Diritto Internazionale
I. L’ordinamento giuridico internazionale
Il diritto internazionale come espressione di una società di Stati sovrani
Diritto internazionale = ordinamento giuridico della società internazionale; è un sistema giuridico distinto da quello dei
singoli Stati.
La società internazionale è composta principalmente da Stati sovrani e da pochi altri enti in grado di entrare in relazione
con gli stati su un piano di parità.
I soggetti del diritto internazionale.
In generale per “soggetti di diritto” si intendono quegli enti cui fanno capo le situazioni giuridiche che discendono dalle
norme dell’ordinamento giuridico considerato, e sono:
- Stati sovrani
- Altri membri della società internazionale che possono partecipare alla vita di relazione internazionale su un piano
di parità con gli Stati.
- Organizzazioni internazionali
Agli individui è negata la quali ca di soggetti del diritto internazionale perché non partecipano alla vita di relazione
internazionale su un piano di parità con gli Stati ma sono soggetti al potere di governo di questi.
Il decentramento delle attività di produzione, accertamento e attuazione coercitiva del diritto internazionale.
La società internazionale è priva di un’organizzazione di governo superiore ai suoi membri, di conseguenza le attività di
produzione, accertamento e attuazione coercitiva del diritto sono decentrate e vengono esercitate dagli stessi soggetti
dell'ordinamento, in primis gli Stati sovrani.
- Funzione normativa: consuetudine e accordo sono le fonti principali del diritto internazionale che sono prodotte
dagli Stati.
- Accertamento: è il risultato di attività riconducibili agli Stati; la soluzione delle controversie è possibile solo mediante
un accordo tra Stati oppure si può demandare la soluzione ad un’istanza arbitrale o giudiziale (la giurisdizione
internazionale ha fondamento consensuale).
- Attuazione coercitiva: è rimessa agli stati attraverso l’autotutela.
decentramento delle funzioni
Il è attenuato grazie alla stipulazione di accordi mediante i quali gli stati contraenti si
sono preventivamente obbligati a consentire che determinate funzioni attinenti alla produzione, all’accertamento o
all’attuazione coercitiva del diritto internazionale vengano svolte senza che sia ogni volta necessario il loro consenso. Si
tratta di accordi che non vanno sottovalutati, ma che non costituiscono comunque un mutamento qualitativo della
struttura dell'ordinamento giuridico internazionale dal momento che loro numero limitato e che si tratta pur sempre di
accordi che vincolano solo gli stati contraenti: l'esercizio accentrato di determinate funzioni è sempre reso possibile dal
consenso liberamente espresso dagli Stati contraenti al momento della stipulazione di tali accordi. Tra questi gli
accordi istitutivi delle organizzazioni internazionali che si sono formate accanto agli stati sovrani e indipendenti; es.
l’ONU.
Queste organizzazioni aiutano ad attenuare il decentramento delle attività di produzione, accertamento e attuazione del
diritto internazionale, ma comunque non contraddicono la sovranità degli stati membri e non sono in grado di agire
Europea,
e cacemente in funzione della volontà politica di questi. Diverso è il caso dell’Unione creata per favorire un
processo di integrazione tra stati.
Struttura formalmente paritaria principio di uguaglianza formale degli stati.
della società internazionale:
profonde disuguaglianze sostanziali
L'uguaglianza formale non è in grado di nascondere le che sussistono tra i
membri della società internazionale che ne determinano il peso economico e politico.
Le fonti del diritto internazionale.
Si distinguono:
Fonti in senso materiale:
I. fattori che agiscono storicamente determinando la creazione di norme giuridiche; tali
fattori danno l'impulso per la creazione di norme giuridiche, ma non sono di per sé idonee a creare tali norme.
Fonti in senso formale:
II. fatti, atti o procedimenti di produzione giuridica che creano, modi cano o estinguono
norme giuridiche; 1
ffi fi fi
- norme giuridiche positive: norme create mediante fonti in senso formale;
- mezzi sussidiari per la prova e l’interpretazione delle norme giuridiche:
giurisprudenza e dottrina:
• per determinare le norme giuridiche
analogia, principi generali del diritto internazionale e principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni
• civili: per interpretare o integrare le norme giuridiche internazionali.
