ORDINE PUBBLICO INTERNO E INTERNAZIONALE TRA CASO CONCRETO E
SISTEMA ORDINAMENTALE:
Secondo l’ Art.16 l.n.218/1995: è preclusa l’applicazione del diritto straniero quando gli
effetti dell’applicazione del diritto straniero al caso concreto siano contrari all’ordine
pubblico.
L’ordine pubblico è un riferimento all’insieme dei principi fondamentali che
caratterizzano l’ordinamento giuridico in un certo momento storico. Quando
facciamo riferimento ai principi fondamentali supponiamo che vi sia una differenza tra
Paesi. Quindi è fondamentale vedere se effettivamente la norma che si applica produce
effetto contrario a questi principi fondamentali dell’ordinamento.
Sottolineato ciò, risulta chiaro capire che non è possibile individuare tali principi che
compongono l’ordine pubblico, poiché cambiano; ed è per questo che bisogna individuare
un metodo.
Il problema sorge quando si applicano diritti che sono culturalmente molto lontani dal
nostro, come ad esempio il diritto musulmano (poligamia-monogamia); esiste un limite,
che è dato dal concetto di ordine pubblico internazionale; l’internazionalità che si connette
alle caratteristiche dei casi ai quali questo concetto è applicato.
A questo punto è opportuno fare una precisazione:
Nel diritto privato si parla di ordine pubblico interno perché si applica a rapporti non
caratterizzati da internazionalità o transnazionalità. Qual è il rapporto tra questi due
concetti: ordine pubblico internazionale o ordine pubblico interno?
Mentre l’ordine pubblico interno non vede limiti in altri principi che ispirano
l’ordinamento,invece, in presenza dell’elemento di estraneità è proprio quell’apertura che
limita l’espansività di questi principi dell’ordinamento, che possono a loro volta limitare
l’applicazione del diritto straniero.
L’ordine pubblico come clausola generale:
In dottrina, spesso si parla di ”principio di ordine pubblico”. L’ordine pubblico, in realtà, non
è un principio ma si compone di principi. Poiché, se un principio è «ogni norma di
particolare importanza dalla quale emerge il senso complessivo di un ambito della vita e
del diritto», l’ordine pubblico è clausola generale: “frammento di disposizioni normative
caratterizzato da un particolare tipo di vaghezza, perché non ha un significato proprio”.
Oltre l’ordine pubblico ci sono anche altri esempi di clausola generale: “buona fede” o
“buon costume”, che sono concetti dal significato aperto; di conseguenza, è il giudice a
dover applicare i principi dell’ordinamento a cui la clausola generale fa riferimento.
Quindi, PER CONFIGURARE L’ORDINE PUBBLICO BISOGNA GUARDARE ALLA
CATEGORIA DELLA CLAUSOLA GENERALE la clausola generale è un concetto “filtro”,
che permette di far rilevare, di volta in volta, principi diversi in relazione alle circostanze del
caso concreto.
Definizione: L’ORDINE PUBBLICO E’ UNA NOZIONE STORICA E RELATIVA,
DAL CONTENUTO VARIABILE, CHE SI RIEMPIE DI QUEI PRINCIPI
DELL’ORDINAMENTO DI VOLTA IN VOLTA RILEVANTI E INVOLABILI.
Il compito dell’interprete è BILANCIARE I VALORI SECONDO RAGIONEVOLEZZA, cioè
secondo le circostanze del caso concreto. Invece, sono da rigettare tesi che guardano
ad aspetti sociali o lato sensu extra-giuridici come oggetto del richiamo da parte delle
clausole generali.
L’ordine pubblico è uno solo, ma ha una più o meno ampia sfera di applicazione a
seconda delle circostanze.
L’ordine pubblico interno si compone di tutti i principi, tecnici e fondamentali, che
l’ordinamento ha alla propria base (più ampio).
L’ordine pubblico internazionale si compone dei soli principi fondamentali rispetto ai
quali il bilanciamento fa prevalere la salvaguardia di questi rispetto alla necessità di
apertura dell’ordinamento (più ristretto).
Inoltre, bisogna considerare altri fattori che giustificano la tendenza di apertura:
1) Armonia internazionale delle soluzioni che è la volontà che uno stesso caso sia
deciso allo stesso modo da tutti i giudici;
2) Continuità delle situazioni giuridiche: cioè non è semplice interrompere la validità
dell’ordinamento interno una volta che viene stabilito uno status all’estero.
3) Comity è un concetto attuato nelle giurisprudenza inglese per parlar del rispetto
reciproco che deve caratterizzare i rapporti tra gli ordinamenti.
Infine, nei rapporti civili possiamo dire che l’ordine pubblico funziona come i
contro-limiti funzionano nei rapporti tra Stati.
A questo punto ci poniamo una domanda:
L’ordine pubblico coincide con i principi solo della Costituzione?
La risposta è negativa:
1. perché può comunque derivare da principi di origine sovranazionale;
2. perché alcuni principi non hanno un espresso riferimento costituzionale
Quindi, non c’è alcuna equivalenza necessaria tra ordine pubblico e
Costituzione
Un altro problema sussiste sul concetto di ordine pubblico internazionale, in quanto ,
secondo alcuni, può avere solo origine nella normativa sovranazionale; di conseguenza,
nella società odierna non avrebbe più senso parlare di ordini pubblici dei vari ordinamenti
Cass. 19599/2016 l’ordine pubblico non deve essere improntato a visione
statualista e andrebbe visto in chiave globalizzata, guardando a principi
generalmente condivisi e non tradotti necessariamente in norme interne. Ordine
pubblico da scollegarsi dalle peculiarità dei singoli ordinamenti.
Tutto ciò rappresenta un errore, che è stato successivamente modificato, con due
sentenze: Cass. 16601/2017 (SSUU) e 12193/2019.
Infatti, l’ordine pubblico può trarre ispirazione dalle fonti sovranazionali, ma non è
soltanto internazionale; è un concetto composito. Di conseguenza:
1. si riafferma la natura domestica dell’ordine pubblico.
2. si rigetta la visione solo costituzionale
3. si rigetta l’idea di ordine pubblico globalizzato ma si riconosce l’influenza del diritto
sovranazionale sul diritto interno.
4. resta saldo il limite dato dalla Costituzione ed i principi fondamentali ad essa
connessi, i quali limitano l’applicazione del diritto straniero in ogni caso.
Quindi, l’ottica da privilegiare è quella di un ordine pubblico come concetto composito che
necessita di un bilanciamento.
Si parla sempre di più di ordine pubblico dell’Unione Europea; l’UE ormai è un
ordinamento talmente complesso e talmente completo da avere anch’esso un suo nucleo
di principi fondamentali.
Il diritto UE ha un suo ordine pubblico che si aggiunge a quello degli Stati membri.
L’Ordine pubblico transnazionale è l’insieme dei principi che fondano i rapporti tra
operatori del mercato su base internazionale.
Si tratta di un concetto giuridicamente non fondato che ha trovato applicazione
nell’arbitrato internazionale ma di fatto fa riferimento a concetti già propri dell’ordine
pubblico dei singoli Stati.
Ordine pubblico veramente internazionale:
Si tratta di quelle norme che sono proprie dell’ordinamento internazionale vero, cioè quello
dei rapporti tra Stati, e che possono influenzare i concetti di ordine pubblico dei vari Stati.
Si fa riferimento alle norme di ius cogens che certamente integrano le nozioni di ordine
pubblico dei singoli Stati, per la loro caratterizzazione di inderogabili o già pro
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