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CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

Secondo l'art.92 della Carta, la Corte internazionale di giustizia è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, designato a dirimere le controversie giuridiche tra gli Stati. La sua organizzazione è disciplinata dallo Statuto annesso alla Carta, il quale ne forma parte integrante.

È composta da 15 giudici nominati a titolo personale, scelti tra persone di alta levatura morale che possiedano i requisiti richiesti nei loro rispettivi Paesi per la nomina alle più alte cariche giudiziarie, o siano giureconsulti di riconosciuta competenza nel campo del diritto internazionale. I giudici non rappresentano il loro Stato e non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa, né dedicarsi ad alcun altra occupazione di natura professionale.

Il loro mandato dura 9 anni, ma può essere rinnovato alla scadenza. Nell'esercizio delle loro funzioni, i giudici godono dei privilegi e delle immunità previsti dallo Statuto.

immunità diplomatiche, specificate in un accordo concluso tra la Corte e il Governo olandese (la sede della Corte è L'Aja), approvato dall'Assemblea. La risoluzione dell'Assemblea contiene anche una raccomandazione indirizzata a tutti gli Stati membri: affinché un giudice possa essere effettivamente sempre a disposizione della Corte, è necessario che le immunità diplomatiche siano concesse dallo Stato di residenza e dallo Stato di transito, nel caso il giudice debba spostarsi per motivi di ufficio.

Il sistema di elezione dei giudici è disciplinato dagli artt.4-12 dello Statuto della Corte: Formazione di una lista di candidati ad opera del Segretario Generale, il quale deve attenersi alle designazioni dei gruppi nazionali della Corte permanente di arbitrato o, per gli Stati estranei alla Convenzione dell'Aia del 1907, a gruppi formati in modo analogo (comprendono esperti nel campo del diritto internazionale nominati

dairispettivigoverni); lOMoAR cPSD| 7389389La lista dei candidati viene sottoposta all'Assemblea Generale e al Consiglio, i quali2. procedono indipendentemente all'elezione dei giudici.

Risultano eletti quei giudici che in entrambi gli organi hanno ottenuto la maggioranza3. assoluta dei voti (no diritto di veto in seno al Consiglio 8/15). Se dopo la primaseduta rimangono ancora da coprire uno o piu' seggi, si procede ad una seconda e senecessario, ad una terza seduta.

Qualora dopo tre sedute, Assemblea e Consiglio non riescano a coprire i posti vacanti, il4. compito di eleggere i giudici passa ad una Commissione di 6 membri, di cui 3 nominatidall'Assemblea e 3 dal Consiglio;

Se neanche la Commissione ha successo, spetta ai giudici in carica procedere per5. cooptazione attingendo pur sempre alla lista dei candidatiformata dal Segretario Generale.

LE FUNZIONI DELLE NAZIONI UNITELIMITI GENERALI ALL'ATTIVITA' DELL'ORGANIZZAZIONE1.A causa

dell'indeterminatezza dei fini, acquisiscono uno speciale significato quelle norme dellaCarta dalle quali è possibile dedurre limiti generali all'attività dell'ONU e che contribuiscono a chiarire meglio le sue competenze (ovviamente dal punto di vista negativo).

1. Il primo limite attiene alla sfera soggettiva dell'Organizzazione ed è ricavabile dalle norme che stabiliscono quando le Nazioni Unite possono occuparsi di rapporti interessanti gli Stati non membri. Data l'universalità raggiunta dalle NU, tale limite ha sempre meno valore (limite ratione personarum);

2. il secondo limite è il limite della competenza interna o dominio riservato (domestic jurisdiction), previsto dall'art.2 par.7. Tale articolo è una vera e propria norma chiave nel sistema della Carta (limite ratione materiae);

La norma fondamentale è l'art. 2, il quale è suddiviso in 7 paragrafi:

1. L'Organizzazione è fondata sul

principio della sovrana uguaglianza di tutti i suoi membri (principio vestfaliano di non ingerenza negli affari interni); 2. impone agli Stati membri di adempiere agli obblighi statutari; 3. impone agli Stati membri di risolvere pacificamente le controversie; 4. obbliga gli Stati membri ad astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza; 5. obbliga gli Stati membri ad assistere l'Organizzazione nelle azioni che essa intraprenda e di astenersi dall'assistere gli Stati contro i quali l'Organizzazione stessa agisca in via preventiva e coercitiva. 6. stabilisce che l'Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono membri delle NU agiscano in conformità a questi principi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; 7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga iMembri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento inapplicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione dimisure coercitive a norma del capitolo VII. Il problema dei rapporti tra l'ONU e gli Stati non membri consiste nel chiedersi quando le NUpossono attribuire diritti o imporre obblighi a Stati nonmembri, cioè se tale intervento trova unabase normativa nella Carta e se possano incidere in termini giuridici su Stati terzi a prescinderedalla Carta. Avendo raggiunto le NU l'universalità, il problema ha perso gran parte della sua rilevanzapratica, essendo solo due paesi (a parte la Santa Sede) fuori: Repubblica Turca di Cipro delNord e Taiwan. Tuttavia, può verificarsi che uno Stato di nuova formazione non sia ammessoall'Onu e quindi il problema potrebbe porsi (es. Serbia-Montenegro nel 1992; Kosovo). Il problema sorge perché la Carta, in diverse disposizioni fa: - : obbliga il CdS ad invitare gli Stati non membri alle sue discussioni relative alle controversie di cui essi siano parti; - : gli Stati non membri possono sottoporre al Consiglio o all'Assemblea qualsiasi controversia di cui siano parte, purché accettino gli obblighi di regolamento pacifico previsti dalla Carta; - : gli Stati non membri possono adire il CdS per cercare di risolvere le eventuali difficoltà economiche loro causate da un'azione del Consiglio a tutela della pace. Es. Prima Guerra del Golfo: il CdS adotta un embargo generalizzato e completo, tra cui l'embargo commerciale, ovvero gli Stati membri non potevano vendere merci allo stato iracheno.

