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RADIO RADICALE, PARLA IL PROF PER IL PROCESSO DELL’ILVA
Molte attività pericolose che mettono a rischio l’ambiente, c’è il fraintendimento che l’attività pericolosa non doveva
essere svolta, che la regola di diligenza consisteva nell’astensione. Grande fraintendimento perché il problema
riguarda i limiti e non il fatto che si sta svolgendo un attività rischiosa. Queste attività pericolose sono in realtà
attività consentite perché c’è una autorizzazione da parte dell’ordinamento ad operare, esiste un monitoraggio della
pericolosità dell’impianto, dell’attività ed esiste l’individuazione di un limite. Tutta una questione di limiti.
Ogni attività pericolosa ha dei limiti che rispecchiano un bilanciamento di interessi, è il legislatore che individua i
limiti dell’attività pericolosa. Bilanciamento signi ca che si mettono da un lato i bene ci dell’attività e dall’altro i rischi
dell’attività. Parlare di rischi consentiti signi ca mettere in conto la possibilità che quei rischi generino eventi lesivi,
danni.
Alle volte l’autorità pubblica non è in grado di fare questo bilanciamento, non è in grado perché è lontana dalla fonte
di rischio e quindi delega al privato la valutazione, ad ex. il datore della singola azienda deve svolgere il compito di
valutazione del rischio rispetto all’attività svolta. Quando si veri cherà l’evento lesivo sarà il privato a rispondere
anche di come ha e ettuato quel bilanciamento cioè mentre l’automobilista che in autostrada va a 130 e se spunta
un cane che tira sotto, non gli succede nulla perché ha rispetto il limite, il datore che invece ha fatto una valutazione
del rischio che poi risulta smentita dai fatti, ne subisce tutte le conseguenze. Gli verrà rimproverato di non aver
correttamente valutato il rischio, viene rimproverata ex post una scorretta valutazione de rischio.
Si è vista la struttura di queste regole di diligenza che possono essere generiche, speci che, elastiche, più
dettagliate, possono avere la nalità di precludere l’esercizio dell’attività, di regolamentarla nell’ambito di un rischio
consentito. dovere di riconoscere,
Manca ulteriore passaggio, elemento del fatto tipico colposo che è il avvertire la presenza
nella situazione concreta di segnali d’allarme che consentono di attivare il proprio patrimonio nomologico, le proprie
conoscenze. Ad ex. soggetto che svolge attività rischiosa ha il dovere di individuare quegli elementi che gli
consentano di dire che esiste una situazione di rischio sulla quale intervenire, gli consentono di applicare quel
patrimonio di conoscenze che ha acquisito. Il medico nel fare la visita al paziente deve riconoscere la malattia per
poter attivare le sue conoscenze nomologiche.
Questo dovere di riconoscere è il presupposto di partenza dell’adozione di cautele perché se non riconosco non
posso intervenire. Quindi riconoscere per poter applicare la generalizzazione scienti ca.
La questione è se aveva il potere di farlo, certo che ho il dovere di riconoscere però bisognerà veri care se avevo il
potere di farlo.
Come fa il giudice a ricostruire la regola di diligenza quando non ha a disposizione una regola scritta, una misura
speci ca, quando non siamo in presenza di una colpa speci ca, quando l’attività non è regolata da leggi,
regolamenti, ordini e discipline? Il giudice nella valutazione della colpa si pone nella prospettiva ex ante cioè si pone
nel momento in cui si sta veri cando la condotta. Cosa il giudice può utilizzare nel giudizio sulla colpa? Solo
circostanze, generalizzazioni, conoscenze, leggi scienti che disponibili al momento della condotta, oggettivamente
presenti.
(Questa distinzione tra oggettivo e soggettivo ha il compito di dare chiarezza concettuale, presenta però un
problema perché non c’è mai nulla di puramente soggettivo nella colpa perché la colpa anche rispetto alla sua
dimensione soggettiva ha un coe ciente normativo, anche per valutare la misura soggettiva si fa sempre riferimento
ad un parametro oggettivo).
13 novembre
Il giudice come individua la regola di diligenza che avrebbe dovuto seguire il soggetto agente? Si pone nella
prospettiva ex ante. Parametro che si utilizza è quello dell’agente modello, come si sarebbe comportato l’agente
modello? Si rischia di parlare di un soggetto che non esiste.
Giudice si cala nel momento in cui viene realizzata la condotta, analizza quali erano le regole di conoscenza, le
generalizzazioni causali, le leggi scienti che consolidate al tempo della condotta e le recepisce come parametro di
riferimento, cosa avrebbe dovuto fare imprenditore modello che utilizzava amianto nel 1980? Devo dirlo alla luce
delle conoscenze di allora. Giudice fa questa ricostruzione solo sulla base di dati oggettivi, non esiste riferimento
all’io perché giudice è consumatore di leggi scienti che, non le costruisce; come per la causalità così per la colpa.
