difesa art 52 1 comma, potrà usare l’arma per un pericolo alla sua vita o integrità fisica sua se no non
può.
- 2° correttivo: rischio concreto di un pregiudizio attuale dell'integrità fisica (x non rispondere di
eccesso colposo o doloso) = sussiste sempre la proporzione → si estende anche ad altri luoghi oltre
al domicilio
CASSAZIONE PENALE: la difesa con le armi dei beni propri legittima solo quando vi è un rischio concreto
di un pregiudizio attuale della tua integrità fisica dell’aggredito o altrui all’interno del domicilio DEVE
ESSERCI UNA MINACCIA ALLA VITA
ALTRA SENTENZA: la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi
sussista un pericolo attuale anche per la incolumità fisica dell’aggredito o di altri potrà tirargli un
pugno, ferirlo, minacciarlo ma non potrà ucciderlo se no risponderà per eccesso doloso.
‘’Nei casi di cui al 2° e al 3° comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che
Art. 52 c. 4:
compie un atto per
respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione
fisica, da parte di
una o + persone’’ → presunzione assoluta di legittima difesa = la violazione di domicilio con quelle
caratteristiche
legittima una reazione difensiva
- 3° correttivo: riforma di legittima difesa nel 2019 Deve esserci proporzione .
Con riforma 2019 per proteggere i proprietari: “Nei casi di cui ai commi 2º, 3º e 4º
• Modificato anche l'art. 55 c. 2 c.p relativo all’eccesso colposo:
dell'art. 52 (legittima difesa domiciliare) , la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la
salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di uno stato di grave
turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. è ovvio che nel momento in cu il
proprietario si trova dei ladri in caso subisce una alterazione (panico, paura ecc) se ha commesso il
fatto uccidendo in stato di grave turbamento non verrà punito. ,
Ma come lo dimostri questo grave turbamento? Essendo un stato d’animo personale verrà fatto un
processo tramite psicologi per capire se si era trovato davvero in uno stato di grave turbamento ,
verrà messa in atto questa attività durante il processo.
Viene richiamato anche l’ art 61 cp 1 comma : non punito il soggetto che se ha commesso il fatto per la
salvagu