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Divergenze nei testi giuridici multilingui dell’UE.

I trattati internazionali.

I Trattati internazionali sono conclusi tra due o più Stati, con lingue diverse. Quindi sono quasi sempre redatti

in due o più lingue.

In caso di problema interpretativo, a volte il trattato stabilisce quale versione linguistica fa fede, più spesso si

stabilisce che fanno fede tutte le versioni linguistiche, oppure non si stabilisce nulla.

Esistono alcune scuole di pensiero per l’interpretazione dei trattati:

• Oggettiva: prevale il significato letterale dei testi.

• Soggettiva: prevale la volontà degli Stati contraenti, ricostruita anche attraverso i lavori preparatori.

• Teleologica: il trattato deve essere interpretato alla luce del suo oggetto e del suo scopo. Per il

criterio teleologico, si richiede all’interprete, come prima operazione, di individuare tutti i possibili

significati dei termini, per tentare di stabilire se uno di tali significati possa conciliare i testi. Se ciò

non è possibile, l’interprete dovrà scegliere il significato che meglio consente di perseguire lo scopo

del trattato. L’interprete, se si trova a dover applicare l’articolo 33 comma 4, significa che ha già

tentato di trovare un significato coerente con l’oggetto e lo scopo del trattato. Il richiamo all’oggetto

ed allo scopo del trattato (articolo 33 comma 1) si riferisce ad una sola versione linguistica della

quale deve essere fornita l’interpretazione. L’articolo 33 comma 4 presuppone che vi siano più

versioni linguistiche tra loro incoerenti e che si debba individuare quella da applicare.

La Convenzione di Vienna ha dato preminenza al criterio oggettivo, integrato da quello teleologico ed

indicando altri criteri con valore suppletivo. Esiste un preciso iter da seguire:

1. Verificare se la differenza di significato non possa essere superata ricorrendo agli articoli 31 e 32,

cioè attraverso il significato letterale, oppure facendo ricorso all’oggetto ed allo scopo del trattato.

2. Se non è possibile, si deve verificare se una versione linguistica prevale sulle altre.

3. Se tutte le versioni linguistiche sono da considerare autentiche, si deve cercare il significato che

meglio riconcilia i testi in questione, tenuto conto dello scopo e dell’oggetto del trattato.

Il riferimento al significato letterale è utile quando si ha una situazione nella quale la versione linguistica di un

termine abbia un significato più ampio dell’altra, che vi è ricompresa.

Gli ordinamenti giuridici multilingui.

Molti ordinamenti statali contemporanei riconoscono e tutelano una o più minoranze linguistiche al loro

interno, attribuendo loro un particolare regime.

Negli Stati componenti l’Unione europea pare preponderante il numero di quelli dotati di regimi linguistici

differenziati. La Francia, uno degli ordinamenti più restii a riconoscere le minoranze linguistiche, nel 2002 ha

approvato una legge di tutela della lingua cora.

Fuori dall’Europa, i casi più noti sono quello del Canada (inglese e francese) e della Svizzera (francese,

tedesco ed italiano).

Esistono due modelli di tutela delle minoranze linguistiche:

• Bilinguismo o multilinguismo: consente di utilizzare con le autorità pubbliche indifferentemente tutte

le lingue ufficiali.

• Separatismo: consente alla minoranza di utilizzare sempre la sua lingua nei rapporti con l’autorità

pubblica, istituendo un sistema scolastico separato nell’una e nell’altra lingua.

La tutela delle minoranze non comporta sempre un ordinamento giuridico multilingue. Qualunque sia il

tenore di tutela accordato alle minoranze linguistiche comporta comunque un’attività di traduzione o di

coredazione di documenti ufficiali perché riconosce in alcuni ambiti più o meno ampi il pari valore di due

lingue diverse. Canada.

In Canada, al bilinguismo inglese/francese si sovrappone, nel diritto civile, un bi – giuridismo, in quanto

all’inglese corrisponde il sistema giuridico di common law, mentre al francese quello di civil law.

In Europa il fenomeno ha una minore rilevanza, sia perché la produzione normativa europea nel settore del

diritto civile non è preponderante, sia perché l’antagonismo inglese/francese è annegato in un multilinguismo

che ha raggiunto le 23 lingue. Il diritto comunitario tende ad essere un solo diritto, pur nella consapevolezza

che tale omologazione non può che rimanere ancorata alle tassonomie giuridiche nazionali.

