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CEDU
penale, certezza del diritto, forza maggiore, tutela del legittimo affidamento) e principi sanciti dalla
(art. 6, par. 3 NTUE).
Fonti di diritto derivato: atti tipici vincolanti
tipici)
Gli atti di diritto dell’Unione (atti sono quelli posti in essere dalle istituzioni dell’unione e secondo le
288 TFUE,
modalità previste dai Trattati; sono elencati all’art. da cui si evince la distinzione tra:
atti vincolanti (regolamenti, direttive, decisioni)
• atti non vincolanti (pareri e raccomandazioni, espressamente definiti come non vincolanti)
• atipici)
Accanto agli atti dell’art. 288 la prassi ha elaborato un’altra serie di atti (atti posti in essere dalle
istituzioni, come programmi generali, comunicazioni, accordi amministrativi, dichiarazioni.
296297 TFUE):
Elementi comuni a tutti questi atti (art.
obbligo di motivazione: generalmente basta che si evincano ragioni di fatto e di diritto per adozione
• atto; se i trattati lo prevedono, va inserito anche riferimento a proposte, iniziative, richieste o
raccomandazioni, pareri; la mancanza di motivazione è un vizio censurabile ai sensi di art. 263
TFUE
indicazione della base giuridica:
• riferimento al principio di diritto e al riparto di competenze
o riguardo per la procedura di formazione
o
indispensabile perché i Trattati prevedono sia diverso coinvolgimento delle istituzioni, sia diverse
formazioni del consenso (unanimità, maggioranza ecc.)
efficacia nel tempo:
• atti legislativi: sono quelli adottati secondo procedura legislativa ordinaria o speciale e che
o entrano in vigore nella data indicata o al decorso di 20gg dalla pubblicazione nella GU
atti non legislativi: sono quelli adottati sotto forma di regolamenti e direttive rivolte a tutti
o gli stati, o di decisioni senza destinatari, entrano in vigore nella data indicata o al decorso di
20gg dalla pubblicazione nella GU
altre direttive e decisioni con destinatari: entrano in vigore dal momento della notifica
o fatta ai destinatari
Regolamenti
portata generale (erga omnes): efficacia per numero indeterminato e indeterminabile di destinatari, ma
• di fatto a volte si rivolge solo ad alcuni Stati o parte di essi
obbligatorietà in tutti i suoi elementi (≠ direttive, obbligatorie solo in quanto alle finalità)
• diretta applicabilità: non necessita di leggi di attuazione e può essere fatto valere direttamente da
• persone fisiche o giuridiche degli SM nei confronti di Stati, istituzioni o altre persone fisiche o
giuridiche; in base alla sentenza Simmenthal (1978), è intesa nel senso che le norme di diritto
comunitario esplicano la pienezza dei loro effetti uniformemente in tutti gli SM a partire da entrate in
vigore e per tutta la loro durata; in base alla pronuncia CGCE, Variola (1973), è vietata la riproduzione
delle disposizioni dei regolamenti in atti legislativi nazionali
efficacia dalla pubblicazione
•
Direttive
destinatario specifico e determinato: o uno o più o tutti gli Stati membri
• obbligatorietà dei fini, ma non dei mezzi e delle forme per conseguirli; anche se spesso per prassi sono
• indicate anche norme di dettaglio direttive dettagliate, su cui discute la dottrina, distinguendo due casi:
legittima se emanata in materia disciplinabile indifferentemente con le varie forme normative
o illegittima se emanata in materia disciplinabile solo con direttiva, perché se è previsto l’uso di
o uno strumento così elastico c’è un motivo
efficacia dalla pubblicazione efficacia dalla notificazione
se rivolta a tutti; se rivolta a uno o pochi
• NO diretta applicabilità, diretti’
ma riconoscimento per giurisprudenza di ‘effetti per il solito discorso
• che persone fisiche e giuridiche possono opporla e, anche in mancanza di quelli, dovere del giudice di
tenerne conto per interpretazione di norme interne e svolgere un’interpretazione conforme anche alle
direttive non ancora applicate (cfr. sentenza Marleasing del 1990)
Differenza tra diretta applicabilità e effetti diretti delle direttive
Diretta applicazione è caratteristica di regolamenti e decisioni, che entrano a far parte degli ordinamenti
interni senza bisogno di alcuna normativa di recepimento.
