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I SOGGETTI RESPONSABILI/DEBITORI DI SICUREZZA
Sempre di più, l'attività di impresa è organizzata in modo via via sempre più stratificato: la spersonalizzazione, la diversificazione, la distanza tra garanti della sicurezza e vittime, tra datore di lavoro e lavoratore, costituiscono note sempre più ricorrenti. Nel contesto della sicurezza sul lavoro possiamo contare una molteplicità di investiture formali di soggetti debitori della sicurezza, che trovano la loro fonte nella legge ma anche nel DVR. All'interno dell'organizzazione della realtà aziendale si realizza la ripartizione delle posizioni di garanzia. Nell'ambito delle posizioni soggettive rilevanti sul piano prevenzionistico non rilevano le sempre più articolate/mobili/fluide figure organizzative dell'impresa commerciale/dell'organizzazione aziendale (come il direttore generale, il manager, l'istitore), cioè tutte le figure che hanno una loro.
fisionomia/connotazione funzionale nell'ambito e nella prospettiva dello svolgimento dell'attività economica organizzata. Infatti, in materia antiinfortunistica gli unici soggetti che interessano sono quelli che qualunque sia la denominazione che ricevono in senso tecnico o gergale in ambito aziendale devono tradursi in soggetti qualificati ai sensi dell'art. 2 del TU 81 del 2008. Con tale disposizione il legislatore offre una sorta di interpretazione autentica: definisce tutti i soggetti coinvolti ai fini della sicurezza. La legislazione in materia antinfortunistica fin dagli anni 50 si è ispirato a un modello di distribuzione intersoggettiva c.d. a cascata del debito prevenzionistico, articolato secondo una forma piramidale, al cui vertice troviamo il datore di lavoro. Procedendo dalla posizione apicale, il debito viene poi suddiviso tra gli altri soggetti, in misura proporzionale al quantum dei poteri che ex legge vengono loro attribuiti. La diffusione adella sicurezza, ecc.). La cascata dell'obbligo di sicurezza si compie attraverso l'imputazione a ciascuno dei soggetti coinvolti di una sua frazione. Accanto al datore di lavoro sono previste ulteriori figure di garanti della sicurezza: principalmente dirigenti e preposti, affiancati da altri soggetti come il medico competente, il lavoratore e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. L'RSPP non riveste formalmente qualifica di garante. L'RSPP dal punto di vista tecnico non ha poteri tali da poter determinare l'assunzione di una posizione di garanzia. Però, la giurisprudenza ha riconosciuto la sua responsabilità penale in diverse controversie (Ad esempio per omessa informazione-segnalazione). Oltre a questi soggetti definiti garanti "generali", ne sono previsti poi ancora altri, "speciali", con riferimento a particolari settori di attività (lavori in appalto: committente, responsabile dei lavori, coordinatore della sicurezza, ecc.).per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori). Il diritto penale del lavoro è costellato da reati c.d. propri: solamente certi soggetti in considerazione della particolare qualifica rivestita sono esposti alla responsabilità scaturente dalle violazioni in tema di sicurezza. I reati sono detti propri perché i soggetti chiamati a rispondere sono necessariamente debitori di sicurezza: hanno contratto un debito accettando e scegliendo di operare all'interno dell'azienda. Sono, quindi, titolari di posizioni di garanzia. A carico di tali soggetti il legislatore ha previsto una serie di fattispecie contravvenzionali (reati propri: cioè reati che presuppongono in capo al soggetto agente una particolare qualificazione soggettiva), con funzione spiccatamente preventiva, la cui realizzazione è fonte diretta di responsabilità penale. Si profila inoltre la eventuale responsabilità degli stessi soggetti alla stregua delle
fattispecie a eventonaturalistico presenti dagli articoli 589 e 590 c.p. Generalmente si tratterà di responsabilità per mancato impedimento dell'evento in base al combinato disposto dell'articolo 40 secondo comma e della fattispecie incriminatrice di omicidio colposo o di lesioni colpose. Gli artt. 589 e 590 c.p., Pur configuranti come reaticomuni, diventano in questo caso reati propri.Tali soggetti assumono la posizione di potenziali offensori del bene giuridico e di garanti della tutela del bene stesso, in quanto titolari di un potere di controllo sulla fonte del pericolo.Nella sentenza Thyssen Krupp, la Suprema Corte a sezioni unite ha specificato che "garante" non è più solocolui che è titolare di un obbligo giuridico di impedire l'evento ai sensi dell'articolo 40, ma è in genere il soggetto che gestisce il rischio. Esistono infatti diverse aree di rischio e parallelamente distinte sfere di responsabilità.
garanzia dipende dalla natura del rischio e dalla sua prevedibilità. In generale, il garante ha l'obbligo di informare le persone interessate sui potenziali pericoli e sulle misure di prevenzione da adottare. Tuttavia, l'obbligo di informazione non è sufficiente per configurare una posizione di garanzia, ma può essere un elemento aggiuntivo per valutare la responsabilità del garante in caso di danni.La garanzia emerge con riferimento all'RSPP, ma soprattutto al lavoratore. Quest'ultimo è titolare di uno specifico obbligo di informazione e segnalazione nei confronti del datore in ordine a deficit della sicurezza in azienda, la cui violazione è direttamente sanzionata.