Il diritto federale canadese, pur essendo un solo diritto, pare più propenso a mantenere le differenze tra il

modello di common law e di civil law.

Nel 1774 è stato emanato l’Acte du Quebec, il quale prevedeva che il Quebec potesse, in materia di diritto

privato, applicare il diritto di origine francese al posto del common law. Imposto dalla conquista inglese di

qualche anno prima.

Nel 1866 è stato promulgato il Codice civile del Basso Canada, oggi Quebec, in testo bilingue per

consentirne la comprensione anche alla minoranza anglofoca.

Nel 1867 è stata emanata la Costituzione, redatta nel solo testo ufficiale inglese, inserì, nell’articolo 133, il

principio per il quale gli atti normativi e giudiziari federali, nonché quelli della Provincia del Quebec, devono

essere redatti in inglese ed in francese, senza però estendere la garanzia del bilinguismo ed alle altre

province di maggioranza anglofona con minoranze francofone.

Nel 1982 è intervenuta una modifica costituzionale, che ha inserito gli articoli 1- 34, che costituiscono la

Carta canadese dei diritti e delle libertà; gli articoli da 17 a 22 disciplinano le lingue ufficiali del Canada e

l’articolo 23 disciplina i diritti all’istruzione in una lingua di minoranza.

La Costituzione canadese richiede che le leggi federali siano redatte in inglese ed in francese e stabilisce

che i due testi abbiano pari valore.

La coredazione delle leggi canadesi presenta alcune particolarità, in quanto, a partire dall’inizio degli anni ’80

del Novecento, si è abbandonata la prassi di redigere i testi in inglese per poi tradurli in francese e si è

iniziata una redazione parallela dei due testi. Tale tecnica privilegia il significato comune rispetto al

mantenimento della medesima struttura terminologica e fraseologica. Il risultato della coredazione è

considerato apprezzabile dai commentatori, ma non può evitare del tutto il caso di divergenze tra le due

versioni della stessa legge.

La giurisprudenza canadese ha individuato tre regole per risolvere i casi di divergenza linguistica:

• È sempre necessario prendere in considerazione ente le versioni linguistiche per interpretare la

legge.

• In caso di divergenza tra le due versioni linguistiche, è necessario ricorrere ai soliti principi

interpretativi per eliminare l’ambiguità.

• Qualora gli strumenti precedenti non siano sufficienti, si può ricorrere a quello di ricercare il

significato comune alle due versioni linguistiche. Questo criterio può essere applicato principalmente

in due casi:

o Quando una versione linguistica è più vaga, mentre l’altra è più precisa. In tal caso prevarrà

quella più precisa.

o Quando una versione linguistica ha un significato più ampio ed un’altra più ristretto. In tal

caso prevarrà quella più ristretta, perché è l’unica compatibile con entrambe le versioni

linguistiche.

Si tratta di regole ermeneutiche non dissimili da quelle elaborate nel diritto internazionale della Convenzione

di Vienna del 1969.

Il regime giuridico delle lingue nella Comunità europea.

Il Trattato della Comunità europea e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

europea.

L’articolo 290 del Trattato della Comunità europea è la disposizione principale del Trattato per quanto

riguarda il regime linguistico comunitario.

Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste

dallo Statuto della Corte di Giustizia, dal Consiglio, che delibera all’unanimità. Esso pare riferito alle sole

istituzioni della Comunità, le quali sono: il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di

Giustizia e la Corte dei Conti. Il Trattato rinvia ad un regolamento approvato all’unanimità dal solo Consiglio,

che è l’istituzione più rappresentativa dei singoli Stati membri, in quanto formato da un rappresentante di

ciascuno Stato membro, abilitato ad impegnare il Governo del detto Stato membro, e prevede un’eccezione

per la Corte di Giustizia.

Le regole sostanziali previste dal Trattato sono:

• Pari valore giuridico di tutte le versioni linguistiche del Trattato.

• Diritto dei cittadini europei di scrivere a tutte le istituzioni comunitarie oltre che al mediatore europeo,

al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni, nella propria lingua ed ad ottenere

risposta nella medesima lingua.

L’articolo 21 TCEE afferma che il diritto al multilinguismo fa parte del diritto di cittadinanza dell’Unione. Esso

non si limita ad essere un elemento operativo per la migliore comprensione tra i cittadini, ma assurge ad

elemento costitutivo della cittadinanza.

