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DELLE LACUNE DEL DIRITTO NELLA MATERIA PENALE
Tassatività e Divieto di Analogia nel Diritto Penale
La tassatività delle norme incriminatrici costituisce un principio fondamentale nel
diritto penale, che non deriva dal divieto di analogia, ma ne rappresenta il presupposto.
Questo implica che le norme penali devono essere applicate esclusivamente ai casi
espressamente previsti dalla legge, senza che si possa colmare eventuali lacune
attraverso l’analogia.
Tassatività e Diritti di Libertà
•
Il principio di tassatività crea “lacune” intenzionali che tutelano i diritti di libertà dei
cittadini. L’interpretazione del divieto di analogia può essere vista sia come un canone
autonomo sia come corollario del principio di sufficiente determinatezza. Le norme
penali e quelle eccezionali, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, devono rimanere limitate
ai casi specificamente contemplati.
Fondamenti Normativi del Divieto di Analogia
•
Il divieto di analogia è radicato nell’art. 25, comma 2, della Costituzione, e trova
conferma anche nell’art. 14 delle preleggi e nell’art. 1 del codice penale. Questo divieto
si oppone all’analogia, che è un processo di integrazione dell’ordinamento giuridico
finalizzato a risolvere le lacune normative. In base all’art. 12, comma 2, delle
disposizioni preliminari al codice civile, se una controversia non può essere risolta con
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una norma precisa, si fa riferimento a disposizioni che regolano casi simili (analogía
legis) o si decide secondo i principi generali dell’ordinamento (analogía iuris).
Ratio del Divieto di Analogia in Materia Penale
•
Il divieto di analogia si giustifica con il carattere frammentario del diritto penale, dove il
legislatore ha disciplinato in modo esplicito solo le condotte punibili. Pertanto, le lacune
normative corrispondono a spazi di libertà per il cittadino. Esiste un’incompatibilità
ontologica tra analogia e principio di legalità, evidenziata storicamente dall’abrogazione
del divieto di analogia in Germania nel 1933, un evento che coincise con l’ascesa del
Nazionalsocialismo.
Norme Penali e Tassatività
•
Una parte considerevole delle norme penali ha una natura tassativa esplicita. Tuttavia, è
fondamentale distinguere tra il “fisiologico” procedimento ermeneutico e l’analogia in
malam partem, per evitare interpretazioni che possano ledere i diritti fondamentali.
2.Rapporti tra analogia e interpretazione estensiva della fattispecie . La
sentenza costituzionale n 98/2021
Non è possibile ignorare la contiguità limacciosa tra analogia e alcuni livelli del
procedimento ermeneutico; sul filo di tale contiguità si rintraccia il limite invalicabile
discendente dall'art. 25, comma 2, Cost., e dall'art.1 c.p.
Nel contesto del processo di interpretazione, il livello letterale è di immediata
percezione e fruibilità, mentre quello estensivo o teleologico corrisponde ad una fase
più avanzata, in cui il significato della disposizione viene progressivamente dilatato in
relazione alla ratio di tutela.
Talora si afferma che l'ordinamento giuridico non prenderebbe posizione in merito
all'ordine gerarchico tra i momenti letterale e teleologico dell'interpretazione, entrambi
richiamati dall'art. 12 comma 1 delle preleggi: la scelta di attribuire prevalenza all'uno o
all'altro, in caso di conflitto, sarebbe rimessa alla discrezionalità dell'inter-prete.
L'affermazione, in sé opinabile, viene respinta dalla Consulta nella fondamentale
sentenza n. 98/2021: vero è che l'art. 12 tace in merito, ma il supposto conflitto tra
interpretazione letterale e teleologica cade quando si tenti di applicare la proposizione
normativa ad un determinato caso concreto che non rientri nell'ambito di uno dei suoi
possibili significati lessicali: in questa ipotesi non c'è più interpretazione, ma creazione
di una nuova sottofattispecie non espressamente prevista dal legislatore. L'analogia
inizia dove finisce l’interpretazione :
essa è un processo di integrazione dei contenuti di una norma al di fuori di ogni sua
possibile portata semantica.
Il caso sottoposto dal giudice a quo alla Corte costituzionale nella sentenza n. 98/2021
si presta con estrema chiarezza ad illustrare i rapporti tra interpretazione estensiva
della fattispecie e procedimento analogico.
Il giudice a quo aveva infatti sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
521 c.p.p., « nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, allorquando sia
invitato dal giudice del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla
riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio
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abbreviato relativamente al fatto diversamente qualificato dal giudice in esito al
giudizio», in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costitu-zione.
