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Il progetto di riforma redatto dalla commissione Pagliaro nel '91
aveva previsto all'articolo 102 dell'elaborato il delitto di alterazione dell'ecosistema e proprio per evitare i rischi di accertamento processuale individuava l'alterazione dell'ecosistema nel fatto di chi effettuando scarichi o immissioni di sostanze ed energie o di suoni o rumori in violazione dei limiti di accettabilità fissati secondo la legge contribuiva a determinare una alterazione dello stato fisico dell'ambiente.
La commissione Pagliaro non a caso nella disposizione dell'art 102 delitto di alterazione dell'ecosistema, utilizzava espressioni come "limiti di accettabilità" e "contribuiva". Quindi veniva punita la condotta di colui che dopo aver superato dei limiti relativi allo scarico ecc... apportava semplicemente un contributo all'alterazione dell'ecosistema. E quindi ai fini
dell'evento e l'iscrizione della responsabilità penale non era necessario aver determinato l'effetto della alterazione come richiede alcune norme il legislatore della riforma, ma era sufficiente contribuire ad alterare, il che sdrammatizzava e rendeva più semplice l'accertamento causale. Come abbiamo visto nelle lezioni precedenti il legislatore ha fatto affidamento sulla portata deterrente della pena proprio con la speranza che il vigore sanzionatorio potesse evitare i comportamenti in danno dell'ambiente e così facendo ha fatto sì che le varie pene predisposte raggiungessero livelli a volte irragionevoli svalutando in questo modo il principio di proporzione che rappresenta uno degli aspetti fondamentali della pena improntata al finalismo rieducativo ex art 27 cost. In un'ottica di riforma le fattispecie dovrebbero essere supportate da un regime sanzionatorio rapportato alla tipologia di offesa e quindi proporzionato ad offese connotate da.dannosità sociale. Va da se che la sanzione penale andrebbe attivata solo quando non sia possibile il ricorso ad altri strumenti dotati della stessa capacità di contrastare il fenomeno, ma ovviamente rispetto alla sanzione penale è meno invasiva nei confronti della libertà del singolo. Questa impostazione risulta suggerita anche dal principio di sussidiarietà e di extremaratio. La proporzione sanzionatoria si lega in modo indissolubile ad altri principi come il principio di offensività e di colpevolezza. Le pene irragionevoli offrono spazio a censure di incostituzionalità ed in tema di ragionevolezza delle sanzioni va ricordato quello che è l’orientamento della corte costituzionale che, seppur non attenta di invadere in nessun modo il campo del legislatore in tema di quantizzazione della pena, ha affermato che il principio di proporzionalità/ragionevolezza, ovviamente in ambito penalistico, equivale a negare legittimità alle.Incriminazioni che anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuarie di prevenzione producono danni all'individuo e ai suoi diritti fondamentali, danni non solo all'individuo ma anche alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti con la tutela di beni di valore/offesa dalle predette incriminazioni.
Sotto questo specifico aspetto viene in rilievo la finalità rieducativa della pena che non è limitata alla sola fase dell'esecuzione ma va a contribuire anche con la sua presenza a quel momento particolare che è l'emanazione della fattispecie incriminatrice. La finalità rieducativa implica un costante rispetto del principio di proporzione tra la qualità e la quantità della sanzione e l'offesa dall'altra.
Rispetto alla scelta delle fattispecie incriminatrici quelle improntate o ancorate al danno e ovviamente la scelta da parte del legislatore di collocare i delitti.
ambientale all'interno del cp è certamente una scelta condivisibile e positiva per le ragioni già analizzate. Però bisogna comprendere che la codificazione da sola non basta, perché il legislatore non è intervenuto sul sistema delle contravvenzioni delineate nel tua lasciando in vita un apparato ricchissimo che punisce mere infrazioni prodromiche o strumentali alla tutela dell'ambiente. Sotto questo profilo la legge di riforma appare una occasione mancata perché ovviamente in un'ottica di riforma andava completamente rivisto l'intero catalogo di incriminazioni in materia di ambiente e poi una volta rivisto questo catalogo pervenire alla codificazione di poche figure delittuose. Invece il legislatore ha ottenuto che il titolo sesto bis dei delitti contro l'ambiente si somma a tutto l'articolato di contravvenzioni inutili e superflue presenti nel TUA. La regola della razionalità voleva l'opposto, cioè che venisse.disboscato l'intero apparato sanzionatorio di tipo contravvenzionale previsto nel tuo al fine di rendere più nella più pronta la risposta dello stato contro i fatti di inquinamento. Risposta statale di tipo penalistico da riservare solo a quei fatti connotati da dannosità sociale, di tale rilevanza da meritare la sanzione penale. Invece a tutte le violazioni strumentali o prodromiche bisognava rispondere un sistema di tipo amministrativo, con sanzioni di tipo amministrativo pecuniario interdittivo che offrono un vantaggio utile. Non ingolfano una macchina processuale con processi inutili. Ad esempio l'art 163 cp. Il giudice può ordinare che la pena venga sospesa e trattandosi di contravvenzioni se il trasgressore nei due anni non commetta altri fatti di reato la contravvenzione si estingue. L'ineffettività del sistema delle contravvenzioni oltre a tutti i benefici previsti dall'ordinamento viene ribadito da cosa? Dal meccanismo di estinzione previsto.