Le tradizionali fonti del diritto internazionale sono:
- consuetudine: (diritto internazionale generale) ;
i cui destinatari sono tutti i soggetti internazionali
- accordo: (diritto internazionale particolare);
i cui destinatari sono un numero determinato di soggetti
- fonti previste da accordo: (atti vincolanti delle organizzazioni internazionali) i cui destinatari sono un numero
internazionale particolare);
determinato di soggetti (diritto
- atti giuridici unilaterali.
La costruzione graduale dell'ordinamento internazionale e la gerarchia delle fonti costruzione graduale
Parte della dottrina si preoccupa di fornire per l’ordinamento giuridico internazionale una (sul
Hans Kelsen)
modello di una famosa teoria elaborata da sostenendo che vi siano norme inferiori e superiori. Si
gerarchia:
costituisce così una al vertice dell’ordinamento sta una norma base o una o più norme fondamentali (sono
norme spontanee), diretta espressione del corpo sociale.
fonti primarie:
Due principali orientamenti che considerano come
consuetudine e accordo:
I. che derivano da due norme fondamentali dell’ordinamento di carattere originario e
consuetudo est servanda
spontaneo (contempla la consuetudine come fonte del diritto internazionale) e il principio
pacta sunt servanda (contempla l’accordo come fonte di diritto internazionale). In questa prospettiva le fonti
previste da accordo si con gurano come fonti secondarie perché sono previste da norme prodotte da una fonte
primaria.
solo la consuetudine:
II. è l’unico fatto di produzione giuridica direttamente contemplato da una norma
consuetudo est servanda). pacta sunt
fondamentale dell’ordinamento (la norma Questa concezione ritiene la norma
servanda come una norma di fonte consuetudinaria e di conseguenza l’accordo è considerato come fonte
secondaria.
-> Fonti di terzo grado sono quelle previste da accordo. criterio logico-formale
La questione è teorica: la gerarchia delle fonti viene e ettuata sulla base solo del ma il fatto che
una fonte sia sovraordinata non vuol dire che la forza obbligatoria delle norme materiali da essa prodotte, sia superiore
a quella delle norme materiali prodotte dalla fonte di grado inferiore, poiché una norma di grado inferiore può derogare
ad una norma di grado superiore se quest’ultima lo consente ( no a poco tempo fa si concordava che le norme
consuetudinarie fossero sempre derogabili mediante accordo ma la prospettiva oggi è mutata, in seguito all’insorgere
norme consuetudinarie dotate di forza cogente.)
della categoria di Per questo l’opinione di quella parte della dottrina
che con gura la consuetudine come fonte primaria appare attualmente preferibile.
Il diritto internazionale cogente cogens)
Il con itto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (ius è tra le cause di invalidità dei
53 Cdt)
trattati (art e la sopravvenienza di una nuova norma imperativa del diritto int generale è prevista tra le cause di
64 Cdt).
estinzione dei trattati (art
Esistono norme materiali che devono considerarsi gerarchicamente superiori alle norme poste mediante accordo dal
norme di diritto internazionale cogente.
punto di vista della loro forza obbligatoria:
fonte delle norme cogenti
Quanto alla non vi è ancora un accordo unanime in dottrina: una norma di ius cogens è :
accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale come norma cui non è consentita nessuna deroga e che
“norma
può essere modi cata solo da una successiva norma del dir int generale avente lo stesso carattere” (art 53 Cdt).
Le norme cogenti sono ritenute come norme di diritto internazionale consuetudinario ma che si di erenziano da queste
ultime in virtù della convinzione degli Stati circa la loro inderogabilità: la fonte delle norme cogenti va rinvenuta nella
consuetudine internazionale: può produrre norme essibili o norme cogenti:
-> le norme di ius cogens sono spesso quali cate come gerarchicamente superiori alle altre norme del diritto
internazionale generale, ma hanno comunque natura consuetudinaria. 2
fl fi fi fi fi fl ff fi ff responsabilità internazionale
La violazione di una norma cogente da parte di uno Stato comporta una forma di
aggravata norme
rispetto a quella conseguente a qualunque illecito internazionale, e le norme cogenti sono anche
istitutive di obblighi solidali: anche gli Stati diversi da quello direttamente leso dalla violazione sono legittimati a far
valere la responsabilità dello stato autore.
