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TIPOLOGIE DI ERRORE SU LEGGE EXTRA PENALE
L’articolo 47, comma 3, c.p. disciplina l’errore su legge diversa dalla legge penale, e la
sua applicabilità dipende dal tipo di errore e dal rapporto tra la norma extrapenale e la
fattispecie incriminatrice. La chiave per comprendere l’operatività di questa
disposizione è il concetto di “errore sul fatto costituente reato”, che implica
un’analisi del legame tra la norma extrapenale e il divieto penale.
Distinzione tra elementi normativi giuridici e extragiuridici:
• Elementi normativi giuridici: Questi sono elementi che fanno riferimento a
norme che hanno una autonomia rispetto al precetto penale e che contribuiscono
a definire un “criterio di qualificazione” del fatto. La norma extrapenale, in questo
caso, non “integra” il reato, ma fornisce solo indicazioni tecniche per determinare il
significato di un concetto. Ad esempio, l’errore sull’interpretazione giuridica di
concetti come “altruità” di una cosa nel furto. Quando l’errore riguarda un elemento
normativo di questo tipo, l’errore può escludere il dolo, e l’art. 47, comma 3, c.p. è
applicabile.
• Elementi normativi extragiuridici: Questi concetti si riferiscono a norme che
derivano da valori etico-sociali piuttosto che da norme giuridiche tecniche. Tali
concetti non si trovano in una fonte distinta dalla legge penale e fanno parte
dell’interpretazione che la legge penale dà di determinati comportamenti. Quando un
errore verte su concetti extragiuridici, l’errore non è regolato dall’art. 47, comma 3,
c.p., ma dall’art. 5 c.p. In questi casi, l’errore non riguarda una legge extrapenale
“diversa” dalla legge penale, ma piuttosto l’interpretazione del significato del
precetto stesso, che è intrinsecamente legato alla definizione del reato.
Errore su norma penale in bianco:
L’art. 47, comma 3, c.p. non si applica in caso di errore su una norma penale in bianco
(cioè quando la norma penale rinvia ad altre disposizioni extrapenali per determinare
l’elemento del reato). In questi casi, l’errore riguarda una parte essenziale della
condotta incriminata, e la legge extrapenale diventa parte integrante del precetto
penale, rendendo impossibile applicare la disciplina dell’errore su legge extrapenale.
Errore su legge extrapenale non richiamata dalla fattispecie penale:
L’applicabilità dell’art. 47, comma 3, c.p. è possibile se l’errore su una norma
extrapenale comporta la mancata rappresentazione del fatto costituente reato.
Tuttavia, questa applicabilità dipende dal fatto che la legge extrapenale non sia
direttamente collegata al “senso del divieto” penale, in modo da non interferire con la
definizione del reato e la sua sanzionabilità.
10. ERRORE COLPOSO SU LEGGE EXTRA PENALE
Nell'art. 47, comma 3, c.p. manca il richiamo a un'eventuale e residua responsabilità colposa per i
casi di errore su legge extrapenale determinato da colpa. Il problema ermeneutico nascente da
questa omissione ha diviso la dottrina: la tesi di chi ha ritenuto pacifica - anche in mancanza di un
esplicito riferimento normativo - la configurabilità di un errore colposo su legge extrapenale viene
giustamente avversata da coloro che paventano il rischio di un'estensione analogica in malam
partem della seconda parte del comma 1 dell'art. 47 c.p. A tutto questo si aggiunge, oltretutto,
l'impossibilità logica di ipotizzare la violazione di alcuna regola cautelare in rapporto
all'interpretazione, corretta o erronea, di una fattispecie incriminatrice.
11. ERRORE DETERMINATO DALL’ALTRUI INGANNO
- I principi sanciti dall'art. 47 sono appli cabili anche nel caso in cui l'errore sul fatto
costituente reato sia stato indotto da un terzo. In questa peculiare ipotesi, senz'altro
ascrivibile al genus del concorso di persone nel reato e - per taluni a quello della reità
mediata, del fatto commesso non risponde il deceptus ma solo il decipiens.
La previsione in esame è stata spesso ritenuta del tutto superflua, non solo perché l'art.
47 non opera alcuna distinzione tra errore "spontaneo ed errore "indotto", ma
soprattutto perché la responsabilità dolosa (solo) del terzo discenderebbe dalla
generale applicazione degli artt. 110 e ss.
Trattandosi di fattispecie concorsuale, per la punibilità del de-terminatore è
necessario che il deceptus abbia realizzato il reato almeno nella forma del tentativo,
essendo insufficiente ad integrare l'art. 48 la mera esortazione a commettere il reato
rivolta al soggetto ingannato.
L'art. 48 c.p., operando un richiamo integrale alle disposizioni di cui all'art. 47, sarà
applicabile sia nelle ipotesi di errore di fatto che in quelle di errore di diritto
extrapenale ricadente su elementi essenziali del fatto tipico. Sarà parimenti applicabile
il secondo comma dell'art. 47 c.p. qualora l'inganno del terzo abbia ingenerato
nell'agente il dolo di un reato diverso. Secondo autorevole dottrina, in tal caso il
deceptus risponderebbe del reato diverso, mentre il decipiens sarebbe responsabile
del reato che ha voluto far commettere al suo
"strumento umano". Questa conclusione presuppone tuttavia l'abbandono del generale
principio dell'unitarietà del titolo del reato in capo a tutti i concorrenti o - quanto
meno - il suo ridimensionamento in rapporto alle ipotesi "speciali" di
compartecipazione crimi-nosa, nel cui ambito l'art. 48 s'inscrive insieme alle
disposizioni di cui agli artt. 46, 54 comma 3, 86, 111 e 112 c.p.