Per individuare i soggetti responsabili si utilizza il criterio formale-sostanziale, che valorizza il criterio dell'effettività senza per questo dimenticare del tutto la necessità di un collegamento con fonti legali a garanzia del rispetto della tassatività e della certezza del diritto.
Le posizioni di garanzia si distinguono in:
- obblighi di protezione di certi beni giuridici
- e in obblighi di controllo di determinate fonti di pericolo.
Il datore di lavoro, dirigente o preposto a seconda delle loro prerogative (cioè poteri che possono esercitare) sono titolari di obblighi di controllo di fonti di pericolo. Esempi di fonti di rischio sono l'impalcatura, le scale,
i macchinari, i flussi percircolare all'interno degli stabilimenti, le transenne, i dispositivi di protezione individuale. Esistonotutta una serie di presidi. Il datore di lavoro risponde perchè è colui che ha un rapporto di contiguitàqualificata con una fonte di pericolo. E quindi avendo quella particolare posizione ne può disinnescarele conseguenze.Soprattutto nel corso degli ultimi anni in particolare nell'ambito del diritto penale del lavoro la posizione digaranzia più che essere qualificata come obbligo di impedimento dell'evento viene identificata come lagestione del rischio. È una sfumatura perchè comunque incombe sul debitore di garanzia l'obbligo giuridicodi impedimento dell'evento. Ci si è resi conto che è talmente complessa l'organizzazione aziendale che è piùfacile ipotizzare l'applicazione dell'art. 40 2° comma laddove il debitore di sicurezzaabbia un rapporto di vicinanza col rischio e lo gestisca. Il soggetto che gestisce il rischio è garante della sicurezza: ecco perché il datore di lavoro è il principale debitore di sicurezza. Inoltre, non può esserci gestione del rischio senza che vi sia potere. Ci può essere concreta possibilità di incidere sulle dinamiche del rischio solamente se si è titolari di una posizione di potere. Già da un punto di vista logico, prima che giuridico, non si può ipotizzare l'obbligo giuridico di un evento che non si può impedire. Per rispondere del mancato impedimento dell'evento è necessario che il titolare della posizione di garanzia abbia il potere di impedirlo. Altrimenti, il garante non avrebbe gli strumenti per gestire il rischio. Il potere è di tipo organizzativo, decisorio, di spesa: non è possibile responsabilizzare qualcuno se non lo si mette nella possibilità di spendere/ di poter contare.su un autonomo potere di spesa. Il potere impeditivo giustifica l'istanza di responsabilizzazione nei confronti del garante della sicurezza e implica esistenza di poteri gestionali/di comando, di organizzazione e di poteri di spesa.
L'ESERCIZIO DI FATTO DEI POTERI DIRETTIVI: ART. 299 D.LGS. 81 DEL 2008
Accade frequentemente che un soggetto svolga di fatto delle funzioni relazione alle quali non ha ricevuto alcuna investitura formale corrispondente.
Secondo la teoria formale, di prevalente matrice dottrinale, nell'individuazione del soggetto attivo del reato proprio si dovrebbe seguire un criterio rigidamente formalistico nel rispetto del principio di tassatività: è soggetto attivo del reato solo ed esclusivamente chi è titolare della qualifica formale richiesta della norma, fatta salva l'eventuale responsabilità a titolo di concorso da parte dell'extraneus. Secondo ho la teoria funzionale, seguita da parte della dottrina e della
giurisprudenza maggioritaria, il soggetto di fatto può essere equiparato ai fini della responsabilità al soggetto di diritto a condizione che l'esercizio di fatto delle funzioni sia desumibile da comportamenti ricorrenti, costanti e specifici. In altre parole, in presenza di un reato proprio deve essere considerato soggetto attivo non solo colui che ha formalmente il titolare dello status soggettivo richiesto dalla fattispecie, ma anche colui che di fatto esercita i poteri inerenti a quello status. L'art. 299 d.lgs. 81/2008 (esercizio di fatto dei poteri direttivi) stabilisce che: "Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti". Concretizza il c.d. principio di effettività, principio di diritto consolidato. In base a tale principio,Il datore di lavoro assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del dirigente e del preposto. L'art.299 rappresenta una norma di chiusura che contiene una clausola di equiparazione tra soggetto di fatto e soggetto di diritto.