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DELLE LACUNE DEL DIRITTO NELLA MATERIA PENALE

Tassatività e Divieto di Analogia nel Diritto Penale

La tassatività delle norme incriminatrici costituisce un principio fondamentale nel

diritto penale, che non deriva dal divieto di analogia, ma ne rappresenta il presupposto.

Questo implica che le norme penali devono essere applicate esclusivamente ai casi

espressamente previsti dalla legge, senza che si possa colmare eventuali lacune

attraverso l’analogia.

Tassatività e Diritti di Libertà

Il principio di tassatività crea “lacune” intenzionali che tutelano i diritti di libertà dei

cittadini. L’interpretazione del divieto di analogia può essere vista sia come un canone

autonomo sia come corollario del principio di sufficiente determinatezza. Le norme

penali e quelle eccezionali, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, devono rimanere limitate

ai casi specificamente contemplati.

Fondamenti Normativi del Divieto di Analogia

Il divieto di analogia è radicato nell’art. 25, comma 2, della Costituzione, e trova

conferma anche nell’art. 14 delle preleggi e nell’art. 1 del codice penale. Questo divieto

si oppone all’analogia, che è un processo di integrazione dell’ordinamento giuridico

finalizzato a risolvere le lacune normative. In base all’art. 12, comma 2, delle

disposizioni preliminari al codice civile, se una controversia non può essere risolta con

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una norma precisa, si fa riferimento a disposizioni che regolano casi simili (analogía

legis) o si decide secondo i principi generali dell’ordinamento (analogía iuris).

Ratio del Divieto di Analogia in Materia Penale

Il divieto di analogia si giustifica con il carattere frammentario del diritto penale, dove il

legislatore ha disciplinato in modo esplicito solo le condotte punibili. Pertanto, le lacune

normative corrispondono a spazi di libertà per il cittadino. Esiste un’incompatibilità

ontologica tra analogia e principio di legalità, evidenziata storicamente dall’abrogazione

del divieto di analogia in Germania nel 1933, un evento che coincise con l’ascesa del

Nazionalsocialismo.

Norme Penali e Tassatività

Una parte considerevole delle norme penali ha una natura tassativa esplicita. Tuttavia, è

fondamentale distinguere tra il “fisiologico” procedimento ermeneutico e l’analogia in

malam partem, per evitare interpretazioni che possano ledere i diritti fondamentali.

2.Rapporti tra analogia e interpretazione estensiva della fattispecie . La

sentenza costituzionale n 98/2021

Non è possibile ignorare la contiguità limacciosa tra analogia e alcuni livelli del

procedimento ermeneutico; sul filo di tale contiguità si rintraccia il limite invalicabile

discendente dall'art. 25, comma 2, Cost., e dall'art.1 c.p.

Nel contesto del processo di interpretazione, il livello letterale è di immediata

percezione e fruibilità, mentre quello estensivo o teleologico corrisponde ad una fase

più avanzata, in cui il significato della disposizione viene progressivamente dilatato in

relazione alla ratio di tutela.

Talora si afferma che l'ordinamento giuridico non prenderebbe posizione in merito

all'ordine gerarchico tra i momenti letterale e teleologico dell'interpretazione, entrambi

richiamati dall'art. 12 comma 1 delle preleggi: la scelta di attribuire prevalenza all'uno o

all'altro, in caso di conflitto, sarebbe rimessa alla discrezionalità dell'inter-prete.

L'affermazione, in sé opinabile, viene respinta dalla Consulta nella fondamentale

sentenza n. 98/2021: vero è che l'art. 12 tace in merito, ma il supposto conflitto tra

interpretazione letterale e teleologica cade quando si tenti di applicare la proposizione

normativa ad un determinato caso concreto che non rientri nell'ambito di uno dei suoi

possibili significati lessicali: in questa ipotesi non c'è più interpretazione, ma creazione

di una nuova sottofattispecie non espressamente prevista dal legislatore. L'analogia

inizia dove finisce l’interpretazione :

essa è un processo di integrazione dei contenuti di una norma al di fuori di ogni sua

possibile portata semantica.

Il caso sottoposto dal giudice a quo alla Corte costituzionale nella sentenza n. 98/2021

si presta con estrema chiarezza ad illustrare i rapporti tra interpretazione estensiva

della fattispecie e procedimento analogico.

Il giudice a quo aveva infatti sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

521 c.p.p., « nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, allorquando sia

invitato dal giudice del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla

riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio

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abbreviato relativamente al fatto diversamente qualificato dal giudice in esito al

giudizio», in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costitu-zione.

Il rimettente stava procedendo con rito immediato al rinvio a giudizio dell'imputato per

il reato di cui all'art. 612 bis c.p., aggravato ai sensi del secondo comma. All'imputato

era contestato di aver cagionato alla compagna - non convivente, ma adusa a

frequentare la casa dell'imputato e la famiglia di lui solo durante qualche fine settimana

- un perdurante e grave stato d'ansia, tale da ingenerarle un fondato timore per la

propria incolumità e da costringerla ad alterare le abitudini di vita. Lo stalking era, nella

specie, affiancato da episodi di lesioni personali in danno della donna.

