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CEDU

penale, certezza del diritto, forza maggiore, tutela del legittimo affidamento) e principi sanciti dalla

(art. 6, par. 3 NTUE).

Fonti di diritto derivato: atti tipici vincolanti

tipici)

Gli atti di diritto dell’Unione (atti sono quelli posti in essere dalle istituzioni dell’unione e secondo le

288 TFUE,

modalità previste dai Trattati; sono elencati all’art. da cui si evince la distinzione tra:

atti vincolanti (regolamenti, direttive, decisioni)

• atti non vincolanti (pareri e raccomandazioni, espressamente definiti come non vincolanti)

• atipici)

Accanto agli atti dell’art. 288 la prassi ha elaborato un’altra serie di atti (atti posti in essere dalle

istituzioni, come programmi generali, comunicazioni, accordi amministrativi, dichiarazioni.

296­297 TFUE):

Elementi comuni a tutti questi atti (art.

obbligo di motivazione: generalmente basta che si evincano ragioni di fatto e di diritto per adozione

• atto; se i trattati lo prevedono, va inserito anche riferimento a proposte, iniziative, richieste o

raccomandazioni, pareri; la mancanza di motivazione è un vizio censurabile ai sensi di art. 263

TFUE

indicazione della base giuridica:

• riferimento al principio di diritto e al riparto di competenze

o riguardo per la procedura di formazione

o

indispensabile perché i Trattati prevedono sia diverso coinvolgimento delle istituzioni, sia diverse

formazioni del consenso (unanimità, maggioranza ecc.)

efficacia nel tempo:

• atti legislativi: sono quelli adottati secondo procedura legislativa ordinaria o speciale e che

o entrano in vigore nella data indicata o al decorso di 20gg dalla pubblicazione nella GU

atti non legislativi: sono quelli adottati sotto forma di regolamenti e direttive rivolte a tutti

o gli stati, o di decisioni senza destinatari, entrano in vigore nella data indicata o al decorso di

20gg dalla pubblicazione nella GU

altre direttive e decisioni con destinatari: entrano in vigore dal momento della notifica

o fatta ai destinatari

Regolamenti

portata generale (erga omnes): efficacia per numero indeterminato e indeterminabile di destinatari, ma

• di fatto a volte si rivolge solo ad alcuni Stati o parte di essi

obbligatorietà in tutti i suoi elementi (≠ direttive, obbligatorie solo in quanto alle finalità)

• diretta applicabilità: non necessita di leggi di attuazione e può essere fatto valere direttamente da

• persone fisiche o giuridiche degli SM nei confronti di Stati, istituzioni o altre persone fisiche o

giuridiche; in base alla sentenza Simmenthal (1978), è intesa nel senso che le norme di diritto

comunitario esplicano la pienezza dei loro effetti uniformemente in tutti gli SM a partire da entrate in

vigore e per tutta la loro durata; in base alla pronuncia CGCE, Variola (1973), è vietata la riproduzione

delle disposizioni dei rego­lamenti in atti legislativi nazionali

efficacia dalla pubblicazione

Direttive

destinatario specifico e determinato: o uno o più o tutti gli Stati membri

• obbligatorietà dei fini, ma non dei mezzi e delle forme per conseguirli; anche se spesso per prassi sono

• indicate anche norme di dettaglio direttive dettagliate, su cui discute la dottrina, distinguendo due casi:

legittima se emanata in materia disciplinabile indifferentemente con le varie forme normative

o illegittima se emanata in materia disciplinabile solo con direttiva, perché se è previsto l’uso di

o uno strumento così elastico c’è un motivo

efficacia dalla pubblicazione efficacia dalla notificazione

se rivolta a tutti; se rivolta a uno o pochi

• NO diretta applicabilità, diretti’

ma riconoscimento per giurisprudenza di ‘effetti per il solito discorso

• che persone fisiche e giuridiche possono opporla e, anche in mancanza di quelli, dovere del giudice di

tenerne conto per interpretazione di norme interne e svolgere un’interpretazione conforme anche alle

direttive non ancora applicate (cfr. sentenza Marleasing del 1990)

Differenza tra diretta applicabilità e effetti diretti delle direttive

Diretta applicazione è caratteristica di regolamenti e decisioni, che entrano a far parte degli ordinamenti

interni senza bisogno di alcuna normativa di recepimento.

Effetto diretto è caratteristico delle direttive, che necessiterebbero di recepimento ma sono comunque idonee

a produrre effetti giuridici e a determinare la nascita di situazioni giuridiche soggettive in capo a persone

fisiche o giuridiche, che possono essere fatte valere nei confronti di Stato/enti statali (effetto diretto verticale)

altre persone fisiche e giuridiche (effetto diretto orizzontale). chiarezza,

La nozione di effetto diretto è di derivazione giurisprudenziale ed è legata ai requisiti di

precisione, incondizionalità

(leggi giurisprudenza pag. 124)

Decisioni

destinatario specifico o determinato se indicato; se dirette a persone fisiche o giuridiche e adottate da

• Consiglio o Commissione, costituiscono titolo esecutivo e si può avere esecuzione forzata

obbligatorietà in tutti i suoi elementi

• diretta applicabilità agli Stati destinatari

Fonti di diritto derivato: atti tipici non vincolanti

destinatari possibili: istituzioni, Stati membri, persone fisiche o giuridiche

• efficacia non vincolante, ma per prassi pubblicazione, MA:

