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PARENTESI

L’antigiuridicità e le cause di giustificazione sono regolate da una norma (art. 59 cp) che gli

assegna una particolare autonomia, rendendolo un segmento autonomo in quel sistema tripartito.

Art. 59 cp - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte. Questo articolo individua le

regole per tutte le cause che escludono la pena oltre le regole delle cause di giustificazione.

L’obiettivo è quello di andare ad escludere gli eventi leciti, fa una sorta di scrematura

Regole Cause di giustificazione:

a) Comma 1: Hanno una valenza oggettiva, a prescindere da qualsiasi requisito di

meritevoleza dell’agente. Se esistono attenuanti verranno tenute in conto a prescindere del

fatto che x ne sia meritevole.

Es. (Tizio spara a Caio, non sapendo che Caio stava per sparare a Tizio, possiamo parlare di

difesa legittima? art. 59 comma 1: tizio ne è meritevole. Applichiamo l’antigiuridicità in maniera

oggettiva).

b) Comma 4: valenza altresì mutativa, la causa di giustificazione esiste solo nella mente di chi

agisce, queste sono SEMPRE valutate a favore di lui. Il punto è, spiegato meglio negli

esempi, l’evento viene definito non punibile laddove, per circostanze esterne, è prodotta

per errore. Ciò non vale quando l’errore di valutazione avviene non per circostanze esterne

ma per suggestione del soggetto, definendola un’ipotesi colposa.

Es. (Furto aggravato da esposizione a pubblica fede sugli alberi, la condotta di Tizio che aveva

tagliato gli alberi del comune era avvenuta sulla base di una richiesta di autorizzazione e

successiva autorizzazione del comune. L’autorizzazione non autorizzava anche al taglio degli

alberi (generica), ma di pulizia e di taglio di alberi che sfociassero su strada. Tizio ha esercitato

quella condotta in quanto, in un certo senso, indotto da un agente esterno. Cosa ci interessa? Che

il cittadino che ha ottenuto l’autorizzazione, ricrea virtualmente la possibilità di agire nei confini di

quella autorizzazione. Questa causa di giustificazione presente nella mente di chi agisce, funge da

scriminante, in quanto non è colposa. Non è che non ha voluto capire cosa ci fosse scritto

sull’autorizzazione, ma non ha capito per un’incomprensione).

Altro es. (Tizio facilmente spaventabile, di notte viene avvicinato da Caio che vuole chiedere

un’informazione. Tizio valuta male le circostanze e pensa di essere aggredito, solo perché si

spaventa facilmente, di conseguenza ferisce Caio. In questo caso, non è la situazione di fatto ad

indurlo in errore, come nell’esempio precedente, ma si è autosuggestionato, rendendo ciò

un’ipotesi colposa).

Art. 47 cp – errore di fatto 19

Anche qui abbiamo non l’errore sulla sussistenza della causa di giustificazione, ma l’errore di fatto,

abbiamo lo stesso concetto, ovvero non si ha l’incriminazione laddove l’errore è dovuto a

circostanze esterne, ma si ha laddove l’errore è dovuto ad un errore soggettivo, individuandolo

come condotta colposa.

Art. 55/1 – eccesso colposo

c) Se si eccedono colposamente i limiti, siamo nella disciplina del delitto colposo

es. chi per difendersi da un’aggressione senza armi lo fa sparando ad altezza uomo al proprio

aggressore. Il pericolo da cui difendersi esiste, ma si ha avuto una reazione spropositata.

Anche in questo caso la scriminante esiste ma viene prevaricata dall’agente, trasforma il reato da

doloso a colposo.

In tutti queste ipotesi le cause di giustificazione fungono da attenuante, volto a diminuire la pena,

da reato doloso a colposo o a non essere punibile.

Ipotesi La difesa è sempre legittima

Quando la reazione è definibile difesa?

Quando la difesa avviene per tutelare i beni giuridici

Chi tutela i beni giuridici? Il legislatore

In questo caso la difesa è sempre legittima

Ci sono ipotesi ove non è lo stato, ma qualsiasi cittadino, a tutelare quei beni giuridici?

Vi è spazio per la difesa da parte dei cittadini in una condizione, quando lo Stato non può difendere

i beni (ovvero in calabria e a napoli) (statuto a parte confermato)

Esiste uno statuto per la difesa legittima, caratterizzato dalla sua Residualità, dalla necessità di

difendersi.

Art. 52 cp – difesa legittima

Tale norma deve descrivere quando può intervenire il privato, a quali offese può rispondere e come

può rispondere.

Comma 1: non è punibile (causa di giustificazione che fa venir meno la punibilità) chi ha agito in

una situazione di pericolo che comportava una necessità di difendersi.

OFFESA DIFESA LEGITTIMA

Pericolo (di ledere il bene), se il bene è già Necessaria quando non si può attendere

stato leso non ha senso l’intervento del privato. che lo stato intervenga con i suoi strumenti

Il pericolo deve essere ATTUALE, il pericolo di 

Costretta quando il pericolo non è creato da

lesione deve avvenire in quel momento. Il chi si difende, ma lo SUBISCE. Il pericolo è

legislatore fa ciò per evitare un’eccessiva diverso e inaspettato

anticipazione della difesa, laddove il pericolo 

Proporzionata va inteso in senso dinamico

sia solo potenziale. non statico (non in maniera speculativa) (es.

OFFESA INGIUSTA no rubare orologio a ladro che mi ha rubato

orologio)

Questi concetti sono il presidio di garanzia

della residualità della difesa.