Al termine dell'istruttoria dibattimentale, e prima di ritirarsi in camera di consiglio, il

giudice a quo - sulla base di un'interpretazione teleologicamente orientata dell'art. 521

c.p.p. - ha però invitato le parti ad instaurare il contraddittorio in ordine ad una

possibile riqualificazione giuridica in peius del fatto contestato nella fattispecie di

maltrattamenti verso familiari o conviventi di cui all'art. 571 c.p., sul presupposto

sostanziale - anch'esso prima facie teleologicamente orientato - che una seria e

consolidata condivisione affettiva si traduca di fatto in un rapporto di "convivenza"

anche... in assenza di convivenza. Il rimettente parla espressamente di

un'interpretazione "estensiva" dell'art. 572 c.p., richiamando a riguardo precedenti

della Suprema Corte che avallerebbero il preteso superamento del significato lessicale

del concetto di convivenza fino a includervi ogni forma di condivisione di vita e

interessi, anche se non accompagnata da una vera e propria coabitazione.

La Consulta dichiara la questione inammissibile, poiché il mancato confronto col divieto

costituzionale di applicazione analogica in malam partem della legge penale in

relazione al caso di specie comporta una grave lacuna motivazionale sulla rilevanza del

petitum pro spettato. La sentenza, in motivazione, ribadisce con perentoria chiarezza

significato e portata del divieto di analogia in materia penale.

Proprio questo è il punto cruciale della sentenza n. 98/2021: se condo il rimettente, la

stabilità della relazione affettiva tra autore e vittima spingerebbe a intendere il termine

"convivente" come riferito a un contesto affettivo protetto caratterizzato da legami

affettivi forti e stabili , tali da rendere paricolarmente dificoltoso per chi subisce ;

maltrattamenti sottrarsi ad essi e particolarmente facile per chi li perpetua proseguire

indisturbato. La Corte, oltre ad inficiare la supposta univocità delle opzioni

ermeneutiche prospettate dalla giurisprudenza (peraltro prima dell'introduzione

dell'art. 612 bis c.p.) ad avallo della tesi prospettata, afferma che « il divieto di analogia

non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno

dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto

alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo. E ciò

in quanto, nella prospettiva culturale nel cui seno è germogliato lo stesso principio di

legalità in materia penale, è il testo della legge - non già la sua successiva

interpretazione ad opera della giurisprudenza - che deve fornire al consociato un chiaro

avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte; sicché non è

tollerabile che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non

consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legisla-

tore. Ciò vale non solo per il nostro, ma anche per altri ordinamenti ispirati alla

medesima prospettiva, come dimostra la giurisprudenza del Tribunale costituzionale

federale tedesco, secondo cui in materia penale il possibile significato letterale della

legge fissa il limite estremo della sua legitima interpretazione da parte del giudice .

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3.Le fattispecie ed analogia esplicita

Esistono norme penali caratterizzate da una particolare tecnica di tipizzazione della

fattispecie, in cui uno o più elementi risultano definiti attraverso un elenco di dettagliati

casi tipici e da una clausola finale che rinvia a

"casi analoghi" o "simili".

In tali casi, secondo qualche Studioso ci

si troverebbe di fronte a fattispecie "ad analogia esplicitata", o "legislativa" o ancora

"anticipata".

Si pensi all'art. 583 bis c.p., che ricomprende nella mutilazione degli organi genitali

femminili « la clito-ridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che

cagioni effetti dello stesso tipo».

Si tratta però di un riferimento assolutamente improprio al-l'analogia: singolare,

semmai, è la tecnica di tipizzazione della fattispecie incriminatrice, la cui legittimità

deve essere vagliata - caso per caso - alla luce del principio di tassatività o sufficiente

determi-natezza.

4.L’analogia in Bonam partem e il limite invalicabile delle norme eccezionali

Secondo un orientamento ampiamente consoli-dato, le leggi penali colpite dal divieto di

analogia di cui all'art. 14 delle preleggi sono solo le norme incriminatrici, o comunque

sfavorevoli per i destinatari, mentre non contemplerebbero le varie tipologie di norme

penali di favore. Queste ultime, tuttavia, sono talora suscettibili -di rientrare nella

distinta categoria delle leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, per le

quali vale in modo assoluto il divieto di applicazione al di fuori dei casi espressamente

previsti. Il concetto di legge eccezionale deve essere inteso in senso letterale:

l'eccezione presuppone, da un lato, una regola di carattere generale e, dall'altro,

l'individuazione di una norma partic

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A.A. 2023-2024
61 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sofia_stella89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Risicato Lucia.