Dallo stesso legislatore della riforma. È paradossale che il legislatore prima prevede la punizione di contravvenzioni che non hanno cagionato danni o pericolo per l'ambiente e poi prevede l'estinzione. Non si comprendono ragioni di tali previsioni. Perché se quel comportamento non ha cagionato danno o pericolo perché è stato previsto come fatto di reato? Per la punizione di fatti o comportamenti strumentali o prodromici bastava attivare il sistema sanzionatorio di tipo amministrativo, sistema molto più efficace perché le misure interdittive oppure le misure incentrate sull'educazione del vantaggio conseguito attraverso l'inibizione o la perdita della cosa in maniera conseguita illecitamente è molto più sentita o avvertita rispetto una sanzione detentiva di breve durata ma che nel concreto non è mai scontata. Ad es. l'abuso edilizio che senza dubbio possiamo vederlo come una ipotesi di inquinamento urbanistico.
paesaggistico perché questi comportamenti violano anche le norme in tema di pianificazione territoriale potrebbe implicare la perdita del diritto stesso attraverso l'attivazione di determinate specifiche misure. Hai costruito in modo illecito? Perdi la cosa costruita attraverso la confisca (istituto). E quindi l'illecito amministrativo potrebbe svolgere in modo soddisfacente la funzione di reprimere tutte quelle violazioni che esprimono e presentano un ridotto contenuto di disvalore. In questo ambito potremo far rientrare tutte quelle violazioni che attengono alla tutela di mere funzioni amministrative attinenti a quei fatti prodromici o strumentali alla tutela dell'ambiente. L'illecito amministrativo potrebbe essere una soluzione anche per i fatti di pericolo presunto la cui penalizzazione contrasta col principio di offensività. Alla luce di tutte le considerazioni sinora svolte appare chiaro quali sono i compiti del diritto penale il quale per un efficace funzionamento.richiede alcuni passaggi che possiamo sintetizzare. Per un efficace funzionamento del diritto penale si richiedono alcuni passaggi: 1. Esiguo numero di fattispecie incriminatrici: è necessario ridurre il numero di reati previsti dalla legge, concentrandosi solo su quelli più gravi e significativi. 2. Trasformazione di alcune figure convenzionali previste nel TUA in delitti: alcune contravvenzioni presenti nel Testo Unico delle Leggi sull'Ambiente devono essere elevate a delitti, in modo da garantire una maggiore tutela dell'ambiente. Ad esempio, le contravvenzioni in materia di autorizzazione integrata ambientale concernenti rifiuti pericolosi o lo sversamento di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. 3. Trasformare tutte le restanti contravvenzioni in illecito amministrativo: le contravvenzioni che non vengono elevate a delitti devono essere considerate come illeciti amministrativi, soggetti a sanzioni amministrative invece che penali. 4. Sottoporre questi fatti alle misure più efficaci del sistema sanzionatorio amministrativo: le sanzioni amministrative devono essere calibrate in modo da essere efficaci nel prevenire e reprimere le violazioni, garantendo al contempo una giusta proporzionalità tra l'illecito commesso e la sanzione inflitta. In conclusione, per un corretto funzionamento del diritto penale è necessario ridurre il numero di reati, elevare alcune contravvenzioni a delitti, trasformare le restanti contravvenzioni in illeciti amministrativi e applicare sanzioni efficaci nel sistema sanzionatorio amministrativo.sulle singoli componenti del bene ambiente, sull'acqua sull'aria sul suolo ci si potrebbe rifare allo schema del danneggiamento. Lo schema del danneggiamento in forma aggravata potrebbe essere utilizzato come una sorta di parametro su cui costruire le nuove fattispecie incriminatrici aventi ad oggetto le singole componenti del bene ambiente. Per es. l'art 635. "Danneggiamento" ... La figura del danneggiamento che va inteso come una modificazione strutturale e funzionale della cosa, presenta delle ampie e innegabili possibilità applicative anche in tema di ambiente per le seguenti ragioni. Ora si tratta di un reato a forma libera che può essere commesso sia mediante azione o omissione qualora l'agente sia destinatario di un obbligo giuridico di garanzia nei confronti del bene leso e poi perché si tratta di una figura criminosa che presenta delle modalità che possiamo utilizzare nel settore dell'ambiente.perché il danneggiamento utilizza i concetti di distruzione, dispersione e inservibilità. Questi concetti, il concetto di dispersione appare poco utilizzabile in materia di ambiente in quanto concerne solo cose mobili e consistenti nel far fuoriuscire la cosa dalla disponibilità del titolare in modo da renderla irrecuperabile. I restanti concetti si prestano in maniera naturale a tutelare le risorse ambientali.
La distruzione implica una modificazione della cosa altrui e ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce l'uso anche parzialmente così rendendo necessario un intervento di natura ripristinatoria per quanto concerne la funzionalità e l'essenza della cosa.
Il deterioramento è costituito da un danno strutturale o funzionale della cosa e si identifica in una modificazione dalla funzionalità o della materialità della res tale da diminuire il valore e da compromettere anche in parte l'uso.
Mentre il concetto
one per cui è stato creato. Questo può essere causato da diversi fattori, come il deterioramento del bene nel tempo, l'obsolescenza tecnologica o l'usura eccessiva. L'inservibilità può riguardare sia beni materiali, come macchinari o edifici, sia beni immateriali, come software o brevetti. La totale inservibilità indica che il bene non può più svolgere la sua funzione originaria in alcun modo. Ad esempio, un macchinario completamente distrutto o un software che non può più essere eseguito. La parziale inservibilità indica che il bene può ancora svolgere la sua funzione originaria, ma solo in parte. Ad esempio, un macchinario che ha subito danni ma può ancora essere utilizzato con alcune limitazioni o un software che presenta errori ma può ancora essere utilizzato per alcune operazioni. La valutazione dell'inservibilità di un bene è importante per determinare il suo valore residuo e per prendere decisioni riguardo alla sua sostituzione o riparazione. Inoltre, l'inservibilità può avere implicazioni legali, come nel caso di garanzie o polizze assicurative.