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DELL'UOMO, TRATTATI NON LOCALIZZABILI
Per i trattati localizzabili in caso di successione in fatto i trattati passano al nuovo Stato? Ma si fa riferimento solo ai trattati in tale contesto? SI, perché le norme di diritto consuetudinario si applicano a tutti gli Stati. Ma alla successione in fatto corrisponde sempre la successione giuridica? Si parte dal principio della tabula rasa, e quindi solitamente il nuovo Stato è libero da vincoli. Ma perché si applica tale principio? Perché alla base dei trattati vi è sempre il principio consensualistico.
IPOTESI DI SUCCESSIONE IN FATTO:
DISTACCO
SMEMBRAMENTO
INCORPORAZIONE
FUSIONE
Distacco: Una parte del territorio si stacca da uno Stato e alternativamente o si unisce a un altro Stato (distacco in senso stretto) come avvenuto nella vicenda Crimeana, ovvero funge da base territoriale per uno di nuova formazione (secessione), qual è il Sudan del Sud, a seguito dell'indipendenza ottenuta.
Nel 2011 per effetto di un referendum.
Smembramento: Uno Stato si estingue e sul suo territorio si formano due o più nuovi Stati. I casi dell'ex Unione Sovietica e della ex Repubblica federale di Iugoslavia ricadono in questa ipotesi.
Incorporazione: Uno o più Stati si estinguono o vengono incorporati da uno Stato preesistente. Si pensi al processo che portò, nel 1861, alla formazione del Regno d'Italia e agli Stati italiani incorporati nel preesistente Regno di Sardegna.
Fusione: Due o più Stati si estinguono e danno vita ad uno Stato nuovo. Tale è il caso della fusione tra Tanganica e Zanzibar, da cui nel 1964 è sorta la Tanzania.
Successione giuridica: Si intende la sostituzione di uno Stato a un altro nella titolarità delle situazioni giuridiche discendenti da un trattato internazionale. Una circostanza del genere non potrebbe mai riferirsi al diritto internazionale generale, che di per sé si applica a tutti gli Stati.
Indipendentemente da una manifestazione di consenso. La questione è quella di stabilire in quali casi dalla successione in fatto discenda anche quella giuridica, e cioè a quali condizioni lo Stato che si sostituisce ad un altro nel governo di un certo territorio divenga destinatario anche dei diritti e degli obblighi convenzionali che facevano capo al suo predecessore. A tal fine è utile considerare la Convenzione di Vienna del 1978 sulla successione degli Stati nei trattati; anche in questo caso si tratta di un accordo di codificazione, le cui disposizioni riproducono solo in parte il diritto consuetudinario esistente in materia. Detto ciò in linea di premessa, la regola generale che trova applicazione è quella della tabula rasa, secondo cui lo Stato subentrante non è vincolante ai trattati conclusi dal predecessore. La prassi è nettamente orientata in questo senso, in perfetta consonanza con la tradizionale efficacia relativa dei trattati.
Né a conclusioni diverse può condurre la Convenzione di Vienna del 1978, nella misura in cui limita l’applicazione della regola ai soli Stati di nuova indipendenza; in realtà, sotto questo profilo, la Convenzione venne redatta in un’ottica d sviluppo progressivo del diritto consuetudinario che tuttavia non si è mai realizzato. La stessa Convenzione coglie un altro aspetto del diritto internazionale contemporaneo, e richiama accanto al principio della tabula rasa anche il principio della mobilità delle frontiere. In base a questo principio, che trova applicazione nel caso del distacco in senso stretto, sulla parte che passa da uno Stato all’altro cesseranno di avere vigore i trattati facenti capo allo Stato che perde il territorio e troveranno invece applicazione i trattati contratti dallo Stato che lo acquista. Ciò tuttavia non vale nel caso in cui un territorio sia stato acquisito attraverso l’impiego della forza armata.Questo caso, infatti, a trovare applicazione è il diverso principio di natura consuetudinaria, per cui situazioni territoriali nate per effetto della violazione di norme internazionali cogenti andrebbero disconosciute. Un esempio di acquisizione illegittima del territorio è offerto prima facie dall'annessione russa della Crimea (fino ad allora provincia autonoma dell'Ucraina). A spingere in questa direzione vi sarebbe non solo l'atteggiamento esplicito assunto da un numero cospicuo di Stati e organizzazioni internazionali, ivi comprese le NU, ma anche la posizione implicita adombrata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella decisione nel caso Ucraina vs Russia. E in effetti nel pronunciarsi sulla estensione della nozione di giurisdizione di cui all'art 1 della Convenzione europea, per un verso ha ritenuto di non dover decidere sulla legittimità dell'annessione, ma per altro verso ha concluso nel senso che la giurisdizione esercitata.