Es. L’ipotesi in cui non si avesse l’ingiustizia dell’offesa, un soggetto potrebbe difendersi

legittimamente da un arresto cautelare

Lezione N°17 24/11/2022

Art. 52/2 cp – difesa legittima

La definiamo la cd Difesa Legittima Domiciliare, ove dicemmo che abbiamo una presunzione di

proporzionalità

Quali sono i requisiti?

1) Il luogo del domicilio. (DOVE)

2) Utilizzare un’arma legittimamente detenuta (es. porto d’armi) (CON COSA)

3) Taluno legittimamente presente nel domicilio (CHI) 20

4) (QUANDO) vi è pericolo di aggressione per la propria o altrui incolumità. Oppure per beni

propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione

Soffermiamoci sul secondo criterio.

Il secondo criterio è volto a restringere le ipotesi di difesa legittima spropositata. Tale clausola

viene posta utilizzando il dogma secondo il quale chi utilizza quell’arma legittimamente si

presuppone che sia in grado di usarla, inoltre (ipotesi del porto d’arma) si presuppone la capacità

di evitare una proporzionalità di tale difesa.

Passiamo al criterio del QUANDO (4), ha suscitato polemiche tali da considerare tale riforma del

2006 con due interpretazioni:

1. [INUTILE], poiché l’ipotesi dell’attualità del pericolo è previsto nel comma 1

2. [LICENZA DI UCCIDERE], per l’ipotesi sottostante, ovvero la strumentalizzazione.

Perché? Perché manca la caratteristica dell’attualità del pericolo, aprendo la strada (che volevamo

chiudere ieri) del pericolo potenziale (anche solo deducibile dalla violazione del domicilio inteso

come presenza in luogo contraria alla volontà del padrone).

Ma il pericolo potenziale può essere soggetto a strumentalizzazione (es. amante della moglie

invitato a casa).

I due criteri che aggiungiamo, ovvero la manca desistenza e il pericolo d’aggressione snoda

queste tesi.

Abbiamo però altre tesi sull’elemento della non desistenza.

La mancata desistenza però è discussa, in quanto potrebbe arrivare a generare un pericolo

maggiore, se si richiede questa sorta di avviso per l’invasore (PRIMA TESI).

sembri invece che basti dimostrare che il ladro non era in fuga, ma che stesse continuando il suo

operato (SECONDA TESI)

abbiamo poi il pericolo di aggressione (scarno dal concetto dell’attuale).

Tale pericolo è potenziale astratto, o attuale?

Se potenziale e astratto, avremo sempre la difesa legittima, in qualsiasi ipotesi

Se lo consideriamo attuale, anche qui potrebbe essere una disposizione del tutto inutile, perché

abbiamo il primo comma.

Il legislatore ha però considerato non sufficiente la riforma del 2006 per tutelare il privato.

Non far partire le indagini per accertare la difesa legittima è praticamente impossibile.

IPOTESI ODIERNA CHE DEVE ESSERE ANCORA PORTATO A COMPIMENTO:

art. 52/4 – lo chiameremo noi difesa presunta – introdotto nel 2019

in questo comma abbiamo le ipotesi ove è SEMPRE DIFESA LEGITTIMA:

quando avviene? Quando “nei casi di cui al secondo e al terzo comma, ovvero nei luoghi

domiciliari e di Lavoro, colui che compie un atto per RESPINGERE L’INTRUSIONE, che avviene

con:

- Violenza

- Minaccia di uso di armi

- Minaccia di uso di altri mezzi di coazione fisica.

In queste ipotesi posso compiere qualsiasi atto.

Parentesi

Sulla presunzione di proporzionalità non si trovava un accordo in giurisprudenza, ma si trovò un

escamotage: anche se assoluta non permetteva un’eccessiva risposta., ciò è giustificato dal

presidio di garanzia della residualità della difesa, ovvero, laddove non è possibile utilizzare metodi

leciti, il metodo utilizzato deve avere una intensità pari a quella subita (si deve quindi scegliere

l’ipotesi meno lesiva tra quelle disponibili). Cosa voglio dire? Che la presunzione di proporzionalità

tollera “l’asticella della tolleranza in avanti”, ma non la elimina.

Nel 2019 questo limite si è tentato di raggirarlo. Come? Prendendo una parte dell’intrusione e

hanno detto: la difesa legittima sussiste sempre quando l’intrusione è violenta, ecc. il legislatore ha

reso illimitato gli atti da compiere (PRIMA POSSIBILE LETTURA, unica che renderebbe

incostituzionale tale norma). 21

L’unica Cassazione che si è espressa su questo caso ha smentito questa ipotesi dicendo: “non

esiste difesa se non si ha il limite della necessità di difendersi”.

Nonostante ciò, il legislatore un limite l’ha posto: il limite è RESPINGERE L’INTRUSIONE.

In conclusione; non esiste difesa legittima che non passi per la necessità.

Quale è la novità della norma rispetto al comma 2?

Non si sa, probabilmente il comma 4 riguarda chi “sta per”; dice il prof Coppola a lezione.

Art.54 – stato di necessità

Si riscontrano molte assonanze con la difesa legittima.

Tra le più grandi differenze

La difesa abilità un’aggressione verso l’aggressore del bene giuridico, mentre nell’art. 54 parla

della necessità di salvare, non di difendere, un bene giuridico, andando a far perire un terzo.

Il pericolo non è però per i diritti, si parla di un DANNO GRAVE ALLA PERSONA, da lu

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gigixdvr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Castaldo Andrea.