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ONSUMAZIONE DEL REATO

® Reato eventualmente abituale (in quanto la pluralità di condotte viene richiesta solo in alternativa – e dunque in

mancanza – del trattamento disumano e degradante) saranno sufficienti 2 condotte

à

-T configurabile ogni volta che la condotta dell’agente, pur assumendo le forme della violenza o minaccia, non

à

ENTATIVO

è arrivata a cagionare le acute sofferenze fisiche o psichiche.

Art 613 ter cp: introdotto contestualmente al precedente al fine di punire il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico

servizio che, nell'esercizio delle funzioni del servizio, istiga in modo concretamente idoneo un altro pubblico agente a

commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta o se essa è accolta ma il delitto non viene commesso

Þ D : all’art 115, che sanziona solo l'istigatore anche quando l'accoglimento dell'istigazione abbia dato vita ad

EROGA

un accordo criminoso, in sé non punibile, tra istigatore e istigato

L'istigazione ha come destinatario solo un altro pubblico agente, mentre laddove essa sia rivolta a un privato, il fatto non è

punibile

Capitolo VIII – LA TUTELA DELL’ONORE

Valore intrinseco e inalienabile di ogni persona, cioè come diritto inviolabile tutelato direttamente dall’art 2 Cost e

ulteriormente riconosciuto dall’art 3 Cost (pari dignità sociale di tutti i cittadini): l'onore spetta a chiunque ed è un valore

assoluto.

® N che deriva dalla concezione normativa

OZIONE DI ONORE

≠ Concezione fattuale prevalsa per lungo tempo in dottrina, intendeva l'onore come sentimento

à

rispettivamente riferito all'opinione che il soggetto ha di sé e del proprio valore sociale ovvero l'opinione degli

altri nei suoi confronti 2 :

. OBIEZIONI

Il bene tutelato veniva stabilito dallo stesso titolare in base alla propria sensibilità o suscettibilità ovvero in

o base al contesto sociale di appartenenza;

Negava tutela a soggetti comunemente ritenuti privi di valore sociale per ragioni di età o insanita mentale o

o per lo stato di emarginazione; 26

L’onore è da bilanciare però con il diritto di sorge il problema della diffamazione a mezzo di

à

MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

stampa.

S :

TORIA

Il concetto di onore per lungo tempo ha rivestito un ruolo prezioso al pari della vita, giacché nell'onore era racchiusa la

reputazione dell'individuo e, di conseguenza, risiedeva il fondamento del suo riconoscimento sociale

Þ Nel 1930, quando viene promulgato il cp, la nozione di onore registra una pluralità di livelli:

1. Da un lato è ancora viva una sua percezione legata al censo;

2. Dall'altro lato viene riconosciuto agli effetti penali un onore anche per i ceti più modestiàviene prevista la causa

d'onore, prevista in tema di aborto, infanticidio, abbandono di un neonato e omicidio o lesioni ex artt 551, 578, 592

e 587

® Tale connessione tra l'onore e alcune fattispecie lesive della vita e dell'integrità fisica, costituiva la ragione per cui

all'interno del titolo XII del codice (delitti contro la persona), trova posto nel capo II la tutela penale dell'onore.

Þ L'abrogazione degli artt 551, 587, 592 e la radicale modifica dell'articolo 578 hanno interrotto qualsiasi continuità tra

la tutela penale della vita e dell'onore.

Þ Nel 2016 vi è stata la depenalizzazione del delitto di ingiuria, ora illecito civile, che ha messo in crisi la meritevolezza

di tutela penale riconoscibile all'onore.

Le forme di aggressione nei confronti del patrimonio morale dell'individuo sono state moltiplicate dall'avvento di Internet

e dei social network e vi sono ora modalità di divulgazione che possono dare vita a una menomazione della reputazione e

dell'identità personale.

I : si riferisce al diritto dell'individuo alla rappresentazione della propria personalità agli altri senza

§ DENTITÀ PERSONALE

alterazioni e travisamenti.

Ingiuria e diffamazione

Il capo codicistico dedicato ai delitti contro l'onore si componeva originariamente di:

• Ingiuria (art 594)à offesa dell'onore o del decoro rivolta a una persona presenteàtrasformata in illecito civile

dal D.L 7/2016 (con relativa abrogazione dell’art 594);

• Diffamazione (art 595)àoffesa dell'altrui reputazione avvenuta, comunicando con più persone, in assenza

dell'interessato. = ruotava intorno all'offesa in presenza o assenza del soggetto passivo:

TRA INGIURIA E DIFFAMAZIONE

• Ingiuriaàabbiamo un'offesa direttamente rivolta alla vittima (anche per il tramite di una comunicazione a distanza

o in presenza di più persone);

• Diffamazione l'offesa è comunicata a due o più persone diverse dalla vittima, che resta estranea alla

à

comunicazione

Þ La pena più grave stabilita per la diffamazione, si spiegava semplicemente a causa dell'incapacità per l'offeso

di difendersi

Þ La si lega non a un dato fisico-spaziale, ma alla diretta percezione dell'offesa da parte della vittima,

PRESENZA

come presupposto necessario dell'immediata difesa o reazione.

