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[SOGGETTIVA]
IX. aver commesso il fatto con abuso di poteri, o violando doveri inerenti a pubblica
funzione o pubblico servizio, o alla qualità di ministro di un culto. [SOGGETTIVA]
X. aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un
pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico/di un culto
ammesso nello Stato, o contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato
estero, nell'atto o dell'adempimento delle funzioni o del servizio. [OGGETTIVA]
Fiandaca Musco: Diritto Penale - Parte Generale. VII edizione - 2014.
Riassunto di Luisa Gasparini
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XI. aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, o con abuso
di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.
[SOGGETTIVA]
9. Le singole circostanze attenuanti comuni
L’art. 62 contiene il catalogo delle circostanze attenuanti comuni:
I. aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
II. aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
III. aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o
assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o
contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
IV. aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio,
cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità
ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere
comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso e
pericoloso sia di speciale tenuità;
V. essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione/omissione del
colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
VI. aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno con risarcimento/restituzioni o
l'essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere
o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
10. Circostanze attenuanti generiche
Il giudice può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da
giustificare un’attenuazione della pena. Se sono più di una, sono considerate come un’unica
circostanza. Fiandaca Musco: Diritto Penale - Parte Generale. VII edizione - 2014.
Riassunto di Luisa Gasparini
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10) Delitto tentato
1. Premessa: la consumazione del reato
La consumazione del reato è l’effettiva realizzazione di tutti gli elementi costitutivi di una
fattispecie criminosa. Ciò avviene attraverso un iter criminis, che si compone di:
Ideazione, che ha luogo nella psiche del reo per quanto riguarda i reati dolosi. È un
processo di motivazione che conclude con la risoluzione criminosa, quindi di per sé
non è punibile.
Preparazione, presente nei reati a dolo di proposito e nei reati di premeditazione.
Esecuzione, in cui il soggetto compie la condotta esteriore richiesta per la
sussistenza del reato. Si ha:
Perfezione, quando si sono verificati tutti i requisiti della fattispecie legale e il
reato è venuto ad esistere.
Consumazione, quando il reato ha raggiunto la sua massima gravità concreta
e l’iter si chiude.
2. Delitto tentato: in generale
La punibilità del tentativo non è per forza ammessa:
In un sistema penale oggettivo: non è punito
In un sistema penale soggettivo: è punito come un reato consumato
In un sistema penale misto: è punito, ma in misura inferiore rispetto ad un reato
perfetto.
Secondo una concezione soggettivistica, la nozione di tentativo è ampia e comprende tutti
gli atti sintomatici della pericolosità del soggetto e della ribellione alla norma.
Secondo una concezione oggettivistica (diritto penale misto): la nozione di tentativo è
ristretta alla manifestazione della volontà criminosa concretizzata in una reale situazione di
pericolo.
Nei sistemi a legalità formale si ha tassatività e previsione espressa anche dei reati tentati.
Fiandaca Musco: Diritto Penale - Parte Generale. VII edizione - 2014.
Riassunto di Luisa Gasparini
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3. L’«inizio» dell’attività punibile
Vi è un altro problema, quello dell’inizio del tentativo punibile. Ci sono delle teorie:
Teoria dell’inizio dell’esecuzione: il tentativo è punito in base al grado di sviluppo
dell’azione criminosa, quindi riguarda solo atti esecutivi e atti preparatori. È troppo
limitante.
Teoria dell’idoneità - univocità: il tentativo è punito sulla base dell’idoneità e univoca
direzione degli atti a realizzare il fatto perfetto, cioè del pericolo della sua
realizzazione. È la soluzione accolta dal Codice Rocco, in modo di ampliare la
punibilità del tentativo. Secondo l’articolo 56 cp, chi compie atti idonei e diretti in
modo equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato se l’azione non si
compie e l’evento non si verifica.
4. Idoneità degli atti
È necessaria la presenza, come elemento oggettivo:
Negativo, il non compimento dell’azione e il non verificarsi dell’evento
Positivo, l’idoneità e univocità degli atti.
L’idoneità degli atti è la condizione prima per la pericolosità del tentativo: se non sono
idonei infatti viene meno ogni probabilità di realizzazione del delitto. Si effettua, attraverso un
criterio di prognosi postuma, un giudizio che è:
In concreto, nel senso che gli atti sono considerati nel contesto della situazione a cui
ineriscono.