L’integrazione giuridica: analogia e principi generali del diritto internazionale
procedimenti di produzione giuridica integrativa
Esistono dei ai quali si ricorre in assenza di norme (di diritto
internazionale particolare o generale) poste da quelle fonti:
analogia:
I. a cui si ricorre per integrare la disciplina giuridica risultante dalle norme generali di fonte consuetudinaria:
per applicare una norma esistente a fattispecie nuove ma che hanno caratteri analoghi a quelle contemplate dalla
norma.
principi generali dell'ordinamento:
II. spesso vi è confusione concettuale, perciò si distingue tra:
- principi generali del diritto internazionale
- principi generali di diritto (che riguardano esperienze giuridiche interne). principi informatori
Anche l’ordinamento giuridico internazionale ha i suoi principi generali, intesi come quei (o
ispiratori) a cui si è ispirato l’ordinamento stesso: si tratta di principi che si esprimono in una pluralità di norme
giuridiche ai quali è possibile e dai quali è possibile ricavare la il complessivo contenuto delle norme stesse. Non
richiedono di essere formulati da una fonte di norme giuridiche e funzionano come principi per l'integrazione delle
norme dell'ordinamento.
principi fondamentali
-> Tra questi i che si esprimono in norme generali che hanno spesso carattere cogente e la cui
violazione dà luogo a una forma aggravata di responsabilità internazionale.
principi generali di particolari settori del diritto
Accanto ai principi generali del internazionale esistono i
internazionale, per esempio il diritto dei con itti armati o il diritto dell’ambiente.
I principi generali del diritto riconosciuti dalle Nazioni civili.
principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili
I non si ricavano per induzione dalle norme internazionali,
ma sono piuttosto i principi generali comuni agli ordinamenti interni degli Stati.
ruolo funzione
Il loro è simile a quello dei principi generali e in particolare la loro sembra essere quello di integrare
norme dell'ordinamento e applicarsi in via sussidiaria.
-> alcuni di questi principi si sono trasformati in principi generali del diritto internazionale.
diritto internazionale amministrativo
Tuttavia sono importanti nel (che regola i rapporti tra le organizzazioni
diritto internazionale penale,
internazionali e il loro personale) e nel infatti lo Statuto della Corte penale internazionale
dice espressamente che essa può applicarli in mancanza di norme o principi generali del diritto internazionale.
Il c.d. soft law.
Il soft law è un insieme di fatti o procedimenti che creano regole non giuridicamente vincolanti, ma che possono
contribuire allo sviluppo del diritto.
Fonti di soft law:
- atti non vincolanti delle organizzazioni internazionali dichiarazioni
(tra i quali particolarmente importanti sono le
di principi dell’Assemblea generale dell’ONU)
- accordi non vincolanti. fonti in senso materiale:
Si trattano di atti che possono quali carsi come fattori non idonei a creare vere e proprie
norme giuridiche, ma che possono fornire l’impulso per la successiva creazione di tali norme, quindi possono
contribuire all’evoluzione del diritto internazionale consuetudinario o provocare la successiva stipulazione di accordi
giuridicamente vincolanti. l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Sulla base del soft law si è costituito un ente: (OSCE),
che oggi si tende a considerare come un’organizzazione internazionale nonostante l’assenza di un trattato istitutivo (se
si ammette l’OSCE come organizzazione internazionale, se ne deve dedurre che atti di soft law insieme a norme di hard
3
fi fl
law sono riusciti a dare vita a un ente dotato di soggettività internazionale in virtù della volontà degli Stati membri e del
principio di e ettività).
L’evoluzione del contenuto del diritto internazionale.
Il diritto internazionale si divide tradizionalmente in:
diritto internazionale di guerra:
I. Il si limitava tradizionalmente a regolare le guerre internazionali ma adesso regola
qualsiasi con itto armato, internazionale o interno con norme che si propongono di evitare le peggiori
internazionale umanitario”.
conseguenze della violenza bellica. È oggi designato anche come “diritto
diritto internazionale di pace: coesistenza paci ca
II. Il si preoccupava tradizionalmente di favorire la degli Stati
lasciandogli libertà nell’esercizio del potere di governo al proprio interno; ad oggi mira anche ad assicurare la
cooperazione tra Stati.
