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L’IMPRENDITORE PERSONA GIURIDICA: IL ‘SISTEMA 231’ NEL COMBINATO DISPOSTO CON IL TESTO UNICO

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

La responsabilità delle persone giuridiche in materia prevenzionistica.

Anche l’ ente collettivo entra nel novero dei soggetti responsabili per la sicurezza sul lavoro, chiamandolo

a rispondere per omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime in caso di violazione della

normativa antinfortunistica. Con l'entrata in vigore della legge delega del 2007 si è messo in luce, come

già hanno affermato alcuni studi criminologici, che la persona giuridica uccida, ferisca molto più di quella

fisica. In attesa di una migliore articolazione della responsabilità delle societas sul fronte della sicurezza

sul posto di lavoro, si dà atto di una significativa prova di attenzione del legislatore, nell'ampliare la

responsabilità degli enti al delitto disciplinato all'art. 603 bis codice penale espressivo di una patologia che

affligge il mercato del lavoro, ormai estesa all'intero territorio nazionale: il reato di caporalato.

Caso: Significativa la decisione del Tribunale di Milano con la quale è stata disposta l'amministrazione

giudiziaria nei confronti della società Uber. Questa misura è stata disposta perché si è ritenuto che la

società abbia assunto una condotta agevolatrice del delitto, rilevando fondati indizi di sfruttamento

lavorativo e di approfittamento dello stato di bisogno, in particolare di lavoratori vulnerabili come migranti

richiedenti asilo. Successivamente, da parte del pubblico ministero milanese, è stata chiesta la revoca

anticipata del provvedimento, in quanto si è ritenuto che la società abbia attuato il programma prescrittivo

dal tribunale. Inoltre, si ritiene che è stata rivolta particolare attenzione alla salute e sicurezza dei riders,

con un programma specifico nel settore del food delivery, a dimostrazione che la società ha assunto un

atteggiamento di contrasto verso forme di sfruttamento del lavoro. Sono stati adottati i dispositivi di

protezione individuale specifici per la prevenzione degli infortuni dei riders come casco di sicurezza per

biciclette, indumento ad alta visibilità, giacca e pantaloni antipioggia, supporto impermeabile per

smartphone. I fattorini sono stati inoltre forniti dalle equipaggiamento protettivo anti COVID-19, quali le

mascherine, il gel. Inoltre, l'azienda organizzerà una campagna di sensibilizzazione per i rider in materia di

salute e sicurezza e igiene alimentare, che prevede la condivisione di informazioni e suggerimenti e guide.

La società Uber fornirà corsi gratuiti di formazione dedicati alla salute e sicurezza sul lavoro e alla

sicurezza stradale. Sarà poi la stessa azienda a verificare l'idoneità dei veicoli per la consegna, sia che si

tratti di biciclette, sia che si tratti di mezzi a motore.

Qualche richiamo essenziale al sistema 231: A) LA NATURA

Lo studio della responsabilità penale degli enti fa riferimento anche alla parte generale del sistema 231.

Una delle questioni preliminari riguarda l'identificazione della natura della responsabilità scritta alla

persona giuridica per la commissione di un reato. Assegnare al sistema sanzionatorio del decreto 231 1

qualificazione penale, amministrativa o mista comporta conseguenze sotto più in generale, profilo

sistematico, anche concrete ripercussioni sulla tenuta dell'impianto nel suo complesso. L'auspicio reso

esplicito anche dalle Sezioni Unite ThyssenKrupp è che si imbocchi con decisione la strada di una

qualificazione in chiave penalistica che comporta un controllo rigoroso sul rispetto delle garanzie da parte

degli organi giurisdizionali, fino ad invocare l'intervento della stessa Corte costituzionale, se necessario.

L'attribuzione di una natura penale ha trovato seguito anche nella giurisprudenza di legittimità.

L'argomento fondante è stato ravvisato nella necessaria Commissione di un reato quale presupposto per

invocare la responsabilità dell'ente. Ulteriori elementi indizianti o natura penale sarebbero l'autonomia

della responsabilità dell'ente rispetto a quella dell'autore del reato, la giurisdizione penale, l'impronta

penalistica delle severe sanzioni, la rilevanza del tentativo e la possibilità di rinunciare all’amnistia.

È stata elaborata una seconda tesi che ha segnato una natura amministrativa alla responsabilità.

L'ancoraggio alla lettera con la quale intitolate il provvedimento legislativo unito alla disciplina sia della

prescrizione che delle vicende modificative dell'ente, oltre all'assenza di una disposizione riguardante la

sospensione dell'esecuzione della sanzione sono tutti elementi che hanno contribuito a sorreggere questo

diverso approccio interpretativo. Tuttavia, questo tentativo di sistematizzazione non è stato in grado di

imporsi come prevalente e senza mai riuscire ad assurgere a precedente vincolante.

Anche la giurisprudenza si è poi orientata a favore di una soluzione interpretativa ancora diversa,

affermando che nel decreto 231 si sia in presenza di un tertium genus, Rispetto ai noti e tradizionali

sistemi di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un'autonoma

responsabilità amministrativa dell'ente. Questa è anche la posizione condivisa dalle Sezioni Unite del caso

Thyssenkrupp, le quali rammentano che:

Il terzo indirizzo preferisce valorizzare l'autonomia del sottosistema di cui si parla entro il più ampio quadro

del sistema punitivo, che comprende sia l'illecito penale che quello amministrativo. Si tratterebbe di un

sottosistema distinto ma strettamente connesso al diritto penale: una sorta di terzo binario del diritto

criminale.