La Corte di Giustizia delle Comunità europee, in un recente caso, ha ritenuto che il contenuto dell’articolo 21

non costituisce un principio generale tale da attribuire al cittadino comunitario un diritto indiscriminato a poter

utilizzare la sua lingua in tutti i rapporti con qualsiasi organo della Comunità o dell’Unione.

Il Regolamento del Consiglio 20 – 12 – 1993 numero 40/93, sul marchio comunitario, istituiva un Ufficio per

l’armonizzazione del mercato interno e stabiliva un complicato regime di utilizzo delle lingue.

Secondo l’articolo 115 secondo paragrafo, le lingue dell’Ufficio sono il francese, l’inglese, l’italiano, lo

spagnolo ed il tedesco. Le domande di marchio possono essere depositate in una lingua ufficiale della

Comunità, ma il richiedente deve indicare una seconda lingua, scelta tra le cinque ufficiali dell’Ufficio, che

sarà utilizzata come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità.

Contro tale regime linguistico fu presentato un ricorso al Tribunale di primo grado nel 1996 da parte di un

avvocato olandese, la quale lamentava di non poter utilizzare l’olandese nella procedura dinnanzi all’UAMI,

nonostante l’olandese fosse una delle lingue ufficiali della Comunità. Il Tribunale rigettò il ricorso, stabilendo

che non esiste nell’ordinamento comunitario un principio per il quale ciascun cittadino abbia diritto ad

avvalersi di una qualunque lingua ufficiale nei suoi rapporti con ogni organo comunitario. La sentenza del

Tribunale fu appellata e la Corte di Giustizia si pronunciò sull’appello con la sentenza del 9 settembre 2003,

nella quale confermò la decisione del Tribunale su tutti i suoi punti.

La motivazione è che il Trattato contiene diversi riferimenti all’uso delle lingue nell’Unione europea. Tuttavia,

questi non possono essere considerati come la manifestazione di un principio generale di diritto comunitario

che garantisce ad ogni cittadino il diritto a che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto

nella sua lingua in ogni caso.

La Corte di Giustizia riduce la portata pratica di tale affermazione, rilevando che le comunicazioni che

possono essere effettuate all’interessato in lingua diversa da quella in cui è stata presentata la domanda

sono solo i documenti che non possono essere equiparati agli atti di procedura.

Nei paragrafi 93 – 95 la Corte conferma il giudizio del Tribunale, qualificando come adeguata e

proporzionata la scelta del regime linguistico dell’UAMI effettuata dal regolamento.

Il Trattato, nella sua giurisprudenza successiva, ha mantenuto tale impostazione, la quale lascia un’ampia

discrezionalità al giudice comunitario in merito alla ragionevolezza della limitatezza delle lingue utilizzabili.

La giurisprudenza del Trattato e della Corte di Giustizia non cita mai le disposizioni della Carta dei diritti

fondamentali dell’Unione europea, proclamata dal Consiglio e dalla Commissione il 7 dicembre 2000, anche

se contiene alcune disposizioni che riguardano il regime linguistico. Tale omissione potrebbe essere

giustificata dal mancato utilizzo, da parte dei ricorrenti, di una motivazione legata alla Carta.

Il Regolamento CEE numero 1 del 15 aprile 1958.

Il Regolamento 1/58 disciplina il regime linguistico della Comunità.

• Articolo 1: elenca le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità, che

sono attualmente 23, dopo l’ultima modifica al regolamento, avvenuta con il Regolamento 179/06, il

quale ha introdotto anche il bulgaro ed il rumeno, in occasione dell’ingresso di Bulgaria e Romania

nell’Unione. Per l’irlandese ed il maltese è previsto un regime particolare di parziale deroga a quanto

stabilito dai successivi articoli del Regolamento 1/58, in considerazione della difficoltà di reperire

traduttori esperti in tali lingue.

• Articoli 2 e 3: disciplinano il regime linguistico esterno, cioè i rapporti tra le istituzioni

comunitarie ed i cittadini o gli Stati membri, in opposizione al regime giuridico interno, che riguarda

l’uso delle lingue all’interno delle istituzioni di cui all’articolo 6. I testi diretti alle istituzioni da uno

Stato o da un cittadino possono essere redatti in una delle lingue ufficiali ed i testi diretti alle

istituzioni da uno Stato o da un cittadino sono redatti nella lingua del cittadino o dello Stato membro.

