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La valutazione va sempre compiuta in termini relativi e tenendo conto delle circostanze di fatto
Quale deve prevalere caso per caso? Bisognerebbe evitare soluzioni contraddittorie come il caso Cruz, Torino 31 gennaio 1989, in cui il giudice è consapevole di star dando un trauma al bambino disconoscendo il rapporto di filiazione, con l'effetto che poi il bambino va a finire in orfanotrofio; ma in questo caso c'è contrasto tra quello che il giudice pensa sia giusto e quello che fa perché il diritto gliel'ha detto.
Forse potrebbe darci una mano la Corte di Strasburgo, tuttavia, tale Corte sottolinea di non poter imporre una normativa sulla maternità surrogata perché non c'è un consenso tra gli Stati; l'unica cosa che la Corte continua a sottolineare è che va tutelato al meglio possibile l'interesse del minore.
In alcune circostanze, questo può portare ad imporre il riconoscimento dello status di figlio ai...
sensi dell'art.8 CEDU; però, la stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo, in alcune situazione non ha provveduto allo stesso modo, ad esempio:
Caso Paradiso e Campanelli c. Italia (2017): è riconosciuta l'assenza di apporto genetico da parte di entrambi i genitori (quindi adozione mascherata da filiazione); c'è l'esistenza di una convivenza molto breve col bambino, quindi non si può parlare di vita familiare di fatto, cioè di una vita di fatto che si è cristallizzata nel tempo.
Il tutto ha portato ad un aggiramento della legge italiana, perché si sarebbe dovuta fare un'adozione regolare all'estero secondo la legge italiana.
Di conseguenza, in questo caso, la maternità surrogata o presunta tale NON è variamente riconosciuta.
Quindi, LA SITUAZIONE VARIA IN RELAZIONE ALLE CIRCOSTANZE DI VOLTA IN VOLTA.
Come si è comportata la giurisprudenza interna?
Sentenza Corte Cass. 24001/2014: ha riconosciuto che
Il divieto penale è certamente espressione di un principio di ordine pubblico internazionale perché tutela la dignità umana della gestante. L'unico istituto che l'ordinamento italiano ritiene meritevole di applicazione in queste situazioni è quello dell'adozione. Invece, diversa è la sentenza della Cass. 19599/2016: riconosce il figlio di due madri nato da procreazione medicalmente assistita, sulla base del superiore interesse del minore. Si tratta di un principio di origine sovranazionale. Sulla questione si è pronunciata anche la Corte Costituzionale che sostiene che non c'è soltanto la necessità di accertare la verità del rapporto di filiazione originario, ci sono altri fattori (tra cui l'interesse del minore, evidentemente primario). Da questo dovremmo inferire che in alcune circostanze si può riconoscere lo status dell'affiliazione (EXTREMA RATIO). Ciò vuol dire che c'è unprocesso in itinere, un’evoluzione dei principi fondamentali in materia di maternità surrogata; quindi, non dobbiamo considerare una preclusione a priori dell’ordinamento italiano. Cass. SSUU 12193/2019: l’istituto dell’adozione in casi particolari può essere interpretato evolutivamente, al fine di dare cittadinanza a situazioni in cui il legame biologico vi è solo con un genitore che ha fatto ricorso a maternità surrogata all’estero. In conclusione, abbiamo da un lato che l’ordinamento ancora è fermo sul divieto penale, ma dall’altro lato che si riconosce oggettivamente un principio, gli si dà importanza.
POLIGAMIA: Poligamia è da intendersi come «matrimonio monoandrico poliginico simultaneo» di origine musulmana: un uomo ha il diritto di sposare contemporaneamente più di una donna, mentre la donna non può.
Art. 29 Cost: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Di conseguenza, è evidente che una situazione di poligamia "alla musulmana" sia contraria all'ordine pubblico interno per violazione del principio fondamentale dell'eguaglianza. Del resto, l'art. 86 c.c. richiede la libertà di stato per contrarre matrimonio (e questo vale anche per gli stranieri in Italia); di conseguenza, il matrimonio con la seconda moglie è nullo (invalido) ma non inesistente -> il matrimonio è nullo, però il rapporto esistente dal punto di vista della formazione sociale che si forma ha un suo rilievo. Cosa accade, invece, se il matrimonio si verifica all'estero? Abbiamo due casi: a) Caso in cui si deve riconoscere tout court più di un matrimonio in capo al medesimo soggetto -> in questocaso c'è contrarietà all'ordine pubblico internazionale perevidente violazione dell'art. 29 Cost. e dell'art. 86 c.c. in tema di libertà di stato. b) Caso in cui la poligamia è solo un antecedente logico di un'altra questione che è oggetto di giudizio in questo caso potrebbe sorgere una pretesa in sede successoria o esser richiesto il riconoscimento dello status di figlio. Quindi, la poligamia è questione preliminare. A tal proposito, uno studioso italiano affermava: "il giudice non fa suo l'istituto della poligamia ma ne tiene conto per farne derivare effetti che, persi in sé e per sé, sono perfettamente ammissibili. La questione non è di avallare un istituto che è profondamente contrario ai nostri principi, ma di non deludere le giuste aspettative di soggetti che nel paese d'origine hanno la qualifica di figli legittimi" [Badiali]. In Francia, ad esempio, perrisolvere questa situazione fanno riferimento a 2 concetti, 2 derivazioni di ordine pubblico:- Ordine pubblico attenuato - cioè l'ordine pubblico si applicherebbe in maniera più flessibile laddove le situazioni a porsi in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento si siano già legittimamente venute a creare e continuano a esistere in un ordinamento diverso e, quindi, esse sono un mero antecedente logico della questione principale dinnanzi al giudice.
- Ordine pubblico di prossimità - cioè l'ordine pubblico non dovrebbe essere invocato in tutti quei casi in cui non vi sia un significativo collegamento del caso con il foro (da accertare in concreto).
situazione nonsi guarda alla poligamia ma all'interesse del minore a curarsi la malattia.
Trib. Bologna 12 marzo 2003: in questo caso si fa ricongiungere una donna con suo figlio ad un uomo già convivente con altra donna in Italia; non si tratterebbe di bigamia perché entrambi i matrimoni contratti all'estero non valgono in Italia. Quindi, nell'ottica della tutela dei diritti, specie quelli del figlio, si può non considerare la poligamia, oppure considerarla funzionalmente alla tutela di quei diritti, e quindi prendendo l'effetto della poligamia nell'ottica della tutela del minore, e non nell'ottica dell'astratta contrarietà all'ordinamento.
b. RIPUDIO: Il ripudio prende il nome di "Talaq" ed è una formula che viene pronunciata dal marito verso la moglie, per indicare la volontà di porre fine all'autorità maritale sulla sposa. Il ripudio può essere revocabile o irrevocabile,
a seconda di quante volte è stato pronunciato: è revocabile fin q