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Diritto Internazionale

I. L’ordinamento giuridico internazionale

Il diritto internazionale come espressione di una società di Stati sovrani

Diritto internazionale = ordinamento giuridico della società internazionale; è un sistema giuridico distinto da quello dei

singoli Stati.

La società internazionale è composta principalmente da Stati sovrani e da pochi altri enti in grado di entrare in relazione

con gli stati su un piano di parità.

I soggetti del diritto internazionale.

In generale per “soggetti di diritto” si intendono quegli enti cui fanno capo le situazioni giuridiche che discendono dalle

norme dell’ordinamento giuridico considerato, e sono:

- Stati sovrani

- Altri membri della società internazionale che possono partecipare alla vita di relazione internazionale su un piano

di parità con gli Stati.

- Organizzazioni internazionali

Agli individui è negata la quali ca di soggetti del diritto internazionale perché non partecipano alla vita di relazione

internazionale su un piano di parità con gli Stati ma sono soggetti al potere di governo di questi.

Il decentramento delle attività di produzione, accertamento e attuazione coercitiva del diritto internazionale.

La società internazionale è priva di un’organizzazione di governo superiore ai suoi membri, di conseguenza le attività di

produzione, accertamento e attuazione coercitiva del diritto sono decentrate e vengono esercitate dagli stessi soggetti

dell'ordinamento, in primis gli Stati sovrani.

- Funzione normativa: consuetudine e accordo sono le fonti principali del diritto internazionale che sono prodotte

dagli Stati.

- Accertamento: è il risultato di attività riconducibili agli Stati; la soluzione delle controversie è possibile solo mediante

un accordo tra Stati oppure si può demandare la soluzione ad un’istanza arbitrale o giudiziale (la giurisdizione

internazionale ha fondamento consensuale).

- Attuazione coercitiva: è rimessa agli stati attraverso l’autotutela.

decentramento delle funzioni

Il è attenuato grazie alla stipulazione di accordi mediante i quali gli stati contraenti si

sono preventivamente obbligati a consentire che determinate funzioni attinenti alla produzione, all’accertamento o

all’attuazione coercitiva del diritto internazionale vengano svolte senza che sia ogni volta necessario il loro consenso. Si

tratta di accordi che non vanno sottovalutati, ma che non costituiscono comunque un mutamento qualitativo della

struttura dell'ordinamento giuridico internazionale dal momento che loro numero limitato e che si tratta pur sempre di

accordi che vincolano solo gli stati contraenti: l'esercizio accentrato di determinate funzioni è sempre reso possibile dal

consenso liberamente espresso dagli Stati contraenti al momento della stipulazione di tali accordi. Tra questi gli

accordi istitutivi delle organizzazioni internazionali che si sono formate accanto agli stati sovrani e indipendenti; es.

l’ONU.

Queste organizzazioni aiutano ad attenuare il decentramento delle attività di produzione, accertamento e attuazione del

diritto internazionale, ma comunque non contraddicono la sovranità degli stati membri e non sono in grado di agire

Europea,

e cacemente in funzione della volontà politica di questi. Diverso è il caso dell’Unione creata per favorire un

processo di integrazione tra stati.

Struttura formalmente paritaria principio di uguaglianza formale degli stati.

della società internazionale:

profonde disuguaglianze sostanziali

L'uguaglianza formale non è in grado di nascondere le che sussistono tra i

membri della società internazionale che ne determinano il peso economico e politico.

Le fonti del diritto internazionale.

Si distinguono:

Fonti in senso materiale:

I. fattori che agiscono storicamente determinando la creazione di norme giuridiche; tali

fattori danno l'impulso per la creazione di norme giuridiche, ma non sono di per sé idonee a creare tali norme.

Fonti in senso formale:

II. fatti, atti o procedimenti di produzione giuridica che creano, modi cano o estinguono

norme giuridiche; 1

ffi fi fi

- norme giuridiche positive: norme create mediante fonti in senso formale;

- mezzi sussidiari per la prova e l’interpretazione delle norme giuridiche:

giurisprudenza e dottrina:

• per determinare le norme giuridiche

analogia, principi generali del diritto internazionale e principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni

• civili: per interpretare o integrare le norme giuridiche internazionali.