• - effetto di liceità: conferimento di liceità a un comportamento di per sé illecito, ma posto in essere

da uno Stato proprio per rispettare tale atto

- non considerabili privi di effetti giuridici perché i giudici nazionali devono prenderle in

considerazione per interpretare, in particolare per interpretare norme adottate per garantire

applicazione raccomandazioni o che mirano a completare norme vincolanti dell’Unione (in base a

sentenza Grimaldi del 1989)

Fonti di diritto derivato: atti atipici

comunicazioni: adottate dalla Commissione a contenuto informativo, decisorio o interpretativo

• inviti

• dichiarazioni

• codici di condotta

• libri verdi e bianchi

• programmi generali: adottati tempo fa dal Consiglio per sancire libertà di stabilimento e libera

• prestazione di servizi

dichiarazioni comuni di Parlamento, Consiglio, Commissione

• accordi interistituzionali tra Parlamento, Consiglio, Commissione

Procedure di adozione degli atti e revisione dei trattati

funzione legislativa Consiglio Parlamento.

La è esercitata congiuntamente da e

Procedura di adozione degli atti

Iniziativa legislativa

Art. 17 NTUE:

un atto legislativo può essere adottato SOLO su proposta della Commissione, salvo diversa previsione

• gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione SOLO dove i trattati lo prevedono

Il potere di iniziativa legislativa è attribuito a:

Commissione, di norma, per vari motivi:

• composizione dell’istituzione, di individui e non rappresentanti, che quindi garantiscono la

o rappresentanza dell’interesse generale

partecipazione del Presidente di commissione alle riunioni del Consiglio europeo, per cui

o facile recepimento da parte della Commissione dell’orientamento generale emerso

maggior probabilità che Consiglio recepisse proposta della commissione perché

o composizione del Consiglio europeo ricalcava la sua

Parlamento europeo, iniziativa dell’iniziativa

che ha una sorta di potere di perché può chiedere alla

• Commissione di presentare proposte su questioni che ritiene all’attuazione dei trattati

Consiglio, che deliberando a maggioranza semplice può chiedere alla Commissione di presentare

• proposte ecc.

1 milione di cittadini europei di un numero considerevole di SM

Procedura legislativa ordinaria

Art. 294 TFUE.

1. Proposta della Commissione a Parlamento e Consiglio

Prima lettura

2. Parlamento adotta posizione e trasmette a Consiglio.

3. Consiglio:

a. approva posizione del Parlamento l’atto è adottato secondo la posizione del Parlamento

b. non approva, adotta diversa posizione e trasmette a Parlamento

Seconda lettura

4. Parlamento:

a. approva posizione del Consiglio/non si pronuncia entro 3 mesi l’atto è adottato secondo la

posizione del Consiglio

b. respinge posizione del Consiglio l’atto non è adottato e cade definitivamente

c. propone emendamenti alla posizione del Consiglio e la trasmette al Consiglio e alla

Commissione, che formula un parere

5. Consiglio:

a. approva tutti gli emendamenti e all’unanimità su quelli su cui la Commissione ha dato parere

negativo l’atto è adottato

b. non approva tutti gli emendamenti

Conciliazione comitato di conciliazione,

6. Presidente del Consiglio e Presidente del PE convocano entro 6 sett.

composto di membri dell’una e dell’altra istituzione o loro rappresentanti

7. con partecipazione della Commissione, si avviano lavori del comitato per arrivare a progetto comune a

maggioranza qualificata

8. Comitato:

a. non approva progetto comune entro 6 sett. l’atto non è adottato e cade definitivamente

b. approva progetto comune

Terza lettura

9. Parlamento entro 6 sett. delibera a maggioranza dei voti espressi

10. Consiglio entro 6 sett. delibera a maggioranza qualificata l’atto è adottato

Procedura Commissione-Consiglio

(nome inventato)

Il Consiglio può adottare la proposta secondo procedura normale o emendarla solo con delibera unanime.

La Commissione può modificare proposta in ogni fase, fin quando il Consiglio delibera.

Procedura legislativa speciale

Si distinguono per maggiore o minore partecipazione del Parlamento o del Consiglio

mera partecipazione del Consiglio: previa approvazione dell’atto del Parlamento

• mera partecipazione del Parlamento:

• consultazione il Parlamento fornisce pareri obbligatori, tranne casi indicati

o previa approvazione

o

nessuna partecipazione del Parlamento in casi come decisioni n materia di orientamenti e condizioni

• per garantire progresso equilibrato del mercato interno o in tema di indirizzi per le politiche economiche

normativa delegata della Commissione,

potere di che su delega contenuta in atti legislativi emana atti

• normativi (di portata generale, ma non legislativi) delegati; la delega fissa obiettivi, contenuto, portata,

durata, condizioni

Procedure di revisione dei Trattati

art. 48­49 TFUE prevede due procedure di revisione.

Procedura di revisione ordinaria

1. Governi degli Stati membri / Parlamento europeo / Commissione sottopongono al Consiglio progetti di

modifica dei trattati; tali progetti possono essere volti a accrescere o ridurre le competenze dell’Unione

(grande novità rispetto ai pr

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A.A. 2014-2015
64 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher camsca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Porro Giuseppe.