Più in generale il diritto internazionale generale si è evoluto nel senso di restringere la sfera di libertà degli Stati nel
governare la propria comunità territoriale: attualmente tale libertà è circoscritta da norme dirette anche a garantire
determinati diritti fondamentali a tutti gli individui e alle minoranze nazionali, oltre che a tutelare Stati e cittadini
stranieri come solo faceva in passato.
Invece nel diritto internazionale convenzionale ad oggi esiste una pluralità di trattati multilaterali importanti ad assicurare
protezione dell’ambiente naturale liberalizzazione dei rapporti commerciali ed economici
la e a favorire la
internazionali.
La progressiva riduzione della libertà di cui godevano gli Stati un tempo ha reso sempre più importante
->
l’applicazione delle norme internazionali all’interno degli ordinamenti nazionali: ciò può ovviare alle carenze
strutturali dell’ordinamento internazionale.
II. La consuetudine internazionale
Nozione: La consuetudine può de nirsi come la ripetizione di un comportamento da parte degli Stati e, più in generale
dei membri della società internazionale, accompagnato dalla convinzione che tale comportamento sia conforme al
diritto. È sostanzialmente l'unica fonte di diritto internazionale generale e per sua stessa natura è fonte di norme non
scritte.
Concezione dualistica della consuetudine (teoria dualista), elementi costitutivi:
usus :
I. Prassi o elemento materiale
Opinio iuris sive necessitatis
II. : elemento psicologico
L’elemento materiale.
La prassi degli stati può essere egualmente costituita da: - atti sici e verbali / inazione
- Comportamenti al loro interno / nelle relazioni
internazionali
Inoltre la prassi degli stati deve essere:
Su cientemente di usa:
I. deve essere quindi generale ovvero di usa e rappresentativa oltre che coerente;
Su cientemente costante:
II. anche se il tempo di formazione della consuetudine non è predeterminato in astratto, si
sa che più è di usa la prassi, meno tempo sarà necessario per ingenerare opinio iuris, e quindi per costituire
consuetudine;
Su cientemente uniforme:
III. questo non signi ca che tutti gli Stati che partecipano al processo consuetudinario
debbano comportarsi sempre nello stesso modo in tutte le circostanze ma, al contrario, le singole manifestazioni
della prassi degli Stati sono spesso ambivalenti e devono perciò essere valutate.
violazioni
Possono avvenire della consuetudine ma possono essere violazioni motivate dagli Stati quando:
- eccezione
qualora agisca sulla base di un (se quindi motivi l'eccezione riconosci e ribadisce l'esistenza di una
norma)
- lo Stato vuole disfarsi della norma (se più Stati smettono di rispettarla allora la consuetudine può crollare -> si va
incontro ad una nuova norma o a desuetudine) 4
ffi
ffi
ffi ff fl ff ff fi fi ff fi fi
! Il fatto che la norma sia inserita in un certo numero di trattati può, ma non necessariamente deve, indicare che quella
norma ri ette una corrispondente norma consuetudinaria.
L’elemento psicologico.
È costituito dalla convinzione che il comportamento tenuto dai membri della società internazionale sia conforme al
diritto.
Nella fase iniziale ciò che rileva è che i singoli comportamenti statali siano sostenuti dalla convinzione della loro
opportunità o doverosità sociale:
- se le esigenze di natura politica o economica sono percepite dagli Stati come irragionevoli allora il comportamento
sarà valutato come illecito;
- Se al contrario tali esigenze sono percepite come meritevoli di considerazione, allora è probabile che il
opinio
comportamento si di onda producendo il convincimento che la prassi è conforme al diritto (in tal modo da
necessitatis-> opinio iuris).
indispensabile
L’elemento psicologico è per:
Distinguere la consuetudine dal mero uso
I. (inteso come la ripetizione di un comportamento che gli Stati tengono per
ragioni di cortesia ma senza sentirsi giuridicamente obbligati);
Accertare in che misura una di usa prassi convenzionale costituisca la prova di una consuet
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