Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PARENTESI
L’antigiuridicità e le cause di giustificazione sono regolate da una norma (art. 59 cp) che gli
assegna una particolare autonomia, rendendolo un segmento autonomo in quel sistema tripartito.
Art. 59 cp - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte. Questo articolo individua le
regole per tutte le cause che escludono la pena oltre le regole delle cause di giustificazione.
L’obiettivo è quello di andare ad escludere gli eventi leciti, fa una sorta di scrematura
Regole Cause di giustificazione:
a) Comma 1: Hanno una valenza oggettiva, a prescindere da qualsiasi requisito di
meritevoleza dell’agente. Se esistono attenuanti verranno tenute in conto a prescindere del
fatto che x ne sia meritevole.
Es. (Tizio spara a Caio, non sapendo che Caio stava per sparare a Tizio, possiamo parlare di
difesa legittima? art. 59 comma 1: tizio ne è meritevole. Applichiamo l’antigiuridicità in maniera
oggettiva).
b) Comma 4: valenza altresì mutativa, la causa di giustificazione esiste solo nella mente di chi
agisce, queste sono SEMPRE valutate a favore di lui. Il punto è, spiegato meglio negli
esempi, l’evento viene definito non punibile laddove, per circostanze esterne, è prodotta
per errore. Ciò non vale quando l’errore di valutazione avviene non per circostanze esterne
ma per suggestione del soggetto, definendola un’ipotesi colposa.
Es. (Furto aggravato da esposizione a pubblica fede sugli alberi, la condotta di Tizio che aveva
tagliato gli alberi del comune era avvenuta sulla base di una richiesta di autorizzazione e
successiva autorizzazione del comune. L’autorizzazione non autorizzava anche al taglio degli
alberi (generica), ma di pulizia e di taglio di alberi che sfociassero su strada. Tizio ha esercitato
quella condotta in quanto, in un certo senso, indotto da un agente esterno. Cosa ci interessa? Che
il cittadino che ha ottenuto l’autorizzazione, ricrea virtualmente la possibilità di agire nei confini di
quella autorizzazione. Questa causa di giustificazione presente nella mente di chi agisce, funge da
scriminante, in quanto non è colposa. Non è che non ha voluto capire cosa ci fosse scritto
sull’autorizzazione, ma non ha capito per un’incomprensione).
Altro es. (Tizio facilmente spaventabile, di notte viene avvicinato da Caio che vuole chiedere
un’informazione. Tizio valuta male le circostanze e pensa di essere aggredito, solo perché si
spaventa facilmente, di conseguenza ferisce Caio. In questo caso, non è la situazione di fatto ad
indurlo in errore, come nell’esempio precedente, ma si è autosuggestionato, rendendo ciò
un’ipotesi colposa).
Art. 47 cp – errore di fatto 19
Anche qui abbiamo non l’errore sulla sussistenza della causa di giustificazione, ma l’errore di fatto,
abbiamo lo stesso concetto, ovvero non si ha l’incriminazione laddove l’errore è dovuto a
circostanze esterne, ma si ha laddove l’errore è dovuto ad un errore soggettivo, individuandolo
come condotta colposa.
Art. 55/1 – eccesso colposo
c) Se si eccedono colposamente i limiti, siamo nella disciplina del delitto colposo
es. chi per difendersi da un’aggressione senza armi lo fa sparando ad altezza uomo al proprio
aggressore. Il pericolo da cui difendersi esiste, ma si ha avuto una reazione spropositata.
Anche in questo caso la scriminante esiste ma viene prevaricata dall’agente, trasforma il reato da
doloso a colposo.
In tutti queste ipotesi le cause di giustificazione fungono da attenuante, volto a diminuire la pena,
da reato doloso a colposo o a non essere punibile.
Ipotesi La difesa è sempre legittima
Quando la reazione è definibile difesa?
Quando la difesa avviene per tutelare i beni giuridici
Chi tutela i beni giuridici? Il legislatore
In questo caso la difesa è sempre legittima
Ci sono ipotesi ove non è lo stato, ma qualsiasi cittadino, a tutelare quei beni giuridici?
Vi è spazio per la difesa da parte dei cittadini in una condizione, quando lo Stato non può difendere
i beni (ovvero in calabria e a napoli) (statuto a parte confermato)
Esiste uno statuto per la difesa legittima, caratterizzato dalla sua Residualità, dalla necessità di
difendersi.
Art. 52 cp – difesa legittima
Tale norma deve descrivere quando può intervenire il privato, a quali offese può rispondere e come
può rispondere.
Comma 1: non è punibile (causa di giustificazione che fa venir meno la punibilità) chi ha agito in
una situazione di pericolo che comportava una necessità di difendersi.
OFFESA DIFESA LEGITTIMA
Pericolo (di ledere il bene), se il bene è già Necessaria quando non si può attendere
stato leso non ha senso l’intervento del privato. che lo stato intervenga con i suoi strumenti
Il pericolo deve essere ATTUALE, il pericolo di
Costretta quando il pericolo non è creato da
lesione deve avvenire in quel momento. Il chi si difende, ma lo SUBISCE. Il pericolo è
legislatore fa ciò per evitare un’eccessiva diverso e inaspettato
anticipazione della difesa, laddove il pericolo
Proporzionata va inteso in senso dinamico
sia solo potenziale. non statico (non in maniera speculativa) (es.
OFFESA INGIUSTA no rubare orologio a ladro che mi ha rubato
orologio)
Questi concetti sono il presidio di garanzia
della residualità della difesa.
