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IL DIRITTO DEI TRATTATI

La fonte di secondo grado si fonda sulla norma consuetudinaria e può essere denominata

in vari modi, ciò che è davvero importante è la volontà delle parti di impegnarsi

giuridicamente a rispettare il contenuto dell’accordo. La materia dei trattati fra gli Stati è

stata codificata dalla Convenzione di Vienna ed è entrata in vigore il 27 gennaio del 1980.

La stessa Convenzione di Vienna precisa che l’irretroattività della Convenzione non

pregiudica l’applicazione di qualsiasi regola annunciata in essa alla quale i trattati sono

soggetti in base al diritto internazionale.

Il trattato internazionale è l’incontro di volontà tra due o più stati che si obbligano a

rispettare la stessa cosa. Il procedimento che porta all’ottenimento di un trattato è quello

di stipulazione o conclusione al quale si può arrivare con una piena libertà di forma: può

essere concluso anche in forma tacita quando si manifesta in maniera sicura e univoca la

volontà degli stati. Nella prassi possono però riconoscersi due procedimenti di

conclusione: la forma solenne e la forma semplificata. La forma solenne è divisa i 4 fasi:

c’è la negoziazione cioè la trattativa tra gli stati interessati (conferenza internazionale); se

la negoziazione va a buon fine si passa alla firma del testo da parte degli Stati (votazione

a maggioranza qualificata), la firma dell’accordo non è idonea a esprimere la volontà di

uno stato di obbligarsi a osservare il testo sottoscritto ma ha il valore giuridico di

autenticare il testo e di renderlo definitivo cioè non più modificabile, la firma determina

l’obbligo di astenersi da atti che lo priverebbero del suo oggetto e del suo scopo; la terza

fase è la ratifica dell’accordo stesso, l’accordo viene esaminato e approvato (oggi la

ratifica ha diverse funzioni: dà l’opportunità allo stato di obbligarsi o no, permette

l’esercizio dei poteri di partecipazione all’assunzione dell’obbligo). Alla ratifica sono

equiparati anche l’accettazione e l’approvazione. C’è poi l’adesione che è la

partecipazione ai trattati multilaterali aperti tramite una clausola d’adesione, dall’adesione

va distinta l’ammissione che prevede che uno stato estraneo all’accordo possa

parteciparvi (non basta la volontà ma la sua domanda deve essere discussa dagli altri

stati). Un’altra forma di manifestazione della volontà è la notificazione del

completamento delle formalità richieste. L’ultima fase della forma solenne è lo

scambio delle ratifiche: c’è la reciproca notificazione e il loro scambio o deposito. È un

accordo bilaterale che produce immediatamente l’incontro delle volontà degli stati.

Nell’attesa dell’entrata in vigore del trattato è possibile che questo venga applicato a titolo

provvisorio fra gli stati. La conclusione del trattato avviene in forma semplificata quando

la firma stessa esprime la volontà dello stato di essere vincolato dal trattato, l’entrata in

vigore si determina quando il trattato è sottoscritto da entrambi gli stati che lo hanno

negoziato. La scelta tra le forme dipende dalla volontà degli stati.

Il diritto internazionale regola la competenza a stipulare gli accordi solo entro certi limiti:

si individuano alcuni organi dello stato come rappresentanti per l’adozione o per

l’autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il suo consenso ad essere

obbligato, sono i plenipotenziari che hanno un documento in cui sono designati come

rappresentanti: Capi di Stato, Capi di Governo, i Ministri degli affari esteri, i Capi della

missione diplomatica. A questi organi vanno aggiunti i comandanti militari riguardo dli

accordi conclusi tra gli stati opposti in un conflitto armato. Per determinare questi

rappresentanti, il diritto internazionale fa un rinvio al diritto costituzionale interno di ogni

singolo stato interessato. La normativa interna acquista così rilevanza internazionale. La

volontà dello stato di adottare il testo del trattato e di vincolarsi a rispettarlo deve essere

espressa dagli organi competenti secondo la Costituzione dello Stato e nell’osservanza

delle norme costituzionali che riguardano i limiti della loro competenza e i procedimenti

interni che possono coinvolgere la volontà del parlamento. In caso di violazione delle

norme costituzionali, l’accordo presenta un vizio di formazione che può determinare

l’invalidità sul piano internazionale. Questa disciplina trova conferma della Convenzione

di Vienna, l’art. 46 contempla come causa d’invalidità dei trattati il fatto che il consenso

di uno stato a vincolarsi ad un trattato sia espresso in violazione di una disposizione di un

suo diritto interno, purché la violazione sia manifesta e la norma violata sia importante.

