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LA CORTE NELLA PROPRIA FUNZIONE DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DEVE ANCHE APPLICARE SALVO
’ 59, ’
QUANTO PREVISTO DALL ART PER CUI NELL ORDINAMENTO INTERNAZIONALE NON ESISTE IL COSIDETTO
,
STARE DECISIS LE DECISIONI GIUDIZIALI E GLI INSEGNAMENTI DEI PIÙ QUALIFICATI PUBBLICISTI DELLE VARIE
NAZIONI COME MEZZI SUSSIDIARI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELLE REGOLE DI DIRITTO E
.
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
L’ultimo punto non descrive fonti di obblighi, si parla solo di mezzi sussidiari: le sentenze, le
ordinanze, le decisioni giudiziali e la dottrina servono esclusivamente come strumento
sussidiario a determinare il contenuto della norma, il cui rigore normativo è riconducibile a
una delle tre precedenti fonti.
Per comprendere questo ultimo punto occorre auttuare la divisione tra i due massimi sistemi
giuridici:
- Civil law
- Common law: una caratteristica fondamentale degli ordinamenti di common law è che il
diritto comune non viene fatto dal legislatore in senso stretto, ma ha uno sviluppo sociale
bottom up (dal basso verso l’alto), promana direttamente dalla società. Il che vuol dire che
ad un certo punto qualcuno dotato di un’autorità specifica, cioè il magistrato, cristallizza
Il contenuto normativo, il dictum di quella sentenza sarà fonte
quel diritto in una sentenza.
del diritto, non solo per le parti in controversia, ma per tutti i consociati, secondo il
principio dello stare decisis, ossia del precedente giudiziario vincolante, che vige negli
ordinamenti di common law. Quindi, se in un momento successivo risorgerà una
controversia che riguarda lo stesso principio giuridico, la soluzione sarà la medesima,
anche se non c’è una legge a riguardo, per il solo fatto che sia scritto in una sentenza.
Tale principio non vige nell’ordinamento internazionale, l’ordinamento processuale
internazionale è di matrice civilistica.
Le fonti del diritto a cui fa riferimento l’art 38 e che sono generalmente considerate come
fonti tipiche o formali del diritto internazionale sono 3 (elencate dalla più particolare alla
più generale), che possiamo definire come quei procedimenti giuridico-politici attraverso cui
le regole materiali acquistano validità e forza giuridica:
1. Trattati
2. Consuetudini
3. Principi generali
Ci sono poi altre 2 tipologie di fonti che sono atipiche o materiali, la cui caratteristica è che
non sono fonti di obblighi per sé, ma possono diventare fonti di obblighi in base al principio di
buona fede:
4. Atti unilaterali
5. Atti di soft law
L’altra categorizzazione che si può fare delle fonti è tra:
- Fonti scritte: i trattati, gli atti di soft law, o gli atti unilaterali;
- Fonti non scritte: le consuetudini e i principi generali.
Pur non esistendo una gerarchia formale delle fonti, al di là del rapporto di posteriorità
rapporto di ricognizione
cronologica o di specificazione, può esistere anche un tra fonti scritte
e fonti non scritte.
IMPORTANTE :
❗
Nel diritto interazionale non esiste una gerarchia formale delle fonti, il che significa che quelle
tre fronti sono reciprocamente derogabili: una consuetudine può prevalere su un trattato, un
principio generale può prevalere su un trattato ecc…, lex posterior e lex
in base aI principi di
specialis.
Il fatto che non ci sia una gerarchia formale delle fonti (cosa che deriva dalla struttura
tipicamente orizzontale dell’ordinamento internazionale), non vuol dire che non ci sia una
“gerarchia sostanziale” delle fonti. Infatti, vi è una categoria particolare di consuetudini,
6
definite di ius cogens (diritto cogente o diritto imperativo), che prevalgono sulle altre, non in
sono divieti preposti alla tutela dei più
qualità di consuetudini, ma per il loro contenuto:
fondamentali valori della comunità internazionale (ad esempio divieto di uso della forza,
divieto di tortura, divieto di genocidio…).
Le norme di ius cogens non sono una fonte del diritto in senso stretto; esse sono una
categoria di regole che ricade all’interno di una fonte specifica, cioè le regole consuetudinarie,
a cui, però, l’ordinamento riconosce un ruolo più alto rispetto agli altri.
Dunque, in senso stretto nel diritto internazionale non esiste una gerarchia delle fonti in senso
formale, ma esiste una gerarchia delle fonti in senso sostanziale/valoriale.
PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
Si tratta della fonte più generale.
I principi generali del diritto sono sostanzialmente delle consuetudini, perché
effettivamente il metodo di formazione dei principi generali è molto simile a quello delle
consuetudini.*
* MA non è possibile, in senso stretto, far ricadere i principi generali del diritto nelle
consuetudini, perché hanno due funzioni totalmente diverse: la consuetudine è una regola
di condotta, serve a “dire” allo stato di comportarsi in un modo x; il principio generale del
diritto non disciplina in maniera chiara una condotta, si limita a fornire un indirizzo entro
cui variazioni dell’adempimento di quella condotta siano ancora accettabili e non
costituiscano delle violazioni.
