IL DIRITTO DEI TRATTATI
La fonte di secondo grado si fonda sulla norma consuetudinaria e può essere denominata
in vari modi, ciò che è davvero importante è la volontà delle parti di impegnarsi
giuridicamente a rispettare il contenuto dell’accordo. La materia dei trattati fra gli Stati è
stata codificata dalla Convenzione di Vienna ed è entrata in vigore il 27 gennaio del 1980.
La stessa Convenzione di Vienna precisa che l’irretroattività della Convenzione non
pregiudica l’applicazione di qualsiasi regola annunciata in essa alla quale i trattati sono
soggetti in base al diritto internazionale.
Il trattato internazionale è l’incontro di volontà tra due o più stati che si obbligano a
rispettare la stessa cosa. Il procedimento che porta all’ottenimento di un trattato è quello
di stipulazione o conclusione al quale si può arrivare con una piena libertà di forma: può
essere concluso anche in forma tacita quando si manifesta in maniera sicura e univoca la
volontà degli stati. Nella prassi possono però riconoscersi due procedimenti di
conclusione: la forma solenne e la forma semplificata. La forma solenne è divisa i 4 fasi:
c’è la negoziazione cioè la trattativa tra gli stati interessati (conferenza internazionale); se
la negoziazione va a buon fine si passa alla firma del testo da parte degli Stati (votazione
a maggioranza qualificata), la firma dell’accordo non è idonea a esprimere la volontà di
uno stato di obbligarsi a osservare il testo sottoscritto ma ha il valore giuridico di
autenticare il testo e di renderlo definitivo cioè non più modificabile, la firma determina
l’obbligo di astenersi da atti che lo priverebbero del suo oggetto e del suo scopo; la terza
fase è la ratifica dell’accordo stesso, l’accordo viene esaminato e approvato (oggi la
ratifica ha diverse funzioni: dà l’opportunità allo stato di obbligarsi o no, permette
l’esercizio dei poteri di partecipazione all’assunzione dell’obbligo). Alla ratifica sono
equiparati anche l’accettazione e l’approvazione. C’è poi l’adesione che è la
partecipazione ai trattati multilaterali aperti tramite una clausola d’adesione, dall’adesione
va distinta l’ammissione che prevede che uno stato estraneo all’accordo possa
parteciparvi (non basta la volontà ma la sua domanda deve essere discussa dagli altri
stati). Un’altra forma di manifestazione della volontà è la notificazione del
completamento delle formalità richieste. L’ultima fase della forma solenne è lo
scambio delle ratifiche: c’è la reciproca notificazione e il loro scambio o deposito. È un
accordo bilaterale che produce immediatamente l’incontro delle volontà degli stati.
Nell’attesa dell’entrata in vigore del trattato è possibile che questo venga applicato a titolo
provvisorio fra gli stati. La conclusione del trattato avviene in forma semplificata quando
la firma stessa esprime la volontà dello stato di essere vincolato dal trattato, l’entrata in
vigore si determina quando il trattato è sottoscritto da entrambi gli stati che lo hanno
negoziato. La scelta tra le forme dipende dalla volontà degli stati.
Il diritto internazionale regola la competenza a stipulare gli accordi solo entro certi limiti:
si individuano alcuni organi dello stato come rappresentanti per l’adozione o per
l’autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il suo consenso ad essere
obbligato, sono i plenipotenziari che hanno un documento in cui sono designati come
rappresentanti: Capi di Stato, Capi di Governo, i Ministri degli affari esteri, i Capi della
missione diplomatica. A questi organi vanno aggiunti i comandanti militari riguardo dli
accordi conclusi tra gli stati opposti in un conflitto armato. Per determinare questi
rappresentanti, il diritto internazionale fa un rinvio al diritto costituzionale interno di ogni
singolo stato interessato. La normativa interna acquista così rilevanza internazionale. La
volontà dello stato di adottare il testo del trattato e di vincolarsi a rispettarlo deve essere
espressa dagli organi competenti secondo la Costituzione dello Stato e nell’osservanza
delle norme costituzionali che riguardano i limiti della loro competenza e i procedimenti
interni che possono coinvolgere la volontà del parlamento. In caso di violazione delle
norme costituzionali, l’accordo presenta un vizio di formazione che può determinare
l’invalidità sul piano internazionale. Questa disciplina trova conferma della Convenzione
di Vienna, l’art. 46 contempla come causa d’invalidità dei trattati il fatto che il consenso
di uno stato a vincolarsi ad un trattato sia espresso in violazione di una disposizione di un
suo diritto interno, purché la violazione sia manifesta e la norma violata sia importante.
