Fiandaca Musco: Diritto Penale - Parte Generale. VII edizione - 2014.
Riassunto di Luisa Gasparini
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Riassunto di DIRITTO PENALE - Parte Generale
(Fiandaca Musco) VII EDIZIONE - 2014
PARTE PRIMA : DIRITTO PENALE E LEGGE PENALE
1) Caratteristiche e funzioni del diritto penale
1. Premessa
Il diritto penale è la parte di diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato.
Il reato è quel fatto umano alla cui realizzazione la legge riconnette delle sanzioni penali,
ovvero una pena o delle misure di sicurezza.
Il diritto penale è idoneo anche alla prevenzione dei reati:
Generale, la minaccia della sanzione distoglie dal commettere reati
Speciale, l’inflizione della pena tende ad evitare che l’autore torni a delinquere.
Il diritto penale ha 3 principi cardine, ovvero:
Principio di materialità: non può esserci reato se la volontà criminosa non si
manifesta in un comportamento esterno.
Principio di colpevolezza: il reato può essere penalmente attribuito all’autore solo a
condizione che gli si possa muovere un rimprovero per averlo commesso.
Principio di necessaria lesività e offensività: il comportamento deve ledere o mettere
in pericolo dei beni giuridici.
2. Funzioni di tutela del diritto penale: la protezione dei beni giuridici
Secondo la definizione di Birbaum, i beni giuridici sono dei valori (o meglio interessi) tutelati
dalla fattispecie penale. Sono socialmente rilevanti, spesso di rango costituzionale e
Ad esempio l’onore, nel delitto di ingiuria
meritevoli di protezione giuridico - penale. .
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Il ricorso alla pena è giustificato solo se diretto a tutelare beni giuridici con rilevanza
costituzionale; sorgono comunque dei problemi di compatibilità con la Costituzione
A volte risolvibili verificando se il bene in questione è sufficientemente definito o
controllando la conformità alla Costituzione delle tecniche adottate dal legislatore per
la salvaguardia del bene
Altre volte restano dei problemi di costituzionalità, ad esempio per:
Reati di sospetto (si discostano dal principio di offensività)
Reati ostativi (sono condotte che preannunciano comportamenti lesivi del
bene giuridico)
Reati di pericolo presunto (fatti, che per esperienza,possono provocare una
messa in pericolo del bene)
Delitti di attentato (già gli atti preparatori sono fortemente da punire)
Reati a dolo specifico con condotta neutra (ha rilevanza penale in virtù del fine
perseguito).
Spesso comunque la Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenze di rigetto, sentenze
manipolative del bene protetto o sentenze di accoglimento.
3. I principi di sussidiarietà e di meritevolezza di pena
Il principio di sussidiarietà ( o di extrema ratio) indica che si ammette il ricorso a misure
restrittive dei diritti dei singoli beni solo in caso di stretta necessità (salvaguardia del bene
comune).
Ci sono due concezioni diverse:
Ampia: si usa la sanzione penale anche se non strettamente necessaria, se serve una
forte riprovazione del comportamento criminoso.
Ristretta (più moderna): a parità di efficacia il legislatore deve optare per la sanzione,
anche extrapenale, che comprime meno i diritti del singolo.
Il principio di meritevolezza della pena indica che la sanzione deve essere applicata nei
soli casi in cui l’aggressione sia ad un livello intollerabile, in virtù del livello del bene tutelato
nella scala gerarchica della Costituzione.
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4. Il principio di frammentarietà
Il principio di frammentarietà è una proiezione dello strumento penale come ultima ratio.
Opera su tre livelli:
Riguarda specifiche forme di aggressione del bene giuridico (non tutte)
Penalmente rilevante è diverso da antigiuridico (illecito civile non è penale)
Penalmente rilevante è diverso da moralmente riprovevole.
5. Il principio di autonomia
Il principio di autonomia postula l’autonomia del diritto penale.