Effetto diretto è caratteristico delle direttive, che necessiterebbero di recepimento ma sono comunque idonee
a produrre effetti giuridici e a determinare la nascita di situazioni giuridiche soggettive in capo a persone
fisiche o giuridiche, che possono essere fatte valere nei confronti di Stato/enti statali (effetto diretto verticale)
altre persone fisiche e giuridiche (effetto diretto orizzontale). chiarezza,
La nozione di effetto diretto è di derivazione giurisprudenziale ed è legata ai requisiti di
precisione, incondizionalità
(leggi giurisprudenza pag. 124)
Decisioni
destinatario specifico o determinato se indicato; se dirette a persone fisiche o giuridiche e adottate da
• Consiglio o Commissione, costituiscono titolo esecutivo e si può avere esecuzione forzata
obbligatorietà in tutti i suoi elementi
• diretta applicabilità agli Stati destinatari
•
Fonti di diritto derivato: atti tipici non vincolanti
destinatari possibili: istituzioni, Stati membri, persone fisiche o giuridiche
• efficacia non vincolante, ma per prassi pubblicazione, MA:
• - effetto di liceità: conferimento di liceità a un comportamento di per sé illecito, ma posto in essere
da uno Stato proprio per rispettare tale atto
- non considerabili privi di effetti giuridici perché i giudici nazionali devono prenderle in
considerazione per interpretare, in particolare per interpretare norme adottate per garantire
applicazione raccomandazioni o che mirano a completare norme vincolanti dell’Unione (in base a
sentenza Grimaldi del 1989)
Fonti di diritto derivato: atti atipici
comunicazioni: adottate dalla Commissione a contenuto informativo, decisorio o interpretativo
• inviti
• dichiarazioni
• codici di condotta
• libri verdi e bianchi
• programmi generali: adottati tempo fa dal Consiglio per sancire libertà di stabilimento e libera
• prestazione di servizi
dichiarazioni comuni di Parlamento, Consiglio, Commissione
• accordi interistituzionali tra Parlamento, Consiglio, Commissione
•
Procedure di adozione degli atti e revisione dei trattati
funzione legislativa Consiglio Parlamento.
La è esercitata congiuntamente da e
Procedura di adozione degli atti
Iniziativa legislativa
Art. 17 NTUE:
un atto legislativo può essere adottato SOLO su proposta della Commissione, salvo diversa previsione
• gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione SOLO dove i trattati lo prevedono
•
Il potere di iniziativa legislativa è attribuito a:
Commissione, di norma, per vari motivi:
• composizione dell’istituzione, di individui e non rappresentanti, che quindi garantiscono la
o rappresentanza dell’interesse generale
partecipazione del Presidente di commissione alle riunioni del Consiglio europeo, per cui
o facile recepimento da parte della Commissione dell’orientamento generale emerso
maggior probabilità che Consiglio recepisse proposta della commissione perché
o composizione del Consiglio europeo ricalcava la sua
Parlamento europeo, iniziativa dell’iniziativa
che ha una sorta di potere di perché può chiedere alla
• Commissione di presentare proposte su questioni che ritiene all’attuazione dei trattati
Consiglio, che deliberando a maggioranza semplice può chiedere alla Commissione di presentare
• proposte ecc.
1 milione di cittadini europei di un numero considerevole di SM
•
Procedura legislativa ordinaria
Art. 294 TFUE.
1. Proposta della Commissione a Parlamento e Consiglio
Prima lettura
2. Parlamento adotta posizione e trasmette a Consiglio.
3. Consiglio:
a. approva posizione del Parlamento l’atto è adottato secondo la posizione del Parlamento
b. non approva, adotta diversa posizione e trasmette a Parlamento
Seconda lettura
4. Parlamento:
a. approva posizione del Consiglio/non si pronuncia entro 3 mesi l’atto è adottato secondo la
posizione del Consiglio
b. respinge posizione del Consiglio l’atto non è adottato e cade definitivamente
c. propone emendamenti alla posizione del Consiglio e la trasmette al Consiglio e alla
Commissione, che formula un parere
5. Consiglio:
a. approva tutti gli emendamenti e all’unanimità su quelli su cui la Commissione ha dato parere
negativo l’atto è adottato
b. non approva tutti gli emendamenti
Conciliazione comitato di conciliazione,
6. Presidente del Consiglio e Presidente del PE convocano entro 6 sett.
composto di membri dell’una e dell’altra istituzione o loro rappresentanti
7. con partecipazione della Commissione, si avviano lavori del comitato per arrivare a progetto comune a
maggioranza qualificata
8. Comitato:
a. non approva progetto comune entro 6 sett. l’atto non è adottato e cade definitivamente
b. approva progetto comune
Terza lettura
9. Parlamento entro 6 sett. delibera a maggioranza dei voti espressi
10. Consiglio entro 6 sett. delibera a maggioranza qualificata l’atto è adottato
Procedura Commissione-Consiglio
(nome inventato)
Il Consiglio può adottare la proposta secondo procedura normale o emendarla solo con delibera unanime.
La Commissione può modificare proposta in ogni fase, fin quando il Consiglio delibera.
Procedura legislativa speciale
Si distinguono per maggiore o minore partecipazione del Parlamento o del Consiglio
mera partecipazione del Consiglio: previa approvazione dell’atto del Parlamento
• mera partecipazione del Parlamento:
• consultazione il Parlamento fornisce pareri obbligatori, tranne casi indicati
o previa approvazione
o
nessuna partecipazione del Parlamento in casi come decisioni n materia di orientamenti e condizioni
• per garantire progresso equilibrato del mercato interno o in tema di indirizzi per le politiche economiche
normativa delegata della Commissione,
potere di che su delega contenuta in atti legislativi emana atti
• normativi (di portata generale, ma non legislativi) delegati; la delega fissa obiettivi, contenuto, portata,
durata, condizioni
Procedure di revisione dei Trattati
art. 4849 TFUE prevede due procedure di revisione.
Procedura di revisione ordinaria
1. Governi degli Stati membri / Parlamento europeo / Commissione sottopongono al Consiglio progetti di
modifica dei trattati; tali progetti possono essere volti a accrescere o ridurre le competenze dell’Unione
(grande novità rispetto ai pr