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ORGANIZZAZIONI REGIONALI
G. Cellamare
PARTE I
LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LE NAZIONI UNITE E LE ORGANIZZAZIONI REGIONALI FORNITE DELLA COMPETENZA A CREARE OPERAZIONI DI PEACEKEEPING
1. Il quadro di riferimento normativo nella Carta delle Nazioni Unite.
L'art.52
Come è noto, il Capitolo VIII della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tratta i rapporti tra ONU e organizzazioni regionali, con l'obiettivo di mantenere la pace e la sicurezza internazionale. L'art.52 prevede che le parti di una controversia locale devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica della stessa mediante accordi od organizzazioni regionali prima di deferire al CdS. L'art.52 conferisce a tali accordi od organizzazioni un ruolo primario per la risoluzione delle controversie, in modo da facilitare il raggiungimento di uno degli scopi della Carta. L'attività di cui fa menzione questo articolo si combina con azioni di condotte dalle NU.
2.
L'art 53
L'applicazione dell'art 34 (Il CdS può fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale) e dell'art 35 (Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o situazione della natura indicata nell'articolo 34 all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale) può essere funzionale all'adoperare dell'art 53. Quest'ultimo conferisce al CdS il potere di utilizzare gli accordi o le organizzazioni regionali per compiere azioni coercitive sotto la propria direzione; vi è un ordine gerarchico: l'iniziativa dell'organizzazione regionale deve essere autorizzata dal CdS.
3. L'art
Nei rapporti tra le organizzazioni regionali e il CdS può venire in gioco l'art 103 della carta in "caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai membri delle nazioni unite con lo Statuto e gli obblighi da essi assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale, prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto". Pertanto, è degno di nota che ai sensi dell'art 34 par 2 comma 2 TUE: "gli Stati membri che sono anche membri del CdS difenderanno le posizioni e l'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle NU.
4. Il richiamo dei principi e fini della Carta in atti istitutivi di altre organizzazioni
D'altro canto, il cap VIII, i principi e fini delle NU sono richiamati spesso negli atti istitutivi di altre organizzazioni. Come, ad esempio, l'art 21 par 2 TUE: "L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per
assicurare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale. Questo controllo si basa sul sistema della Carta delle Nazioni Unite e prevede la chiarezza degli obiettivi delle operazioni delle organizzazioni regionali. È importante stabilire rapporti di rinvio e presupposizione reciproca tra le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e altri atti per garantire l'efficacia delle azioni esterne dell'Unione nel mantenimento della pace.definire la portata dell'operazione, escludendo così un mandato in bianco o un ampio potere discrezionale dell'organizzazione regionale in materia. D'altro canto, non mancano casi in cui il CdS abbia richiamato l'attenzione dell'organizzazione regionale sulla definizione di obiettivi chiari e non generici dell'operazione. Come dopo la risoluzione 2056 del 2012 dell'ONU per l'intervento in Mali, l'UE ha approvato la missione EUTM (European Union Training Mission) con lo specifico compito di contribuire all'addestramento e alla qualificazione delle forze militari di alcuni paesi per contrastare gruppi terroristici o militari irregolari nel Paese africano.
Sulla definizione degli obiettivi delle operazioni incidono i rapporti di rinvio e di presupposizione reciproca che vengono a stabilirsi tra gli atti (accordi di pace, atti delle organizzazioni regionali e risoluzioni del CdS).
La possibilità di determinare la durata
delle operazioniAnche la durata di un’operazione costituisce una componente checontribuisce alla supervisione del Consiglio. Precisando i limiti temporalidell’azione, il Consiglio si riserva il potere di decidere sul rinnovo della stessa, equindi la possibilità di verificare se nella gestione dell’operazione siano statirispettati o no gli obiettivi inizialmente indicati. La componente temporalepermette al consiglio di decidere periodicamente il seguito da dare all’attivitàdi cui si tratta, così potendo controbilanciare l’eventuale autonomiadell’organizzazione. All’inizio ill CdS indica la durata del mandato, senzaescludere il rinnovo, Sulla durata dell’operazione può incidere la capacità e ladisponibilità dell’organizzazione regionale a gestire le attività operative, ciòrisulta evidente in particolare per le azioni dell’UE. SI pensi alle operazioniponte (bridging model),
- Operazioni dell'UE destinate ad essere sostituite da altre delle NU.