Le tradizionali fonti del diritto internazionale sono:

- consuetudine: (diritto internazionale generale) ;

i cui destinatari sono tutti i soggetti internazionali

- accordo: (diritto internazionale particolare);

i cui destinatari sono un numero determinato di soggetti

- fonti previste da accordo: (atti vincolanti delle organizzazioni internazionali) i cui destinatari sono un numero

internazionale particolare);

determinato di soggetti (diritto

- atti giuridici unilaterali.

La costruzione graduale dell'ordinamento internazionale e la gerarchia delle fonti costruzione graduale

Parte della dottrina si preoccupa di fornire per l’ordinamento giuridico internazionale una (sul

Hans Kelsen)

modello di una famosa teoria elaborata da sostenendo che vi siano norme inferiori e superiori. Si

gerarchia:

costituisce così una al vertice dell’ordinamento sta una norma base o una o più norme fondamentali (sono

norme spontanee), diretta espressione del corpo sociale.

fonti primarie:

Due principali orientamenti che considerano come

consuetudine e accordo:

I. che derivano da due norme fondamentali dell’ordinamento di carattere originario e

consuetudo est servanda

spontaneo (contempla la consuetudine come fonte del diritto internazionale) e il principio

pacta sunt servanda (contempla l’accordo come fonte di diritto internazionale). In questa prospettiva le fonti

previste da accordo si con gurano come fonti secondarie perché sono previste da norme prodotte da una fonte

primaria.

solo la consuetudine:

II. è l’unico fatto di produzione giuridica direttamente contemplato da una norma

consuetudo est servanda). pacta sunt

fondamentale dell’ordinamento (la norma Questa concezione ritiene la norma

servanda come una norma di fonte consuetudinaria e di conseguenza l’accordo è considerato come fonte

secondaria.

-> Fonti di terzo grado sono quelle previste da accordo. criterio logico-formale

La questione è teorica: la gerarchia delle fonti viene e ettuata sulla base solo del ma il fatto che

una fonte sia sovraordinata non vuol dire che la forza obbligatoria delle norme materiali da essa prodotte, sia superiore

a quella delle norme materiali prodotte dalla fonte di grado inferiore, poiché una norma di grado inferiore può derogare

ad una norma di grado superiore se quest’ultima lo consente ( no a poco tempo fa si concordava che le norme

consuetudinarie fossero sempre derogabili mediante accordo ma la prospettiva oggi è mutata, in seguito all’insorgere

norme consuetudinarie dotate di forza cogente.)

della categoria di Per questo l’opinione di quella parte della dottrina

che con gura la consuetudine come fonte primaria appare attualmente preferibile.

Il diritto internazionale cogente cogens)

Il con itto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (ius è tra le cause di invalidità dei

53 Cdt)

trattati (art e la sopravvenienza di una nuova norma imperativa del diritto int generale è prevista tra le cause di

64 Cdt).

estinzione dei trattati (art

Esistono norme materiali che devono considerarsi gerarchicamente superiori alle norme poste mediante accordo dal

norme di diritto internazionale cogente.

punto di vista della loro forza obbligatoria:

fonte delle norme cogenti

Quanto alla non vi è ancora un accordo unanime in dottrina: una norma di ius cogens è :

accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale come norma cui non è consentita nessuna deroga e che

“norma

può essere modi cata solo da una successiva norma del dir int generale avente lo stesso carattere” (art 53 Cdt).

Le norme cogenti sono ritenute come norme di diritto internazionale consuetudinario ma che si di erenziano da queste

ultime in virtù della convinzione degli Stati circa la loro inderogabilità: la fonte delle norme cogenti va rinvenuta nella

consuetudine internazionale: può produrre norme essibili o norme cogenti:

-> le norme di ius cogens sono spesso quali cate come gerarchicamente superiori alle altre norme del diritto

internazionale generale, ma hanno comunque natura consuetudinaria. 2

fl fi fi fi fi fl ff fi ff responsabilità internazionale

La violazione di una norma cogente da parte di uno Stato comporta una forma di

aggravata norme

rispetto a quella conseguente a qualunque illecito internazionale, e le norme cogenti sono anche

istitutive di obblighi solidali: anche gli Stati diversi da quello direttamente leso dalla violazione sono legittimati a far

valere la responsabilità dello stato autore.

