LIBRO ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
Il diritto internazionale è un diritto che nasce e vive al di fuori degli
Stati (non come quello penale, commerciale o tributario) e viene in
parte assicurato da apparati istituzionali e ordinamenti giuridici.
Nato nel 1648 dopo la pace di Westfalia, alla fine della guerra dei
trenta anni, conclusa tra il Sacro Romano Impero e diversi Stati
Europei in una posizione paritaria, nessuno prevaleva sull’altro né al
livello politico che giuridico-formale (nascita di una Società di
nazioni).
Con l’obiettivo di garantire convivenza tra i vari stati, così,
proteggendo il potere statuale e tutelando la persona dello Stato.
Il diritto internazionale è costituito da una serie di norme.
Quelle per proteggere il potere statuale proteggono per l’appunto
l’esclusività del potere di governo dello Stato sul suo territorio e
difenderlo da interventi di altri Stati. Perciò vietare agli altri Stati di
esercitare poteri coercitivi sui territori diversi dai loro. Tra queste le
norme che stabiliscono il regime giuridico dei mari con l’obiettivo di
proteggere il potere esclusivo dello Stato sulle sue comunità navali,
ossia sulle comunità presenti sulle navi con la propria bandiera.
Tra quelle per tutelare la persona dello Stato ci sono quelle norme
per proteggere gli organi di Stato quando si recano all’estero,
imponendo allo Stato di prevenire attacchi contro un funzionario
straniero (capi di Stato o governo, diplomatici, ministri Esteri)
quando si trova sul suo territorio.
Ci sono però dei limiti alla potestà di governo. Tra cui, quelle norme
che proteggono lo straniero nella sua persona e nei suoi beni e a
non richiedergli prestazioni ingiustificate (servizio militare). Oppure
quelle norme che riguardano i fiumi internazionali, per cui non ci
sono imposizioni di potere.
Nel diritto internazionale le forme giuridiche fondamentali sono
svolte dagli Stati mediante metodi di cooperazione.
Funzione di produzione: le norme sono il prodotto di un accordo
tra Stati (incontro della volontà fra due o più Stati con lo scopo di
creare, modificare od estinguere rapporti giuridici tra essi)
generalmente in forma scritta mediante un trattato.
Con l’aggiunta delle consuetudini: norme generali, vincolanti tutti
gi Stati a causa della ripetizione nel tempo di un certo tipo di
comportamento (norme dovute alla doverosità sociale e giuridica).
Accertamento: ogni Stato interpreta e applica le norme in maniera
autonoma attraverso i propri organi. Possono nascere delle
controversie tra Stati che si possono risolvere attraverso mezzi
diplomatici come ad esempio l’intervento di un terzo (capo di Stato
straniero, papa). O si può istituire un tribunale arbitrale che poggia
pur sempre sull’accordo delle parti.
Attuazione: ogni Stato adotta delle proprie misure per garantire il
rispetto delle norme.
La società internazionale protegge comunque gli interessi privati
(principio della libertà dei mari a tutela degli interessi
espansionistici delle potenze marittime europee e delle compagnie
commerciali private). Sicuramente alcuni Stati hanno più influenza
di altri soprattutto nell’ambito delle consuetudini, ma il fatto di
attuare delle proprie misure di autotutela garantisce ad ogni Stato
di poter avvalersi della norma stessa.
Con il passare del tempo si sentì l’esigenza della cooperazione tra
Stati, questo però poneva ancora più limiti alla sovranità di ogni
singolo Stato. Innanzitutto si cercò cooperazione sotto il punto di
vista economico, a causa della progressiva crescita degli scambi
commerciali internazionali. In secondo luogo la cooperazione
nacque a causa di esigenze umanitarie come mitigare lo stato di
apolidia ( chi ha perso la cittadinanza di uno Stato e non ha ancora
ottenuto quella di un altro), o per esempio i diversi trattati volti alla
soppressione della schiavitù e la tratta di schiavi.
Da ora l’accordo inizia ad essere una via per la gestione di interessi
fra Stati. I primi enti di questo tipo furono le commissioni fluviali del
XIX secolo per la gestione della vita commerciale nei corsi d’acqua
transnazionali. Tutto veniva gestito da una Commissione a cui gli
Stati attribuivano i relativi poteri e si impegnavano a rispettarne gli
obblighi.