- Le informazioni al CdS sugli svolgimenti operativi
Alla supervisione del CdS sono funzionali le informazioni previste dall'art54: dette informazioni consentono un controllo successivo del consiglio sugli svolgimenti operativi. L'art 54 non pone requisiti formali per le modalità d'informazione del CdS; potrebbero essere trasmesse anche oralmente durante le riunioni del CdS. Le informazioni trasmesse dalle organizzazioni regionali al CdS sono meramente descrittive della situazione considerata. Si tratta di informazioni puntualmente richieste dal consiglio, aventi ad oggetto azioni fondate sul Cap VII della Carta e non sempre con riscontro pratico.
Il contenuto e la circolazione delle informazioni possono essere condizionate dall'assenza di un sistema sicuro di trasmissione di quelle ritenute riservate dall'organizzazione regionale.
L'assenza di comunicazione con il
CdS può incidere negativamente sull'organizzazione. 8. d) i caratteri generali del controllo Tenuto conto delle osservazioni scolte fino ad ora, è legittimo ritenere che quest'ultimo eserciti un controllo direttivo/normativo sulla situazione complessiva in cui sia stata inserita l'operazione. Non è indispensabile il controllo operativo militare sull'operazione che può fare difetto anche alle operazioni create dal CdS. Il consiglio deve essere sempre in grado di esercitare il controllo complessivo e finale sull'azione e a ricollegare all'impulso politico iniziale dell'organizzazione regionale autorizzata. Quel potere costituisce una garanzia per l'esercizio del controllo. 9. La possibile incidenza sull'esercizio di quel controllo delle forme di dislocamento delle operazioni La collaborazione tra le NU e le organizzazioni regionali per il mantenimento della pace può manifestarsi variamente: - Con laconsultazione;- L'appoggio diplomatico;- Co-dispiegamento;- L'appoggio operativo;- L'operazione congiunta.Può accadere che le operazioni delle NU seguano nella stessa area di peacekeeping intervento le operazioni di create dalle organizzazioni regionali e peacebuilding che le operazioni di seguano le operazioni delle NU.Può accadere che un'operazione sia assorbita in quella successiva e che nello stesso contesto le organizzazioni svolgano funzioni operative successive di diversa natura.L'interazione tra organizzazioni risulta elevata nelle cosiddette operazioni congiunte o ibride, come l'UNMIK, nella quale sono stati integrati quattro pilastri gestiti dalle NU e da organizzazioni regionali (l'OSCE e l'UE). La missione ibrida pone i presupposti per un controllo complessivo più immediato e costante del teatro operativo.
10. La nozione di organizzazione regionale che emerge dalla prassi.L'approccio funzionalistico e la
progressiva assunzione di competenze in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale da parte delle entità in esame
La fine della guerra fredda ha favorito l'evoluzione dei rapporti tra le NU e le organizzazioni regionali in materia di mantenimento della pace. Questo sviluppo è stato favorito dall'assenza di una nozione predeterminata di organizzazione regionale nella Carta.
Nella prassi si è affermata una nozione ampia di organizzazione regionale. Emerge che l'espressione "regionale" non implica necessariamente la prossimità geografica tra gli stati membri e che, come per ogni altra organizzazione, viene in rilievo la condivisione di interessi e obiettivi politici tra gli stati.
Può anche addursi l'ampia prassi di organi delle NU caratterizzate dalla comunanza di interessi politici, religiosi o di altra natura tra stati: si pensi ad esempio all'Organizzazione della Conferenza per la sicurezza e la
Cooperazione in Europa (OSCE). Degna di nota è l'evoluzione normativa e operativa di alcune organizzazioni africane: ECOWAS o della Comunità di sviluppo dell'Africa Meridionale.
La collocazione dell'UE tra le organizzazioni in parola e la tendenza della stessa Unione a chiedere autorizzazione ai sensi del Capitolo VII della Carta.
Passando all'UE, ha assunto ampie competenze in questo settore. Il Trattato di Maastricht e di Amsterdam hanno previsto attività di mantenimento della pace, missioni di unità di combattimento nella gestione della crisi, ristabilimento della pace, missioni umanitarie e di soccorso.
Infine, il Trattato di Lisbona ha conferito unitarietà istituzionale alle attività politiche dell'Unione che si svolgono sul piano internazionale, fissando i principi e gli obiettivi comuni cui le attività devono is