Anteprima
Vedrai una selezione di 11 pagine su 48
Riassunto esame Diritto penale, Prof. Risicato Lucia, libro consigliato Lezioni di diritto privato , Risicato  Pag. 1 Riassunto esame Diritto penale, Prof. Risicato Lucia, libro consigliato Lezioni di diritto privato , Risicato  Pag. 2
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, Prof. Risicato Lucia, libro consigliato Lezioni di diritto privato , Risicato  Pag. 6
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, Prof. Risicato Lucia, libro consigliato Lezioni di diritto privato , Risicato  Pag. 11
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, Prof. Risicato Lucia, libro consigliato Lezioni di diritto privato , Risicato  Pag. 16
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, Prof. Risicato Lucia, libro consigliato Lezioni di diritto privato , Risicato  Pag. 21
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, Prof. Risicato Lucia, libro consigliato Lezioni di diritto privato , Risicato  Pag. 26
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, Prof. Risicato Lucia, libro consigliato Lezioni di diritto privato , Risicato  Pag. 31
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, Prof. Risicato Lucia, libro consigliato Lezioni di diritto privato , Risicato  Pag. 36
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, Prof. Risicato Lucia, libro consigliato Lezioni di diritto privato , Risicato  Pag. 41
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, Prof. Risicato Lucia, libro consigliato Lezioni di diritto privato , Risicato  Pag. 46
1 su 48
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

1. IL FONDAMENTO DELLA PUNIBILITA DEL TENTATIVO

Il testo analizza il concetto di tentativo di reato definito dall’articolo 56 del

codice penale italiano, che punisce chi compie atti idonei e diretti a

commettere un delitto senza che quest’ultimo si consumi.

La trattazione mette le fasi della realizzazione di un reato doloso, evidenziando

l’importanza di valutare il disvalore soggettivo e oggettivo delle condotte.

La commissione di un reato doloroso richiede una serie di preparativi come la

pianificazione, la raccolta di strumenti e la scelta del momento opportuno.

Prima dell’azione concreta, si trova l’ideazione che non è punibile.

Successivamente, prima della consumazione si colloca il delitto tentato .

La punibilità del tentativo non è automatica e dipende dall’approccio

interpretativo adottato.

Due principali orientamenti teorici influenzano questa valutazione: le teorie

oggettive e quelle soggettive:

TEORIE OGGETTIVE : queste teorie fondano l’incriminazione del tentativo

sul pericolo per il bene giuridico.

In questo contesto si richiede una maggiore condotta di offensiva, escludendo

la punibilità del tentativo inidoneo e prevedendo un trattamento sanzionatorio

più favorevole rispetto al reato consumato.

TEORIE SOGGETTIVE = le teorie soggettive focalizzano sulla volontà

colpevole dell’agente .

Qui la punibilità si estende a tutte le forme compreso quello irreale o

superstizioso.

Si sostiene che la volontà criminosa non varia in base al grado di realizzazione

del reato.

Le teorie atletiche cercano un equilibrio tra elementi soggettivi e oggettivi.

La punibilità del tentativo inidoneo e quindi prevista, ma non per quello

irreale.

Inoltre, la pena per il tentativo può essere ridotta, ma non necessariamente.

Il legislatore con gli articoli 56 e 49 si allinea con le teorie oggettive.

L’articolo 56 si applica esclusivamente ai diritti escludendo le contravvenzioni

e richiede atti che siano idonei e inequivocabili.

Inoltre, l’articolo 49 preclude la punibilità per tentativi inidonei, ma consente

misure di sicurezza per autori pericolosi.

La complessità della punibilità del tentativo di reato richiede una riflessione

approfondita sui criteri di imputazione sulla valutazione del disvalore delle

condotte.

La scelta tra teorie oggettive soggettive de eclettiche ha un impatto

significativo sull’interpretazione sull’applicazione delle norme penali. Pagina 4

2. INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ PUNIBILE

Il problema centrale nella legislazione riguardante il tentativo di reato e la

delimitazione degli atti punibili, particolarmente la distinzione tra atti

preparatori e atti esecutivi.