B) I PRESUPPOSTI PER UNA RESPONSABILITA’ DELLA PERSONA GIURIDICA (?)

C) GLI AUTORI PERSONE FISICHE.

Per ascrivere una responsabilità alla persona giuridica necessario che il reato presupposto sia stato

commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente (Criterio oggettivo) Da parte di due diverse tipologie di

autori persone fisiche (criterio soggettivo): gli apicali o i subordinati.

I soggetti responsabili si distinguono tra persone poste in posizione apicale, persone sottoposte all'altrui

direzione.

Nella qualifica come apicale si possono annoverare i soggetti che esercitano le seguenti funzioni:

- Rappresentanza dell'ente, come ad esempio il legale rappresentante.

- Amministrazione, Come l'amministratore unico, l'amministratore delegato.

- Direzione, ad esempio il direttore generale.

- Funzioni nell'ambito di un'unità organizzativa dell'ente, dotata di autonomia finanziaria e

funzionale. Ad esempio, il direttore di uno stabilimento.

- Gestione controllo anche di fatto, ad esempio l'amministratore di fatto, come anche quelle

figure che esercitano un penetrante dominio sull'ente, pur non ricoprendo un ruolo formale. È il

caso del socio non amministratore ma detentore della quasi totalità di azioni.

Nel caso in cui il reato è stato commesso da un apicale si applicano le regole contenute nell’art. 6 del

d.lgs. 231/2001, che comporta una sorta di inversione dell'onere della prova, per cui l’ ente potrà liberarsi

da responsabilità solo dimostrando di aver fatto quanto prescritto.

La seconda categoria di persone che con il loro agire possono innescare una responsabilità anche in capo

all’ente collettivo è rappresentata da coloro che si trovano in posizione subordinata, cioè coloro che sono

sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale. Certamente ne fanno

parte il preposto, ma anche i prestatori di lavoro subordinato. Vi è una certa incertezza riguardo ai

cosiddetti amministratori dipendenti, ossia coloro che, oltre a svolgere funzioni di gestione della società

intrattengono con la stessa anche un rapporto di lavoro dipendente. Sul punto si ritiene che in presenza

della doppia qualifica prevalga quella di soggetto in posizione apicale. Infine, per quanto concerne i

sindaci, l'orientamento prevalente gli assegna il ruolo di sottoposti.

Per questo secondo raggruppamento opera la disciplina contenuta nell'art. 7 del decreto 231, in base al

quale l’ente è responsabile, quando la commissione del reato da parte del subordinato sia stata resa

possibile dal mancato adempimento agli obblighi di direzione o vigilanza, a meno che l'ente non abbia

adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati della specie di

quello verificatosi in concreto. La tempestiva adozione di un modello esonera da responsabilità all'ente

solo nel caso in cui il reato sia stato commesso da un dipendente, mentre nel caso in cui il reato è stato

compiuto da un apicale si dovrà anche dimostrare che vi è stata una condotta fraudolenta elusiva delle

prescrizioni da parte dell'autore dell'illecito.

Una questione rilevante riguarda la qualifica da attribuire al delegato o al sub delegato ai fini

dell'imputazione della responsabilità all'ente collettivo. In dottrina vi è chi si è espresso attribuendo alla

delega di funzione un automatico effetto costitutivo della qualifica apicale, con la conseguenza che il

delegato è sempre un apicale e chi ha l'opposto ritiene che nell'ipotesi di reato commesso nell'esercizio di

poteri delegati debba sempre trovare applicazione l'articolo 7, essendo il subordinato un soggetto

sottoposto all'altrui direzione o vigilanza. In conclusione, la qualificazione come apicale del delegato non

potrà che essere connessa alla concreta estensione delle specifiche funzioni effettivamente trasferite: I

poteri di organizzazione, gestione, controllo ai quali si riferisce all'articolo 16 del tusl, sono infatti solo

quelli collegati alla specifica natura delle funzioni delegate.

I criteri di imputazione oggettivi di cui all’art. 5 del d.lgs. 231

Per attribuire la responsabilità amministrativa all'ente è necessario che i soggetti (apicali o sottoposti)

Realizzino il cosiddetto reato presupposto nell'interesse O vantaggio della persona giuridica, così come

prescrive l'articolo 5 del decreto 231.

Una prima questione che ha diviso gli interpreti riguarda il valore da attribuire alla disgiunzione O.

L'orientamento che ha espresso la concezione monistica unitaria afferma che i due termini si riferirebbero

ad un unico concetto nella quale l'interesse e il vantaggio esprimono due facce della stessa. In quest'ottica

l'interesse sarebbe l'unico parametro effettivamente rilevante, mentre il vantaggio costituirebbe una mera

eventualità (Il vantaggio costituirebbe una variabile causale, dal cui accertamento non si può

automaticamente desu

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Publisher
A.A. 2023-2024
109 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessia99_9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Valentini Vico.