Il rimettente stava procedendo con rito immediato al rinvio a giudizio dell'imputato per
il reato di cui all'art. 612 bis c.p., aggravato ai sensi del secondo comma. All'imputato
era contestato di aver cagionato alla compagna - non convivente, ma adusa a
frequentare la casa dell'imputato e la famiglia di lui solo durante qualche fine settimana
- un perdurante e grave stato d'ansia, tale da ingenerarle un fondato timore per la
propria incolumità e da costringerla ad alterare le abitudini di vita. Lo stalking era, nella
specie, affiancato da episodi di lesioni personali in danno della donna.
Al termine dell'istruttoria dibattimentale, e prima di ritirarsi in camera di consiglio, il
giudice a quo - sulla base di un'interpretazione teleologicamente orientata dell'art. 521
c.p.p. - ha però invitato le parti ad instaurare il contraddittorio in ordine ad una
possibile riqualificazione giuridica in peius del fatto contestato nella fattispecie di
maltrattamenti verso familiari o conviventi di cui all'art. 571 c.p., sul presupposto
sostanziale - anch'esso prima facie teleologicamente orientato - che una seria e
consolidata condivisione affettiva si traduca di fatto in un rapporto di "convivenza"
anche... in assenza di convivenza. Il rimettente parla espressamente di
un'interpretazione "estensiva" dell'art. 572 c.p., richiamando a riguardo precedenti
della Suprema Corte che avallerebbero il preteso superamento del significato lessicale
del concetto di convivenza fino a includervi ogni forma di condivisione di vita e
interessi, anche se non accompagnata da una vera e propria coabitazione.
La Consulta dichiara la questione inammissibile, poiché il mancato confronto col divieto
costituzionale di applicazione analogica in malam partem della legge penale in
relazione al caso di specie comporta una grave lacuna motivazionale sulla rilevanza del
petitum pro spettato. La sentenza, in motivazione, ribadisce con perentoria chiarezza
significato e portata del divieto di analogia in materia penale.
Proprio questo è il punto cruciale della sentenza n. 98/2021: se condo il rimettente, la
stabilità della relazione affettiva tra autore e vittima spingerebbe a intendere il termine
"convivente" come riferito a un contesto affettivo protetto caratterizzato da legami
affettivi forti e stabili , tali da rendere paricolarmente dificoltoso per chi subisce ;
maltrattamenti sottrarsi ad essi e particolarmente facile per chi li perpetua proseguire
indisturbato. La Corte, oltre ad inficiare la supposta univocità delle opzioni
ermeneutiche prospettate dalla giurisprudenza (peraltro prima dell'introduzione
dell'art. 612 bis c.p.) ad avallo della tesi prospettata, afferma che « il divieto di analogia
non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno
dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto
alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo. E ciò
in quanto, nella prospettiva culturale nel cui seno è germogliato lo stesso principio di
legalità in materia penale, è il testo della legge - non già la sua successiva
interpretazione ad opera della giurisprudenza - che deve fornire al consociato un chiaro
avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte; sicché non è
tollerabile che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non
consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legisla-
tore. Ciò vale non solo per il nostro, ma anche per altri ordinamenti ispirati alla
medesima prospettiva, come dimostra la giurisprudenza del Tribunale costituzionale
federale tedesco, secondo cui in materia penale il possibile significato letterale della
legge fissa il limite estremo della sua legitima interpretazione da parte del giudice .
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3.Le fattispecie ed analogia esplicita
Esistono norme penali caratterizzate da una particolare tecnica di tipizzazione della
fattispecie, in cui uno o più elementi risultano definiti attraverso un elenco di dettagliati
casi tipici e da una clausola finale che rinvia a
"casi analoghi" o "simili".
In tali casi, secondo qualche Studioso ci
si troverebbe di fronte a fattispecie "ad analogia esplicitata", o "legislativa" o ancora
"anticipata".
Si pensi all'art. 583 bis c.p., che ricomprende nella mutilazione degli organi genitali
femminili « la clito-ridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che
cagioni effetti dello stesso tipo».
Si tratta però di un riferimento assolutamente improprio al-l'analogia: singolare,
semmai, è la tecnica di tipizzazione della fattispecie incriminatrice, la cui legittimità
deve essere vagliata - caso per caso - alla luce del principio di tassatività o sufficiente
determi-natezza.
4.L’analogia in Bonam partem e il limite invalicabile delle norme eccezionali
Secondo un orientamento ampiamente consoli-dato, le leggi penali colpite dal divieto di
analogia di cui all'art. 14 delle preleggi sono solo le norme incriminatrici, o comunque
sfavorevoli per i destinatari, mentre non contemplerebbero le varie tipologie di norme
penali di favore. Queste ultime, tuttavia, sono talora suscettibili -di rientrare nella
distinta categoria delle leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, per le
quali vale in modo assoluto il divieto di applicazione al di fuori dei casi espressamente
previsti. Il concetto di legge eccezionale deve essere inteso in senso letterale:
l'eccezione presuppone, da un lato, una regola di carattere generale e, dall'altro,
l'individuazione di una norma partic