Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 19
Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Covino Fabrizia, libro consigliato Diritto pubblico, Giappichelli, G. Pitruzzella Pag. 1 Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Covino Fabrizia, libro consigliato Diritto pubblico, Giappichelli, G. Pitruzzella Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Covino Fabrizia, libro consigliato Diritto pubblico, Giappichelli, G. Pitruzzella Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Covino Fabrizia, libro consigliato Diritto pubblico, Giappichelli, G. Pitruzzella Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Covino Fabrizia, libro consigliato Diritto pubblico, Giappichelli, G. Pitruzzella Pag. 16
1 su 19
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Le fonti del diritto

Le fonti del diritto sono l'insieme degli atti e dei fatti che creano norme giuridiche all'interno di un ordinamento giuridico: le fonti-atto sono atti giuridici emanati da organi giuridici che producono effetti normativi e le fonti-fatto sono azioni e comportamenti umani consapevoli e volontari; le fonti di produzione sono atti e fatti idonei a produrre, modificare o estinguere delle norme giuridiche, invece, le fonti di conoscenza sono i testi normativi che contengono le norme giuridiche formate dalle fonti di produzione assicurandone la conoscibilità (Gazzetta Ufficiale, bollettini ufficiali, Costituzione, Codici). Le fonti del diritto sono disciplinate nelle preleggi del Codice civile del 1942 che conteneva le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ma con il tempo ne sono state inserite altre e sono state eliminate le norme corporative presenti nel periodo fascista: il sistema delle fonti attuale è rappresentato come una

piramide, in cui il vertice si trova la Costituzione. Poi seguono le fonti primarie, secondarie e terziarie. Le fonti del diritto possono entrare in conflitto se più fonti disciplinano la stessa materia. In questo caso, l'interprete deve utilizzare criteri per risolvere le antinomie: - Il criterio gerarchico assicura la prevalenza della fonte superiore, causando l'annullamento di quella inferiore. Le fonti di grado superiore vincolano quelle di grado inferiore. - Il criterio cronologico si applica in caso di contrasto tra fonti di pari grado gerarchico e assicura la prevalenza della norma più recente, causando l'abrogazione di quella precedente che perde efficacia. - Il criterio di competenza si applica tra fonti provenienti da ordinamenti giuridici diversi e assicura la prevalenza della fonte che ha la competenza di determinare una materia (ad esempio, legge statale e legge regionale). - Il criterio della specialità si applica tra fonti speciali e generali che disciplinano la piramide.stessa materia e assicura la prevalenza della legge speciale causando la deroga di quella generale. FONTI PRIMARIE: (art. 70/74 Cost) La legge ordinaria è l'atto normativo deliberato dalle camere del parlamento e promulgato dal presidente della Repubblica in seguito all'iter legislativo che si compone di diverse fasi: inizia con la presentazione di un progetto di legge da parte dei parlamentari, del governo, del corpo elettorale o delle regioni a una camera dove viene esaminato dalla commissione competente e poi è discusso e votato, se viene approvato il testo è trasmesso all'altra camera dove può essere modificato e in questo caso il testo viaggia più volte da una camera all'altra (navette) fino a quando entrambe le camere approvano lo stesso testo; infine, il presidente della Repubblica deve promulgarla entro 30 giorni e può eventualmente rinviare la legge alle camere con una motivazione. La legge viene pubblicata sullaGazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni (vacatio legis) per consentire a tutti di venirne a conoscenza, infatti, dopo questo periodo vige la presunzione di conoscenza della legge. La legge è una fonte tipizzata in quanto segue sempre lo stesso procedimento, però per le leggi rinforzate è previsto un procedimento complesso (es. la maggioranza dei 2/3 di ciascuna camera per concedere l'amnistia o l'indulto) e le leggi atipiche hanno una forza particolare (es. legge di bilancio su cui non può essere richiesto il referendum). Gli atti aventi forza di legge (art. 77 Cost) sono atti adottati dal Governo a cui è affidato un potere legislativo eccezionale: i decreti-legge e i decreti legislativi ma anche i decreti emanati in stato di guerra e i decreti di attuazione degli statuti speciali. Il decreto-legge è un atto con forza di legge adottato dal Governo, deliberato dal consiglio dei ministri ed emanato dal presidente dellaRepubblica nei casi straordinari di necessità e urgenza in quanto entra in vigore subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale senza attendere il periodo di vacatio legis ma deve essere convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione altrimenti perde efficacia sin dall'inizio: dalla mancata conversione del decreto-legge deriva la legge di sanatoria con cui le camere possono regolare i rapporti giuridici nati sulla base del decreto non convertito e la responsabilità politica, civile e penale del governo per eventuali danni commessi con l'emanazione dello stesso; è vietato reiterare decreti la cui conversione è stata negata. Nel decreto-legge il parlamento interviene solo in un momento successivo poiché non è in grado di offrire un intervento tempestivo necessario per la situazione di urgenza, tuttavia, effettua un controllo successivo con la legge di conversione (abuso del decreto-legge). Il decreto

legislativo è un atto con forza di legge adottato dal governo solo in seguito alla legge di delega del parlamento che deve specificare i principi e i criteri, l'oggetto e il tempo a cui il governo deve attenersi: il decreto legislativo serve per disciplinare materie complesse che richiedono pareri tecnici e specifici. (art. 64 Cost)

I regolamenti parlamentari sono atti normativi che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle camere, sono approvati a maggioranza assoluta dalle camere e pubblicati in Gazzetta ufficiale: attraverso questi si manifesta l'autonomia che caratterizza le camere e la loro indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato e all'altra camera, infatti, il parlamento ha la facoltà dell'autodichia che consiste in un potere autonomo perciò la Corte non può giudicare la legittimità costituzionale dei regolamenti parlamentari.

