Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 12
Riassunto esame Diritto penale I, Prof. Risicato Lucia, libro consigliato Lezioni di diritto penale , Lucia Risicato Pag. 1 Riassunto esame Diritto penale I, Prof. Risicato Lucia, libro consigliato Lezioni di diritto penale , Lucia Risicato Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale I, Prof. Risicato Lucia, libro consigliato Lezioni di diritto penale , Lucia Risicato Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale I, Prof. Risicato Lucia, libro consigliato Lezioni di diritto penale , Lucia Risicato Pag. 11
1 su 12
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

TIPOLOGIE DI ERRORE SU LEGGE EXTRA PENALE

L’articolo 47, comma 3, c.p. disciplina l’errore su legge diversa dalla legge penale, e la

sua applicabilità dipende dal tipo di errore e dal rapporto tra la norma extrapenale e la

fattispecie incriminatrice. La chiave per comprendere l’operatività di questa

disposizione è il concetto di “errore sul fatto costituente reato”, che implica

un’analisi del legame tra la norma extrapenale e il divieto penale.

Distinzione tra elementi normativi giuridici e extragiuridici:

• Elementi normativi giuridici: Questi sono elementi che fanno riferimento a

norme che hanno una autonomia rispetto al precetto penale e che contribuiscono

a definire un “criterio di qualificazione” del fatto. La norma extrapenale, in questo

caso, non “integra” il reato, ma fornisce solo indicazioni tecniche per determinare il

significato di un concetto. Ad esempio, l’errore sull’interpretazione giuridica di

concetti come “altruità” di una cosa nel furto. Quando l’errore riguarda un elemento

normativo di questo tipo, l’errore può escludere il dolo, e l’art. 47, comma 3, c.p. è

applicabile.

• Elementi normativi extragiuridici: Questi concetti si riferiscono a norme che

derivano da valori etico-sociali piuttosto che da norme giuridiche tecniche. Tali

concetti non si trovano in una fonte distinta dalla legge penale e fanno parte

dell’interpretazione che la legge penale dà di determinati comportamenti. Quando un

errore verte su concetti extragiuridici, l’errore non è regolato dall’art. 47, comma 3,

c.p., ma dall’art. 5 c.p. In questi casi, l’errore non riguarda una legge extrapenale

“diversa” dalla legge penale, ma piuttosto l’interpretazione del significato del

precetto stesso, che è intrinsecamente legato alla definizione del reato.

Errore su norma penale in bianco:

L’art. 47, comma 3, c.p. non si applica in caso di errore su una norma penale in bianco

(cioè quando la norma penale rinvia ad altre disposizioni extrapenali per determinare

l’elemento del reato). In questi casi, l’errore riguarda una parte essenziale della

condotta incriminata, e la legge extrapenale diventa parte integrante del precetto

penale, rendendo impossibile applicare la disciplina dell’errore su legge extrapenale.

Errore su legge extrapenale non richiamata dalla fattispecie penale:

L’applicabilità dell’art. 47, comma 3, c.p. è possibile se l’errore su una norma

extrapenale comporta la mancata rappresentazione del fatto costituente reato.

Tuttavia, questa applicabilità dipende dal fatto che la legge extrapenale non sia

direttamente collegata al “senso del divieto” penale, in modo da non interferire con la

definizione del reato e la sua sanzionabilità.

10. ERRORE COLPOSO SU LEGGE EXTRA PENALE

Nell'art. 47, comma 3, c.p. manca il richiamo a un'eventuale e residua responsabilità colposa per i

casi di errore su legge extrapenale determinato da colpa. Il problema ermeneutico nascente da

questa omissione ha diviso la dottrina: la tesi di chi ha ritenuto pacifica - anche in mancanza di un

esplicito riferimento normativo - la configurabilità di un errore colposo su legge extrapenale viene

giustamente avversata da coloro che paventano il rischio di un'estensione analogica in malam

partem della seconda parte del comma 1 dell'art. 47 c.p. A tutto questo si aggiunge, oltretutto,

l'impossibilità logica di ipotizzare la violazione di alcuna regola cautelare in rapporto

all'interpretazione, corretta o erronea, di una fattispecie incriminatrice.

11. ERRORE DETERMINATO DALL’ALTRUI INGANNO

- I principi sanciti dall'art. 47 sono appli cabili anche nel caso in cui l'errore sul fatto

costituente reato sia stato indotto da un terzo. In questa peculiare ipotesi, senz'altro

ascrivibile al genus del concorso di persone nel reato e - per taluni a quello della reità

mediata, del fatto commesso non risponde il deceptus ma solo il decipiens.

La previsione in esame è stata spesso ritenuta del tutto superflua, non solo perché l'art.

47 non opera alcuna distinzione tra errore "spontaneo ed errore "indotto", ma

soprattutto perché la responsabilità dolosa (solo) del terzo discenderebbe dalla

generale applicazione degli artt. 110 e ss.

Trattandosi di fattispecie concorsuale, per la punibilità del de-terminatore è

necessario che il deceptus abbia realizzato il reato almeno nella forma del tentativo,

essendo insufficiente ad integrare l'art. 48 la mera esortazione a commettere il reato

rivolta al soggetto ingannato.