• Articolo 4: i regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti in tutte le lingue

ufficiali. Ciò limita l’applicabilità del testo ai regolamenti ed alle direttive.

• Articolo 6: le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del regime

linguistico nei propri regolamenti interni.

• Articolo 7: il regime linguistico della Corte di Giustizia nel suo complesso è determinato dal

suo regolamento interno.

• Articolo 8: affronta il caso degli Stati membri in cui vi siano più lingue ufficiali, rinviando alle

regole dello Stato interessato circa l’uso delle lingue. Il problema del regime da applicare alle lingue

regionali, l’esclusione delle lingue regionali dall’applicabilità dell’articolo 8 parrebbe confermata dalla

decisione del Consiglio, che ha stabilito la possibilità di concludere appositi accordi amministrativi tra

gli Stati membri e le istituzioni dell’UE regolanti l’uso delle lingue regionali, a condizione che tutti i

relativi costi siano sopportati dagli Stati membri.

Il Regolamento 1/58 comporta alcuni problemi interpretativi, oltre a quello di portata generale, che è stato

risolto dalla Corte di Giustizia nel senso che esso non rappresenta un principio generale dell’ordinamento

giuridico comunitario.

La lingua procedurale non compare né nel Trattato né nel Regolamento 1/58. Essa sembrerebbe essere

stata introdotta per la prima volta dal Regolamento 20 dicembre 1993 numero 40/93, sul marchio

comunitario, che ha dato origine al caso Kik.

Lingua ufficiale, lingua di lavoro e lingua procedurale sono previste e disciplinate da atti normativi comunitari

e dunque utilizzate nel rispetto di regole formali, che presuppongono quasi sempre la forma scritta.

Per quanto riguarda le lingue utilizzate informalmente nei rapporti tra funzionari comunitari, il regime per

definizione non è disciplinato normativamente, ma dipende da consuetudini o da mere considerazioni di

cortesia o di opportunità. I regolamenti delle istituzioni.

Le istituzioni della Comunità cui si riferiscono l’articolo 290 TCE ed il Regolamento 1/58 sono il Parlamento

europeo, la Commissione, la Corte di Giustizia e la Corte dei Conti. Ciascuna di esse ha emesso un proprio

regolamento disciplinante il regime linguistico interno.

Il Regolamento interno della Corte di Giustizia, in forza dell’articolo 7 del Regolamento 1/58, disciplina sia il

regime linguistico interno sia quello esterno.

Il Capo IV del Titolo I è dedicato al regime linguistico. Introduce il concetto di lingua processuale, che non è

utilizzato nelle disposizioni finora utilizzate.

Secondo l’articolo 31, la lingua processuale è l’unica che fa fede e dunque le sentenze della Corte di

Giustizia sono scritte in un’unica lingua giuridicamente vincolante.

L’articolo 29 elenca le lingue processuali, che coincidono con quelle del Regolamento 1/58, e dunque sono

23. Il paragrafo 2 stabilisce la regola per individuare la lingua processuale per ciascun processo: la lingua

processuale è scelta dal ricorrente. Esistono delle eccezioni:

• Nel caso di rinvio pregiudiziale, la lingua processuale è quella del giudice nazionale che rinvia alla

Corte.

• Nel caso di appello proveniente dal TCE, la lingua processuale è quella utilizzata nel procedimento

innanzi al TCE.

• Se il convenuto è uno Stato membro od una persona fisica o giuridica appartenente ad uno Stato

membro, la lingua processuale sarà quella ufficiale dello Stato.

È sempre ammesso l’accordo tra le parti per l’utilizzo di una qualsiasi delle lingue processuali, con

l’autorizzazione del Presidente della Corte. Per il paragrafo 3 la lingua processuale deve essere utilizzata

nelle memorie e nelle difese orali delle parti, compresi gli atti e documenti allegati, ed altresì nei processi

verbali e nelle decisioni della Corte.

L’articolo 30 garantisce il servizio di traduzione, a richiesta, in una lingua ufficiale diversa da quella

processuale.

La peculiarità del regime linguistico della Corte di Giustizia consiste nel fatto che anche il regime giuridico

esterno, cioè la lingua utilizzata nei confronti dei cittadini e degli Stati, consiste in una sola e non in tutte le

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Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto alla lingua in Europa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Paolo Tosi.
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