FONTI SECONDARIE: (art. 3/4 preleggi e legge n. 400/1988) I regolamenti

I regolamenti governativi sono deliberati dal Consiglio dei Ministri su proposta di uno o più ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato che è obbligatorio ma non vincolante, e poi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, per acquisire efficacia, devono superare il controllo di legittimità della Corte dei Conti e poi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, fanno parte dei regolamenti del governo anche i decreti ministeriali (o interministeriali se adottati da più ministri) che sono adottati da un singolo ministro previo parere del Consiglio di Stato e hanno per oggetto la materia del ministro interessato.

Ci sono diversi tipi di regolamenti governativi: i regolamenti di esecuzione sono adottati dal governo anche senza una delega legislativa e servono per assicurare l'operatività di una legge; i regolamenti di attuazione sono adottati su materie coperte da riserva di legge relativa e servono per integrare i principi.

generali di una legge con unanormativa di dettaglio; i regolamenti indipendenti sono adottati autonomamente per regolamentarematerie che non sono disciplinate dalla legge; i regolamenti delegati necessitano di un'autorizzazionelegislativa e servono per attuare un processo di delegificazione in cui è possibile disciplinare materie giàdisciplinate dalla legge causando l'abrogazione della legge vigente e l'entrata in vigore del regolamento. FONTI TERZIARIE: Le consuetudini sono comportamenti ripetuti e costanti nel tempo da parte di unacollettività a cui l'ordinamento riconosce efficacia giuridica, sono norme non scritte che implicano laconvinzione diffusa che quel comportamento non è solo moralmente corretto ma giuridicamenteobbligatorio (opinio iuris): sono secundum legem quando integrano le leggi scritte e praeter legem quandoregolano materie non disciplinate dalle leggi scritte, ma non possono mai essere contra legem. Oltre alleconsuetudini,le altre fonti-fatto sono le norme dell'UE e le norme del diritto internazionale privato. La riserva di legge è l'istituto giuridico in base al quale una determinata materia può essere regolata soltanto dalla legge o da un atto avente forza di legge; è una garanzia nei confronti del cittadino poiché esclude il potere regolamentare di altri organi. La riserva di legge ordinaria prevede che la materia può essere disciplinata dalla legge del parlamento o da atti aventi forza di legge del governo: è assoluta se la materia deve essere regolata integralmente dalla legge come per le libertà fondamentali (ex. art. 13 Cost sono consentite restrizioni della libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge); è relativa se la legge interviene per definire i principi generali della materia lasciando spazio alle fonti secondarie di intervenire dettando la normativa di dettaglio (ex. art. 97 Cost i pubblici uffici sonoorganizzati secondo disposizioni di legge); è rinforzata se sono fissati ulteriori limiti che riguardano il contenuto della legge (ex. art. 16 Cost il cittadino ha libertà di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza). La riserva di legge formale prevede che la materia può essere disciplinata solo dalla legge del parlamento e non dagli atti aventi forza di legge del governo (ex. legge di bilancio). PARTECIPAZIONE POPOLARE (art. 1 Cost) La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione; il popolo è un insieme di soggetti che condividono lo status della cittadinanza, invece, il corpo elettorale è la parte di popolo titolare dell'elettorato attivo che gode dei diritti politici. L'elettorato attivo consiste nella capacità e legittimazione ad esprimere la preferenza per un candidato o una lista di candidati nelle elezioni politiche.candidato che ha espresso il voto. Tutti i cittadini maggiorenni possono partecipare alle elezioni politiche in cui si eleggono i componenti della Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica (dal 2021, prima l'età minima richiesta era di 25 anni), ma anche alle elezioni europee, amministrative e ai referendum. L'elettorato passivo consiste nella capacità del cittadino di ricoprire cariche elettive. È eleggibile chi ha raggiunto i 25 anni per la Camera dei Deputati, 40 anni per il Senato e 50 anni per il Presidente della Repubblica. La democrazia rappresentativa consiste nella capacità del corpo elettorale di eleggere i propri rappresentanti esprimendo un voto: il voto è personale in quanto una persona non può delegare a un'altra di votare al suo posto, uguale in quanto il valore di ogni voto è lo stesso, libero in quanto la persona non può essere condizionata e segreto in quanto non si può risalire al candidato che ha espresso il voto.voto specifico di una persona, inoltre, votare è un diritto e un dovere civico ma non prevede sanzioni nei confronti di chi non vota; non possono votare coloro che sono sottoposti a speciali misure di prevenzione o di sicurezza previste dal codice penale e i condannati all'interdizione. Gli istituti di
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
19 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mil10300 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Covino Fabrizia.