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Norme da considerare
Artt 47 e 59 cp: l'erronea rappresentazione di uno degli elementi della fattispecie incriminatrice (art 47) o di una causa di giustificazione (Art 59) dolo incompatibile con la condizione errore se io sono in errore: non voglio la realizzazione di quel fatto errore: incompatibile con l'imputazione della responsabilità a titolo doloso
Errore: falsa rappresentazione della realtà (naturalistica o giuridica)
Ignoranza: mancanza di conoscenza della realtà (si può ignorare senza essere in errore; l'errore presuppone sempre l'ignoranza delle realtà)
Dolo e errore sono concetti antitetici
Diverso è il caso del dubbio che implica un conflitto di rappresentazioni, non impedisce il formarsi di un convincimento, per cui non esclude il dolo
Necessità che il dolo si estenda agli elementi costituiti dalle qualità personali del soggetto, dall'offesa del reato e dalle cause di
giustificazione: non completa unanimitàPer chi ritiene che le qualità personali del soggetto attivo facciano parte del fatto tipico ne deriverà che il dolo deve estendersi ad esse.
Se l'agente ritiene per errore che PB delle cause di giustificazione: risolto dal legislatore con Art.59.4: esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
INSOMMA: occorre che il soggetto abbia non solo la percezione sensoriale dei dati naturalistico-materiali costitutivi degli elementi essenziali del fatto tipico, ma anche la consapevolezza del loro significato sociale.
Errore sul fatto:
a) Errore esclude immancabilmente il dolo quando cade su un elemento essenziale del fatto tipico: (errore sul fatto) / (=> tizio si appropria del denaro da altri affidatogli senza sapere di
essere un pubblico ufficiale, non risponderà, per assenza di dolo, del reato di peculato (314), ma ben potrà rispondere del reato di appropriazione indebita (646) di cui esiste non solo il fatto materiale ma anche il dolo
Errore sul fatto può essere di percezione: quando consiste in una mancante o difettosa conoscenza sensoriale della realtà (=> caio che per un difetto della vista/sfavorevoli condizioni di luce scambi un ragazzino con un cinghiale e faccia fuoco)
Errore sul fatto può essere di valutazione: quando consiste in una mancante o imperfetta consapevolezza del significato sociale o normativo di un elemento essenziale del reato (=> sempronio che ignori il significato diffamatorio di certe espressioni diffamatorie/ caio che ritenga "sciolto" e quindi privo di effetti civili il proprio matrimonio per il solo fatto dell'intervenuta separazione personale)
1. Errore sul fatto e errore sul precetto- L'errore di fatto ha ad oggetto
elementi del fatto tipico che non sono rientrati nella sfera conoscitiva dell'agente- Quando, invece, abbiamo un errore che cade sulla norma incriminatrice, siamo in presenza dell'errore di diritto
Ignorantia legis: risulta sempre del tutto compatibile col dolo quando è colpevole: sussistendo anche la colpevolezza, il soggetto sarà pienamente responsabile quando è incolpevole: perché egli non poteva appunto evitarla, mancherà la colpevolezza e dunque il soggetto non sarà responsabile
Dolo implica non solo la conoscenza sensoriale degli elementi essenziali del fatto tipico MA anche la consapevolezza del loro significato sociale ed eventualmente normativa, ci si può chiedere anche la consapevolezza del carattere antigiuridico del fatto sia necessaria ai fini del dolo
Se cioè l'errore sul precetto (cd ignorantia legis) escluda il dolo al pari dell'errore sul fatto = MENTRE l'errore sul fatto
è in ogni caso incompatibile col dolo in quanto produce il risultato finale diescludere comunque la rappresentazione del fatto, quali che siano le cause del suo insorgere
Errore sul precetto assume rilevanza in ragione delle cause del suo insorgere, in quanto cioè colpevoleod incolpevoleIgnorantia legis risulta dunque sempre del tutto compatibile col dolo:- quando è “colpevole” (perché “evitabile”), sussistendo anche la colpevolezza, il soggetto saràpienamente responsabile- quando è “incolpevole” perché egli non poteva appunto evitarla, mancherà la colpevolezza edunque il soggetto non sarà responsabile (pur sussistendo il dolo)= è del tutto ragionevole che la rilevanza dell’eventuale ignorantia legis sia subordinata all’atteggiamentocolpevole o incolpevole che l’ha prodotta
Quel nesso di appartenenza psicologica del reato al suo autore in cui consiste il dolo,
non potrà prescindere dalla conoscenza effettiva e attuale del fatto MENTRE rispetto al precetto ci si potrà accontentare di qualcosa di "meno" dal punto di vista psicologico (la conoscibilità)
Necessità di distinguere quando l'errore cada sul FATTO (Art.47) e quando cada invece sul PRECETTO(Art.5): dato che solo nel primo caso il dolo risulta escluso
Fatto: proprio in quanto cade su un dato episodico, individuato e sostanzialmente irripetibile hic et nunc, concretezza della realtà ha il carattere della
Precetto: proprio in quando cade su una fattispecie normativa destinata a ricomprendere le infinite forme di manifestazioni fattuali alla prima conformi, ha il carattere
L'errore sul divieto (o sul precetto) si determina quando l'agente si rappresenta, vuole e realizza un fatto materiale perfettamente identico a quello vietato dalla norma penale ma che, per errore su questa, ritiene non essere reato
2. Errore
di esecuzione (aberratio)
L'errore di fatto/di precetto, che ricade nel momento di conoscenza rappresentativa, deve essere tenuto distinto dall'aberratio, l'errore-inabilità, che si produce nel momento di esecuzione della deliberazione criminosa.
