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DIRITTO DELL’UE;

Per CATTIVA AMMINISTRAZIONE si intende:

• CASI DI ILLEGGITIMITA’: atti che non sarebbero potuti essere adottati

• AMMINISTRAZIONE IMPROPRIA: ad esempio un’opportunità, casi di presunta

inadeguatezza in termini di trasparenza dell’atto che viene in rilievo

Questo organo NON HA POTERI VINCOLANTI, quindi può solo analizzare il caso e

cercare di :

• svolgere opera di CONCILIAZIONE e MEDIAZIONE tra persona che lamenta

l’irregolarità e l’organo o istituzione dell’unione di cui si tratta

• Adottare RACCOMANDAZIONE che non ha valore vincolante e che finisce al

Parlamento Europeo qualora il tentativo di conciliazione non andasse a buon

fine

Questi due diritti (Petizione e Mediatore) sono associati alla cittadinanza dell’Unione,

ma NON SONO ESCLUSIVI DEI CITTADINI DELL’UE, vi è pertanto una sorta di

INCOERENZA/CONTRADDIZIONE visto che i 2 diritti rientrano nel Capo V sulla

cittadinanza

5)RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA/CONSOLARE:

Questo diritto viene in rilievo solo in CASI ECCEZZIONALI ed è richiamato sia nel

trattato sul funzionamento dell’Unione art.23 sia dalla Carta dei diritti fondamentali

dell’Unione art.46;

Tutela che viene in rilievo qualora il cittadino dello stato Ue si trovi al di fuori dell’Ue,

all’interno di uno stato in cui è assente la RAPPRESENTANZA

DIPLOMATICA/CONSOLARE, pertanto il cittadino avrà diritto alla rappresentanza da

parte di un altro stato dell’Ue diverso da quello di propria cittadinanza.

Ad esempio il cittadino italiano che si reca in Burkina Faso e qui verrà studiato e

qualora in Burkina Faso l’Italia non dovesse essere rappresentata, tale cittadino potrà

rivolgersi ad esempio al consolato francese

Vengono in rilievo :

• Art.23 Trattato funzionamento Ue:

“Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo

Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte

delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse

condizioni dei cittadini di detto Stato.”

• Art.46 Carta fondamentale diritti Unione Europea:

“Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo

Stato membro di cui ha la cittadinanza non Ł rappresentato, della tutela delle

autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse

condizioni dei cittadini di detto Stato.”

• L'Art.20 del Trattato sul funzionamento dell’Ue riassume tutti questi 5 DIRITTI:

“I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei

trattati. Essi hanno, tra l'altro:

a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati

membri;

b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle

elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono

c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di

cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità

diplomatiche e consolari

d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al

Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi

dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa

lingua.

Occorre rimarcare come in merito al trattamento dello straniero in senso ampio nel

DIRITTO DELL’UE si debba tracciare una linea di demarcazione considerevole tra

CITTADINI DELL’UE e CITTADINI DEI PAESI TERZI, poiché la disciplina cambia

completamente in ordine ai diritti di mobilità:

- i CITTADINI DELL’UE hanno la LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE e SOGGIORNO

- Cosa che invece non accade con i CITTADINI DEI PAESI TERZI

Ritornando proprio alla LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE e SOGGIORNO:

La libertà di circolazione e soggiorno è disciplinata dalla DIRETTIVA 2004/38,

rimarcando come si tratti di un diritto che nasce come diritto con CONNOTAZIONE

ECONOMICA, rimarcato soprattutto in alcuni articoli nonostante sia stata superata la

concezione economica;

Nello specifico si tratta all’ART.45 ,49 e 56 del TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO

DELL’UE:

• ART.45 TRATTATO FUNZIONAMENTO UE:

“La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata.

Questo diritto non rientra nella categoria dei DIRITTI UMANI, l’ottica pertanto è quella

della RECIPROCITA’”;

• ART.49 TRATTATO FUNZIONAMENTO UE:

“Le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel

territorio di un altro Stato membro vengono vietate”

• ART.56 TRATTATO FUNZIONAMENTO UE:

“le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono

vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro

che non sia quello del destinatario della prestazione”

Queste tre disposizioni sottolineano come nonostante il superamento della concezione

prettamente economica della libertà di circolazione e soggiorno divenuta prerogativa

dei cittadini dell’Ue tale libertà non sia stata del tutto privato della ratio economica

Difatti con riguardo alla libertà di circolazione di soggiorno non possiamo parlare di un

diritto umano, poiché l’ottica è quella di reciprocità ai fini del processo d’integrazione

dell’Ue, quindi un diritto non riconosciuto alla persona in quanto tale.