Ex ante, rapportato al momento in cui il soggetto ha posto in essere la sua attività
A base parziale, poiché il giudice deve valutare se sulla base delle circostanze
concrete in quel momento verosimilmente esistenti, anche se dall’agente non
conosciute, appariva verosimile, probabile, la capacità dell'atto a cagionare l'evento
o, comunque, la sua adeguatezza allo scopo criminoso. Tutto ciò indipendentemente
da ciò che, poi, si è realmente verificato per il concorso di fattori eccezionali
impeditivi, estranei alla condotta.
Fiandaca Musco: Diritto Penale - Parte Generale. VII edizione - 2014.
Riassunto di Luisa Gasparini
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5. Univocità degli atti
L’univoca (non equivoca) direzione degli atti fa intendere come verosimile la realizzazione
del delitto voluto, a causa del grado di sviluppo raggiunto dagli atti. È valutata in base ad
un’accezione, che può essere:
Soggettiva: univocità come semplice esigenza processuale probatoria, cioè in
tribunale si deve dare prova che l’atto tendeva al fine criminoso ovvero dell’intenzione
di commettere il delitto perfetto.
Oggettiva: requisito oggettivo, limitativo che significa
Tesi dell’univocità assoluta: gli atti devono rivelare la loro direzione finalistica
verso lo specifico reato (la specifica intenzione criminosa del soggetto) in se
per se considerati.
Tesi dell’univocità relativa: gli atti devono rivelare la loro direzione finalistica, in
rapporto al piano criminoso individuato in base a tutte le risultanze probatorie.
6. Elemento soggettivo
Il delitto tentato è un delitto doloso; nel tentativo il dolo rappresenta l’intenzione di
commettere il delitto perfetto, con conseguente esclusione del dolo eventuale.
Per l’accertamento del dolo, nel delitto perfetto si parte dal fatto materiale e, poi, si verifica se
il soggetto l’ha voluto; nel tentativo, invece, prima si accerta l’intenzione, il fine a cui l’agente
tendeva, il piano d’attuazione.
Per la prova valgono le regole del dolo in generale.
7. Il problema della configurabilità del tentativo nell’ambito delle varie tipologie delittuose
ll tentativo è:
Ontologicamente inconcepibile in delitti colposi e in delitti unisussistenti (senza iter,
un solo atto).
Giuridicamente inammissibile in:
Contravvenzioni Delitti di pericolo Delitti a
consumazione
Delitti di Delitti preterintenzionali
anticipata
attentato Fiandaca Musco: Diritto Penale - Parte Generale. VII edizione - 2014.
Riassunto di Luisa Gasparini
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Ammissibile, se c’è controversia in
Delitti dolosi xxx Delitti permanenti Delitti omissivi propri,
qualificati quando il soggetto
Delitti a condotta plurima
dall'evento compie atti positivi diretti
Delitti omissivi impropri
a non adempiere al
Delitti abituali
(desistenza, recesso comando di azione.
Delitti condizionati attivo)
8. Tentativo e circostanze
Si configurano varie ipotesi:
Delitto tentato circostanziato, in cui la circostanza è perfettamente realizzata, quindi
è perfetta. La disciplina prevede che:
Si individui la cornice edittale
Si determini la pena in modo concreto per il reato semplice all’interno della
cornice
Si aumenti/diminuisca in base alla circostanza realizzata
Delitto circostanziato tentato, in cui la circostanza non è stata realizzata ma rientra
nel proposito dell’agente e gli atti compiuti sono idonei e diretti in modo univoco a
commettere il delitto circostanziato. La circostanza è tentata. La disciplina prevede
che: Si individui la cornice edittale del delitto perfetto circostanziato (diminuendo in
caso di attenuanti/aumentando per le aggravanti)
Si determini, in base ad essa, la cornice edittale per il delitto circostanziato
tentato.
Si determini, all’interno della cornice, la pena in concreto per il delitto tentato.
Delitto circostanziato tentato circostanziato, che si ha quando esistono circostanze
perfette e circostanze tentate. La pena è calcolata determinando la pena per il delitto
circostanziato tentato e sommando/sottraendo ad essa gli aumenti/diminuzioni per le
circostanze realizzate.
Fiandaca Musco: Diritto Penale - Parte Generale. VII edizione - 2014.
Riassunto di Luisa Gasparini
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9. Desistenza e recesso attivo
La desistenza dall’azione e il recesso attivo sono simili sotto il profilo soggettivo poiché
devono essere posti in essere in modo volontario. Si tratta di volontarietà nel senso di
possibilità di scelta ragionevole; essa viene meno se la continuazione dell’azione presenta
svantaggi o rischi tali da non potersi attendere da persona ragionevole.
In particolare, la desistenza dall’azione:
Profilo oggettivo: l’agente rinuncia a compiere gli ulteriori atti che poteva comp