Nel primo caso Tizio spara verso un corpo animato credendo che sia un cinghiale mentre si tratta di un pastorello riparato dietro un cespuglio; nel secondo Tizio si rappresenta la presenza del cinghiale ma sparando verso l'animale sbaglia mira e colpisce il pastorello poco lontano dall'animale.
In nessun caso sussiste quella coincidenza tra il fatto realizzato e la sua rappresentazione, indispensabile affinché possa parlarsi di dolo. Anche nel caso di errore di esecuzione rimane aperta l'eventualità di una responsabilità colposa alla duplice condizione che:
- La causa dell'errore sia colposa,
- Il fatto sia previsto dalla legge anche nella forma colposa.
La complessa disciplina dell'aberratio,
ex artt.82 e 83, è dettata per le ipotesi in cui sussiste una divergenza tra il fatto voluto e quello realizzato, ma anche il fatto solo rappresentato corrisponde però ad uno previsto dalla legge come reato. Le ipotesi di possibile deviazione esecutiva sono 3: I. Aberratio Causae: NON è espressamente disciplinata dal codice. È l'ipotesi in cui la divergenza tra voluto e realizzato riguarda unicamente lo svolgimento della catena causale, nel senso che l'agente ha previsto l'evento come risultato di una determinata serie causale messa in moto dalla sua condotta, ma invece essa si verifica a seguito di un diverso svolgimento causale pur sempre innescato dal comportamento dell'agente. Si ritiene che l'aberratio causae sia del tutto irrilevante non facendo venir meno il dolo, ciò perché la divergenza riguarda un profilo del fatto che non è essenziale; e non è essenziale quando investe reati a condotta libera. Diversaconclusione sarebbe differente se la fattispecie incriminatrice descrivesse un particolare nesso causale, attribuendo ad esso rilevanza essenziale ai fini della sussistenza del reato, e l'adeviazione esecutiva concernesse proprio esso. II. Aberratio Ictus: è regolata dall'art.82. Due ipotesi: A. Aberratio Ictus Monoffensiva: disciplinata dal comma 1: Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere. Secondo l'orientamento tradizionale, la norma ha un'efficacia dichiarativa in quanto la divergenza tra voluto e realizzato riguarderebbe un aspetto legislativamente non essenziale. Va considerato che l'aberratio ictus monoffensiva è diversa dall'ipotesi di errore di identificazione della vittima, error in persona, il qualeè irrilevante lasciando pienamente sussistere il dolo del fatto realizzato.
B. Aberratio Ictus Bioffensiva: Deroga alle norme generali sul dolo, è disciplinata dall’art.82.il quale stabilisce che: qualora oltre alla persona diversa sia offesa anche quella a cui l'offesa era diretta, ilcolpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave aumentata fino alla metà. La divergenza traquanto voluto e quanto realizzalo è essenziale, con la conseguenza che, stando alle regole generali ilsoggetto dovrebbe rispondere del solo fatto doloso realizzato nei confronti della vittima e del fattocolposo realizzato nei confronti del terzo.
Invece, l'art. 82 comma 2 attribuisce la responsabilità per la parte di fatto non voluto, secondoresponsabilità oggettiva, ma considerandolo come se fosse doloso. E il reato più grave, sulla pena delquale deve essere effettuato l'aumento, non è affatto detto che sia quello dei
due corrispondente allavolontà dell’agente. In sostanza, si può dire che la disciplina dell'art. 82 comma 2 comporta una specie diestensione del dolo ad un fatto ulteriore.
III. Aberratio Delicti: disciplinata dall’art.83, il quale dispone che:fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, oper un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa,dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto come delitto colposo. Se il colpevole ha cagionatoaltresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso di reati.
Qui la divergenza tra quanto voluto e quanto realizzato riguarda non la persona della vittima ma la stessanatura del fatto criminoso che deve corrispondere ad una diversa fattispecie. => ES: Sono i casi, ad esempio, di Tizio che intenda incendiare l'auto di Caio ma, a causa di un
improvviso colpo di vento, le fiamme investano invece Sempronio che si trovava nelle vicinanze; op