Dopo lo stadio dell’ideazione ci sono molteplici fasi in cui i propositi criminosi

possono manifestarsi attraverso atti esterni, come la raccolta di informazioni o

la preparazione degli strumenti.

Tuttavia, questi atti non sono punibili in base ai principi di materialità e

offensiviTà , il che può portare a limitazioni indebite della libertà individuale

se si anticipa eccessivamente la soglia dell’attività punibile.

Il codice Zanardelli nel 1989 tentava di fare una distinzione tra atti

preparatori, non punibili e atti esecutivi punibili.

Tuttavia, questa delimitazione necessitava di criteri più chiari:

1. Criterio della univocità= attributo a Carrara e poi integrato nel

codice Rocco stabilisce che gli atti preparatori sono quelli con significato

equivoco, mentre gli atti esecutivi sono diretti in modo inequivocabile a

commettere un delitto.

2. Teoria formale, oggettiva= identifica gli atti esecutivi come quelli

che iniziano l’azione descritta dalla norma incriminatrice.

Il nostro attuale codice penale ha abbandonato l’approccio basato sull’inizio

dell’esecuzione, stabilendo che la soglia dell’attività punibile si colloca nel

compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un

reato.

Questo cambiamento introduce due requisiti fondamentali:

1. Idoneità degli atti= solo atti con attitudine offensiva possono essere

considerati punibili

2. Direzione non equivoca= gli atti devono essere chiaramente orientati

verso la commissione del reato.

Le motivazioni alla base di questa modifica legislativa si possono comprendere

nei lavori preparatori in cui si riconoscono le incertezze legate alla distinzione

tra atti preparatori e atti esecutivi.

Sebbene si mantenga un principio oggettivo che enfatizza l’insufficienza della

sola intenzione soggettiva, il legislatore cerca di anticipare la rilevanza degli

atti punibili a un momento antecedente all’esecuzione.

L’idoneità è la direzione non equivoca degli atti rappresentano una scelta

legislativa chiara per non limitare la punibilità solo a comportamenti

parzialmente tipici.

Secondo i compilatori atti diretti in modo non equivoco possono anche essere

quelli non completamente conformi alla descrizione normativa del reato, ma

già con un potenziale offensivo.

Questa impostazione mira a garantire una più adeguata protezione della

società senza sacrificare libertà individuali. Pagina 5

3. I REQUISITI STRUTTURALI DELL’ARTICOLO 56 DEL CODICE

PENALE

L’idoneità degli atti nel contesto del tentativo di reato è un concetto cruciale

che qualifica il tentativo come pericolosità oggettiva, evidenziando l’attitudine

offensiva nei confronti del bene giuridico protetto .

Questa nozione è al centro delle teorie oggettive sulla punibilità del tentativo

che escludono comportamenti privi di significativa potenzialità di danno.

A differenza del codice Zanardelli che si riferiva ai mezzi utilizzati, l’articolo 56

del codice penale si concentra sugli atti intendendo questi come insieme degli

azioni svolte dall’agente .

Mentre un mezzo è lo strumento utilizzato per commettere un delitto, l’atto

l’impiego di tale mezzo.

Di conseguenza, un mezzo in teoria inidoneo potrebbe rivelarsi idoneo in

contesti specifici.

Tradizionalmente la giurisprudenza ha definito l’idoneità in termini di

efficacia casuale, identificando come idonea la condotta capace di causare

l’evento lesivo.

Tuttavia, questa impostazione presenta una fallacia logica, poiché nel tentativo

per definizione l’azione non si compie e l’evento non si verifica.

Questo approccio presuppone la presenza di un evento naturalistico in tutte le

fattispecie delittuose, richiedendo un accertamento ex post dell’idoneità, i

possibili appunto per la mancanza dell’evento.