Sentenza del 2000 “Nella ricostruzione del dovere di diligenza, le convinzioni personali del giudice non hanno
spazio; le regole di diligenza si impongono come regole di condotta quando sono collaudate dal comune operare
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sicché il giudice le trovi già formate e seguite. Il giudizio di rimproverabilità non può essere formulato su criteri
soggettivi quindi arbitrari ma su regole preesistenti e certe”. Il giudice consuma le regole non le inventa.
Regole di diligenza iper-generiche ART 2087 del codice civile(tutela delle condizioni di lavoro). L’imprenditore ha il
dovere di tutelare i lavoratori e le condizioni di lavoro. Non è una norma cautelare perché non ci dice come deve
esercitare ma solo che il datore deve essere garante. Dice che è responsabile della tutela. Si ricorre a regole di
comune esperienza, oltre a quelle speci che, che dicono ad ex. come una pala eolica deve essere in sicurezza. Non
si troverà una disciplina speci ca, è il giudice che cerca di individuare le generalizzazioni causali che consentono di
tutelare adeguatamente il lavoratore. Dal punto di vista oggettivo queste regole di diligenza sono direttive di
comportamento che si rivolgono a chiunque.
La colpa opera su un duplice piano: sul piano del fatto tipico e sul piano della colpevolezza, rimproverabilità
soggettiva e la questione si sposta sul soggetto, diventa giudizio di natura soggettiva, non più questione del dovere,
di evitare la realizzazione di eventi lesivi ma si passa alla sfera del potere.
Il diritto penale è concentrato su questo discorso soggettivo perché anche nel principio di colpevolezza è il singolo
che è al centro dell’attenzione del giudice. Situazioni in cui soggetto ha violato una regola cautelare ma si discute in
merito alla rimproverabilità soggettiva cioè se avrebbe potuto agire diversamente, se è soggettivamente
rimproverabile. Su questo si è posta l’attenzione soltanto negli ultimi 15/20 anni perché prima la colpa era percepita
su una dimensione oggettiva, era violazione di regola cautelare.
È emersa invece la necessità che ci sia un legame psicologico tra il soggetto e il fatto. Qual’è l’obiettivo? Accertarsi
che il soggetto, alla luce delle SUE conoscenze, esperienze, capacità potesse agire diversamente.
Noi parliamo di valutazione del singolo, punto di vista soggettivo ma alla ne comunque ragioniamo in termini
oggettivi perché quando dovremmo dire se il soggetto agente poteva riconoscere quella cellula tumorale nella
radiogra a noi comunque ci stiamo riferendo ad un parametro di riferimento, devo immaginarmi cosa avrebbe fatto
un’altra persona al suo posto.
Se torniamo all’ART 43 che stabilisce che l’evento è colposo quando non è voluto dall'agente e si veri ca a causa di
negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Lo dice il legislatore che ci deve essere questa relazione causale tra la regola di diligenza e l’evento che si è
realizzato a causa di negligenza, impudenza, imperizia, se questa non sussistesse quell’evento lo attribuiremmo a
titolo di responsabilità oggettiva. Ad ex. se automobilista viola il limite di velocità e investe la vecchietta e la uccide,
viene fatta una perizia che dice che anche se fosse stato nel limite, l’evento si sarebbe veri cato ugualmente. Quindi
non sussiste la responsabilità, c’è la violazione della regola cautelare ma non è possibile dimostrare che se avesse
rispettato il limite l’evento non si sarebbe veri cato. Non c’è una relazione causale tra la violazione di regola
cautelare e l’evento.
Prova della colpa:
Colpa si fonda sulla prevedibilità ed evitabilità che si ricostruiscono alla luce delle regole di diligenza.
Prevedibilità è concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava a prevenire. Giudice dovrà accertare che
l’evento sia la concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava a prevenire.
Evitabilità cioè bisogna accertare che se la regola fosse stata osservata l’evento non si sarebbe veri cato hic et
comportamento alternativo lecito
nunc, signi ca che il giudice dovrà veri care cosa sarebbe accaduto se il
soggetto avesse tenuto il comportamento richiesto dal legislatore. Giudizio di natura controfattuale, causale.
Una buona parte della dottrina e della giurispruenza ritengono che nella veri ca controfattuale NON valgano le
stesse regole della causalità dell’ART 40 cioè un giudizio controfattuale sulla base di leggi scienti che, oltre ogni
ragionevole dubbio. Secondo loro dovremmo accontentarci di un aumento del rischio, accontentarsi della violazione
di una regola cautelare che ha aumentato il rischio di veri cazione dell’evento.
ART 43 stabilisce che il delitto è doloso o secondo l’intenzione quando l’evento è previsto e voluto come
conseguenza dell’azione od omissione. I pilastri del delitto doloso sono la rappresentazione e la volizione.
fatto
La rappresentazione è una forma di previsione, il soggetto mette a fuoco la situazione completa. Si dice
storico congruente con il modello di reato, se la norma incriminatrice è una norma sul furto, il soggetto mette a
fuoco che l’oggetto di cui si intende appropriarsi non è suo. Mi rappresento il fatto che la sottrazione di
quell’oggetto implica che questo viene sottratto ad un’altra persona, non metto a fuoco l’esistenza di una norma che
punisce il furto, non serve il riferimento alla norma incriminatrice.
Quindi oggetto del