Per altri studiosi invece (tra cui Binding e Grispigni) il diritto penale avrebbe solo carattere
accessorio e sanzionatorio rispetto al resto del diritto, in modo da rafforzarne i precetti.
Per essi inoltre ogni reato sarebbe una condotta già vietata dal diritto privato o pubblico in
generale, quindi il diritto penale dovrebbe per forza intervenire solo dopo gli altri settori
dell’ordinamento.
6. Partizioni del diritto penale
Il diritto penale si distingue in due partizioni:
Parte generale, la disciplina dei criteri, oggettivi e soggettivi, di imputazione del fatto
delittuoso al suo autore, delle conseguenze giuridiche del reato e di ogni altro
elemento condizionante la punibilità. [DIRITTO PENALE I]
Parte speciale, contiene il catalogo delle fattispecie che descrivono i singoli
comportamenti illeciti. [DIRITTO PENALE II]
7. Caratteristiche del Codice Rocco
Il Codice Rocco del 1930:
Rispetta la fattispecie della tradizione penalistica liberale, seppur con pene più aspre.
Utilizza il sistema del doppio binario, con misure di sicurezza in alternativa o in
aggiunta rispetto alla pena.
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8. Codice Rocco: interventi riformatori e legislazione speciale
Gli interventi legislativi relativi al Codice Rocco riguardano:
Abolizione della pena di morte
Depenalizzazione delle contravvenzioni (ammenda)
Exceptio veritatis
: l’imputato può provare la verità sull’attribuzione di un fatto
determinato
Condanne umanizzate
Sospensione condizionale della pena e liberazione condizionale in modo più
favorevole al reo
Introduzione di sanzioni alternative.
2) La funzione di garanzia della legge penale
1. Premesse generali
Il principio di legalità ha una funzione di garanzia:
Art. 25 Costituzione: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
Art. 1 codice penale: nessuno può essere punito per un fatto che non sia
espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano
stabilite.
Infatti, se la minaccia alla pena deve servire come deterrente psicologico serve che i cittadini
prima, conoscano cosa sia reato e cosa no.
Destinatari del principio di legalità sono sia il legislatore che il giudice. Esso di articola in 4
sottoprincipi, ovvero:
Riserva di legge
Tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie
Irretroattività della legge penale
Divieto di analogia in materia penale.
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2. La riserva di legge: fondamento e portata
La riserva di legge sottrae la competenza in materia penale al potere esecutivo, facendo in
modo che si utilizzi il procedimento legislativo (che funge da garanzia), strumento per
salvaguardare il bene della libertà personale. Solo il potere legislativo, che è rappresentativo
del popolo, può sacrificare la libertà individuale applicando la pena, in vista della tutela degli
interessi della collettività.
Il decreto legge e il decreto legislativo sono fonti possibili, mentre la legge regionale, in
quanto la materia penale è di competenza strettamente statale perché un pluralismo di leggi
regionali contrasta con l’unità politica.
La riserva è assoluta nel senso che il legislatore non può attribuire il potere normativo
penale a fonti di grado inferiore. Può solamente concedere spazio di intervento al potere
regolamentare, ammettendone un apporto tecnico (ad esempio in settori di legislazione
speciale, che necessitano di un continuo aggiornamento). Quindi le scelte di fondo
competono solo al legislatore, mentre le specifiche tecniche possono essere affidate alla
fonte normativa.
4. Rapporto legge-fonte subordinata: i diversi modelli di integrazione
In merito al rapporto tra legge e fonte subordinata, ci sono dei modelli di integrazione. Le
fonte subordinata:
Determina condotte concretamente punibili (fattispecie generica, da specificare in
base agli elementi costitutivi)
Disciplina uno o più elementi che concorrono alla descrizione dell’illecito penale
Specifica, in via tecnica, elementi di fattispecie legislativamente predeterminati nel
nucleo essenziale
Sceglie i comportamenti punibili tra quelli che può disciplinare (è però illegittimo)
5. Rapporto legge-consutudine
In merito al rapporto tra legge e consuetudine, la consuetudine:
Non ha funzione: incriminatrice, aggravante, abrogratrice (desuetudine).