Negli inizi del Novecento iniziarono ad essere create vere e proprie
organizzazioni internazionali dotati di organi propri, con lo scopo di
perseguire obiettivi comuni, concludendo accordi internazionali con
Stati membri, terzi o altre organizzazioni (Unione postale
universale).
La Società delle Nazioni dopo la prima guerra mondiale è la prima
organizzazione universale con lo scopo di mantenere la pace e la
sicurezza internazionali (fallimentare). Poteva discutere su quasi
tutti gli aspetti della vita internazionale. Non si poneva sopra
nessun Stato, ma accanto ad essi (soggettività internazionale).
(rapporti interstatali e fra imprese)
Con l’andare avanti del tempo l’istituzionalizzazione
dell’ordinamento si fa più frequente: ossia la tendenza a dar vita a
delle forme di organizzazioni diffuse e diverse, non organizzate dal
punto di vista gerarchico ne tantomeno basandosi sulle
competenze. Queste organizzazioni hanno l’obiettivo di
amministrare i trattati controllando il rispetto degli obblighi previsti.
Ciò che caratterizza il diritto internazionale contemporaneo insieme
all’istituzionalizzazione è la settorializzazione, cioè alla presenza
all’interno dell’ordinamento di diversi sistemi normativi e
istituzionali. Questo viene visto come frammentazione, ma
garantisce l’istituzionalizzazione.
Ci sono cinque settori di regolamentazione: diritto
internazionale dei diritti umani, diritto internazionale umanitario,
diritto internazionale dell’ambiente, diritto del commercio
internazionale e diritto internazionale degli investimenti.
Ciò che affianca l’istituzionalizzazione e la settorializzazione è la
costituzionalizzazione. Alcuni credono questa sia la creazione di
un’organizzazione universale a competenza generale
(Organizzazione delle Nazioni Unite) cui trattato Carta delle Nazioni
Unite viene considerato come Costituzione.
Altri considerano questa come il formarsi di una gerarchia delle
fonti del diritto internazionale al vertice del quale si trovano delle
norme poste a tutela di valori fondamentali quindi inderogabili. Ciò
vuol dire che esso si esprime su un piano normativo, una serie di
principi consuetudinari.
(nozioni generali)
La consuetudine è una norma vincolante tutti gli Stati ed è uno dei
modi tradizionali di produzione giuridica. Lo stesso diritto
internazionale viene visto oggi come un diritto di matrice
consuetudinaria per due ragioni fondamentali:
- In mancanza di un legislatore mondiale, per produrre norme
vincolanti tutti gli Stati senza disguidi è far ricorso alle
consuetudini, coinvolgendo tutti gli Stati.
Non si esclude il fatto che le consuetudini possano dar vita a
delle norme particolari (abbiamo due casi: consuetudini
regionali, cioè tra gli Stati di uno stesso territorio geografico.
Le consuetudini derivanti da un trattato multilaterale per
modificare norme del trattato come il Diritto di passaggio sul
territorio indiano del 1960).
- La consuetudine vincola anche il trattato, perché lo stesso
rispetto di un trattato si basa su una consuetudine.
La nozione di consuetudine è contenuta nell’art. 38 dello Statuto
della Corte Internazionale di Giustizia. Qua emerge la teoria dualista
della consuetudine: la consuetudine si compone di due elementi.
L’elemento oggettivo, ossia la prassi, la ripetizione di un dato
comportamento all’interno di una società da parte dei suoi individui.
E l’elemento soggettivo (opinio iuris ac necessitatis) il
sentimento di doverosità e obbligatorietà nei confronti di quel dato
comportamento.
Le norme sociali sono differenti da quelle consuetudinarie, in quanto
la violazione di quelle sociali NON porta ad un illecito internazionale.
La consuetudine è un accordo tacito tra soggetti, in quanto non
esiste in forma scritta di trattato.
Perciò la norma consuetudinaria può dar vita a due problemi:
- Uno Stato formato dopo la nascita della norma può sentirsi
libero dalle imposizioni di essa
- Uno Stato può opporsi alla norma in maniera costante
(obiettore persistente)
Generalmente tutti gli Stati aderiscono alla norma consuetudinaria
indipendentemente dalle loro esigenze. Questo perché la
consuetudine contiene un elemento di eteronomia, in quanto
consente agli Stati di imporsi a chi si sia opposto alla formazione
della norma.
