DIRITTO DELL’UE;
Per CATTIVA AMMINISTRAZIONE si intende:
• CASI DI ILLEGGITIMITA’: atti che non sarebbero potuti essere adottati
• AMMINISTRAZIONE IMPROPRIA: ad esempio un’opportunità, casi di presunta
inadeguatezza in termini di trasparenza dell’atto che viene in rilievo
Questo organo NON HA POTERI VINCOLANTI, quindi può solo analizzare il caso e
cercare di :
• svolgere opera di CONCILIAZIONE e MEDIAZIONE tra persona che lamenta
l’irregolarità e l’organo o istituzione dell’unione di cui si tratta
• Adottare RACCOMANDAZIONE che non ha valore vincolante e che finisce al
Parlamento Europeo qualora il tentativo di conciliazione non andasse a buon
fine
Questi due diritti (Petizione e Mediatore) sono associati alla cittadinanza dell’Unione,
ma NON SONO ESCLUSIVI DEI CITTADINI DELL’UE, vi è pertanto una sorta di
INCOERENZA/CONTRADDIZIONE visto che i 2 diritti rientrano nel Capo V sulla
cittadinanza
5)RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA/CONSOLARE:
Questo diritto viene in rilievo solo in CASI ECCEZZIONALI ed è richiamato sia nel
trattato sul funzionamento dell’Unione art.23 sia dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione art.46;
Tutela che viene in rilievo qualora il cittadino dello stato Ue si trovi al di fuori dell’Ue,
all’interno di uno stato in cui è assente la RAPPRESENTANZA
DIPLOMATICA/CONSOLARE, pertanto il cittadino avrà diritto alla rappresentanza da
parte di un altro stato dell’Ue diverso da quello di propria cittadinanza.
Ad esempio il cittadino italiano che si reca in Burkina Faso e qui verrà studiato e
qualora in Burkina Faso l’Italia non dovesse essere rappresentata, tale cittadino potrà
rivolgersi ad esempio al consolato francese
Vengono in rilievo :
• Art.23 Trattato funzionamento Ue:
“Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo
Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte
delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.”
• Art.46 Carta fondamentale diritti Unione Europea:
“Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo
Stato membro di cui ha la cittadinanza non Ł rappresentato, della tutela delle
autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.”
• L'Art.20 del Trattato sul funzionamento dell’Ue riassume tutti questi 5 DIRITTI:
“I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei
trattati. Essi hanno, tra l'altro:
a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri;
b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle
elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono
c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di
cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità
diplomatiche e consolari
d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al
Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi
dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa
lingua.
Occorre rimarcare come in merito al trattamento dello straniero in senso ampio nel
DIRITTO DELL’UE si debba tracciare una linea di demarcazione considerevole tra
CITTADINI DELL’UE e CITTADINI DEI PAESI TERZI, poiché la disciplina cambia
completamente in ordine ai diritti di mobilità:
- i CITTADINI DELL’UE hanno la LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE e SOGGIORNO
- Cosa che invece non accade con i CITTADINI DEI PAESI TERZI
Ritornando proprio alla LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE e SOGGIORNO:
La libertà di circolazione e soggiorno è disciplinata dalla DIRETTIVA 2004/38,
rimarcando come si tratti di un diritto che nasce come diritto con CONNOTAZIONE
ECONOMICA, rimarcato soprattutto in alcuni articoli nonostante sia stata superata la
concezione economica;
Nello specifico si tratta all’ART.45 ,49 e 56 del TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL’UE:
• ART.45 TRATTATO FUNZIONAMENTO UE:
“La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata.
Questo diritto non rientra nella categoria dei DIRITTI UMANI, l’ottica pertanto è quella
della RECIPROCITA’”;
• ART.49 TRATTATO FUNZIONAMENTO UE:
“Le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel
territorio di un altro Stato membro vengono vietate”
• ART.56 TRATTATO FUNZIONAMENTO UE:
“le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono
vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro
che non sia quello del destinatario della prestazione”
Queste tre disposizioni sottolineano come nonostante il superamento della concezione
prettamente economica della libertà di circolazione e soggiorno divenuta prerogativa
dei cittadini dell’Ue tale libertà non sia stata del tutto privato della ratio economica
Difatti con riguardo alla libertà di circolazione di soggiorno non possiamo parlare di un
diritto umano, poiché l’ottica è quella di reciprocità ai fini del processo d’integrazione
dell’Ue, quindi un diritto non riconosciuto alla persona in quanto tale.