comprare merci provenienti da esso. Lo Stato iracheno ha un'economia che si basa sulle esportazioni di prodotti di petrolio, per questo fu una misura molto pesante. La Giordania aveva un'economia molto basata sull'acquisto di petrolio dal governo iracheno e si trovò in difficoltà. Gli Stati non membri possono chiedere assistenza al Cds se si trovano in difficoltà economiche in seguito a regimi sanzionatori.

Art.102: prevede che gli accordi conclusi dagli Stati membri, e quindi anche gli accordi conclusi da Stati membri con Stati non membri, non siano invocabili innanzi agli organi dell'ONU se non vengono registrati presso il Segretario (la registrazione può essere fatta da una qualsiasi delle parti contraenti).

Art.103: sancisce la prevalenza degli obblighi contratti da Membri delle NU (e quindi anche con Stati terzi) con il presente Statuto sugli obblighi da essi assunti in base a qualsiasi accordo internazionale (quindi anche gli Stati terzi).

non potrebbero invocare innanzi agli organi dell'ONU conclusi con Stati membri, in contrasto con disposizioni della Carta). Tali disposizioni non comportano alcuna deroga al principio dell'inefficacia dei trattati nei confronti dei terzi, in quanto si limitano a prescrivere all'Organizzazione la base normativa interna per adottare misure nei confronti di Stati terzi, senza attribuire diritti o imporre obblighi. È quindi da rigettare la tesi di Kelsen, secondo il quale l'art.2 par.6, quando sancisce che "deve fare in modo che" l'Organizzazione Stati che non sono membri delle NU agiscano in conformità a questi principi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, prevede una formula diretta ad indicare l'adozione di sanzioni per il mancato rispetto di veri e propri obblighi che si impongono agli Stati non membri e che quindi tale paragrafo consisterebbe in una norma.

Rivoluzionaria che deroga il principio dell'inefficacia dei trattati nei confronti dei terzi. L'art.2 par.6 rimane una norma che si rivolge all'Organizzazione e non agli non membri, stabilendo ciò che l'Organizzazione può fare, sulla base dei poteri che le sono stati attribuiti dagli Stati membri, nei confronti degli Stati terzi. La posizione giuridica degli Stati terzi resta quindi regolata dal diritto internazionale generale, a prescindere da ciò che la Carta prevede.

I mezzi di pressione con cui l'ONU può ricorrere nei confronti degli Stati terzi per raggiungere lo scopo prefissato dall'art.2 par.6 hanno valore di esortazione e sono privi di carattere coercitivo (art.11; art.33; art.36; art.37), ovvero i poteri che il Cds e l'Assemblea hanno in relazione al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, sono poteri raccomandatori. Anche se si dovessero rivolgere a Stati terzi, tali raccomandazioni non sarebbero vincolanti.

L'art.2co.6, se posto in relazione al cap. VII della Carta, dove si autorizza il CdS ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ad agire contro gli Stati con misure coercitive, le norme di tale capitolo sono formulate in modo tale che qualsiasi Stato (membro o non membro) può essere oggetto di misure coercitive, ma nella prassi gli Stati non membri non si sono sentiti obbligati. Restano norme che concernano gli Stati membri. Da ciò se ne ricava che quando il Consiglio impone misure ex. art.41 a tutti gli Stati in realtà sta adottando decisioni vincolanti per gli Stati membri e raccomandazioni per gli Stati non membri (che se non sono vincolanti, non possono implicare la violazione di un obbligo). Nel 1946 la Polonia, sulla base dell'art.2 par.6 chiese al Consiglio di Sicurezza se fosse necessario ricorrere alle misure del cap.VII contro il governo spagnolo di Franco (fuori dall'ONU). Le obiezioni che alcuni Stati sollevarono e chefinirono col paralizzare il CdS furono fondat
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Publisher
A.A. 2022-2023
106 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ElenaTrento di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Nesi Giuseppe.