La norma consuetudinaria non nasce da un vero e proprio
procedimento.
Sono almeno 4 le questioni a cui si deve ricorrere per ricostruire una
norma consuetudinaria:
- Quanto tempo occorre?
La Corte internazionale di giustizia fa riferimento “ad un certo
lasso di tempo”, escludendo così la creazione di una
consuetudine immediata o il riferimento ad un “uso da tempo
immemorabile” (1900, caso Paquete Habana, la Corte
Suprema degli Stati Uniti per determinare se fosse lecito la
cattura di navi straniere in tempo di guerra, si rispolverò un
decreto del re Enrico IV del Quattrocento in cui vietava tale
atto)
- Quanti Stati devono partecipare alla costruzione?
Non viene stabilito, ovvio che un singolo Stato o una
minoranza di Stati non hanno un potere tale da poter creare
una norma consuetudinaria
- Quali Stati hanno questo potere?
Concettualmente si trovano tutti sullo stesso piano giuridico e
formale, ma comunque gli Stati più forti riescono a influenzare
in modo
decisivo il ricambio di norme consuetudinarie
- Quali comportamenti sono rilevanti?
Una serie di comportamenti tra cui gli atti materiali (atti
coercitivi, usi della forza armata, azioni di polizia) e gli atti
giuridici statali (leggi, regolamenti, sentenze). Però anche
queste vengono considerate in base al contenuto della
formazione della norma di cui si tratta
È importante considerare anche le inazioni di uno Stato (mancanza
di una protesta da parte di uno Stato contro il comportamento
illecito di un altro). In questo caso è importante valutare il fine
dell’inazione non tanto la non azione (Liceità dell’uso delle armi
nucleari).
Non esistendo un procedimento di produzione, non esiste nemmeno
uno di rilevazione delle norme consuetudinarie, ossia di
accertamento del comportamento. In questo caso è importante la
discrezionalità del rilevatore (il giudice) che compie delle scelte
durante le sentenze (attribuire maggior peso alla prassi o all’opinio
iuris, assegnare maggior importanza ad un elemento o ad un altro
della prassi, o a stabilire se il tempo in cui si è compiuto un dato
comportamento sia sufficiente o meno). Queste scelte sono
importanti sia per il consolidamento dell’obbligo concreto di quella
data sentenza, sia per il consolidamento dell’obbligo generale e
astratto e dunque nella formazione della norma stessa.
La sentenza verrà poi ripresa come modello successivo da altri
giudici per la rilevazione della stessa norma consuetudinaria.
Perciò il metodo d’accertamento migliore è la codificazione.
La codificazione è il passaggio al testo scritto di una norma
consuetudinaria. Le prime codificazioni avvennero nel XIX secolo sul
diritto di guerra, ma esse si accelerarono a partire dal XX secolo
soprattutto per garantire coesistenza tra USA e URSS.
Come codificare?
Gli Stati hanno stipulato una serie di convenzioni e strumenti
tramite il quale è possibile questo.
Per esempio, l’Assemblea Generale con la Risoluzione del 1947 ha
creato per questo compito un organo apposito: la Commissione
del diritto internazionale. Nello Statuto della Commissione è
riportato il procedimento di codificazione in ambito ONU.
1. La Commissione formata da 34 esperti che restano in carica
per 5 anni, seleziona le materie della codificazione e le
esamina secondo un ordine di priorità deciso dall’Assemblea.
2. Redige un primo progetto di articoli con un commentario in cui
è presente opinio e prassi, perciò una sintesi del dibattito
avvenuto nella Commissione.
3. Il primo progetto viene posto all’attenzione degli Stati.
4. La commissione riesamina il progetto per poterlo approvare in
maniera definitiva.
5. L’assemblea generale può scegliere se convocare una
conferenza diplomatica per l’adozione di un accordo di
codificazione o meno.
La codificazione può avvenire anche con procedimenti diversi:
attraverso comitati ad hoc nominati dall’Assemblea e formati dai
rappresentanti dagli Stati. Oppure la stessa Assemblea generale
può occuparsene.
Lo strumento utilizzato per la codificazione è l’accordo che mira alla
trasformazione delle regole consuetudinarie esistenti in una certa
materia (art. 13 carta dell’ONU), e a tutelare quegli Stati non facenti
parte dell’accordo.