Þ S = si configura ingiuria quando l’agente si avvale di una piattaforma che consente di rivolgere la

OCIAL NETWORK

comunicazione all’offeso ed eventualmente ad altre determinate persone invitate nella chat; si integra una

diffamazione aggravata ex art 595 comma 3 quando l'offesa avviene attraverso Facebook, a causa della sua

presunta diffusione tra un numero quantitativamente apprezzabile di persone.

P

ROBLEMI RELATIVI AL DELITTO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

A seguito della depenalizzazione dell’ingiuria, è stato alleggerito il regime punitivo della diffamazione e le motivazioni

dell'alleggerimento sono da ricercarsi nel delitto di diffamazione a mezzo stampa: l’art 13 della L.47/1948 prevedeva una

pena severa ossia, multa e detenzione):

Þ L'Italia è stata condannata in più occasioni dalla Corte Edu a seguito dei ricorsi proposti da giornalisti condannati da

giudici nazionali: si era rilevato che nell’art 10 CEDU, i diritti di cronaca e critica sono considerati come

estrinsecazione della libertà di espressione, il cui limite è rappresentato dalla necessità di proteggere la reputazione

individuale. Tuttavia, la norma non precisa l'incidenza di tale limite e la corte Edu assume in proposito il criterio della

necessità in una società democratica, dal quale discende che, in ogni caso, l'irrogazione di una pena detentiva per un

reato connesso ai mezzi di comunicazione, possa essere compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti

garantita dall’art 10 CEDU soltanto in circostanze eccezionaliàqualora siano stati lesi gravemente altri diritti

fondamentali, come in caso di discorsi d'odio o di istigazione alla violenza. 27

Þ O 132/2020: la Corte costituzionale sottolinea il ruolo essenziale della libertà di stampa nel funzionamento

RDINANZA

del sistema democratico e la necessità di salvaguardare l'attività giornalistica contro ogni minaccia o coartazione,

diretta o indiretta. L'ordinanza prosegue affermando che la giurisprudenza della corte Edu impone al legislatore di

rimodulare le strategie sanzionatorie entro limiti afflittivi proporzionati, cioè non detentivi, per cui possono

accompagnarsi rimedi civilistici e riparatori ed efficaci misure disciplinari

® La Corte aveva ritenuto di rinviare la decisione all'udienza del 22 giugno 2021, consentendo al Parlamento di

approvare una nuova legge;

Þ Scaduto il termine, la Corte con sentenza 150/2021, dichiara l’illegittimità dell'art. 13, a causa dell’indefettibile

applicazione della pena detentiva insieme a quella pecuniaria

® La Corte costituzionale non afferma un'assoluta inconciliabilità della minaccia di pena detentiva con la

diffamazione a mezzo stampa, ma si limita a richiedere che la sua applicazione ci sia circondata da cautele idonee

che ammettano la reclusione reclusione in caso di diffamazioni contenute in discorsi d'odio e di istigazione alla

violenza.

Diffamazione - ,

art.595: Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (depenalizzato) comunicando con più

persone, offende l'altrui reputazione

N Reato di condotta= non è richiesto un danno morale effettivo per la vittima, essendo sufficiente

ATURA che la comunicazione sia in grado di lederne la reputazione (la c.d sua dignità nell'opinione altrui)

-Il reato è punibile a querela della persona offesa

S Può essere chiunque

OGGETTO

ATTIVO

S Deve essere determinato o almeno individuabile senza particolari difficoltà: se vittima della

OGGETTO comunicazione diffamatoria fosse una persona non identificabile con sufficiente precisione,

PASSIVO nessuno potrebbe lamentare un danno reputazionale

® Può trattarsi di una persona sia fisica che giuridica, di una comunità o di un'associazione di

fatto, laddove l'offesa si riverberi direttamente su ciascuno dei suoi componenti.

Necessariamente attiva e deve realizzarsi in forma di comunicazione non importa se orale o

à

CONDOTTA scritta, dovendosi solo accertarsi in concreto solo la sua potenzialità diffamatoria.

C Carattere implicito al concetto di comunicazione, che nella diffamazione deve assumere una

ARATTERE : non è necessario che la comunicazione avvenga contestualmente nei confronti

RELAZIONALE NATURA DIFFUSIVA

dei destinatari (almeno 2), ma nel caso si realizzi in tempi diversi, occorre che sia assistita dallo

scopo di disseminare la notizia

Þ La ricorrenza di tale finalità rende configurabile il reato anche in caso di notizia trasmessa ad

una sola persona, che per ragioni professionali (giornalista) o caratteriali (pettegolo)

prevedibilmente la riferirà a terzi.

D E’ generico e può manifestarsi anche nella forma del dolo eventuale

OLO

C il reato di diffamazione si consuma con la percezione dell'offesa da parte di almeno due persone,

ONSUMAZIONE salvo i casi in cui esso si realizza attraverso modalità diffusive talmente estese da escludere la

necessità di individuare le singole persone venute a conoscenza della comunicazione

- Es: stampa: la giurisprudenza ha ravvisato la consumazione nel momento e nel luogo

dell’invio alla questura delle copie cartacee prescritte dalla legge

Configurabile qualora la comunicazione non sia stata percepita, ovvero compresa, da almeno due

TENTATIVO persone;

-D una volta consumatosi il reato attraverso la lettura del tes

Dettagli
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A.A. 2023-2024
116 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher a.alessia28 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Bellacosa Maurizio.