L'ottica di reciprocità sottolinea come la libertà di circolazione e soggiorno non sia

costruita come un diritto che appartiene alla persona in quanto tale, ma nel senso che

ogni stato membro concede ai cittadini degli altri stati membri la possibilità di circolare

e soggiornare nel proprio territorio, poiché anche i propri cittadini hanno questa stessa

libertà nel territorio di un altro stato membro

ES. Cittadino italiano può circolare e soggiornare in Portogallo poiché i cittadini

portoghesi possono fare lo stesso in Italia

La DIRETTIVA 2004/38 si rivolge sia al CITTADINO ,ma anche ai suoi FAMILIARI

➢ (anche non cittadini UE e quindi cittadini di PAESI TERZI)

Gli AVENTI DIRITTO/DESTINATARI della libertà di circolazione e soggiorno sono

espressi nell’Art.2 e sono:

• CITTADINO UE

• Essere FAMILIARE del cittadino dell’Ue: i familiari che hanno tale diritto

sono:

- il CONIUGE (partner nella misura in cui sia tale in base ad UNIONE

REGISTRATA e considerata equivalente al matrimonio)

-DISCENDENTE DIRETTO--> i FIGLI purché’ di età inferiore a 21 anni

-ASCENDENTI DIRETTI--> GENITORI, purché a carico , anche quelli del

coniuge(suoceri )

• DIRETTIVA 2004/38 ART.2:

«cittadino dell'Unione è qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

FAMILIARE è :

a) il coniuge;

b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla

base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato

membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle

condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner

di cui alla lettera b);

d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

vi è un OBBLIGO DI AGEVOLAZIONE della libertà di circolazione e soggiorno all’ART.3;

Per “obbligo di agevolazione” non si intende che è estesa la libertà di circolazione e

soggiorno, ma significa che gli stati devono agevolare tale libertà di queste persone,ma

senza che queste persone abbiano di per sé la libertà di circolazione e soggiorno.

In questo obbligo di agevolazione rientrano:

• - ALTRI FAMILIARI a carico (es.fratello,cugino),purchè vi sia situazione onerosa

• -oppure PARTER DI FATTO , convivente che quindi non abbia ufficializzato la

propria relazione con matrimonio o unione comparabile al matrimonio.

• ART.3 DIRETTIVA 2004/38:

“lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola

l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2,

punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione

titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono

che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente

attestata.

L'ART.3 aggiunge che rispetto a questi casi il PAESE OSPITANTE ha l’OBBLIGO DI

ESAMINARE LA SITUAZIONE e MOTIVARE IL RIFIUTO di agevolare la circolazione.

L'ottica è quella per i CITTADINI dell’UNIONE di agevolare il più possibile la libertà

circolazione e soggiorno, sempre nell’ottica dei fattori economici

ES. Supero un colloquio di lavoro per poter andare a lavorare in Germania, ma non

posso portarmi il mio partner convivente poiché questo ha cittadinanza di stato terzo la

mia possibilità di spostarmi in Germania verrebbe ostacolta

L'ottica economico-capitalistica sta nel fatto che se io fattore economico sono più

produttivo spostandomi in un altro paese allora per favorire la crescita del mercato

dell’Ue non dovrò essere ostacolo in questo spostamento

La direttiva, infatti, si occupa di diversi aspetti della libertà di circolazione e soggiorno

che si declina :

• MODALITA’ D’ESERCIZIO della libertà di circolazione e soggiorno,implicando

diritto di uscita, ingresso e soggiorno di breve o lunga durata

• SOGGIORNO PERMANENTE

• LIMITI: esclusivamente di ordine pubblico,pubblica sicurezza,sanità pubblica

Si riferisce pertanto al:

1. DIRITTO USCITA e INGRESSO

2. SOGGIORNO TRANSITORIO e PERMANENTE

3. LIMITI

1)USCITA/INGRESSO: per i cittadini dell’Ue vi è il diritto a spostarsi senza la necessità

di VISTI sia in entrata che in uscita;

Il familiare del cittadino dell’Ue che non è a sua volta cittadino Ue può essere soggetto

al VISTO D’INGRESSO, ma ha comunque il DIRITTO DI SEGUIRE il cittadino dell’Unione

che esercita la propria libertà di circolazione all’interno di un territorio dello stato

membro dell’Ue.

In caso di mancanza dei documenti di viaggio lo stato deve agevolare la verifica di

questi documenti affinché’ possa accertare la possibilità che la pe

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonio_lamacchia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Giovanni Cellamare.
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