Nel momento in cui si pone il caso di accertamento di una norma
consuetudinaria, il giudice interno o internazionale non può fare a
meno di tener conto dell’accordo anche se lo Stato preso in causa
non lo abbia ratificato. Il giudice a questo punto può convincersi che
una parte dell’accordo sia dichiarativa della norma consuetudinaria
o che abbia cristallizzato una norma che all’epoca del trattato era in
uno Stato avanzato di consolidamento. In questi due primi casi, la
norma può essere applicata anche ad uno Stato non facente parte
dell’accordo.
Si pone però un altro problema: il ricambio delle norme
consuetudinarie, nel caso in cui la norma sia cambiata rispetto al
momento dell’accordo. In questo caso, l’accordo non è applicabile
da uno Stato che non lo ha ratificato e invece se si tratta di due
Stati che abbiano entrambi ratificato l’accordo, si presuppone che la
norma si porti avanti di nuovo, a meno che la volontà di questi non
sia diversa.
Con la caduta del muro di Berlino, le contraddizioni economiche e
politiche si sono fatte sempre più forti e la codificazione sempre più
debole.
Perché?
I progetti della Commissione vengono recepiti come linee-guida
degli operatori giudici per l’accertamento della norma e
l’interpretazione di trattati. Ma, questi progetti non sono vincolanti,
nel senso che l’operatore giuridico non è costretto a seguire i
progetti della Commissione per l’accertamento di una norma
consuetudinaria.
Alcuni testi sono stati utilizzati dai giudici come punto di partenza
per la soluzione di questioni giuridiche (il progetto di articoli sulla
responsabilità internazionale degli Stati per fatto illecito del 2001),
altri però no. Il fatto che l’Assemblea generale non convochi una
conferenza diplomatica, da vita al consolidamento del diritto
generale in una veste diversa, dove gli attori sono la Commissione
del diritto internazionale e gli operatori giuridici interni e
internazionali. La commissione in quanto autrice di un testo scritto
frutto di un lavoro da parte di un organo competente, i giudici
perché con la ripetuta applicazione di quel testo a casi concreti
esprimono un opinio iuris che favorisce il consolidamento della
norma generale.
Tutto ciò ha contribuito ad alterare il modo di produzione della
norma generale, in quanto gli Stati non hanno più un potere
rilevante in questo, anche perché attualmente alcune organizzazioni
internazionali possono contribuire alla formazione di norme generali
in materia di loro competenza.
I principi
Sono tra le fonti del diritto internazionale non scritto. La loro
rilevanza però è minimizzata perché vengono utilizzati dal giudice e
in più sono molto vaghi.
I principi generali sono, perciò, norme ascritte generalissime a
carattere strumentale come le norme consuetudo e pacta sunt
servanda. Però vengono considerati comunque tra i principi
fondamentali dell’ordinamento internazionale (disciplina della
sovranità territoriale, libertà di navigazione in alto mare, il principio
di autodeterminazione di popoli).
Altre volte l’espressione principio viene utilizzato per far rifermento
ad astrazioni concettuali corrispondenti al minimo comune
denominatore di più norme come il principio di buona fede.
Comunque dal punto di vista formale e di formazione i principi e il
diritto consuetudinario non hanno particolari differenze, la
differenza maggiore sta nel piano funzionale. I principi tendono a
fungere da criteri imperativi, tendono ad essere ius cogens
(principio di autodeterminazione dei popoli).
I principi generali riconosciuti dalle nazioni civili previsti già
nell’articolo 36 dello Statuto della Corte permanente di giustizia
internazionale del 1922 e ripresa nell’articolo 38 dello Statuto della
Corte internazionale di giustizia del 1945, devono risolvere le
controversie fra Stati sottoposte alla Corte. Quindi sembrano avere
lo scopo di colmare quelle lacune dove né accordi né norme
possono agire.
Questi principi si potrebbero ricavare dagli ordinamenti interni degli
Stati, ma necessiterebbero di essere accompagnati dall’opinio della
loro doverosità giuridica nei rapporti fra Stati. Perciò, possiamo dire
che la differenza principale tra principi generali e quelli a carattere
strumentale è il fatto che sarebbero provvisti di contenuto
materiale.
I principi sono una fonte utilizzata perlopiù nel diritto internazionale
classico (da pace di Westfalia a tutto il corso del Novecento) in
quanto non c’era un corpus di regole consuetudinarie ben defini
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