Ha funzione: integratrice, scriminante.
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6. La legalità penale nella prospettiva europea
In merito al rapporto tra legge e normativa comunitaria, essa:
Non è legittima fonte di produzione (riserva di legge statale), ma può contribuire a
descrivere la fattispecie con una specificazione tecnica di elementi posti dalla legge
nazionale
Prevale su una norma interna
È più frequente per la parte speciale.
8. Il principio di tassatività: premessa
Il principio di tassatività vincola:
Il legislatore, obbligato ad una descrizione il più possibile precisa del fatto di reato
Il giudice, obbligato ad un’interpretazione che rifletta il tipo descrittivo così come
legalmente configurato.
La norma deve essere obbedita: se il destinatario non può conoscerla con chiarezza non
può nemmeno obbedirla. Il legislatore quindi deve specificare con precisione gli atti che
integrano le forme di aggressione ai beni giuridici.
La Corte Costituzionale è intervenuta di rado in merito a questo principio.
9. Principio di tassatività e tecniche di redazione della fattispecie penale
Il principio di tassatività coinvolge anche le tecniche di redazione (formulazione) della
fattispecie:
Normazione descrittiva: descrive il fatto usando termini che alludono a dati della
realtà empirica
Normazione sintetica: qualificazione di sintesi che usa elementi normativi rinviando a
fonte esterna il parametro per trovare la regola di giudizio da applicare.
Se tali elementi normativi sono giuridici la tassatività è rispettata; se invece si tratta di
elementi extragiuridici (norme sociali, …) il parametro è poco certo.
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10. Il principio di irretroattività
Secondo il principio di irretroattività vige il divieto di applicare la legge penale a fatti
commessi prima della sua entrata in vigore. L’obiettivo è quello della garanzia della libertà
personale del cittadino rispetto ai detentori del potere legislativo.
11. La disciplina dettata dall’art. 2 del codice penale
L’articolo 2 del codice penale parla della successione di leggi penali, tema collegato al
principio di irretroattività della legge penale.
È vietato il fenomeno della nuova incriminazione, poiché nessuno può essere punito per un
fatto che non era reato nel momento in cui è stato commesso, anche se poi questo è
divenuto reato.
Inoltre nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non
costituisce reato; se c’è già stata condanna ne cessano esecuzione ed effetti penali.
12. Segue: successione di leggi e applicabilità della disposizione più favorevole al reo
Se una legge previgente e vigente sono diverse, si applica quella i cui effetti sono più
favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile.
Si stabilisce quali siano gli effetti più favorevoli al reo in concreto, confrontando i risultati
dell’applicazione delle due leggi.
14. Successione di leggi temporanee, eccezionali e finanziarie
Il principio di retroattività nel senso più favorevole al reo non opera rispetto a leggi
temporanee, eccezionali e finanziarie.
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15. Decreti legge non convertiti
favor libertatis
In virtù del principio del , un decreto decaduto (non convertito) dovrà essere
comunque applicato; gli si applica comunque la successione, ovvero nel passaggio dalla
vecchia alla nuova norma permane la continuità del tipo di reato.
16. Leggi dichiarate incostituzionali
Quando è dichiarata l’incostituzionalità di una norma di legge o di un atto avente forza di
legge, la norma cessa di essere efficace dal giorno successivo.
Però le sentenze passate in giudicato in cui è stata applicata una norma successivamente
dichiarata incostituzionale, non possono essere rimesse in discussione.
17. Sindacato di costituzionalità sulle norme penali «di favore»
Se una norma invalidata risultasse più favorevole al reo, si può applicare.