I principi generali del diritto in senso stretto sono quei principi di diritto condivisi da tutte le
nazioni civili, da tutti gli ordinamenti al mondo (o dalla gran parte di essi) e che, proprio
per il fatto di essere comuni a tutte le nazioni, trasfigurano i principi di diritto
internazionale. All’interno di questa categoria la dottrina inserisce anche i principi generali
del diritto internazionale, e quindi quei principi che si sono generati direttamente dal diritto
internazionale, vale a dire che —> Tali principi, dopo ampia e coerente applicazione da
parte della giurisdizione int, subiscono una inevitabile trasformazione in “principi generali
del diritto int”; con tale espressione si andranno a qualificare quelle regole consuetudinarie
di carattere generalissimo che sono strumentali a garantire la coerenza dell’ordinamento
int e che, pertanto, sono alla base della cd rule of law internazionale. Di fatto si
riscontra nella prassi degli Stati il convincimento dell’obbligatoreità int dei principi generali
del diritto interno e persino la costituzioanlità degli stessi, come il principio della
l’affidamento = estoppel
buonafede con le sue articolazioni sostanziali = e procedurali
(una dichiarazione o una rappresentazione di una situazione che una parte fa all'altra e
l'affidamento che su di essa fa l'altra parte a suo svantaggio, o a vantaggio della parte che
la formula) o come i principi “pacata serva da sunt”, riassuntivi del complesso delle regole
sulla produzione e validità di consuetudini e accordi int.
Quanto al loro contenuto, si identificano prevalentemente con regole di supporto
all’interpretazione e applicazione di regole internazionali materiali
I principi generali del diritto hanno lo scopo di evitare:
1. Anomie (colmare lacune)
2. aporie (due regole che disciplinano la stessa situazione in modo leggermente differente e
quindi portano a due risultati diversi)
3. le antinomie (due regole disciplinano in maniera totalmente diversa una stessa
situazione, quindi, sono in contrasto tra loro)
dell’ordinamento.
Spiegazione:
Gli ordinamenti giuridici, sulla base del criterio della completezza degli ordinamenti, si
presumono tali, quando convinti di disciplinare tutte le situazioni possibili, anche quelle
ancora impreviste—> situazione impossibile. Dunque, per evitare che l’ordinamento sia
lacunoso e che, quindi, si verifichino situazioni di anomia si ricorre ai principi generali, i
quali non disciplinano direttamente una condotta, non contengono un obbligo di fare o non
fare (queste sono le funzioni tipiche della regola), ma si limitano a fornire un supporto che
consenta al decisore giuridico (tendenzialmente un giudice ma può essere anche un
legislatore) di disciplinare una situazione per cui disciplina giuridica in realtà non c’è.
7 Nell’ordinamento internazionale, i principi generali hanno la stessa funzione e la esercitano
in maniera più evidente perché l’ordinamento internazionale, essendo un ordinamento
orizzontale è più lacunoso di quelli interni. Nel momento in cui c’è una lacuna le soluzioni
che possono configurarsi sono queste:
- gli stati si mettono d’accordo per elaborare un trattato, se hanno interesse a disciplinare la
situazione
- la lacuna non viene colmata, e allora vengono in soccorso i principi generali, che vanno ad
evitare che il giudice/legislatore in un “non liquet”, ossia una situazione in cui non può
decidere per assenza di un criterio giuridico di riferimento.
Inoltre, i principi generali permettono di capire quale tra le due regole in contrasto vada
applicata, sia nel caso delle antinomie sia nel caso delle aporie.
I principi generali dell’ordinamento internazionale sono 2 e hanno tutta una serie di
articolazioni interne. Tali principi si trovano in tutti gli ordinamenti giuridici, magari non
proprio con queste definizioni ma con lo stesso contenuto. Svolgono funzioni
intrasistemiche ed extrasistemiche (costituiscono un criterio interpretativo
nell’applicazione di regole materiali criterio costitutivo autonomo, o integrativo, di una
pluralità di altre regole interpretative):
- Buona fede
La funzione intrasistemica propria della buona fede è quella di orientare l’attività
ermeneutica, cioè l’interpretazione delle disposizioni scritte: interpretare una regola
secondo buona fede significa non abusare dei dritti conferiti da quella regola, significa non
tenere comportamenti che, pur non essendo formalmente in contrasto con quella regola, la
vadano a svuotare di contenuto.
Articolazioni:
Principio di ragionevolezza
Obbligo di negoziazione
Con un’identità autonoma:
Affidamento
Acquiescenza
Estoppel—> in relazione alla perdita del diritto di invocare una causa di invalidità-
estinzione-sospensioni del trattato da parte di un contraente che si sia mostrata
quiescente rispetto all’eventuale causa di invalidità in questione, il principio della buona
fede è stato codificato nella sua articolazione in quanto principio di non
contraddizione=estoppel, per cui viene preclusa lo stato di trarre vantaggio dalle proprie
contraddizioni.
Cause di impossibilità sopravvenuta di esecuzione di un trattato mutamento fondamentale
delle circostanze, come cause di estinzione-sospensione di un trattato non possono
operare nel caso in cui lo Stato che le invoca abbia contribuito al loro verificarsi con atto
illecito