L'ottica di reciprocità sottolinea come la libertà di circolazione e soggiorno non sia
costruita come un diritto che appartiene alla persona in quanto tale, ma nel senso che
ogni stato membro concede ai cittadini degli altri stati membri la possibilità di circolare
e soggiornare nel proprio territorio, poiché anche i propri cittadini hanno questa stessa
libertà nel territorio di un altro stato membro
ES. Cittadino italiano può circolare e soggiornare in Portogallo poiché i cittadini
portoghesi possono fare lo stesso in Italia
La DIRETTIVA 2004/38 si rivolge sia al CITTADINO ,ma anche ai suoi FAMILIARI
➢ (anche non cittadini UE e quindi cittadini di PAESI TERZI)
Gli AVENTI DIRITTO/DESTINATARI della libertà di circolazione e soggiorno sono
espressi nell’Art.2 e sono:
• CITTADINO UE
• Essere FAMILIARE del cittadino dell’Ue: i familiari che hanno tale diritto
sono:
- il CONIUGE (partner nella misura in cui sia tale in base ad UNIONE
REGISTRATA e considerata equivalente al matrimonio)
-DISCENDENTE DIRETTO--> i FIGLI purché’ di età inferiore a 21 anni
-ASCENDENTI DIRETTI--> GENITORI, purché a carico , anche quelli del
coniuge(suoceri )
• DIRETTIVA 2004/38 ART.2:
«cittadino dell'Unione è qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
FAMILIARE è :
a) il coniuge;
b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla
base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato
membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle
condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner
di cui alla lettera b);
d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
vi è un OBBLIGO DI AGEVOLAZIONE della libertà di circolazione e soggiorno all’ART.3;
Per “obbligo di agevolazione” non si intende che è estesa la libertà di circolazione e
soggiorno, ma significa che gli stati devono agevolare tale libertà di queste persone,ma
senza che queste persone abbiano di per sé la libertà di circolazione e soggiorno.
In questo obbligo di agevolazione rientrano:
• - ALTRI FAMILIARI a carico (es.fratello,cugino),purchè vi sia situazione onerosa
• -oppure PARTER DI FATTO , convivente che quindi non abbia ufficializzato la
propria relazione con matrimonio o unione comparabile al matrimonio.
• ART.3 DIRETTIVA 2004/38:
“lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola
l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2,
punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione
titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono
che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente
attestata.
L'ART.3 aggiunge che rispetto a questi casi il PAESE OSPITANTE ha l’OBBLIGO DI
ESAMINARE LA SITUAZIONE e MOTIVARE IL RIFIUTO di agevolare la circolazione.
L'ottica è quella per i CITTADINI dell’UNIONE di agevolare il più possibile la libertà
circolazione e soggiorno, sempre nell’ottica dei fattori economici
ES. Supero un colloquio di lavoro per poter andare a lavorare in Germania, ma non
posso portarmi il mio partner convivente poiché questo ha cittadinanza di stato terzo la
mia possibilità di spostarmi in Germania verrebbe ostacolta
L'ottica economico-capitalistica sta nel fatto che se io fattore economico sono più
produttivo spostandomi in un altro paese allora per favorire la crescita del mercato
dell’Ue non dovrò essere ostacolo in questo spostamento
La direttiva, infatti, si occupa di diversi aspetti della libertà di circolazione e soggiorno
che si declina :
• MODALITA’ D’ESERCIZIO della libertà di circolazione e soggiorno,implicando
diritto di uscita, ingresso e soggiorno di breve o lunga durata
• SOGGIORNO PERMANENTE
• LIMITI: esclusivamente di ordine pubblico,pubblica sicurezza,sanità pubblica
Si riferisce pertanto al:
1. DIRITTO USCITA e INGRESSO
2. SOGGIORNO TRANSITORIO e PERMANENTE
3. LIMITI
1)USCITA/INGRESSO: per i cittadini dell’Ue vi è il diritto a spostarsi senza la necessità
di VISTI sia in entrata che in uscita;
Il familiare del cittadino dell’Ue che non è a sua volta cittadino Ue può essere soggetto
al VISTO D’INGRESSO, ma ha comunque il DIRITTO DI SEGUIRE il cittadino dell’Unione
che esercita la propria libertà di circolazione all’interno di un territorio dello stato
membro dell’Ue.
In caso di mancanza dei documenti di viaggio lo stato deve agevolare la verifica di
questi documenti affinché’ possa accertare la possibilità che la pe
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