18. Tempo del commesso reato
Per individuare il tempo del commesso reato (TDCR) la dottrina prospetta 3 criteri:
Teoria dell’evento: il reato è commesso nel momento in cui si verifica il risultato lesivo
causalmente riconducibile alla condotta.
NON funziona: porta ad un’applicazione retroattiva della legge penale nei casi in cui
la condotta si è svolta sotto precedente legge e l’evento sotto nuova legge.
Teoria mista: guarda sia all’azione sia all’evento, cioè si considera il fatto commesso
indifferentemente in occasione dell’evento o dell’azione.
NON funziona: non è ragionevole considerare che un reato sia commesso
indifferentemente sotto due norme diverse.
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Teoria della condotta: il reato è commesso nel momento in cui si è verificata
l’azione/omissione.
FUNZIONA e si atteggia diversamente in base alle singole fattispecie:
Reati a forma libera (casualmente orientati):
Se dolosi: ultimo atto scorretto prodotto dalla volontà del colpevole
o Se colposi: atto che per primo dà luogo ad una situazione antigiuridica,
o tra quelli causalmente collegati con l’evento
Reati di durata:
Reati omissivi: si fa riferimento al momento in cui scade il termine utile
o pere realizzare la condotta
Reato continuato: è un concorso di reati, ognuno con il suo tdcr
o Reato permanente e abituale, 2 teorie:
o Ultimo momento di mantenimento della condotta antigiuridica
Primo momento di mantenimento della condotta antigiuridica
19. Divieto di analogia
L’analogia è l’applicazione all’ipotesi di specie (non regolata) di disposizioni relative a casi e
ratio
materie simili, con identità di .
Nell’ambito penale essa è vietata, ma tale divieto è relativo:
Si applica solo alle norme incriminatrici sfavorevoli al reo.
È ammessa un’interpretazione analogica a favore del reo, tranne in caso di:
Norme eccezionali (derogano all’efficacia generale di una o più disposizioni)
Causa di non punibilità che fanno riferimento a situazioni particolari o hanno
alla base motivazioni politico-criminali specifiche.
Cause speciali di non punibilità
Immunità
Cause di estinzione del reato e della pena.
È ammessa inoltre un’interpretazione estensiva, rispettando comunque il principio di
frammentarietà (non forzare i limiti di atipicità prefissati dal legislatore).
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3) L’interpretazione delle leggi penali
1. Premessa
L’interpretazione delle leggi penali è il complesso delle operazioni intellettuali finalizzate
all’individuazione del significato delle norme da applicare.
2. Classificazioni dell’interpretazione in base ai soggetti tipici
L’interpretazione può essere:
Autentica, fornita dallo stesso organo che ha prodotto la norma da interpretare
Ufficiale, svolta da funzionari dello stato, nell’ambito delle competenze istituzionali
Giurisprudenziale, i giudici nell’emanare sentenze
Dottrinale, giuristi nelle opere di dottrina.
4. La lettera della legge e l’intenzione del legislatore
In generale nell’applicare la legge si considera:
Il significato proprio delle parole
L’intenzione del legislatore.
5. I tradizionali canoni ermeneutici
Se i due criteri sono in contrasto, l’interprete deve scegliere quale far prevalere. Utilizza dei
canoni interpretativi, ovvero:
Semantico (grammaticale): fa leva sul significato lessicale dei termini secondo un
linguaggio comune o, in caso di termini tecnici, secondo il linguaggio specialistico.
Storico: mira a ricostruire la volontà del legislatore in due sensi:
Soggettiva (volontà del legislatore del tempo)
Volontà storica obiettiva della legge (è utile consultare i lavori preparatori)
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Logico - sistematico: cogliere le connessioni concettuali esistenti tra la norma da
applicare e le altre, non solo penali ma dell’intero ordinamento.
Teleologico: cercare di attualizzare il senso delle norme, considerando
dinamicamente il bene o interesse protetto.
Interpretazione secondo le conseguenze (sottospecie del criterio teleologico): che
porta a scegl
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