Es. L’ipotesi in cui non si avesse l’ingiustizia dell’offesa, un soggetto potrebbe difendersi
legittimamente da un arresto cautelare
Lezione N°17 24/11/2022
Art. 52/2 cp – difesa legittima
La definiamo la cd Difesa Legittima Domiciliare, ove dicemmo che abbiamo una presunzione di
proporzionalità
Quali sono i requisiti?
1) Il luogo del domicilio. (DOVE)
2) Utilizzare un’arma legittimamente detenuta (es. porto d’armi) (CON COSA)
3) Taluno legittimamente presente nel domicilio (CHI) 20
4) (QUANDO) vi è pericolo di aggressione per la propria o altrui incolumità. Oppure per beni
propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione
Soffermiamoci sul secondo criterio.
Il secondo criterio è volto a restringere le ipotesi di difesa legittima spropositata. Tale clausola
viene posta utilizzando il dogma secondo il quale chi utilizza quell’arma legittimamente si
presuppone che sia in grado di usarla, inoltre (ipotesi del porto d’arma) si presuppone la capacità
di evitare una proporzionalità di tale difesa.
Passiamo al criterio del QUANDO (4), ha suscitato polemiche tali da considerare tale riforma del
2006 con due interpretazioni:
1. [INUTILE], poiché l’ipotesi dell’attualità del pericolo è previsto nel comma 1
2. [LICENZA DI UCCIDERE], per l’ipotesi sottostante, ovvero la strumentalizzazione.
Perché? Perché manca la caratteristica dell’attualità del pericolo, aprendo la strada (che volevamo
chiudere ieri) del pericolo potenziale (anche solo deducibile dalla violazione del domicilio inteso
come presenza in luogo contraria alla volontà del padrone).
Ma il pericolo potenziale può essere soggetto a strumentalizzazione (es. amante della moglie
invitato a casa).
I due criteri che aggiungiamo, ovvero la manca desistenza e il pericolo d’aggressione snoda
queste tesi.
Abbiamo però altre tesi sull’elemento della non desistenza.
La mancata desistenza però è discussa, in quanto potrebbe arrivare a generare un pericolo
maggiore, se si richiede questa sorta di avviso per l’invasore (PRIMA TESI).
sembri invece che basti dimostrare che il ladro non era in fuga, ma che stesse continuando il suo
operato (SECONDA TESI)
abbiamo poi il pericolo di aggressione (scarno dal concetto dell’attuale).
Tale pericolo è potenziale astratto, o attuale?
Se potenziale e astratto, avremo sempre la difesa legittima, in qualsiasi ipotesi
Se lo consideriamo attuale, anche qui potrebbe essere una disposizione del tutto inutile, perché
abbiamo il primo comma.
Il legislatore ha però considerato non sufficiente la riforma del 2006 per tutelare il privato.
Non far partire le indagini per accertare la difesa legittima è praticamente impossibile.
IPOTESI ODIERNA CHE DEVE ESSERE ANCORA PORTATO A COMPIMENTO:
art. 52/4 – lo chiameremo noi difesa presunta – introdotto nel 2019
in questo comma abbiamo le ipotesi ove è SEMPRE DIFESA LEGITTIMA:
quando avviene? Quando “nei casi di cui al secondo e al terzo comma, ovvero nei luoghi
domiciliari e di Lavoro, colui che compie un atto per RESPINGERE L’INTRUSIONE, che avviene
con:
- Violenza
- Minaccia di uso di armi
- Minaccia di uso di altri mezzi di coazione fisica.
In queste ipotesi posso compiere qualsiasi atto.
Parentesi
Sulla presunzione di proporzionalità non si trovava un accordo in giurisprudenza, ma si trovò un
escamotage: anche se assoluta non permetteva un’eccessiva risposta., ciò è giustificato dal
presidio di garanzia della residualità della difesa, ovvero, laddove non è possibile utilizzare metodi
leciti, il metodo utilizzato deve avere una intensità pari a quella subita (si deve quindi scegliere
l’ipotesi meno lesiva tra quelle disponibili). Cosa voglio dire? Che la presunzione di proporzionalità
tollera “l’asticella della tolleranza in avanti”, ma non la elimina.
Nel 2019 questo limite si è tentato di raggirarlo. Come? Prendendo una parte dell’intrusione e
hanno detto: la difesa legittima sussiste sempre quando l’intrusione è violenta, ecc. il legislatore ha
reso illimitato gli atti da compiere (PRIMA POSSIBILE LETTURA, unica che renderebbe
incostituzionale tale norma). 21
L’unica Cassazione che si è espressa su questo caso ha smentito questa ipotesi dicendo: “non
esiste difesa se non si ha il limite della necessità di difendersi”.
Nonostante ciò, il legislatore un limite l’ha posto: il limite è RESPINGERE L’INTRUSIONE.
In conclusione; non esiste difesa legittima che non passi per la necessità.
Quale è la novità della norma rispetto al comma 2?
Non si sa, probabilmente il comma 4 riguarda chi “sta per”; dice il prof Coppola a lezione.
Art.54 – stato di necessità
Si riscontrano molte assonanze con la difesa legittima.
Tra le più grandi differenze
La difesa abilità un’aggressione verso l’aggressore del bene giuridico, mentre nell’art. 54 parla
della necessità di salvare, non di difendere, un bene giuridico, andando a far perire un terzo.
Il pericolo non è però per i diritti, si parla di un DANNO GRAVE ALLA PERSONA, da lu