Il rinvio del diritto internazionale al diritto interno dei singoli stati può condurre
all’applicazione di norme differenti da stato a stato. Per quanto riguarda lo Stato Italiano,
l’art. 87 della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica la competenza a
ratificare i trattati dichiarando che: ratifica i trattati, previa, quando occorra, l’autorizzazione
delle Camere. L’art. 80 della Costituzione dice che: le Camere autorizzano con legge la
ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di legge. La ratifica è da intendere comprensiva di ogni atto dello Stato
italiano che esprime il consenso ad assumere obblighi internazionali. L’art. 87 Cost. la
qualifica come un atto formalmente presidenziale ma dal punto di vista sostanziale è un
atto del governo, nel senso che è il Consiglio dei Ministri a volersi impegnare con una
ratifica tra gli stati. Al di fuori di estreme violazioni della Costituzione, il capo di stato deve
ratificare l’accordo perché la decisione è di competenza del governo. L’art. 80 attribuisce
una competenza determinante al Parlamento: per alcuni trattati la ratifica è subordinata
infatti alla sua autorizzazione che deve essere data con la legge solo formale e non
materiale perché si limita a dichiarare che il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare il trattato il cui testo viene allegato alla legge (essa non obbliga il Capo di Stato
a ratificare il trattato ma lo abilita a farlo rimuovendo il limite costituzionale per l’esercizio
del suo potere). La legge di autorizzazione alla ratifica ha delle specifiche garanzie: deve
essere approvata in seduta plenaria e non in commissione (art. 74 cost) oppure non può
essere sottoposta a referendum popolare abrogativo (art. 75 cost). L’autorizzazione delle
Camere è richiesta solo per determinate categorie di trattati. I trattati che prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari sono quelli tramite i quali l’Italia si obbliga a sottoporsi a
processi davanti ad un tribunale ad hoc o ad una corte precostituita. I trattati importano
variazioni del territorio. Non ci sono problemi per i trattati che modificano la legge: sono
quegli accordi la cui esecuzione richiede di modificare la legge vigente per adeguarla
agli obblighi assunti con l’accordo, più problematici sono gli accordi di natura politica
perché in realtà ogni accordo ha natura politica lo Stato è un ente politico e quindi le
→
sue scelte nascono sempre da valutazioni politiche. Per dare un senso alla norma
costituzionale bisogna interpretarla in maniera restrittiva circoscrivendo la categoria in
esame a trattati particolari. La nozione di trattati che comportano oneri alle finanze deve
essere interpretata in modo restrittivo altrimenti non ci sarebbero trattati privi di oneri
finanziari, ogni trattato richiede anche una spesa minima. La Costituzione italiana si limita
a definire la competenza a stipulare dei propri organi riguardo la conclusione dei trattati
in forma solenne. Sono molto più frequenti però gli accordi in forma semplificata (conclusi
tramite firma o scambio di note). La prassi della conclusione in forma semplificata è molto
ampia e non incontra riserve o contestazioni, le divergenze possono emergere a livello di
accordi conclusi in forma semplificata ma considerati illegittimi. La ricostruzione più
convincente è quella dell’art. 87 c. 8 che parla della competenza degli organi, non
prescrive la ratifica come strumento di manifestazione della volontà dello stato Italiano di
vincolarsi ma dispone che questa può essere emessa solo dal Presidente della
Repubblica. L’ammissibilità degli accordi in forma semplificata trova ammissibilità nei
lavori preparatori dell’Assemblea Costituente che sottopongono a ratifica solo i trattati
più importanti. Per quanto riguarda gli accordi che entrano nel campo di applicazione
dell’art. 80, la conclusione in forma semplificata elude la competenza del Parlamento che
viene privato del potere di autorizzare o meno le conclusioni degli accordi internazionali.
La conclusione degli accordi che rientrano nell’ambito dell’art. 80, in forma semplificata,
costituisce una violazione dei una norma del diritto italiano, la violazione è sanabile dove
il Parlamento esprima la sua approvazione all’accordo o approva la legge di bilancio e le
leggi da essa derivanti. L’art. 80 richiede anche la ratifica del Capo dello Stato. La forma
semplificata è compatibile con la prescrizione costituzionale solo nel caso di trattati che
sono esecutivi di trattati precedenti. L’Italia potrebbe invocare la violazione come causa
di invalidità del trattato, un giudice italiano potrebbe sollevare la questione davanti alla
Corte Costituzionale di incostituzionalità di una legge di esecuzione dell’accordo, per
contrasto con le norme sulla competenza a stipulare. Potrebbe dichiarare l’invalidità sul
piano internazionale ma l’inapplicabilità solo riguardo l’oggetto in giudizio perché sul
piano interno è privo di effetti.
Un altro problema è legato all’ammissibilità degli accordi segreti. Un esempio è
l’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra l’Italia e la Repubblica del Niger del 26
settembre 2017 che, in seguito alla sentenza TAR del Lazio del 16/11/2018 n°11125, il
Governo è stato costretto a renderlo pubblico. Gli accordi segreti di cui di solito si ha
notizia riguardano spesso la materia militare o forme di collaborazione con i servizi
segreti. Gli accordi segreti sono conclusi in forma semplificata, a volte scritti dal
Presidente del
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto internazionale , Prof. Cinelli Claudia, libro consigliato Lezioni di diritto internazionale…
-
Riassunto esame Diritto internazionale privato, prof. Virzo, libro consigliato Diritto internazionale privato, Vill…
-
Riassunto esame Diritto internazionale, Prof. Villani Susanna, libro consigliato Diritto Internazionale, Antonio Ca…
-
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Ruotolo Marco, libro consigliato Manuale diritto costituzionale , Ru…