dalla Russia sul territorio crimeano non sia espressione dellasovranità vera e propria, ma piuttosto di controllo formale sul territorio. Ad ogni modo,la stessa regola della tabula rasa non è assoluta e conosce diverse eccezioni opresunte tali:Trattati di natura reale, unanimemente ammessa dalla dottrina, ad esempio quelli che istituiscono servitù attive o passive di passaggio. Invero, i diritti e gli obblighi scaturenti da questi trattati si tramettono allo Stato subentrante ( restransit cum onere suo), con l’unico limite degli obblighi pattizi che abbiano una caratterizzazione prevalentemente politica. Un esempio, sotto questo profilo, è offerto dalla Convenzione di Vienna del 1978, che nell’art 12 par 3 stabilisce che il regime proprio della successione negli accordi di natura reale non si applica agli obblighi pattizi di uno Stato predecessore riguardanti l’installazione di basi militari straniere sul territorio a cui la successione traStati si riferisce, in questo caso è applicata la regola della tabula rasa. Trattati in materia di diritti umani, secondo una parte della dottrina rispetto a questi trattati si sarebbe formata una vera e propria norma consuetudinaria che imporrebbe la successione giuridica. La ratio di questa norma riposerebbe sulla circostanza per cui questi trattati intendono tutelare gli individui nei confronti delle autorità centrali; di conseguenza qual che siano il carattere e il credo politico di tali autorità, ciò che conta è che gli individui debbano continuare a essere protetti anche in seguito a un mutamento di sovranità sul territorio. Inoltre, le norme internazionali sui diritti umani sono oggi sentite come così essenziali che sarebbe illogico ritenere che tali diritti possano essere disconosciuti solo perché uno Stato si è sostituito a un altro nel governo di un certo territorio. Nello stesso senso si è espresso il COMITATO
DEI DIRITTI UMANI nel commento 26/1997 ove si osservava che una volta che agli individui era stata accordata la protezione dei diritti in conformità al Patto, tale protezione continuava a valere all'interno del medesimo territorio a prescindere dai cambiamenti e dalle successioni del Governo di uno Stato contraente, inclusi lo smembramento in più Stati o la successione di Stati o qualsiasi altra azione dello Stato contraente volta a privare la popolazione dei diritti garantiti dal Patto. Va considerata infine quella che costituisce un temperamento della regola della tabula rasa, ovvero il caso della notificazione di successione. Disciplinata dall'art 17 della Convenzione di Vienna del 1978: "[...] Uno Stato di nuova indipendenza può, tramite una notificazione di successione, decidere di diventare parte di un trattato multilaterale, che alla data della successione tra Stati era in vigore sul territorio a cui la successione tra Stati si riferisce."
Si tratta, dunque, di un atto unilaterale molto simile all'adesione, con l'unica differenza che i suoi effetti retroagiscono al momento della successione in fatto. In tema di riserva, l'art. 20 par. 1 della Convenzione di Vienna presuppone che lo Stato notificante mantenga in vigore le riserve al trattato, eventualmente apposte dal predecessore, salvo che, facendo la notificazione di successione, non esprima una intenzione contraria o formuli una riserva che riguardi la stessa materia della riserva precedente. In generale esiste uno schema di trasmissione dei trattati, si parte dalla regola generale della tabula rasa la cui deroga è costituita dai trattati di natura reale, dai trattati che tutelano i diritti umani, dai trattati non localizzabili. Inoltre, per quanto riguarda i trattati di natura reale, anch'essi sono soggetti ad una deroga che è costituita dai trattati con una chiara connotazione politica che quindi NON si trasmettono. Ma per quanto riguarda questi.Trattati cosa li rende trasmissibili? Es. CEDU ecc, si parla di trattati trasmissibili perché i destinatari non sono gli Stati ma sono le PERSONE FISICHE. Ma, poiché tale tesi non sempre è sostenibile?
- Non esiste in merito un prassi individuata.
- È difficile pensare che vengano tutelati i diritti fondamentali per principio, non si può mai parlare di diritti universalmente riconosciuti e quindi comuni a tutti gli Stati.
La riserva: La riserva rappresenta la strumento attraverso cui uno Stato manifesta la volontà o di non accettare una o più clausole del trattato, escludendone quindi l'applicazione nei rapporti con le altre parti contraenti - riserva eccettuativa - o di accettarle ma solo a condizione che vengano interpretate in un determinato modo, riserva interpretativa. In ogni caso lo scopo della riserva, soprattutto nei trattati multilaterali, ha lo scopo di favorire l'adesione di tutti gli Stati al trattato.
Chiaramente entrambe le riserve hanno senso solo per i trattati multilaterali dove il raggiungimento di un accordo è più complesso, in quanto nel caso di un trattato bilaterale non avrebbe senso apporre una riserva eccettuativa poiché basterebbe semplicemente cercare un accordo con la controparte per eliminare una determinata parte del trattato. L'istituto viene disciplinato tanto dalla Convenzione di Vienna del 1969 quanto ad essa va affiancata la Guida pratica sulle riserve ai trattati adottata nel 2011 dalla Commissione sul diritto internazionale e il cui scopo principale è quello di realizzare una nuova opera di codificazione ma di offrire appunto una guida ragionata alla prassi rilevante.
Modalità di formulazione di una riserva, art 19 della Convenzione di Vienna: "Uno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione di un trattato o al momento dell'adesione può formulare una riserva,"
minati utilizzi; c) il trattato disponga che si possono fare solo determinati utilizzi con il consenso del titolare dei diritti; d) il trattato disponga che si possono fare solo determinati utilizzi con il consenso del titolare dei diritti e che tale consenso non possa essere negato senza motivo valido.