Per evitare queste problematiche, il giudizio di idoneità deve basarsi su una

valutazione prognostica ex ante, che considera concretamente le circostanze al

momento della commissione dell’atto.

Questo giudizio noto come prognosi postuma valuta se l’azione fosse idonea a

cagionare l’evento in base alle informazioni conosciute da un osservatore

ragionevole e da ciò che realmente conosceva ‘agente .

Ad esempio, se Tizio spara Caio ignaro del giubbotto antiproiettile indossato

da quest’ultimo, l’azione appare idonea ex ante.

Tuttavia, Tizio è a conoscenza della condizione diabetica di Caio e somministra

un bicchiere d’acqua zuccherata, l’atto potrebbe essere considerato idoneo a

causare un evento delittuoso.

Le opinioni divergono anche riguardo al grado di idoneità necessario per

configurare un tentativo punibile.

Alcuni orientamenti considerano sufficiente che gli atti compiuti rendano

possibile il verificarsi dell’evento, mentre altri richiedono una ragionevole

possibilità che l’azione si concluda con la consumazione.

Alcuni orientamenti più restrittivi esigono che l’azione sia chiaramente

adeguata a produrre l’evento, o che la condotta appaia verosimilmente lesiva.

La variabilità del concetto di idoneità sia lessicale che concettuale rende

difficile definire una linea guida Chiara.

Tuttavia, rifacendosi alle teorie oggettive che hanno influenzato l’articolo 56

del codice penale, è opportuno considerare idonei solo quegli atti che Pagina 6

possiedono una probabile attitudine offensiva nei confronti del bene giuridico

messo in pericolo.

In questo senso, anche gli atti parzialmente tipici possono essere considerati

idonei, purché dimostrino un significativo potenziale di danno.

4. LA DIREZIONE NON UNIVOCA

Il requisito di idoneità degli atti, pur essendo fondamentale nel contesto della

punibilità del tentativo non coincide necessariamente con la tipicità della

condotta.

Ciò implica che atti che possono essere considerati idonei non sempre rivelano

una pericolosità chiara e specifica.

Infatti, una cessa azione come l’introdursi in un’abitazione può avere scopi

diversi: dall’intervento per un’emergenza a intenti delittuosi come furto o

omicidio.

Pertanto, l’articolo 56 del codice penale richiede un ulteriore Criterio : li

l’univocità degli atti che seleziona gli atti idonei in funzione del loro obiettivo

delittuoso.

Due principali interpretazioni della univocità possono essere distinte :

1. TEORIA SOGGETTIVA : qui l’univocità è vista come criterio probatorio

che indica la necessità di dimostrare l’intenzione criminosa dell’agente .

n questa visione si potrebbe dedurre l’intenzione dall’insieme degli

elementi di fatto.

Tuttavia questa interpretazione è stata criticata poiché riduce l’univocità

a una mera questione processuale contravvenendo alla natura intrinseca

della norma.

2. TEORA OGGETTIVA : questa impostazione considera l’univocità come

un requisito strutturale fondamentale per la punibilità.

Non basta dimostrare il dolo, ma è necessario che gli atti compiuti rivelino la

volontà criminosa dell’agente .

La dottrina prevalente sostiene che non è sufficiente che gli atti siano univoci

in astratto, ma devono mostrare chiaramente l’intenzione del soggetto in

relazione al contesto.

Le critiche della teoria soggettiva si fondano su motivazioni storiche e

sistematiche.

I compilatori del codice del 1930, intendevano superare la distinzione tra atti

preparatori ed esecutivi per ribadire l’importanza degli atti delle loro

caratteristiche oggettive.

Accettare una visione soggettiva significherebbe legittimare interpretazioni che

svuoterebbero il concetto di univocità nella sua sostanza giuridica.

La teoria oggettiva invece richiede che gli atti siano valutati non solo per

l’intenzione, ma anche per le loro connotazioni

Dettagli
A.A. 2023-2024
48 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sofia_stella89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Risicato Lucia.