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L’IMPRENDITORE PERSONA GIURIDICA: IL ‘SISTEMA 231’ NEL COMBINATO DISPOSTO CON IL TESTO UNICO
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
La responsabilità delle persone giuridiche in materia prevenzionistica.
Anche l’ ente collettivo entra nel novero dei soggetti responsabili per la sicurezza sul lavoro, chiamandolo
a rispondere per omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime in caso di violazione della
normativa antinfortunistica. Con l'entrata in vigore della legge delega del 2007 si è messo in luce, come
già hanno affermato alcuni studi criminologici, che la persona giuridica uccida, ferisca molto più di quella
fisica. In attesa di una migliore articolazione della responsabilità delle societas sul fronte della sicurezza
sul posto di lavoro, si dà atto di una significativa prova di attenzione del legislatore, nell'ampliare la
responsabilità degli enti al delitto disciplinato all'art. 603 bis codice penale espressivo di una patologia che
affligge il mercato del lavoro, ormai estesa all'intero territorio nazionale: il reato di caporalato.
Caso: Significativa la decisione del Tribunale di Milano con la quale è stata disposta l'amministrazione
giudiziaria nei confronti della società Uber. Questa misura è stata disposta perché si è ritenuto che la
società abbia assunto una condotta agevolatrice del delitto, rilevando fondati indizi di sfruttamento
lavorativo e di approfittamento dello stato di bisogno, in particolare di lavoratori vulnerabili come migranti
richiedenti asilo. Successivamente, da parte del pubblico ministero milanese, è stata chiesta la revoca
anticipata del provvedimento, in quanto si è ritenuto che la società abbia attuato il programma prescrittivo
dal tribunale. Inoltre, si ritiene che è stata rivolta particolare attenzione alla salute e sicurezza dei riders,
con un programma specifico nel settore del food delivery, a dimostrazione che la società ha assunto un
atteggiamento di contrasto verso forme di sfruttamento del lavoro. Sono stati adottati i dispositivi di
protezione individuale specifici per la prevenzione degli infortuni dei riders come casco di sicurezza per
biciclette, indumento ad alta visibilità, giacca e pantaloni antipioggia, supporto impermeabile per
smartphone. I fattorini sono stati inoltre forniti dalle equipaggiamento protettivo anti COVID-19, quali le
mascherine, il gel. Inoltre, l'azienda organizzerà una campagna di sensibilizzazione per i rider in materia di
salute e sicurezza e igiene alimentare, che prevede la condivisione di informazioni e suggerimenti e guide.
La società Uber fornirà corsi gratuiti di formazione dedicati alla salute e sicurezza sul lavoro e alla
sicurezza stradale. Sarà poi la stessa azienda a verificare l'idoneità dei veicoli per la consegna, sia che si
tratti di biciclette, sia che si tratti di mezzi a motore.
Qualche richiamo essenziale al sistema 231: A) LA NATURA
Lo studio della responsabilità penale degli enti fa riferimento anche alla parte generale del sistema 231.
Una delle questioni preliminari riguarda l'identificazione della natura della responsabilità scritta alla
persona giuridica per la commissione di un reato. Assegnare al sistema sanzionatorio del decreto 231 1
qualificazione penale, amministrativa o mista comporta conseguenze sotto più in generale, profilo
sistematico, anche concrete ripercussioni sulla tenuta dell'impianto nel suo complesso. L'auspicio reso
esplicito anche dalle Sezioni Unite ThyssenKrupp è che si imbocchi con decisione la strada di una
qualificazione in chiave penalistica che comporta un controllo rigoroso sul rispetto delle garanzie da parte
degli organi giurisdizionali, fino ad invocare l'intervento della stessa Corte costituzionale, se necessario.
L'attribuzione di una natura penale ha trovato seguito anche nella giurisprudenza di legittimità.
L'argomento fondante è stato ravvisato nella necessaria Commissione di un reato quale presupposto per
invocare la responsabilità dell'ente. Ulteriori elementi indizianti o natura penale sarebbero l'autonomia
della responsabilità dell'ente rispetto a quella dell'autore del reato, la giurisdizione penale, l'impronta
penalistica delle severe sanzioni, la rilevanza del tentativo e la possibilità di rinunciare all’amnistia.
È stata elaborata una seconda tesi che ha segnato una natura amministrativa alla responsabilità.
L'ancoraggio alla lettera con la quale intitolate il provvedimento legislativo unito alla disciplina sia della
prescrizione che delle vicende modificative dell'ente, oltre all'assenza di una disposizione riguardante la
sospensione dell'esecuzione della sanzione sono tutti elementi che hanno contribuito a sorreggere questo
diverso approccio interpretativo. Tuttavia, questo tentativo di sistematizzazione non è stato in grado di
imporsi come prevalente e senza mai riuscire ad assurgere a precedente vincolante.
