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IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA (art.648 ter)

Punisce “chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in

attività economiche, finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto” ovvero “da contravvenzione”.

Il delitto di impiego è strettamente connesso alla fattispecie di riciclaggio e

può essere considerato il frutto di una visione che nella sostanza scompone il

fenomeno del riciclaggio in due fasi: da un lato la ripulitura, dall’altro lato

quella del reinvestimento dell’utilità. 71

Lo scopo del delitto di impiego è indubbio sia la tutela dell’ordine economico (si punisce per il mero utilizzo dei

proventi illeciti, anche senza conseguire necessariamente un utile), alterato dalla immissione nel circuito lecito di

proventi illeciti. Si pensi alla circostanza che attraverso l’abbondante denaro proveniente dal traffico degli

stupefacenti si aprano molteplici attività commerciali all’interno di un quartiere cittadino. Posto che la fattispecie in

esame richiede come presupposto denaro beni o utilità provenienti da delitto, per la cui analisi si rimanda ai precedenti

è

delitti, particolarmente delicata la clausola di riserva per cui il soggetto deve agire non solo fuori dei casi di

concorso nel reato presupposto, ma anche fuori dei casi di concorso nella ricettazione e nel riciclaggio, con la

+ è

conseguenza che il provento deve essere passato nelle mani di un altro soggetto con un passaggio ulteriore che

deve essere giunto al soggetto agente, sulla base di una ricezione che non può costituire un concorso nel riciclaggio.

è

DIFFERENZA impiego e riciclaggio le due fattispecie non potranno mai interferire perché l’impiego può trovare

applicazione soltanto dopo che è stato compiuto il riciclaggio; quindi, prima si ripulisce successivamente si investe.

Problemi di interferenze a volte si pongono per la semplice ragione che la stessa attività di riciclaggio ha in se caratteri

è

economici e quella di impiego può creare ostacoli alla identificazione della provenienza illecita quando all’interno

della attività economica prevale l’idoneità ad occultare la provenienza illecita, a sviare le indagini, si ha riciclaggio,

mentre quando prevale la dimensione economica e finanziaria, si ha reimpiego.

NB!! In verità, sarebbe necessaria una riforma legislativa, volta ad abrogare l’impiego e a ricostruire il riciclaggio

come fattispecie offensiva dell’economia, e quindi orientata a ricomprendervi tutte le operazioni economiche che

hanno ad oggetto proventi illeciti, siano esse dirette o meno ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita.

AUTORICICLAGGIO (art.648 ter)

Punisce “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività

economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro , i beni o le altre utilità provenienti dalla

commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La ratio della sua previsione è molto complessa. Fattispecie introdotta nel 2014, può essere considerata l’espressione

finale di una lunga evoluzione, perché finisce ad incriminare quello che potremmo definire il soggetto attivo del reato

di ricettazione, si pensi all’ipotesi di chi mediante un furto ottiene un quadro di valore che poi rivende.

è

Ma perché punire il lato attivo della ricettazione? I capitali illeciti immessi all’interno dell’economia lecita, sono

sempre più avvertiti come di per se turbatori dei mercati economici, determinando una alterazione dei meccanismi di

libera concorrenza a causa della presenza di soggetti che operano in modo da produrre come effetto finale

l’estromissione dal mercato delle imprese concorrenti e sane acquisendo posizioni di monopolio a scapito

dell’innovazione, del progresso e della meritocrazie. Da qui l’idea di punire anche l’autore del reato presupposto

che compie ulteriori attività aventi ad oggetto i proventi criminosi, trattandosi di condotte capaci di incidere

sull’economia e quindi di avere una portata offensiva molto più consistente del mero arricchimento personale.

Struttura:

1. può essere considerata come una sorta di auto ricettazione, nel senso che il lato attivo della ricettazione

viene punito perché ostacola l’identificazione della provenienza illecita dei beni e quindi si offende

l’amministrazione della giustizia.

2. Dall’altro lato, l’autoriciclaggio può essere concepito come un vero e proprio autoriciclaggio, nel senso

che il lato attivo della ricettazione è punito proprio perché genera ricchezza illecita, con la conseguenza

che il soggetto non solo inquina l’economia illecita ma si può addirittura arricchire ulteriormente. 72

Lo stesso legislatore ha formulato la fattispecie in termini decisamente ambigui. A livello giurisprudenziale prevale

l’ipotesi per cui al co.1 si tutela l’amministrazione della giustizia, e al co.5 si tutela l’ordine economico che

punisce condotte che senza ostacolare le indagini hanno rilevanza economica, venendo esclusa la punibilità delle

operazioni destinate al mero godimento personale.