12. L’ABERRATIO ICTUS MONOLESIVA TRA LORO E VERSARI IN RE ILLICITA
L’analisi delle ipotesi di errore inabilità previste dagli articoli 82 e 83 c.p. rivela una
complessità teorica e pratica rilevante, strettamente collegata al rapporto tra dolo,
colpa e responsabilità oggettiva, nonché alla natura derogatoria delle norme rispetto ai
principi generali dell’ordinamento penale.
Aberratio ictus (art. 82 c.p.)
L’aberratio ictus si verifica quando, per errore nell’uso dei mezzi o per un’altra causa,
l’offesa è arrecata a una persona diversa dalla vittima designata. Le principali
caratteristiche di questa figura sono:
1. Omogeneità dell’offesa: l’offesa arrecata alla persona diversa è assimilabile,
quanto meno sul piano astratto, a quella che si voleva arrecare alla vittima
designata.
2. Concorso formale di reati:
• Aberratio monolesiva: si configura un unico reato doloso, attribuibile
all’agente “come se” avesse colpito la vittima designata.
• Aberratio plurilesiva: se l’agente colpisce più persone, si configurano più reati,
ai sensi del comma 2 dell’art. 82 c.p.
Questione del dolo nell’aberratio ictus
La natura dolosa dell’aberratio ictus è oggetto di dibattito:
• Opinione tradizionale: considera la figura interamente dolosa. Si basa su due
elementi:
• Omogeneità dell’offesa: gli elementi costitutivi del reato doloso risultano
comunque realizzati.
• Irrilevanza dell’identità del soggetto passivo: per il diritto penale, l’identità
della vittima non influisce sul disvalore complessivo dell’azione.
• Critica alla posizione tradizionale:
• Evidenzia la distanza tra dolo e fatto concreto, poiché l’offesa si realizza a danno
di un soggetto “estraneo” rispetto alla rappresentazione e volizione dell’agente.
• Sostiene che l’art. 82, comma 1, c.p., introduca una deroga eccezionale,
riconducibile al principio del versari in re illicita, che assimila la responsabilità
dolosa a una forma di responsabilità oggettiva.
Prospettive di diritto comparato
In altri ordinamenti, come quello tedesco, l’aberratio ictus monolesiva è considerata
una forma di concorso formale tra:
• Un tentativo di delitto nei confronti della vittima designata.
• Un illecito colposo nei confronti della persona realmente offesa.
Questa impostazione evidenzia una maggiore aderenza al principio di colpevolezza,
evitando forme di responsabilità per fatto non realmente voluto.
Condizioni per l’applicabilità dell’art. 82 c.p.
• È necessaria la realizzazione di un’offesa (intesa come lesione o messa in
pericolo del bene giuridico protetto) nei confronti della persona diversa.
• Non si applica se l’agente opera in presenza di una causa di giustificazione o in
caso di errore sulla scriminante.
Aberratio delicti (art. 83 c.p.)
L’aberratio delicti si verifica quando, fuori dai casi di aberratio ictus, l’agente realizza,
per colpa, un evento diverso da quello voluto. Le principali caratteristiche di questa
figura sono:
1. Elemento psicologico misto:
• Dolo in relazione all’evento voluto.
• Colpa in relazione all’evento diverso realizzato.
2. Concorso di reati:
• Si configurano due reati distinti: uno doloso (tentativo in relazione all’evento
voluto) e uno colposo (in relazione all’evento realizzato).
3. Rapporto con il principio di colpevolezza:
• La figura si colloca in linea con il principio di colpevolezza, poiché l’agente
risponde dell’evento non voluto solo se imputabile a titolo di colpa.
Rapporto tra aberrazione e responsabilità penale
Le ipotesi di errore inabilità mettono in evidenza il delicato equilibrio tra:
• Dolo: inteso come rappresentazione e volizione del fatto.
• Colpa: intesa come violazione di regole cautelari.
• Responsabilità oggettiva: non espressamente ammessa dal nostro
ordinamento, ma implicitamente richiamata nell’art. 82 c.p., che attribuisce all’agente
una responsabilità per fatto diverso da quello effettivamente voluto.
Considerazioni conclusive
1. Aberratio ictus (art. 82 c.p.): Sebbene l’ordinamento italiano la inquadri come
un’ipotesi di reato doloso, la sua natura derogatoria rispetto al principio di
colpevolezza solleva dubbi di coerenza sistematica.
2. Aberratio delicti (art. 83 c.p.): Presenta una struttura più compatibile con i
principi generali, attribuendo all’agente una responsabilità mista, in cui si
distinguono nettamente dolo e colpa.
3. Diritto comparato: L’approccio tedesco, che riconduce l’aberratio ictus
monolesiva a un concorso formale tra tentativo doloso e illecito colposo, appare
maggiormente in linea con il principio di colpevolezza sancito dall’art. 27, comma 1,
Cost.
Queste ipotesi, pur se circoscritte nella prassi, offrono un terreno fertile per riflessioni
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