Anche la giurisprudenza si è poi orientata a favore di una soluzione interpretativa ancora diversa,
affermando che nel decreto 231 si sia in presenza di un tertium genus, Rispetto ai noti e tradizionali
sistemi di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un'autonoma
responsabilità amministrativa dell'ente. Questa è anche la posizione condivisa dalle Sezioni Unite del caso
Thyssenkrupp, le quali rammentano che:
Il terzo indirizzo preferisce valorizzare l'autonomia del sottosistema di cui si parla entro il più ampio quadro
del sistema punitivo, che comprende sia l'illecito penale che quello amministrativo. Si tratterebbe di un
sottosistema distinto ma strettamente connesso al diritto penale: una sorta di terzo binario del diritto
criminale.
B) I PRESUPPOSTI PER UNA RESPONSABILITA’ DELLA PERSONA GIURIDICA (?)
C) GLI AUTORI PERSONE FISICHE.
Per ascrivere una responsabilità alla persona giuridica necessario che il reato presupposto sia stato
commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente (Criterio oggettivo) Da parte di due diverse tipologie di
autori persone fisiche (criterio soggettivo): gli apicali o i subordinati.
I soggetti responsabili si distinguono tra persone poste in posizione apicale, persone sottoposte all'altrui
direzione.
Nella qualifica come apicale si possono annoverare i soggetti che esercitano le seguenti funzioni:
- Rappresentanza dell'ente, come ad esempio il legale rappresentante.
- Amministrazione, Come l'amministratore unico, l'amministratore delegato.
- Direzione, ad esempio il direttore generale.
- Funzioni nell'ambito di un'unità organizzativa dell'ente, dotata di autonomia finanziaria e
funzionale. Ad esempio, il direttore di uno stabilimento.
- Gestione controllo anche di fatto, ad esempio l'amministratore di fatto, come anche quelle
figure che esercitano un penetrante dominio sull'ente, pur non ricoprendo un ruolo formale. È il
caso del socio non amministratore ma detentore della quasi totalità di azioni.
Nel caso in cui il reato è stato commesso da un apicale si applicano le regole contenute nell’art. 6 del
d.lgs. 231/2001, che comporta una sorta di inversione dell'onere della prova, per cui l’ ente potrà liberarsi
da responsabilità solo dimostrando di aver fatto quanto prescritto.
La seconda categoria di persone che con il loro agire possono innescare una responsabilità anche in capo
all’ente collettivo è rappresentata da coloro che si trovano in posizione subordinata, cioè coloro che sono
sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale. Certamente ne fanno
parte il preposto, ma anche i prestatori di lavoro subordinato. Vi è una certa incertezza riguardo ai
cosiddetti amministratori dipendenti, ossia coloro che, oltre a svolgere funzioni di gestione della società
intrattengono con la stessa anche un rapporto di lavoro dipendente. Sul punto si ritiene che in presenza
della doppia qualifica prevalga quella di soggetto in posizione apicale. Infine, per quanto concerne i
sindaci, l'orientamento prevalente gli assegna il ruolo di sottoposti.
Per questo secondo raggruppamento opera la disciplina contenuta nell'art. 7 del decreto 231, in base al
quale l’ente è responsabile, quando la commissione del reato da parte del subordinato sia stata resa
possibile dal mancato adempimento agli obblighi di direzione o vigilanza, a meno che l'ente non abbia
adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi in concreto. La tempestiva adozione di un modello esonera da responsabilità all'ente
solo nel caso in cui il reato sia stato commesso da un dipendente, mentre nel caso in cui il reato è stato
compiuto da un apicale si dovrà anche dimostrare che vi è stata una condotta fraudolenta elusiva delle
prescrizioni da parte dell'autore dell'illecito.
Una questione rilevante riguarda la qualifica da attribuire al delegato o al sub delegato ai fini
dell'imputazione della responsabilità all'ente collettivo. In dottrina vi è chi si è espresso attribuendo alla
delega di funzione un automatico effetto costitutivo della qualifica apicale, con la conseguenza che il
delegato è sempre un apicale e chi ha l'opposto ritiene che nell'ipotesi di reato commesso nell'esercizio di
poteri delegati debba sempre trovare applicazione l'articolo 7, essendo il subordinato un soggetto
sottoposto all'altrui direzione o vigilanza. In conclusione, la qualificazione come apicale del delegato non
potrà che essere connessa alla concreta estensione delle specifiche funzioni effettivamente trasferite: I
poteri di organizzazione, gestione, controllo ai quali si riferisce all'articolo 16 del tusl, sono infatti solo
quelli collegati alla specifica natura delle funzioni delegate.
I criteri di imputazione oggettivi di cui all’art. 5 del d.lgs. 231
Per attribuire la responsabilità amministrativa all'ente è necessario che i soggetti (apicali o sottoposti)
Realizzino il cosiddetto reato presupposto nell'interesse O vantaggio della persona giuridica, così come
prescrive l'articolo 5 del decreto 231.
Una prima questione che ha diviso gli interpreti riguarda il valore da attribuire alla disgiunzione O.
L'orientamento che ha espresso la concezione monistica unitaria afferma che i due termini si riferirebbero
ad un unico concetto nella quale l'interesse e il vantaggio esprimono due facce della stessa. In quest'ottica
l'interesse sarebbe l'unico parametro effettivamente rilevante, mentre il vantaggio costituirebbe una mera
eventualità (Il vantaggio costituirebbe una variabile causale, dal cui accertamento non si può
automaticamente desu