NON PUNIBILITÀ E QUERELA DELLA PERSONA OFFESA, PER FATTI COMMESSI A DANNO DI

CONGIUNTI (ART 649 C.P)

E’ una causa di non punibilità prevista per tutti i delitti contro il patrimonio, verso determinati soggetti.

(1)

“Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno :

1) del coniuge non legalmente separato della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso

2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato

3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge

legalmente separato o della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata

manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento

della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del

nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro

delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.”

Questa norma è di interesse, e ci dobbiamo soffermare sulla ratio della non punibilità. Ad oggi, una soluzione unitaria

non c’è, sono state proposte tante ipotesi:

è qualcuno ha parlato di un limite istituzionale alla punibilità, mettendo in rilievo che il diritto penale, volesse

proteggere l’istituzione familiare e quindi tutelarla da correnti separatrici ingenerate dall’azione penale

è qualcun altro, ha ritenuto che si trattasse di una causa di giustificazione del fatto, con la difficoltà di comprendere

quale sia l’interesse salvaguardato attraverso la non punibilità, perché si deve ritenere lecito un fatto illecito? Si

ragiona sul patrimonio familiare comune, da questo punto di vista ricavava gli estremi logici di una causa di

giustificazione legata alla volontà della legge di preservare un interesse diverso da quello protetto dall’incriminazione.

è la soluzione adottata è che si tratti di una causa di esclusione della sola pena.

Il reato sussiste, ma per ragioni esterne diverse, apprezzate di volta in

volta dalla legge, che rientrano comunque nella valutazione legislativa, si

sceglie di non punire. Ragione di opportunità, legata all’opportunità di

cercare di preservare o non di non esporre a turbative la possibile

sopravvivenza di un nucleo affettivo che si rispecchia nella famiglia. 73

Nessuno dubita di questa decisione, ma si discute sui limiti della norma.

Due gruppi di casi: è

1. Limiti negativi all’applicazione della norma ultimo comma stabilisce che non vi è esclusione della pena per

fatti violenti e ai delitti 628, 629 e 630. Questi limiti valgono soltanto per i fatti offensivi esclusivamente del

patrimonio, interpretazione restrittiva, se offende un altro bene giuridico oltre al patrimonio, questo fatto non può

essere sottoposto alla causa di non punibilità del 649. Vedi per esempio il riciclaggio, non offende solo il patrimonio

individuale, ma offende altri interessi (amministrazione della giustizia ed economia pubblica), quindi in questo caso,

questa plurioffensività non gli viene applicato il 649.

è

2. Limiti positivi il convivente di fatto, stabilmente legato con l’altra persona e partecipe di un rapporto del tutto

identico a quello tipico a quello che si realizza con il matrimonio o unione civile, se vittima di questo illecito, rende

non punibile il fatto? Recentemente la cassazione lo ha negato, perché si muove dall’idea che trattandosi di una causa

di esclusione della sola pena, sia una norma eccezionale che deroga una norma generale. La non punibilità come

eccezione alla punibilità e dunque non è suscettibile di applicazione analogica (art 14 disposizioni delle preleggi).

Sotto questo punto di vista, le sezioni unite hanno raggiunto un idea opposta in merito all’art 384 casi di non

punibilità (causa non punibilità dei fatti contro amministrazione della giustizia , per esempio dichiaro falsa

testimonianza per salvare l’incolumità di un prossimo congiunto, me stesso, da un inevitabile nocumento nella libertà

è

o nell’onore, ovvero quando non può autodeterminarsi ad osservare la legge e comportarsi diversamente ovvero

è

quello che sarebbe derivato da una sentenza di condanna causa di esclusione della colpevolezza). Le sezioni unite

traggono la conclusione che nel 384, il soggetto non è punibile anche se agisce nei confronti del convivente , e lo

fanno attraverso un interpretazione analogica della legge, espressione di un principio generale del sistema e non di un

è

eccezione risponde del reato soltanto chi lo compie con colpevolezza, se la colpevolezza manca non può essere

punito.

Lezione 27/11

DELITTI CONTRO P.U e I.P.S

Norme definitorie nel capo terzo.

L’art 357 (pubblico ufficiale), art 358 (incaricato pubblico servizio) e art 359 (esercente la pubblica necessità)

è

1) parlando dei delitti dei p.u contro la p.a, abbiamo a che vedere con il prototipo dei reati propri ogni volta che la

legge configura un reato proprio esclusivo, si intende la realizzazione di un illecito penale solo in quan

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A.A. 2023-2024
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tiziano27 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Masucci Massimiliano.