L’integrazione giuridica: analogia e principi generali del diritto internazionale

procedimenti di produzione giuridica integrativa

Esistono dei ai quali si ricorre in assenza di norme (di diritto

internazionale particolare o generale) poste da quelle fonti:

analogia:

I. a cui si ricorre per integrare la disciplina giuridica risultante dalle norme generali di fonte consuetudinaria:

per applicare una norma esistente a fattispecie nuove ma che hanno caratteri analoghi a quelle contemplate dalla

norma.

principi generali dell'ordinamento:

II. spesso vi è confusione concettuale, perciò si distingue tra:

- principi generali del diritto internazionale

- principi generali di diritto (che riguardano esperienze giuridiche interne). principi informatori

Anche l’ordinamento giuridico internazionale ha i suoi principi generali, intesi come quei (o

ispiratori) a cui si è ispirato l’ordinamento stesso: si tratta di principi che si esprimono in una pluralità di norme

giuridiche ai quali è possibile e dai quali è possibile ricavare la il complessivo contenuto delle norme stesse. Non

richiedono di essere formulati da una fonte di norme giuridiche e funzionano come principi per l'integrazione delle

norme dell'ordinamento.

principi fondamentali

-> Tra questi i che si esprimono in norme generali che hanno spesso carattere cogente e la cui

violazione dà luogo a una forma aggravata di responsabilità internazionale.

principi generali di particolari settori del diritto

Accanto ai principi generali del internazionale esistono i

internazionale, per esempio il diritto dei con itti armati o il diritto dell’ambiente.

I principi generali del diritto riconosciuti dalle Nazioni civili.

principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili

I non si ricavano per induzione dalle norme internazionali,

ma sono piuttosto i principi generali comuni agli ordinamenti interni degli Stati.

ruolo funzione

Il loro è simile a quello dei principi generali e in particolare la loro sembra essere quello di integrare

norme dell'ordinamento e applicarsi in via sussidiaria.

-> alcuni di questi principi si sono trasformati in principi generali del diritto internazionale.

diritto internazionale amministrativo

Tuttavia sono importanti nel (che regola i rapporti tra le organizzazioni

diritto internazionale penale,

internazionali e il loro personale) e nel infatti lo Statuto della Corte penale internazionale

dice espressamente che essa può applicarli in mancanza di norme o principi generali del diritto internazionale.

Il c.d. soft law.

Il soft law è un insieme di fatti o procedimenti che creano regole non giuridicamente vincolanti, ma che possono

contribuire allo sviluppo del diritto.

Fonti di soft law:

- atti non vincolanti delle organizzazioni internazionali dichiarazioni

(tra i quali particolarmente importanti sono le

di principi dell’Assemblea generale dell’ONU)

- accordi non vincolanti. fonti in senso materiale:

Si trattano di atti che possono quali carsi come fattori non idonei a creare vere e proprie

norme giuridiche, ma che possono fornire l’impulso per la successiva creazione di tali norme, quindi possono

contribuire all’evoluzione del diritto internazionale consuetudinario o provocare la successiva stipulazione di accordi

giuridicamente vincolanti. l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

Sulla base del soft law si è costituito un ente: (OSCE),

che oggi si tende a considerare come un’organizzazione internazionale nonostante l’assenza di un trattato istitutivo (se

si ammette l’OSCE come organizzazione internazionale, se ne deve dedurre che atti di soft law insieme a norme di hard

3

fi fl

law sono riusciti a dare vita a un ente dotato di soggettività internazionale in virtù della volontà degli Stati membri e del

principio di e ettività).

L’evoluzione del contenuto del diritto internazionale.

Il diritto internazionale si divide tradizionalmente in:

diritto internazionale di guerra:

I. Il si limitava tradizionalmente a regolare le guerre internazionali ma adesso regola

qualsiasi con itto armato, internazionale o interno con norme che si propongono di evitare le peggiori

internazionale umanitario”.

conseguenze della violenza bellica. È oggi designato anche come “diritto

diritto internazionale di pace: coesistenza paci ca

II. Il si preoccupava tradizionalmente di favorire la degli Stati

lasciandogli libertà nell’esercizio del potere di governo al proprio interno; ad oggi mira anche ad assicurare la

cooperazione tra Stati.