L'art. 48 c.p., operando un richiamo integrale alle disposizioni di cui all'art. 47, sarà

applicabile sia nelle ipotesi di errore di fatto che in quelle di errore di diritto

extrapenale ricadente su elementi essenziali del fatto tipico. Sarà parimenti applicabile

il secondo comma dell'art. 47 c.p. qualora l'inganno del terzo abbia ingenerato

nell'agente il dolo di un reato diverso. Secondo autorevole dottrina, in tal caso il

deceptus risponderebbe del reato diverso, mentre il decipiens sarebbe responsabile

del reato che ha voluto far commettere al suo

"strumento umano". Questa conclusione presuppone tuttavia l'abbandono del generale

principio dell'unitarietà del titolo del reato in capo a tutti i concorrenti o - quanto

meno - il suo ridimensionamento in rapporto alle ipotesi "speciali" di

compartecipazione crimi-nosa, nel cui ambito l'art. 48 s'inscrive insieme alle

disposizioni di cui agli artt. 46, 54 comma 3, 86, 111 e 112 c.p.

12. L’ABERRATIO ICTUS MONOLESIVA TRA LORO E VERSARI IN RE ILLICITA

L’analisi delle ipotesi di errore inabilità previste dagli articoli 82 e 83 c.p. rivela una

complessità teorica e pratica rilevante, strettamente collegata al rapporto tra dolo,

colpa e responsabilità oggettiva, nonché alla natura derogatoria delle norme rispetto ai

principi generali dell’ordinamento penale.

Aberratio ictus (art. 82 c.p.)

L’aberratio ictus si verifica quando, per errore nell’uso dei mezzi o per un’altra causa,

l’offesa è arrecata a una persona diversa dalla vittima designata. Le principali

caratteristiche di questa figura sono:

1. Omogeneità dell’offesa: l’offesa arrecata alla persona diversa è assimilabile,

quanto meno sul piano astratto, a quella che si voleva arrecare alla vittima

designata.

2. Concorso formale di reati:

• Aberratio monolesiva: si configura un unico reato doloso, attribuibile

all’agente “come se” avesse colpito la vittima designata.

• Aberratio plurilesiva: se l’agente colpisce più persone, si configurano più reati,

ai sensi del comma 2 dell’art. 82 c.p.

Questione del dolo nell’aberratio ictus

La natura dolosa dell’aberratio ictus è oggetto di dibattito:

• Opinione tradizionale: considera la figura interamente dolosa. Si basa su due

elementi:

• Omogeneità dell’offesa: gli elementi costitutivi del reato doloso risultano

comunque realizzati.

• Irrilevanza dell’identità del soggetto passivo: per il diritto penale, l’identità

della vittima non influisce sul disvalore complessivo dell’azione.

• Critica alla posizione tradizionale:

• Evidenzia la distanza tra dolo e fatto concreto, poiché l’offesa si realizza a danno

di un soggetto “estraneo” rispetto alla rappresentazione e volizione dell’agente.

• Sostiene che l’art. 82, comma 1, c.p., introduca una deroga eccezionale,

riconducibile al principio del versari in re illicita, che assimila la responsabilità

dolosa a una forma di responsabilità oggettiva.

Prospettive di diritto comparato

In altri ordinamenti, come quello tedesco, l’aberratio ictus monolesiva è considerata

una forma di concorso formale tra:

• Un tentativo di delitto nei confronti della vittima designata.

• Un illecito colposo nei confronti della persona realmente offesa.

Questa impostazione evidenzia una maggiore aderenza al principio di colpevolezza,

evitando forme di responsabilità per fatto non realmente voluto.

Condizioni per l’applicabilità dell’art. 82 c.p.

• È necessaria la realizzazione di un’offesa (intesa come lesione o messa in

pericolo del bene giuridico protetto) nei confronti della persona diversa.

• Non si applica se l’agente opera in presenza di una causa di giustificazione o in

caso di errore sulla scriminante.

Aberratio delicti (art. 83 c.p.)

L’aberratio delicti si verifica quando, fuori dai casi di aberratio ictus, l’agente realizza,

per colpa, un evento diverso da quello voluto. Le principali caratteristiche di questa

figura sono:

1. Elemento psicologico misto:

• Dolo in relazione all’evento voluto.

• Colpa in relazione all’evento diverso realizzato.

2. Concorso di reati:

• Si configurano due reati distinti: uno doloso (tentativo in relazione all’evento

voluto) e uno colposo (in relazione all’evento realizzato).

3. Rapporto con il principio di colpevolezza:

• La figura si colloca in linea con il principio di colpevolezza, poiché l’agente

risponde dell’evento non voluto solo se imputabile a titolo di colpa.

Rapporto tra aberrazione e responsabilità penale

Le ipotesi di errore inabilità mettono in evidenza il delicato equilibrio tra:

• Dolo: inteso come rappresentazione e volizione del fatto.

• Colpa: intesa come violazione di regole cautelari.

• Responsabilità oggettiva: non espressamente ammessa dal nostro

ordinamento, ma implicitamente richiamata nell’art. 82 c.p., che attribuisce all’agente

una responsabilità per fatto diverso da quello effettivamente voluto.

Considerazioni conclusive

1. Aberratio ictus (art. 82 c.p.): Sebbene l’ordinamento italiano la inquadri come

un’ipotesi di reato doloso, la sua natura derogatoria rispetto al principio di

colpevolezza solleva dubbi di coerenza sistematica.

2. Aberratio delicti (art. 83 c.p.): Presenta una struttura più compatibile con i

principi generali, attribuendo all’agente una responsabilità mista, in cui si

distinguono nettamente dolo e colpa.

3. Diritto comparato: L’approccio tedesco, che riconduce l’aberratio ictus

monolesiva a un concorso formale tra tentativo doloso e illecito colposo, appare

maggiormente in linea con il principio di colpevolezza sancito dall’art. 27, comma 1,

Cost.

Queste ipotesi, pur se circoscritte nella prassi, offrono un terreno fertile per riflessioni

pi&u

Dettagli
A.A. 2023-2024
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sofia_stella89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Risicato Lucia.