Il rinvio del diritto internazionale al diritto interno dei singoli stati può condurre

all’applicazione di norme differenti da stato a stato. Per quanto riguarda lo Stato Italiano,

l’art. 87 della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica la competenza a

ratificare i trattati dichiarando che: ratifica i trattati, previa, quando occorra, l’autorizzazione

delle Camere. L’art. 80 della Costituzione dice che: le Camere autorizzano con legge la

ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o

regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o

modificazioni di legge. La ratifica è da intendere comprensiva di ogni atto dello Stato

italiano che esprime il consenso ad assumere obblighi internazionali. L’art. 87 Cost. la

qualifica come un atto formalmente presidenziale ma dal punto di vista sostanziale è un

atto del governo, nel senso che è il Consiglio dei Ministri a volersi impegnare con una

ratifica tra gli stati. Al di fuori di estreme violazioni della Costituzione, il capo di stato deve

ratificare l’accordo perché la decisione è di competenza del governo. L’art. 80 attribuisce

una competenza determinante al Parlamento: per alcuni trattati la ratifica è subordinata

infatti alla sua autorizzazione che deve essere data con la legge solo formale e non

materiale perché si limita a dichiarare che il Presidente della Repubblica è autorizzato a

ratificare il trattato il cui testo viene allegato alla legge (essa non obbliga il Capo di Stato

a ratificare il trattato ma lo abilita a farlo rimuovendo il limite costituzionale per l’esercizio

del suo potere). La legge di autorizzazione alla ratifica ha delle specifiche garanzie: deve

essere approvata in seduta plenaria e non in commissione (art. 74 cost) oppure non può

essere sottoposta a referendum popolare abrogativo (art. 75 cost). L’autorizzazione delle

Camere è richiesta solo per determinate categorie di trattati. I trattati che prevedono

arbitrati o regolamenti giudiziari sono quelli tramite i quali l’Italia si obbliga a sottoporsi a

processi davanti ad un tribunale ad hoc o ad una corte precostituita. I trattati importano

variazioni del territorio. Non ci sono problemi per i trattati che modificano la legge: sono

quegli accordi la cui esecuzione richiede di modificare la legge vigente per adeguarla

agli obblighi assunti con l’accordo, più problematici sono gli accordi di natura politica

perché in realtà ogni accordo ha natura politica lo Stato è un ente politico e quindi le

sue scelte nascono sempre da valutazioni politiche. Per dare un senso alla norma

costituzionale bisogna interpretarla in maniera restrittiva circoscrivendo la categoria in

esame a trattati particolari. La nozione di trattati che comportano oneri alle finanze deve

essere interpretata in modo restrittivo altrimenti non ci sarebbero trattati privi di oneri

finanziari, ogni trattato richiede anche una spesa minima. La Costituzione italiana si limita

a definire la competenza a stipulare dei propri organi riguardo la conclusione dei trattati

in forma solenne. Sono molto più frequenti però gli accordi in forma semplificata (conclusi

tramite firma o scambio di note). La prassi della conclusione in forma semplificata è molto

ampia e non incontra riserve o contestazioni, le divergenze possono emergere a livello di

accordi conclusi in forma semplificata ma considerati illegittimi. La ricostruzione più

convincente è quella dell’art. 87 c. 8 che parla della competenza degli organi, non

prescrive la ratifica come strumento di manifestazione della volontà dello stato Italiano di

vincolarsi ma dispone che questa può essere emessa solo dal Presidente della

Repubblica. L’ammissibilità degli accordi in forma semplificata trova ammissibilità nei

lavori preparatori dell’Assemblea Costituente che sottopongono a ratifica solo i trattati

più importanti. Per quanto riguarda gli accordi che entrano nel campo di applicazione

dell’art. 80, la conclusione in forma semplificata elude la competenza del Parlamento che

viene privato del potere di autorizzare o meno le conclusioni degli accordi internazionali.

La conclusione degli accordi che rientrano nell’ambito dell’art. 80, in forma semplificata,

costituisce una violazione dei una norma del diritto italiano, la violazione è sanabile dove

il Parlamento esprima la sua approvazione all’accordo o approva la legge di bilancio e le

leggi da essa derivanti. L’art. 80 richiede anche la ratifica del Capo dello Stato. La forma

semplificata è compatibile con la prescrizione costituzionale solo nel caso di trattati che

sono esecutivi di trattati precedenti. L’Italia potrebbe invocare la violazione come causa

di invalidità del trattato, un giudice italiano potrebbe sollevare la questione davanti alla

Corte Costituzionale di incostituzionalità di una legge di esecuzione dell’accordo, per

contrasto con le norme sulla competenza a stipulare. Potrebbe dichiarare l’invalidità sul

piano internazionale ma l’inapplicabilità solo riguardo l’oggetto in giudizio perché sul

piano interno è privo di effetti.

Un altro problema è legato all’ammissibilità degli accordi segreti. Un esempio è

l’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra l’Italia e la Repubblica del Niger del 26

settembre 2017 che, in seguito alla sentenza TAR del Lazio del 16/11/2018 n°11125, il

Governo è stato costretto a renderlo pubblico. Gli accordi segreti di cui di solito si ha

notizia riguardano spesso la materia militare o forme di collaborazione con i servizi

segreti. Gli accordi segreti sono conclusi in forma semplificata, a volte scritti dal

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DoniB02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Ruotolo Gianpaolo.
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