Più in generale il diritto internazionale generale si è evoluto nel senso di restringere la sfera di libertà degli Stati nel

governare la propria comunità territoriale: attualmente tale libertà è circoscritta da norme dirette anche a garantire

determinati diritti fondamentali a tutti gli individui e alle minoranze nazionali, oltre che a tutelare Stati e cittadini

stranieri come solo faceva in passato.

Invece nel diritto internazionale convenzionale ad oggi esiste una pluralità di trattati multilaterali importanti ad assicurare

protezione dell’ambiente naturale liberalizzazione dei rapporti commerciali ed economici

la e a favorire la

internazionali.

La progressiva riduzione della libertà di cui godevano gli Stati un tempo ha reso sempre più importante

->

l’applicazione delle norme internazionali all’interno degli ordinamenti nazionali: ciò può ovviare alle carenze

strutturali dell’ordinamento internazionale.

II. La consuetudine internazionale

Nozione: La consuetudine può de nirsi come la ripetizione di un comportamento da parte degli Stati e, più in generale

dei membri della società internazionale, accompagnato dalla convinzione che tale comportamento sia conforme al

diritto. È sostanzialmente l'unica fonte di diritto internazionale generale e per sua stessa natura è fonte di norme non

scritte.

Concezione dualistica della consuetudine (teoria dualista), elementi costitutivi:

usus :

I. Prassi o elemento materiale

Opinio iuris sive necessitatis

II. : elemento psicologico

L’elemento materiale.

La prassi degli stati può essere egualmente costituita da: - atti sici e verbali / inazione

- Comportamenti al loro interno / nelle relazioni

internazionali

Inoltre la prassi degli stati deve essere:

Su cientemente di usa:

I. deve essere quindi generale ovvero di usa e rappresentativa oltre che coerente;

Su cientemente costante:

II. anche se il tempo di formazione della consuetudine non è predeterminato in astratto, si

sa che più è di usa la prassi, meno tempo sarà necessario per ingenerare opinio iuris, e quindi per costituire

consuetudine;

Su cientemente uniforme:

III. questo non signi ca che tutti gli Stati che partecipano al processo consuetudinario

debbano comportarsi sempre nello stesso modo in tutte le circostanze ma, al contrario, le singole manifestazioni

della prassi degli Stati sono spesso ambivalenti e devono perciò essere valutate.

violazioni

Possono avvenire della consuetudine ma possono essere violazioni motivate dagli Stati quando:

- eccezione

qualora agisca sulla base di un (se quindi motivi l'eccezione riconosci e ribadisce l'esistenza di una

norma)

- lo Stato vuole disfarsi della norma (se più Stati smettono di rispettarla allora la consuetudine può crollare -> si va

incontro ad una nuova norma o a desuetudine) 4

ffi

ffi

ffi ff fl ff ff fi fi ff fi fi

! Il fatto che la norma sia inserita in un certo numero di trattati può, ma non necessariamente deve, indicare che quella

norma ri ette una corrispondente norma consuetudinaria.

L’elemento psicologico.

È costituito dalla convinzione che il comportamento tenuto dai membri della società internazionale sia conforme al

diritto.

Nella fase iniziale ciò che rileva è che i singoli comportamenti statali siano sostenuti dalla convinzione della loro

opportunità o doverosità sociale:

- se le esigenze di natura politica o economica sono percepite dagli Stati come irragionevoli allora il comportamento

sarà valutato come illecito;

- Se al contrario tali esigenze sono percepite come meritevoli di considerazione, allora è probabile che il

opinio

comportamento si di onda producendo il convincimento che la prassi è conforme al diritto (in tal modo da

necessitatis-> opinio iuris).

indispensabile

L’elemento psicologico è per:

Distinguere la consuetudine dal mero uso

I. (inteso come la ripetizione di un comportamento che gli Stati tengono per

ragioni di cortesia ma senza sentirsi giuridicamente obbligati);

Accertare in che misura una di usa prassi convenzionale costituisca la prova di una consuet

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dowomcv di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Turrini Paolo.
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