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DIRITTO PENALE
PARTE GENERALE
1
INTRODUZIONE
ORIGINE ED EVOLUZIONE DEL DIRITTO PENALE MODERNO
1. IL DIRITTO PENALE PRE-MODERNO: CENNI
Le origini del diritto penale moderno affondano nel pensiero illuminista del Settecento, che introdusse
principi nuovi per rendere il sistema penale più razionale ed equilibrato tra efficacia repressiva e tutela dei
diritti individuali. Prima di questo periodo, cioè fino alla metà del XVIII secolo, il diritto penale dell’ancien
régime era confuso e privo di regole chiare sia per la definizione dei reati, sia per le pene e il processo.
MANCANZA DI CODIFICAZIONE E POTERE ARBITRARIO
Non esisteva una vera codificazione delle leggi penali: le norme erano sparse e spesso si sovrapponevano.
Il potere esecutivo interferiva con quello giudiziario, arrivando persino a sostituirlo. Un esempio tipico sono
le lettres de cachet francesi, con cui il sovrano poteva punire direttamente una persona senza processo.
Inoltre, non era chiara la distinzione tra crimine e peccato: la giustizia penale agiva anche come strumento
religioso. Così, comportamenti considerati peccaminosi – come la bestemmia, l’adulterio o la sodomia –
venivano puniti come veri e propri reati.
LE PENE
Le pene corporali erano le più diffuse e spesso inflitte in modo crudele e spettacolare, per spaventare il
popolo ma anche per intrattenere. L’esecuzione pubblica, come lo squartamento, era preceduta da torture
(tagli, bruciature, uso di piombo o olio bollente). Questa teatralità della pena, chiamata anche “splendore
dei supplizi”, aveva un effetto ambiguo: voleva intimidire ma finiva per attirare curiosità e fascinazione.
IL PROCESSO INQUISITORIO
Il processo penale seguiva il modello inquisitorio, fondato su segretezza, scritto e pieno potere all’accusa.
La confessione era considerata la prova principale e veniva spesso estorta con la tortura.
Il giurista Helie riassunse la situazione definendo quel sistema “una legislazione armata di strumenti di
inaudita severità”, priva di ogni diritto di difesa e fondata solo sulla vendetta pubblica e sull’intimidazione.
LE PREMESSE DEL CAMBIAMENTO
Già nel Seicento alcuni filosofi iniziarono a criticare questo sistema. Il giusnaturalismo laico (con pensatori
come Grozio, Pufendorf, Thomasius e Locke) affermò che lo Stato doveva fondarsi su principi razionali e
naturali, non religiosi.
Da questa visione nacque un processo di secolarizzazione del diritto penale: Grozio, in particolare, sostenne
la necessità di separare peccato e reato, riconoscendo la loro autonomia (come nel diritto privato si
distingue tra illecito civile e morale).
2. L’ILLUMINISMO PENALE
Il vero processo di modernizzazione del diritto penale si compì grazie all’illuminismo, che mirava a creare
un sistema penale razionale, proporzionato e utile alla società. Tra i principali pensatori si ricordano
Bentham in Inghilterra, Montesquieu e Voltaire in Francia, Feuerbach in Germania, e in Italia Beccaria,
Filangieri e Pagan
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Scienze giuridiche
IUS/17 Diritto penale
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